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(... Omissis ...)
Art. 1-octies
Modifiche al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(( 1. Al codice del
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;
b)
all'articolo 253, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo quanto
stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente
codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con
cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della
sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di
entrata in vigore del presente codice non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte»;
c) all'articolo 253, dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per i contratti relativi a lavori,
servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano
pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) articolo 33, commi 1 e
2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di
committenza;
b) articolo 49, comma l0;
c) articolo 58; d) articolo 59,
limitatamente ai settori ordinari. 1-ter. Per gli appalti di lavori
pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli
articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i
cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le
disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali
l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbrio
2007»;
d) all'articolo 257, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis.
Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a
decorrere dal 1° febbraio 2007».
2. Le procedure di cui al comma 1,
lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati
pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le
offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate
dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei
relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine,
le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie
di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad
applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio
2007».))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 177, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 177 (Procedure di
aggiudicazione). - 1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli
affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
2.
Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto
preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di
gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.
3. I soggetti
aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione
all'importanza e alla complessita' delle opere da realizzare, il numero
minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare
offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto
numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da
invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri
oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto,
predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di
concorrenti da invitare non puo' essere inferiore a cinque, se esistono in
tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati
invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
al prezzo
piu' basso ovvero all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata
sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il
valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d)
il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il
rendimento, la durata della concessione, le modalita' di gestione, il
livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza, nonche' l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma
dell'art. 174, comma 2;
f) abrogata;
g) la maggiore entita', rispetto a
quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato e' in
grado di offrire;
h) ulteriori elementi individuati in relazione al
carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti
aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si
applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della
parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per
quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.
7. Per l'affidamento di
servizi si applica l'art. 164.».
- Si riporta il testo dell'art. 253,
commi 1, 1-bis e 1-ter del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, come modificati dalla legge qui pubblicata: «Art. 253 (Norme
transitorie). - 1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le
disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai
contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi alle procedure e ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non
siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
1-bis. Per
i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e
speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi
o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) art.
33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo limitatamente alle sole
centrali di commitenza;
b) art. 49, comma 10;
c) art. 58;
d) art. 59,
limitatamente al settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori
pubblici di qualsiasi importo nei settori ordinari, le disposizioni degli
articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i
cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbralo 2007. Le
disposizioni dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali
l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1°
febbraio 2007.».
«Art. 257 (Entrata in vigore). - 1. Il presente codice
entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Hanno efficacia a decorrere da un
anno successivo all'entrata in vigore del presente codice:
a) le
disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorita'
e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'art. 240 in
relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.
2-bis. Le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 6 hanno efficacia a decorrere dal 1°
febbraio 2007.
3. L'art. 123 si applica a far data dalla formazione
dell'elenco annuale per l'anno 2007;
per gli elenchi relativi all'anno
2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'art. 23 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.». - Si riporta il
testo dell'art. 256 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 256
(Disposizioni abrogate). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente codice, sono o restano abrogati: gli articoli 326, 329, 340, 341,
345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; l'art. 14 della legge
28 settembre 1942, n. 1140, e l'art. 24 del regolamento approvato con
regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e
integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
'art. 5, commi 4 e 5, e
l'art. 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della
legge 10 dicembre 1981, n. 741;
l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n.
41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
gli articoli 12 e
13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18,
19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'art. 14 della legge 19 febbraio
1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'art. 11
della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'art. 3, comma 1-ter, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
l'art. 6 della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109;
e' fatto salvo l'art. 8
della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge
n. 109 del 1994;
l'art. 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
il
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno
1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'art. 5, comrna 1-ter, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997,
n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1997, n. 517; l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415; il
decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22; il decreto
legislativo 25 novembre 1999, n. 525; gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6,
10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87,
comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93,
94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143,
comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; il decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 65; l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; la
legge 7 novembre 2000, n. 327; l'art. 24, della legge 24 novembre 2000, n.
340; il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10, commi 1, 2, 4,
5, 6, e tranne la tariffa allegata; gli articoli 2 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; l'art. 7, comma 1,
della legge 1° agosto 2002, n. 166; il decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190; il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30; l'art. 5,
commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80; gli
articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109; l'art. 24 della legge
18 aprile 2005, n. 62; l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152; l'art.
14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle
parole ci criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e»; il decreto legislativo 17 agosto
2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
190 del 2002; il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza
di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi,
pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano
l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore»;
l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. In
relazione all'art. 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni
diversa disposizione, anche di natura ragolamentare, anteriore alla data
di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o
restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui
all'art. 245.
4. Il regolamento di cui all'art. 5 elenca le norme
abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo,
anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti: gli
articoli 337; 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117; il decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; il decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; il decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del
contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi
di mensa».
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal
presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e
decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla
loro entrata in vigore.».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. |