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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL
MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti
di protezione civile;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra
l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica,
prevedendone, per un periodo di diciotto mesi, la possibilita' di
applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima
materia, nonche' le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3316, del 2 ottobre 2003, n. 3431, del 3 maggio 2005 e n.
3452, del 1° agosto 2005, con le quali sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno e con il Capo del Dipartimento
della protezione civile, del 14 settembre 2005, recante approvazione delle
«Norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 222, del 23 settembre 2005, supplemento
ordinario n. 159, nel quale si dispone che le medesime norme tecniche
entreranno in vigore nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del
citato provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerato, altresi', che la disciplina inerente alle norme tecniche per
le costruzioni in zona sismica prevista dall'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, permarra' in vigore fino all'8 ottobre 2005;
Ritenuto che, decorrendo l'entrata in vigore del predetto decreto dal 23
ottobre 2005 e cessando, alla data dell'8 ottobre 2005, la vigenza
dell'ordinanza sopra citata, si determina una lacuna giuridica nella
disciplina delle norme tecniche per le costruzioni;
Ritenuto, quindi, necessario prorogare il termine di vigenza
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il termine di cui
all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, gia' prolungato con l'art. 6, comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004, con
l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3431, del 3 maggio 2005, e successivamente con l'art. 6,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452, del 1°
agosto 2005 e' prorogato fino al 23 ottobre 2005 data di entrata in
vigore del decreto in premessa indicato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2005
Il Presidente: Berlusconi
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