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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL
MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti
di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
giugno 2002 concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel comune
di Lipari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
settembre 2002, recante «Proroga dello stato di emergenza nel territorio
del comune di Lipari»;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225, del 2 luglio 2002 recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico
nelle isole del comune di Lipari»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10
gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere
interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto
nell'isola di Stromboli»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266, del 7
marzo 2003 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i
danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli
effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed
altre disposizioni di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19
dicembre 2003, recante «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente
nel territorio del comune di Lipari e nelle aree marine interessate,
nonche' nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce
costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto
nell'isola di Stromboli»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375, del
10 settembre 2004 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e,
in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28
dicembre 2004, recante «Proroga dello stato di emergenza nel territorio
delle isole Eolie»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26
dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a
fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico»,
nonche' le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29
dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio
2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del
24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, n. 3443 del 15 giugno 2005 e n.
3449 del 15 luglio 2005;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n.
2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del 27 aprile
1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061
del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000 e n. 3361 dell'8 luglio
2004, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio
della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26
settembre 1997;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3404 del 25
febbraio 2005, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile
diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi sismici nel
territorio della provincia di Rieti ed iniziati il 26 settembre 1997», ed
in particolare l'art. 1, con il quale il prof. Luigi Ciaramelletti, gia'
sub-commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di
protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, e' nominato commissario
delegato per provvedere in regime ordinario ed in termini d'urgenza
all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2005,
di tutte le iniziative gia' programmate per il superamento del contesto
emergenziale di cui trattasi;
Vista la nota del 20 giugno 2005 del prof. Luigi Ciaramelletti con cui il
medesimo rassegna le dimissioni dall'incarico di commissario delegato;
Vista la nota del 28 giugno 2005 del Presidente della regione Lazio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28
marzo 2003 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alla tutela della pubblica incolumita' nell'attuale situazione
internazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31
dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine
alla situazione di crisi socio-ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11
novembre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006,
lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28
dicembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico
del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del
12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n.
3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre
2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3395 del 28 gennaio 2005 e n. 3349
del 15 luglio 2005;
Ravvisata la necessita' di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni
alle citate ordinanze di protezione civile precedentemente emanate, al
fine di un definitivo superamento del contesto critico in rassegna, con
particolare riferimento alla situazione in atto nel sistema depurativo del
comprensorio Alto Sarno;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio del 19 maggio 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre
2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato
di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali
pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione regione
siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre
2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato
di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della
regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre
2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato
di emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione
di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani,
speciali e speciali pericolosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio
2005, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione
Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,
nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;
Vista la nota del 21 luglio 2005 del comando Carabinieri per la tutela
dell'ambiente;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra
l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica,
prevedendone per un periodo di diciotto mesi la possibilita' di
applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima
materia, nonche' le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003 e n. 3431 del 3 maggio 2005 con la
quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta
ordinanza n. 3274/2003;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Considerato che in conseguenza degli attentati che hanno duramente colpito
Sharm El Sheik nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2005 vi e' la
necessita' di entrare in contatto con i numerosi cittadini italiani
presenti, a diverso titolo, nell'area per fornire tutte le utili
informazioni, nonche' ogni forma di assistenza;
Ritenuto che l'unico strumento per conseguire le summenzionate finalita'
e' costituito dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari di carte
ricaricabili di messaggi da parte dei gestori dei servizi di telefonia
mobile;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data
12 marzo 2003, il quale prevede che gli operatori telefonici possono
prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e calamita'
naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina dei dati
sia specificamente disposta da un soggetto pubblico centrale che adotti ai
sensi di legge un provvedimento d'urgenza per ragioni, tra l'altro,
connesse alla tutela della sicurezza pubblica;
Vista la richiesta del Ministero degli affari esteri del 26 luglio 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio
dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a
seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24
ottobre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4
marzo 2005 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al parziale crollo del
viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino
di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004»;
Vista la nota del 13 e 27 luglio 2005 del Prefetto di Chieti - Commissario
delegato, nonche' la nota del 27 luglio 2005 della Direzione generale
dell'Anas S.p.a.;
Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 21 luglio 2005 presso il
Dipartimento della protezione civile, a cui hanno partecipato oltre al
commissario delegato i rappresentanti dell'Anas, finalizzata ad affrontare
talune problematiche inerenti alla realizzazione degli interventi e delle
opere di ricostruzione del ponte sul fiume Sangro, sorte nel corso dei
procedimenti di attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23
dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo
stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto
idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;
Vista la nota del 26 luglio 2005 del Presidente della regione Campania -
Commissario delegato;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di fronteggiare
le ricorrenti situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'
nel territorio delle isole di Panarea e di Stromboli, il sindaco del
comune di Lipari - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di
protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, sulla base degli elementi di
cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3375, del 10 settembre 2004, e' autorizzato, ove ritenuto
necessario, a disciplinare modalita' e termini per consentire l'approdo,
in condizioni di sicurezza, alle predette isole delle unita' navali non di
linea limitatamente al periodo estivo, e comunque, non oltre la durata
dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 dicembre 2004.
Art. 2
1. L'art. 13, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24
marzo 2005 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «1. Al
fine di assicurare la piu' tempestiva ed efficace realizzazione degli
interventi a gestione diretta nell'area del sud-est asiatico, nonche' il
pieno rispetto dei termini di pagamento contrattualmente stabiliti, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' autorizzato a stipulare nel predetto territorio apposito
contratto di conto corrente bancario. Su tale conto possono essere fatte
affluire le risorse destinate allo scopo e depositate sul conto corrente
bancario aperto ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 gennaio 2005, n. 3394, nonche' quelle messe a disposizione
dal Dipartimento per le medesime finalita'. Un primo trasferimento di
risorse e' disposto al momento della stipula di ciascun contratto in
misura pari al 40% dell'importo contrattuale. Le somme utilizzate sono di
volta in volta reintegrate con successivi trasferimenti. L'utilizzo delle
somme depositate sul predetto conto bancario e' effettuato dal
responsabile della funzione amministrativa della struttura di missione,
previa approvazione dell'esigenza di spesa da parte del responsabile della
struttura di missione medesima, con obbligo di rendicontazione e nel
rispetto di apposita regolamentazione definita dal Capo del Dipartimento
con proprio provvedimento».
2. Al conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 13, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24
marzo 2005, e successive modificazioni, possono affluire, altresi', le
risorse relative alla quota parte di finanziamento posta a carico del
Dipartimento della protezione civile per gli interventi a gestione
diretta.
3. Gli interessi maturati sulle giacenze relative alle risorse affluite
sul conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 1, comma 7,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25
febbraio 2005, nonche' quelli maturati sulle giacenze relative alle
risorse affluite sul conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art.
13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3417 del 24 marzo 2005, sono utilizzati, al netto dei costi di gestione,
per le medesime finalita' che caratterizzano rispettivamente gli ambiti di
operativita' dei due predetti conti correnti.
4. Il Dipartimento della protezione civile provvede, a valere sulle
risorse del conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 1, comma
7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25
febbraio 2005, ed alimentato dai fondi del Dipartimento stesso, a
corrispondere ai volontari impegnati nella realizzazione di progetti di
servizio civile in favore delle popolazioni dei territori dello Sri Lanka
colpiti dallo tsunami del 26 dicembre 2004, anticipazioni, nei limiti
delle prestazioni effettuate, rispetto sia al compenso mensile, sia all'indennita'
estero, sia all'indennita' giornaliera per il vitto e l'alloggio nei
termini previsti nel bando straordinario di selezione pubblicato nelle
Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana n. 7 del 25 gennaio 2005 e n.
9 del 1° febbraio 2005 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Le
predette anticipazioni saranno oggetto di rimborso da parte dei volontari
beneficiari attraverso versamenti sul conto corrente bancario di cui al
presente comma.
5. A decorrere dalla data della presente ordinanza, le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 4, primo periodo, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, trovano applicazione
limitatamente a non piu' di venticinque unita' di personale direttamente
impegnato nelle attivita' connesse alle situazioni di emergenza nell'area
del sud-est asiatico, individuate con appositi provvedimenti del Capo del
Dipartimento della protezione civile.
6. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile
connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale, il
personale in servizio in posizione di comando presso il Dipartimento della
protezione civile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 2002, continua a
prestare servizio presso il medesimo Dipartimento per la durata degli
stati di emergenza citati in premessa.
Art. 3
1. Il presidente della
provincia di Rieti e' nominato Commissario delegato per provvedere, in
regime ordinario ed in via d'urgenza all'attuazione ed al completamento,
entro il 31 dicembre 2005, di tutte le iniziative gia' programmate per il
superamento della situazione di criticita' nel territorio della provincia
di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.
2. Il predetto commissario delegato e' autorizzato a richiedere l'apertura
di un'apposita contabilita' speciale, da istituire con le modalita'
previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilita' speciale dovranno
confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle
ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare la situazione di
emergenza nel territorio della
provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26
settembre 1997, ed ancora disponibili sulla contabilita' speciale
intestata al commissario delegato Presidente della regione Lazio ai sensi
dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2741 del 1998 e
successive modifiche ed integrazioni, in deroga alle disposizioni della
legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alle
contabilita' speciali.
Art. 4
1. Per far fronte agli
ulteriori e piu' gravosi impegni connessi all'attivita' del commissario
delegato e conseguenti all'apertura di nuovi cantieri di lavori, il
commissario delegato - gen. Jucci e' autorizzato ad avvalersi, per una
durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, di ulteriore
personale con contratto a tempo determinato nel limite di venti unita', in
possesso di qualificata esperienza professionale nelle materie di
interesse dell'ordinanza di protezione civile n. 3270 del 2003 e
successive modifiche ed integrazioni, anche mediante la stipula di
apposite convenzioni con istituti universitari ed altri enti di ricerca.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, ed in deroga all'art. 1,
comma 11, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, il commissario delegato -
gen.le Jucci e' autorizzato ad avvalersi di ulteriori tre unita' di
consulenti in aggiunta a quelli previsti dall'art. 1, comma 8,
dell'ordinanza n. 3270/2003, e successive modifiche ed integrazioni, di
elevata e comprovata professionalita' ed in possesso di specifiche
competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della
predetta ordinanza, per un importo comunque non superiore ciascuno ad Euro
20.000,00 l'anno.
3. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle attivita'
da porre in essere per il superamento della situazione emergenziale di cui
al presente articolo, il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad
avvalersi di un avvocato dello Stato e di un ulteriore magistrato
amministrativo, da autorizzarsi in via d'urgenza e dallo stesso
commissario designati, cui corrispondere una indennita' onnicomprensiva,
ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% del
trattamento economico in godimento.
4. Al fine di consentire il piu' tempestivo espletamento delle procedure
di affidamento dei lavori necessari al superamento dell'emergenza
socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, il
commissario delegato e' autorizzato a dar corso alla pubblicazione dei
relativi bandi di gara anche in attesa dell'integrale disponibilita' delle
occorrenti risorse finanziarie, fermo restando che la conseguente
attivita' contrattuale potra' formalizzarsi solo al conseguimento della
predetta integrale disponibilita'.
Art. 5
1. In relazione alle
attivita' di vigilanza e controllo dei siti di bonifica da porre in essere
nel territorio della regione Campania e negli altri siti di interesse
nazionale da parte del comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, le
risorse finanziarie assegnate al medesimo comando ai sensi dell'art. 2,
comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3449
del 15 luglio 2005, possono essere utilizzate anche per la corresponsione
delle indennita' spettanti al personale impiegato nelle predette attivita'
di controllo.
Art. 6
1. Il termine di cui
all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, gia' prolungato con l'art. 6, comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004 e
successivamente con l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005, e' ulteriormente
prorogato di ulteriori due mesi.
Art. 7
1. Le societa' di gestione
dei sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari
esteri ed in coordinamento con il medesimo ogni dato, elemento ed
informazione disponibile ai fini della ricognizione e localizzazione dei
cittadini italiani presenti nell'area di Sharm El Sheik. Le medesime
societa' provvedono ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile
di rispettiva competenza, che risultino residenti o presenti nel
territorio interessato, appositi messaggi, il cui testo e' concordato con
il Ministero degli affari esteri.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e' autorizzato ad assumere ogni iniziativa necessaria ad
assicurare le occorrenti forme di assistenza connessa al coinvolgimento di
cittadini italiani in relazione alla situazione d'emergenza che ha
interessato la cittadina egiziana di Sharm El Sheik.
Art. 8
1. Al fine di assicurare in
termini di imperiosa urgenza la realizzazione delle opere necessarie per
fronteggiare il contesto emergenziale di cui dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, ed in relazione alla
progettazione in atti, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 25, comma
1, lettera a), della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni,
l'impresa aggiudicataria dei lavori provvede al compimento degli
occorrenti interventi realizzativi sulla base del progetto approvato dal
commissario delegato prefetto di Chieti, ovvero di eventuali varianti dal
medesimo approvate.
Art. 9
1. Le risorse finanziarie
poste nella disponibilita' del commissario delegato - Presidente della
regione Campania per l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle
falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, sono
vincolate, per la durata dell'emergenza, al perseguimento delle finalita'
di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2425 del 1996 e successive
modificazioni ed integrazioni, e non sono suscettibili di pignoramento e
sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460,
e successive modificazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1 agosto 2005
Il Presidente: Berlusconi
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