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Testo in vigore dal:
30-5-2004
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. E' convertito in legge il
decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia
edilizia.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2874):
Presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'economia e delle
finanze (Tremonti) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (Lunardi)
il 31 marzo 2004.
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 1°
aprile 2004 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 6 aprile 2004.
Esaminato dalla 13ª commissione il 6, 7, 20, 21 e 22 aprile 2004.
Esaminato in aula il 22, 27 aprile e 5 maggio 2004 e approvato il 6 maggio
2004.
Camera dei deputati (atto n.
4979):
Assegnato alla VIII commissione
(Ambiente), in sede referente, il 10 maggio 2004 con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni I, V, VI e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla VIII commissione l'11, 12 e 13 maggio 2004.
Esaminato in aula il 12, 19 e 20 maggio 2004 ed approvato il 25 maggio 2004.
Avvertenza: Il decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2004.
Il testo del decreto-legge, corredato delle relative note, e' ripubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 62.
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Avvertenza:
Si procede alla
ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta
invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1
1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate dalle
seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre 2004»,
indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata» sono sostituite,
rispettivamente, salle seguenti: «30 settembre 2004» e «30 novembre
2004».
Note all'art.
1:
- Si riporta il testo vigente dei commi 15 e 32 dell'art. 32 della legge n.
269/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 32. Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione
dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi
e delle occupazioni di aree demaniali. Commi 1-14 (Omissis).
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilita'
dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile
ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo
appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve
essere presentata, entro il 31 luglio 2004, alla filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del
pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennita' per
l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di
cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve
essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio
di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere
allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo
frazionamento.
Commi 16-31 (Omissis).
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con
l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri
concessori, e' presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro
il 31 luglio 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato
e alla documentazione di cui al comma 35.
Commi 33-50 (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'allegato 1 annesso al citato decreto
legge n. 269/2003:
«Allegato 1
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui
all'art. 32.
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo
abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 3,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo
edilizio.
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite
dall'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite
dall'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio.
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'art. 3,
comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo
edilizio; opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini di
superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune
entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di
domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata
utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato
nella tabella C. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore
a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve
comunque essere effettuato nella misura minima di Euro 1.700,00, qualora
l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora
l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli
oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello
allegato e in base a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve
comunque essere effettuato nella misura minima di Euro 500,00, qualora
l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora
l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale
cifra.
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali,
entro:
seconda rata, 30 settembre 2004;
terza rata, 30 novembre 2004.
L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere
versato per importi uguali, entro: seconda rata, 30 settembre 2004; terza
rata, 30 novembre 2004.
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro
il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione
comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata
dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un
tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita'
statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata
istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione
non e' necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del
sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro
il 30 settembre 2004 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della
documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del
relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.».
Art. 2
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere
per la conversione in legge.
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Testo in vigore dal:
31-3-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine
per la presentazione delle domande di regolarizzazione in materia di
illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre 2004»,
indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 settembre 2004» e «30
novembre 2004».
Art. 2
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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