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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5
dicembre 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello
stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei
dissesti idrogeologici verificatisi in localita' Marinasco;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2003 recante: «Disposizioni
urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la
localita' Marinasco-Stra', nel comune di La Spezia»;
Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3328 del 27 novembre 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile», con la quale l'ex provveditore alle opere pubbliche per la
Liguria e' stato nominato soggetto attuatore per l'emergenza di cui sopra;
Viste le note del 15 aprile, 7 giugno, 6 e 19 luglio del 27 ottobre e 3
novembre 2003, del prefetto di La Spezia - Commissario delegato;
Viste le note del 1° giugno, 16 e 23 settembre 2004, del soggetto
attuatore - Direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti
Lombardia - Liguria;
Viste le note del 23 aprile e 15 settembre 2004 del Dipartimento dei
trasporti infrastrutture e protezione civile della regione Liguria;
Ravvisata la necessita' di procedere celermente alla realizzazione delle
necessarie opere relative al dissesto di Marinasco nei tempi previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31
ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel
territorio della provincia di Campobasso;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con
il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati
prorogati fino aI 31 dicembre 2005;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del
29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio
2003, concernenti: «Disposizioni urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della
provincia di Campobasso»;
Vista la deliberazione del consiglio regionale del Molise del 30 luglio
2004, concernente l'approvazione del piano di ricostruzione del comune di
S. Giuliano di Puglia;
Tenuto conto che il comune S. Giuliano di Puglia non dispone delle
professionalita' necessarie per fronteggiare efficacemente tutte le
problematiche connesse alla predetta ricostruzione;
Vista la richiesta del 1° luglio 2004 del sindaco del comune di S.
Giuliano di Puglia;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3375 del 10 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile», con la quale l'ing. Rinaldi e' stato nominato soggetto attuatore
per l'espletamento delle attivita' connesse alla realizzazione degli
interventi e delle opere di ricostruzione, inerenti al comune di San
Giuliano di Puglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15
ottobre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2005, lo
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici
verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di
Siracusa e Catania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23
ottobre 2003, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di
Siracusa e Catania»;
Vista la nota del prefetto di Siracusa - Commissario delegato, con la
quale viene chiesto di apportare alcune modifiche all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2847, n. 2860, n. 2871, n.
2882, n. 2908 del 1998, n. 2909, n. 2972, n. 2994, n. 3022, n. 3028 del
1999, n. 3061 e n. 3064 del 2000, n. 3098, n. 3114, n. 3141 del 2001, n.
3175, n. 3239 del 2002 e 3282 del 2003, emesse per fronteggiare il
contesto emergenziale determinatosi nel territorio della provincia di
Potenza a seguito degli eventi sismici del 9 settembre 1998;
Vista la nota del 9 settembre 2004 della regione Basilicata, con la quale
e' stata rappresentata l'esigenza di continuare a concedere contributi
straordinari ai nuclei familiari che ancora non sono rientrati nelle
abitazioni oggetto degli interventi di ricostruzione, in conseguenza del
grave disagio subito dagli stessi, nonche', di
prevedere, per i comuni colpiti dal sisma del 1998, apposita disposizione
che consenta di compensare le minori entrate determinate dall'inapplicabilita'
dell'imposta comunale sugli immobili;
Ritenuto che le esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in
ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile a consentire il
ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 9 settembre 1998;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra
l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica,
prevedendone per un periodo di diciotto mesi la possibilita' di
applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima
materia;
Considerato che il rilevante grado di complessita' tecnico-scientifica
della materia e la natura fortemente innovativa
della predetta disciplina impone di dare maggiore impulso alle necessarie
attivita' di sperimentazione e di formazione nei confronti della
generalita' dei soggetti chiamati a diverso titolo ad utilizzare la
predetta normativa, al fine di assicurare la linearita' e la correntezza
di percorsi attuativi della normativa stessa e favorirne la piu' corretta
e proficua applicazione, in tal modo determinando l'esigenza di un piu'
lungo periodo di sperimentazione;
Visto che la predetta esigenza e' stata tra l'altro prospettata dai
rappresentanti delle regioni intervenuti alla riunione dell'apposito
tavolo tecnico-politico di protezione civile tenutosi a Roma il 28
settembre 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23
dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004,
lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della
regione Calabria;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696/1997, n. 2707/1997, n.
2856/1997, n. 2881/1998, n. 2984/1999, n. 3062/2000, n. 3095/2000, n.
3106/2001, n. 3132/2001, n. 3149/2001, n. 3185/2002, n. 3220/2002, n.
3251/2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3337 del 13
febbraio 2004, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare
l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della
regione Calabria»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3371, del
10 settembre 2004 con la quale il prefetto Domenico Bagnato e' nominato
commissario delegato per l'emergenza ambientale in atto sul territorio
della regione Calabria;
Viste le note del medesimo commissario delegato in data 8 e 11 ottobre
2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23
dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004,
lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto
idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del
27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n.
3347 del 2 aprile 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, emanate per
fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 1996, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile rispettivamente, del 6 febbraio
1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre 2000, n. 3089,
del 10 aprile 2001, n. 3122, del 27 novembre 2003, n. 3328 e n. 3365 del
29 luglio 2004, concernenti la ricostruzione del teatro La Fenice di
Venezia;
Vista la richiesta del 4 ottobre 2004 del sindaco di Venezia - Commissario
delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3
settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si
terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del
22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento
della pre-regata della trentaduesima Coppa America»;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Nell'ambito della
situazione emergenziale di cui alla ordinanza di protezione civile n. 3223
del 25 giugno 2003, e successive modificazioni, diretta a fronteggiare i
fenomeni di dissesto che hanno interessato la localita' Marinasco-Stra',
nel comune di La Spezia, la regione Liguria e' autorizzata a trasferire
sulla contabilita' speciale del commissario delegato - prefetto di La
Spezia le risorse finanziarie derivanti dalle economie realizzatesi ai
sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2854 del 1° ottobre 1998,
pari a Euro 2.243.999,03, nonche' le risorse finanziarie assegnate ai
sensi all'ordinanza di protezione civile n. 3192 del 2002, emessa per
fronteggiare gli eventi alluvionali dell'autunno del 2000, e non
utilizzate per le finalita' ivi previste.
2. Al fine di dare continuita' alle attivita' poste in essere per il
superamento del contesto emergenziale di cui al comma 1, il dott. Luigi
Piscopo, gia' prefetto di La Spezia, continua nell'attivita' di
commissario delegato agendo con i poteri di cui alle ordinanze di
protezione civile citate in premessa, avvalendosi del personale in
servizio presso la prefettura di La Spezia, nel limite massimo di due
unita' che potranno effettuare prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili.
Art. 2
1. Per l'espletamento delle
attivita' connesse alla realizzazione degli interventi e delle opere di
ricostruzione, inerenti al comune di San Giuliano di Puglia, l'ing.
Claudio Rinaldi - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2004, n. 3375,
e' autorizzato, in deroga agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, e
successive modificazioni, ed al CCNL del Comparto Ministeri, a stipulare
contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito
della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di
quattro unita' di personale tecnico specializzato di cui tre unita'
appartenente all'area C - posizione economica C2, ed una unita'
appartenente all'area B - posizione economica B3.
2. Per le medesime finalita' il soggetto attuatore, e' autorizzato ad
avvalersi di sei unita' di personale tecnico amministrativo in servizio
presso il Servizio integrato infrastrutture e trasporti Campania-Molise,
sede di Campobasso. Detto personale, che verra' individuato con successivo
apposito provvedimento del soggetto attuatore e' autorizzato, nell'ambito
della vigenza temporale dello stato d'emergenza, a svolgere in via
continuativa prestazioni di lavoro presso la struttura commissariale;
detto personale puo' essere altresi' autorizzato a svolgere prestazioni di
lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili pro-capite,
effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, da
liquidarsi da parte del soggetto attuatore sulla base di apposite
comunicazioni mensili. Al predetto personale, inviato in missione, e'
altresi' riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti per l'utilizzo di
mezzi propri.
3. Al relativo onere si provvede con le risorse finanziarie destinate alla
ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia. A tal fine e'
autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale di tesoreria,
intestata all'ing. Claudio Rinaldi - soggetto attuatore ai sensi dall'art.
3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
settembre 2004, n. 3375, con le modalita' previste dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 sulla quale
confluiranno le risorse finanziarie di cui trattasi.
Art. 3
1. Per il soddisfacimento
delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti
dall'approvazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giuliano di
Puglia, e al fine di potenziarne gli uffici, il sindaco del medesimo
comune e' autorizzato, in deroga agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001
e al contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle
regioni e delle autonomie locali, a stipulare contratti di diritto privato
di durata annuale,
rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza,
per l'assunzione di tre unita' di personale
tecnico-amministrativo specializzato - area C - posizione economica C2 -
nonche' di due unita' di personale tecnico specializzato - area B -
posizione economica B3.
2. Al relativo onere si provvede con le risorse finanziarie destinate alla
ricostruzione del comune di S.Giuliano di Puglia.
Art. 4
1. Il termine del 30
settembre 2004, previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004, e' prorogato fino al
termine dello stato d'emergenza e il numero delle unita' di personale
autorizzato a svolgere lavoro straordinario di cui al medesimo art. 5, e'
elevato da cinque a otto unita'.
2. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie del
commissario delegato - prefetto di Siracusa.
Art. 5
1. La regione Basilicata,
nell'ambito delle proprie competenze, puo' provvedere a soddisfare le
eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica in favore
delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex art. 6 dell'ordinanza
di protezione civile n. 2847/1998 che alla data di cessazione dello stato
d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione. Il
contributo economico dovra' essere commisurato alle reali condizioni di
indigenza dei nuclei familiari accertate dalle amministrazioni comunali
con modalita' definite dalla regione e in misura comunque non superiore a
quello percepito ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile
n. 2847/1998.
2. A decorrere dall'anno 2004, le minori entrate determinate dall'inapplicabilita'
dell'imposta comunale sugli immobili in relazione ai fabbricati colpiti
dai predetti eventi sismici, trovano soddisfacimento nell'ambito dei
trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali.
Art. 6
1. Ferma restando la
possibilita' di continuare ad applicare ed utilizzare le normative
tecniche allegate all'ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 e
successive modificazioni, nei termini e per le finalita' ivi previste, il
periodo di diciotto mesi di cui all'art. 2, comma 2, della medesima
ordinanza e' prolungato di sei mesi.
Art. 7
1. Al fine di consentire il
celere superamento dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti
urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e
di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione in atto nel territorio della regione Calabria i riferimenti ai
sub-commissari con funzioni vicarie, ai sub-commissari ed ai
sub-commissari provinciali, di cui alle ordinanze di protezione civile in
premessa citate, sono soppressi ed ai successivi interventi ed adempimenti
amministrativi e contabili provvede il commissario delegato.
2. Per il superamento dell'emergenza il commissario delegato si avvale di
una struttura appositamente costituita e composta dal personale
attualmente in servizio, ridotto, quanto al personale proveniente dalle
pubbliche amministrazioni, di quindici unita', e da ulteriori sei unita',
da individuare, anche tra personale in quiescenza, sulla base della
qualificazione professionale posseduta. Il commissario delegato si avvale
di un responsabile tecnico-scientifico e di uno amministrativo, da
individuare tra il personale di cui al presente comma, a cui attribuire
poteri di firma rispetto a specifici settori d'intervento appositamente
individuati dal commissario medesimo, da esercitarsi anche in caso di
assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo; al commissario delegato
ed a detti responsabili sono corrisposte indennita' mensili pari a quelle
previste dall'art. 1, commi 9 e 10 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3343/2004. Per le missioni del personale
contemplato nel presente articolo, anche se relative a trasferte dal luogo
di residenza alla regione Campania, autorizzate dal commissario
delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle
qualifiche di appartenenza, con possibilita' di autorizzare anche l'uso
del mezzo proprio, con rimborso degli oneri relativi alla polizza
assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.
3. Il commissario delegato, entro quindici giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, presenta al Dipartimento della protezione civile un dettagliato
cronoprogramma volto ad individuare le misure e la tempistica per il
rientro nell'ordinario.
Art. 8
1. In ragione dei maggiori
compiti conferiti al commissario delegato - prefetto Catenacci dalle
ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza
rifiuti in atto nella regione Campania, ed al fine di accelerare
l'espletamento delle attivita' connesse agli adempimenti di competenza
della struttura Commissariale relativi alla chiusura entro il 31 dicembre
2004 della situazione emergenziale di cui trattasi, il limite massimo di
100 ore di lavoro straordinario previsto all'art. 3, comma 3,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3345/2004, e' elevato a 200 ore
mensili, da corrispondere al personale ivi previsto nel limite massimo di
quattro unita'.
Art. 9
1. Il sindaco di Venezia -
Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n.
3089 del 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, nell'espletamento dei
compiti affidatigli, ed al fine di accelerare il completamento delle
attivita' connesse alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, e'
autorizzato, in relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, a
derogare, ove ritenuto assolutamente necessario, agli artt. 17, 19, 20,
21, 24 e 25
della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme, e,
comunque, nel rispetto peraltro, delle norme contenute nella direttiva
comunitaria n. 93/37.
Art. 10
1. All'art. 1, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22
settembre 2004, e' aggiunto il seguente periodo: «Al predetto personale
e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del
solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% del trattamento
economico in godimento. La
predetta struttura di missione puo' essere integrata da personale estraneo
alla pubblica amministrazione, al quale e' corrisposto il compenso
previsto al comma 5».
2. Il personale di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004,
fornisce la propria consulenza anche ai soggetti attuatori nominati ai
sensi del comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza. Al predetto
personale e' corrisposto un compenso mensile pari al 50% lordo del
trattamento stipendiale in godimento.
3. Il commissario delegato, ai fini del piu' proficuo e tempestivo
espletamento delle attivita' di cui all'ordinanza n. 3377/2004, istituisce
una commissione tecnica composta da tre esperti, con il compito di
supportare il soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi e
delle opere infrastrutturali inerenti alle aree portuali di Trapani,
provvedendo, in particolare, all'esame dei progetti predisposti dal
predetto soggetto attuatore, nonche', se del
caso, alla loro approvazione. I compensi ed i rimborsi spese da
corrispondere ai componenti della predetta commissione tecnica sono
determinati nel provvedimento di nomina, e sono posti a carico dell'art. 5
dell'ordinanza n. 3377/2004.
La presente ordinanza sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2004
Il Presidente: Berlusconi
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