DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

(Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2/5/2006)

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare l'articolo 71;

VEDI IL TESTO COMPLETO NEI DECUMENTI PDF ALLEGATI SOTTO

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

aggiornato con tutte le modifiche fino all'ultimo D.Lgs. 31/7/2007, n. 113
(165 pagine in PDF)

Il testo storico del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 31/7/2007, n. 113 (165 pagine in PDF)

Fonte: Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi

Allegati da 1 a 20 (PDF file)  

Allegato 21 (PDF file)  

Allegato 22 (PDF file)  

La storia del Decreto Legislativo 12/4/2007, n. 113

Vedi anche il Decreto correttivo del D.Lgs. 12 aprile 2006, 163 con le relative errate-corrige  

Vedi anche il Decreto Legislativo 31/7/2007, correttivo del D.Lgs. 12 aprile 2006, 163  

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 coordinato con le modifiche intervenute
(con le sole esclusioni dell'errata - corrige 15/2/2007 e del D.Lgs. 31/7/2007)
  

____________________________

Guida al Decreto n. 163 del 12/04/2006

Fonte: Ministero delle Infrastrutture

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 maggio 2006, n. 163 (Testo storico non aggiornato con le modifiche introdotte dai decreti di cui sopra)
Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 (in questa Gazzetta Ufficiale - alla pagina 4), recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa».

(Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12/7/2006)


(... Omissis ...)

Art. 1-octies

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

(( 1. Al codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;
b) all'articolo 253, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;
c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma l0;
c) articolo 58; d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari. 1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbrio 2007»;
d) all'articolo 257, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007».
2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 177, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 177 (Procedure di aggiudicazione). - 1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non puo' essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
al prezzo piu' basso ovvero all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonche' l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'art. 174, comma 2;
f) abrogata;
g) la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire;
h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.
7. Per l'affidamento di servizi si applica l'art. 164.».
- Si riporta il testo dell'art. 253, commi 1, 1-bis e 1-ter del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificati dalla legge qui pubblicata: «Art. 253 (Norme transitorie). - 1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo limitatamente alle sole centrali di commitenza;
b) art. 49, comma 10;
c) art. 58;
d) art. 59, limitatamente al settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbralo 2007. Le disposizioni dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007.».
«Art. 257 (Entrata in vigore). - 1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all'entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorita' e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'art. 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6 hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007.
3. L'art. 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007;
per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 256 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 256 (Disposizioni abrogate). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati: gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584; 
'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109;
e' fatto salvo l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'art. 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'art. 5, comrna 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517; l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415; il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22; il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525; gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; la legge 7 novembre 2000, n. 327; l'art. 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340; il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata; gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166; il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30; l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80; gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109; l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62; l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152; l'art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole ci criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e»; il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002; il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore»; l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. In relazione all'art. 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura ragolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'art. 245.
4. Il regolamento di cui all'art. 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti: gli articoli 337; 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117; il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2009
Regolamento in materia di attivita' di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. (09A03635).

(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6/4/2009)

Provvedimento 15/1/2009

CENTRO STUDI C.N.I.
Le più recenti modifiche al Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Decreto Legislativo n. 152/2008, Legge n. 201/2008 di conversione del Decreto Legge n. 162/2008 e Legge n. 2/2009 di conversione del Decreto Legge n. 185/2008 Le ultime innovazioni, oltre ad interessare la definizione dei compensi da porre a base d’asta per i bandi di progettazione, riguardano in particolare l’istituto del Project Finance il quale, di fatto, è stato uniformato al modello utilizzato in ambito anglosassone.

Visualizza il rapporto

Data di inserimento: 18.09.2009

           

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