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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 5, comma 3,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, con la quale sono stati tra l'altro approvati i «Criteri per
l'individuazione delle zone sismiche -- individuazione, formazione e
aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone», di cui all'allegato 1
alla medesima ordinanza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2
ottobre 2003, con la quale sono state apportate prime modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003;
Considerato che le attivita' di sperimentazione e prima applicazione delle
predette normative hanno fatto emergere l'utilita' di apportare ulteriori
modifiche ed integrazioni di natura prettamente tecnica agli allegati 2 e
3 dell'ordinanza n. 3274/2003 per assicurare maggiore chiarezza ed
efficacia alle disposizioni normative in questione;
Considerato che, non avendo ancora trovato compiuto e definitivo
espletamento i complessi adempimenti necessari a dare attuazione al quadro
normativo organico preordinato con carattere di generalita' nel settore,
permangono le condizioni e le motivazioni che hanno reso e rendono tuttora
necessaria ed urgente una specifica azione di protezione civile diretta a
ridurre il rischio per le popolazioni, nelle more del completamento dei
predetti adempimenti;
Vista la nota n. 1790 del 14 dicembre 2004 del Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita'
culturali con la quale sono state richieste alcune integrazioni e
modifiche alla predetta ordinanza n. 3274/2003; Ritenuto che le
summenzionate richieste di modifica siano meritevoli di accoglimento in
ragione della funzionalita' delle medesime rispetto agli obiettivi
perseguiti dalla predetta ordinanza n. 3274/2003;
Vista la nota n. 5042 del 17 dicembre 2004 con la quale la Regione
Abruzzo, che ha assicurato il coordinamento delle Regioni nella peculiare
materia, ha trasmesso il documento di osservazioni e proposte elaborato
dal Gruppo di lavoro tecnico interregionale costituito allo scopo, sul
quale e' intervenuta la sostanziale condivisione dei rappresentanti
regionali che hanno partecipato ai lavori; Ritenuto che dall'esame del
predetto documento sono emersi molteplici suggerimenti idonei a consentire
importanti miglioramenti delle adottande normative tecniche;
Visto l'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004 che differisce di sei mesi la
conclusione del periodo di applicazione sperimentale delle disposizioni di
cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274/2003;
Considerato che il rilevante grado di complessita' tecnico-scientifica
della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina
impone di dare ulteriore impulso alle necessarie attivita' di
sperimentazione e di formazione nei confronti della generalita' dei
soggetti chiamati a diverso titolo ad utilizzare la predetta normativa, al
fine di assicurare la linearita' e la correntezza di percorsi attuativi
della normativa stessa e favorirne la piu' corretta e proficua
applicazione, in tal modo determinando l'esigenza di un piu' lungo periodo
di sperimentazione;
Tenuto conto che da parte sia delle Regioni che delle categorie
professionali piu' direttamente interessate sono pervenute sollecitazioni
a prolungare ulteriormente il predetto periodo di applicazione
sperimentale della normativa in questione;
Acquisita l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Agli allegati 2 e 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, e successive modifiche, sono apportate le modifiche indicate
negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.
Art. 2
1. Il periodo di cui
all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, gia' prolungato con l'art. 6, comma 1,
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5
novembre 2004, e' prolungato di ulteriori tre mesi.
Art. 3
1. Entro sei mesi dalla
pubblicazione della presente ordinanza il Dipartimento della protezione
civile, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali
definisce le linee guida per l'applicazione della normativa tecnica di cui
alla presente ordinanza in relazione alle peculiari esigenze della
salvaguardia del patrimonio culturale. La presente ordinanza sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2005
Il Presidente: Berlusconi.
Testo
integrato dell'Allegato 2 – Edifici – Ordinanza 3274
Testo
integrato dell'Allegato 3 – Ponti – al Ordinanza 3274
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