Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA
DIVISIONE I -
Prot. n. 25/I/4192
CIRCOLARE 28 settembre 2006, n. 29
Art. 36 bis D.L. n. 223/2006 (conv. con L. n.
248/2006)
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Alle
Direzioni regionali e provinciali del Lavoro
All'INPS
Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed
Economia Sommersa
All'INAIL
Direzione Centrale Rischi
Al
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
e, p.c. Alla Direzione Generale per la
Tutela delle Condizioni di Lavoro
All'ENPALS
Direzione Vigilanza
All'INPGI
Direzione contributi e vigilanza
All'IPSEMA
Direzione per la riscossione dei contributi
e vigilanza
All'ENASARCO
Unità Organizzativa Vigilanza e
Coordinamento
Sedi
All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
All'Ispettorato regionale del lavoro di
Palermo
All'Ispettorato regionale del lavoro di
Catania
LORO SEDI
Oggetto: Art. 36 bis D.L. n. 223/2006 (conv. con L. n.
248/2006).
Come noto, il D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni
dalla L. n. 248/2006 (in G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006), ha introdotto
all'art. 36 bis "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per
la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro".
La normativa, al fine di assicurare una più efficace azione
di prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso nonché di
riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di lavoro, da un lato
interviene a potenziare i poteri e le prerogative del personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, dall'altro, introduce
nuovi adempimenti volti a rendere più "trasparenti" le modalità
di assunzione e di impiego del personale dipendente, riformulando, altresì,
in senso conforme alle indicazioni della Corte Costituzionale, la c.d.
maxisanzione per il lavoro "nero" già prevista dall'art. 3, comma
3, D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002).
Si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti operativi sulle
predette novità, al fine di una corretta interpretazione delle previsioni
normative in fase di prima applicazione.
Provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere
L'art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 si caratterizza,
anzitutto, per aver concentrato l'attenzione sulle ricadute che l'utilizzo
di manodopera irregolare può avere sulle problematiche di sicurezza nei
luoghi di lavoro. Già in passato, infatti, si era avuto modo di constatare
che le imprese che ricorrono a manodopera irregolare sono anche quelle che
presentano maggiori tassi infortunistici; invero, prima d'oggi nessuna
disposizione normativa aveva espressamente e direttamente collegato i
due fenomeni, operando la presunzione secondo cui il lavoro irregolare
determina automaticamente anche una condizione di criticità sul fronte
della sicurezza sul lavoro.
Tale collegamento emerge in particolare dalla previsione di
cui al comma 1 del predetto articolo il quale prevede che "(…) il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori
nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura
pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente
occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni".
La ratio della disposizione, come accennato in premessa,
individua una "presunzione" da parte dell'ordinamento circa la
situazione di pericolosità che si verifica in cantiere in conseguenza del
ricorso a manodopera "non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria" giacché la stessa, oltre a non essere
regolare sotto il profilo strettamente lavoristico, non ha verosimilmente
ricevuto alcuna "formazione ed informazione" sui pericoli che
caratterizzano l'attività svolta nel settore edile.
In primo luogo va chiarito l'ambito di applicazione della
disposizione che – stante il riferimento a "l'ambito dei cantieri
edili" – sembra coincidere con le imprese che svolgono le attività
descritte dall'allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, nel quale sono ricomprese
sia aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili
sia imprese non edili che operano comunque nell'ambito delle realtà di
cantiere.
Si tratta in particolare di imprese che svolgono:
1) lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le
parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte
che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di
sistemazione forestale e di sterro;
2) scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per
i lavori edili o di ingegneria civile.
Per quanto concerne l'"oggetto" del provvedimento
di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni
singola azienda che, nell'ambito del cantiere, presenti i presupposti di
irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece
il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente le ipotesi
in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla
logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva
attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in
condizioni di regolarità e alle quali sarebbe peraltro inibita la
prosecuzione dei lavori senza poter nemmeno incidere in alcun modo sulla
regolarizzazione delle violazioni riscontrate; regolarizzazione che viene
posta dal legislatore quale condizione per la ripresa dei lavori stessi.
Venendo invece alle condizioni individuate dalla norma per l'adozione del
provvedimento di sospensione si ritiene opportuno chiarire quanto segue.
Con riferimento al personale "non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria" si precisa che lo
stesso va individuato nel personale totalmente sconosciuto alla P.A. in
quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria né oggetto di alcuna
comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale. Ne
consegue che, da tale formulazione, restano esclusi ad esempio gli eventuali
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (o altre
forme di lavoro autonomo) che, seppur ritenuti fittizi, risultano comunque
iscritti sul libro matricola, così come previsto dal D.Lgs. n. 38/2000.
Viceversa, eventuali forme di collaborazione occasionale ritenute non
genuine, in assenza di qualunque formalizzazione su libri o documenti
obbligatori, potranno, invece, contribuire alla determinazione della
percentuale di personale irregolare.
Relativamente al calcolo della percentuale del personale
"in nero" va in secondo luogo chiarito che detta percentuale va
rapportata alla totalità dei lavoratori della singola impresa operanti nel
cantiere al momento dell'accesso ispettivo (e non già complessivamente in
forza all'azienda) risultanti dalle "scritture o da altra
documentazione obbligatoria" come sopra chiarito. A titolo
esemplificativo si consideri l'ipotesi di un'impresa con 30 dipendenti in
forza che occupa in un cantiere, al momento dell'accesso ispettivo, 10
lavoratori, di cui 3 non iscritti sul libro matricola. Detta impresa potrà
essere destinataria del provvedimento di sospensione in quanto i 3
lavoratori irregolari – rapportati ai 7 lavoratori regolarmente occupati
(i 3 lavoratori irregolari vanno dunque esclusi dalla base di calcolo) –
rappresentano oltre il 40% della totalità della manodopera.
Ancora con riferimento ai presupposti di adozione del
provvedimento di sospensione, un ulteriore chiarimento attiene alla ipotesi
"di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale". In tal caso, in
particolare, il termine "reiterate" va interpretato come
ripetizione di una o più delle diverse condotte illecite contemplate nella
norma in esame, riferita ad almeno un lavoratore, in un determinato arco
temporale (l'art. 8 bis della L. n. 689/1981, ad esempio, prende in
considerazione gli ultimi 5 anni), tale da non poter considerare la condotta
stessa meramente occasionale.
Altre osservazioni attengono al carattere
"discrezionale" del provvedimento cautelare in esame. In proposito
va ricordato che la ratio della disposizione è quella di garantire
l'integrità psicofisica dei lavoratori operanti nel settore edile e tale
finalità deve opportunamente guidare il personale ispettivo nell'esercizio
del potere discrezionale riconosciuto dalla disposizione. Proprio sulla base
di tale premessa, quindi, considerata l'oggettività e la determinatezza dei
presupposti normativi, si ritiene che il provvedimento di sospensione dei
lavori nel cantiere debba essere "di norma adottato" ogniqualvolta
si riscontri la sussistenza di uno o ambedue i presupposti sopra indicati,
salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo
dell'opportunità, di non adottare il provvedimento in questione.
In particolare, un utile criterio volto ad orientare la
valutazione dell'organo di vigilanza va legato alla natura del rischio
dell'attività svolta dai lavoratori irregolari, tenendo conto che il
provvedimento può non essere adottato:
1) quando il rischio per la salute e sicurezza dei
lavoratori risulta di lieve entità in relazione alla specifica attività
svolta nel cantiere (es. tinteggiatura interna, posa in opera di
rivestimenti ecc.);
) quando l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa
determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei
lavoratori delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad
esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o
a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di
avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua
e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di
rimozione di materiale nocivo quale l'amianto).
Tenendo conto di quanto sopra evidenziato e rilevata la
necessità che l'obbligo di motivazione comporta sempre una adeguata
valutazione dei presupposti del provvedimento di sospensione, si richiama
l'attenzione del personale ispettivo sull'esigenza di specificare, oltre che
nel provvedimento stesso, anche nel verbale di accertamento, le specifiche
fasi di lavorazione effettuate dall'azienda al momento della verifica
ispettiva.
La necessaria valutazione di tali circostanze comporta, quale
conseguente corollario, che nelle ipotesi in cui gli ispettori di vigilanza
degli istituti previdenziali e assicurativi accertino la sussistenza dei
presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione, gli
stessi ne diano immediata comunicazione, mediante trasmissione del verbale
anche in via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro, affinché
quest'ultima mediante proprio personale attivi le dovute valutazioni ai fini
dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori.
Si sottolinea, inoltre, che l'informativa ai competenti
uffici del Ministero delle infrastrutture relativa all'adozione del
provvedimento di sospensione va fatta a cura della Direzione provinciale del
lavoro e non già da parte del personale ispettivo che adotta il
provvedimento medesimo.
L'art. 36 bis, al comma 2, stabilisce inoltre che "è
condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo
(…):
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni
di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni
penali e amministrative vigenti".
In proposito occorre chiarire che per la regolarizzazione dei
lavoratori "in nero", oltre alla registrazione degli stessi sui
libri obbligatori, al pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed al
versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi, è
necessaria anche l'ottemperanza agli obblighi più immediati di natura
prevenzionistica di cui al D.Lgs. n. 626/1994,con specifico riferimento
almeno alla sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive) e alla
formazione ed informazione sui pericoli legati all'attività svolta nel
cantiere nonché alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale.
A tal proposito, si coglie l'occasione per ricordare al
personale ispettivo che, ogniqualvolta venga accertata la presenza di
manodopera "in nero" nelle attività edili, configurandosi nella
quasi totalità dei casi la violazione degli obblighi, puniti penalmente,
legati alla sicurezza dei lavoratori (almeno in riferimento all'omessa
sorveglianza sanitaria e alla mancata formazione ed informazione), il
predetto personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di
prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e
verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla prescrizione impartita.
Per quanto invece concerne il "ripristino delle regolari
condizioni di lavoro" nelle ipotesi di violazioni in materia di tempi
di lavoro e di riposi, detto ripristino non può che aversi con il solo
pagamento delle relative sanzioni amministrative, stante l'impossibilità
sostanziale di unareintegrazione dell'ordine giuridico violato, trattandosi
di condotte di natura commissiva, come peraltro già chiarito con circolare
n. 8/2005 di questo Ministero.
L'inosservanza del provvedimento di sospensione dei lavori
configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p. il quale punisce
"chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità
per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o
d'igiene" con l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino ad € 206. In
tal caso, infatti, si è in presenza di un provvedimento emanato per ragioni
di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che, quale bene
costituzionalmente tutelato, rientra nell'ambito della nozione di sicurezza
pubblica (in tal senso Cass. sez. III 17 novembre 1960 e Cass. sez. III 14
febbraio 1995 n. 3375).
Ultime osservazioni attengono alla possibilità di impugnare
il provvedimento cautelare in sede amministrativa. Al riguardo, pur in
assenza di una espressa previsione normativa in tal senso – contrariamente
a quanto avviene con riferimento ad altri poteri ispettivi (ad es. diffida
accertativa ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, impugnabile presso il
Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 dello stesso
decreto) – sembra potersi ammettere un ricorso di natura gerarchica alle
Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, secondo quanto
stabilito in via generale dal D.P.R. n. 1199 del 1971. Resta comunque
inalterata la possibilità, da parte della Direzione provinciale del lavoro,
di revocare il provvedimento di sospensione dei lavori in via di autotutela,
ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241/1990.
Si allega, in calce alla presente circolare, il modello da
utilizzare per l'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, già
diramato con nota prot. n. 25/I/0002975 del 24 agosto 2006.
Lavoro nei cantieri: tessera di riconoscimento o registro
Il comma 3 dell'art. 36 bis introduce l'obbligo per i datori
di lavoro, nell'ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato,
a decorrere dal 1º ottobre 2006, di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.
Anche in tal caso il campo di applicazione della previsione
va individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività
di cui all'Allegato I del D.Lgs. 494/1996.
Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla
immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in
cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza
detta tessera di riconoscimento; medesimo obbligo fa capo ai lavoratori
autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi
per proprio conto (ad es. artigiani).
I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono
consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore
interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo
leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera
inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di
lavoro.
La previsione normativa stabilisce ancora che, in via
alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti
(cioè massimo nove) possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera
"mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul
luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori".
Con riferimento all'ambito applicativo della previsione si
precisa che il suddetto limite numerico va riferito al personale stabilmente
in forza all'azienda, tenendo presente che per il computo dello stesso
"si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla
tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli
autonomi". Il riferimento ai lavoratori autonomi, evidentemente, è da
interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non
subordinati che intrattengono comunque un rapporto continuativo con
l'impresa (ad es. collaboratori coordinati e continuativi a progetto e
associati in partecipazione).
Dalla formulazione della norma, inoltre, si evince che
l'obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun cantiere,
cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora
impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi.
Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi,
sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia
separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.
Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro
in quanto altrimenti si vanifica la finalità per la quale lo stesso è
stato istituito; va altresì precisato che le annotazioni sullo stesso vanno
effettuate necessariamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa
giornaliera in quanto trattasi di un registro "di presenza" in
cantiere.
Per quanto concerne le modalità di vidimazione del registro
da parte delle Direzioni provinciali del lavoro è possibile rinviare in via
analogica a quanto previsto dal T.U. n. 1124/1965 con riferimento ai libri
di paga e matricola.
Sotto il profilo sanzionatorio la mancata tenuta sul luogo di
lavoro del registro ovvero l'irregolare tenuta dello stesso comporta in capo
al datore di lavoro la medesima sanzione prevista con riferimento alle
tessere di riconoscimento (da €100 ad € 500 per ciascun lavoratore),
essendo il registro uno strumento alternativo ed equipollente alle stesse.
Nei confronti di tali sanzioni si ricorda da ultimo che non
è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.
124/2004 per espressa previsione normativa.
Edilizia: comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
Il comma 6 dell'art. 36 bis ha previsto l'immediata
operatività della previsione di cui all'art. 86, comma 10 bis, del D.Lgs.
n. 276/2003 stabilendo che "nei casi di instaurazione di rapporti di
lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa".
Come noto, tale previsione era precedentemente subordinata
all'emanazione del decreto interministeriale, non ancora adottato, di cui al
comma 7 dell'art. 4 bis, del D.Lgs. n. 181/2000 cui viene demandata la
definizione dei moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie.
In proposito va specificato che le imprese tenute a tale
adempimento sono le imprese edili in senso stretto, non potendo trovare
applicazione lo stesso criterio interpretativo adottato con riferimento al
comma 1 dell'art. 36 bis che, come già detto, fa riferimento alle imprese
rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996. Ciò significa,
in sostanza, che va tenuto presente l'inquadramento – ovvero l'inquadrabilità
– previdenziale delle imprese in questione ai fini della applicazione
della norma.
Quanto alla modalità di comunicazione dell'assunzione, che
deve risultare da documentazione "avente data certa", si deve
ritenere che tale circostanza sia desumibile, oltre che dalla tradizionale
raccomandata a/r, anche da comunicazioni telematiche (fax ovvero posta
elettronica certificata). Occorre precisare che, in caso di instaurazione di
rapporti di lavoro in un giorno immediatamente successivo a una giornata
festiva, l'adempimento in questione potrà essere effettuato anche nella
stessa giornata festiva, stante il tenore letterale della previsione
normativa e considerata la possibilità di avvalersi di strumenti telematici
(fax e posta elettronica certificata).
Si ricorda, da ultimo, che la violazione dell'obbligo di
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro è punita
con la sanzione amministrativa di cui all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.
276/2003, pari ad una somma da € 100 ad € 500.
Maxisanzione per il lavoro "nero"
L'art. 36 bis, comma 7, modifica la c.d. maxisanzione per il
lavoro nero, introdotta nel 2002 dal D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n.
73/2002). La legge di conversione del D.L. n. 223/2006 stabilisce che
"ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla
normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione
amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata
di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle
sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi
riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere
inferiore a € 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione
lavorativa accertata".
Senza modificare il comma 4 dell'art. 3 del D.L. 12/2002 –
secondo il quale "alla constatazione della violazione procedono gli
organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del
lavoro" – l'art. 36 bis sostituisce invece il comma 5 del predetto
articolo, stabilendo che alla contestazione della sanzione amministrativa ai
sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 provvede il personale ispettivo
della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente,
Direzione che provvederà successivamente ad emettere l'eventuale ordinanza
di ingiunzione o di archiviazione. È infine stabilito che nei confronti
della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del
D.Lgs. n. 124/2004.
In proposito va anzitutto sottolineato che la sanzione si
aggiunge ("ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste
dalla normativa in vigore") ad ogni ulteriore provvedimento di
carattere sanzionatorio legato all'utilizzo di manodopera irregolare (omessa
comunicazione di assunzione, omessa consegna della relativa dichiarazione,
omessa denuncia all'INAIL del codice fiscale ecc.).
Va inoltre sottolineato che la fattispecie in argomento si
realizza attraverso "l'impiego" di qualunque tipologia di
lavoratore a qualunque titolo e per qualsiasi ragione non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria, restando invece fuori
dall'applicazione della sanzione tutte le forme di prestazione lavorativa
che occultano rapporti di lavoro subordinato dietro altre tipologie
contrattuali (ad es. contratti di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto) sempre che risultino dalla documentazione aziendale o da
comunicazioni effettuate ad amministrazioni pubbliche.
Per quanto concerne l'importo sanzionatorio, è prevista una sanzione
amministrativa da "€ 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo" e una
sanzione di natura civile connessa all'omesso versamento dei contributi e
premi riferiti a ciascun lavoratore non inferiore a € 3.000,
"indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa
accertata".
Al riguardo si sottolinea che trattasi di una sanzione
proporzionale che prevede un importo minimo e massimo (€ 1.500 - €
12.000) ed un importo in misura fissa di € 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. Tale ultimo importo (€ 150 giornaliere) costituisce una
mera maggiorazione della sanzione edittale e perciò per esso non trova
applicazione l'art. 16 della L. n. 689/1981.
Per quanto attiene ai profili contributivi, la sanzione civile prevista
dalla norma trova applicazione evidentemente con esclusivo riferimento ai
contributi evasi, trattandosi di rapporti di lavoro totalmente in nero. La
quantificazione della stessa in misura comunque non inferiore ad € 3.000
per ciascun lavoratore, e distintamente riferita alla contribuzione
previdenziale e alla assicurazione INAIL, costituisce una scelta del
legislatore che interviene a stabilire una soglia minima di tale misura
afflittiva nelle ipotesi in cui la quantificazione della stessa risulti
inferiore a tale importo. Va peraltro precisato che la sanzione trova
evidentemente applicazione nelle ipotesi in cui sia scaduto il termine per
il versamento dei contributivi relativi al periodo di paga in corso al
momento dell'accertamento.
Occorre infine precisare il regime sanzionatorio applicabile alle
fattispecie di "impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria", nelle ipotesi in cui la condotta
sia iniziata anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 248/2006 (12
agosto 2006) e proseguita oltre tale data. Trattasi, in altre parole, di un
problema di successione di leggi nel tempo che sanzionano condotte di natura
permanente quale, per l'appunto, quella in esame.
Va premesso, anzitutto, che nel campo degli illeciti amministrativi trova
applicazione il principio del tempus regit actum, secondo il quale la
disciplina applicabile è quella in vigore al momento della commissione
della violazione, senza che – come avviene invece in campo penale –
debba valutarsi il principio del favor rei alla luce delle previsioni
sanzionatorie sopravvenute (v. circ. n. 37/2003). Per quanto attiene alla
consumazione dell'illecito di natura permanente tuttavia – come sostenuto
dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria (Consiglio di Stato,
sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7769) – bisogna tenere presente che lo
stesso si realizza, non con l'inizio ma con la cessazione del comportamento
lesivo che, di norma, coincide con la data dell'accertamento da parte del
personale ispettivo. Nel caso in esame, pertanto, il rapporto di lavoro
"in nero" iniziato prima del 12 agosto 2006 e proseguito
oltre tale data rientra nel campo di applicazione della nuova disciplina
introdotta dall'art. 36 bis, comma 7 che prevede, quale organo competente
alla irrogazione della sanzione, la Direzione provinciale del lavoro e non
già l'Agenzia delle Entrate.
Facendo riserva di fornire ulteriori e più approfonditi
chiarimenti in ordine alle problematiche sopra evidenziate, si invita il
personale ispettivo di attenersi alle indicazioni fornite con la presente
circolare.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
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