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Testo in vigore dal:
28-4-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, con il quale si prevede che con apposito
regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico
per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000
euro;
Visto l'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2003;
Acquisito, in data 15 aprile 2003, il
parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 13 ottobre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
espressi in data 17 dicembre 2003 e 10 dicembre 2003;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' pro-duttive, con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo
rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di
variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in
rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o
specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di
cui all'allegato E.»;
2) al comma 4, le parole: «L'importo determinato
ai sensi del comma 3 e' considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;
3) al comma
4, e' aggiunto infine, il seguente periodo: «Il corrispettivo deve essere
interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o
variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al
momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata
alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.)
per l'intero corrispettivo.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La procedura puo' essere sospesa
per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente
non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e
comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta
giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare
l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le
procedure gia' sospese, il termine di novanta giorni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.»;
2) il comma 5 e'
sostituito dai seguenti:«5. La durata dell'efficacia dell'attestazione
e' pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei
requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita'
strutturale di cui all'articolo 15-bis. La efficacia delle attestazioni
gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto
2002, n. 166, e' prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della
scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o
con un'altra autorizzata. 5-bis. L'efficacia delle qualificazioni relative
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, e' di tre anni, fatta salva la verifica in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale
individuati dal suddetto regolamento.»;
c) dopo l'articolo 15 e' inserito
il seguente: «Art. 15-bis (Verifica triennale)
- 1. Almeno sessanta
giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve
sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa
SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei
trenta giorni successivi compie l'istruttoria.
2. I requisiti di ordine
generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti
dall'articolo 17.
3. I requisiti di capacita' strutturale necessari alla
verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo
18, comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9,
10, 11, 12 e 13.
4. La verifica di congruita' tra cifra d'affari in
lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale
dipendente, di cui all'articolo 18, comma 15, e' effettuata con
riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente
la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra
d'affari in lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente
rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 15, con una
tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari e' ridotta in proporzione
alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente
eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere
effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.
5.
Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente
l'impresa e l'Autorita', inviando copia del nuovo attestato revisionato o
comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato
perde validita' dalla data di ricezione della comunicazione da parte
dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza
del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica
sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre
dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa.
6.
L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della
verifica nel casellario informatico.»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 8,
sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per la esecuzione dei lavori
della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo
gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella
categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro
1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema
di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000
relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni
oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via
transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate
presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di
importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni
oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione
degli stessi.»;
2) al comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora la non congruita' della cifra d'affari dipenda da un
costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra
d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA
informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale
del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.»;
e) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Consorzi stabili).
- 1. Il consorzio stabile e' qualificato sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e'
acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle
possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica
di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le
imprese consorziate gia' possieda tale qualificazione, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica
VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI.
Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione,
nonche' per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8,
comma 4, lettera e), della legge, e' in ogni caso sufficiente che i
corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate
non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3, la
qualificazione e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute
dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta'
dell'intervallo tra le due classifiche.»;
f) nell'allegato A, nella
declaratoria della categoria OS12, dopo la parola: «Riguarda» sono
inserite le seguenti: «, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8,
la produzione in stabilimento industriale,»;
g) l'allegato E e'
sostituito dall'allegato E al presente decreto;
h) nella: «Tabella
corrispondenze nuove e vecchie categorie», nella casella: «qualificazione
obbligatoria» relativa alla categoria specializzata OS12, e' inserita la
parola: «SI». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Urbani, Ministro
per i beni e le attivita' culturali
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 300
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: «Art.
87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo'
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica. - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni: «Art. 8
- 1. Al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati ed improntare la loro attivita' ai principi della qualita',
della professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i
processi, i servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della
normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' istituito,
tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro,
articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.
3.
Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita' di cui all'art. 4,
sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorita'
medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si
provvede a carico del bilancio dell'Autorita', nei limiti delle risorse
disponibili. Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di
sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie Uni En Iso
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000;
b)
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualita' rilasciata dai soggetti di cui alla
lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche a
ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi
di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalita' e i criteri
di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalita' di
attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione
del sistema di qualita' o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche' le modalita' per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati
di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale e i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera
c), con le relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia dei
lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2
e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla
regolarita' contributiva, e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle
casse edili;
e) la facolta' ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni e in
rapporto alla tipologia dei lavori nonche' agli oggetti dei contratti, di
richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualita' o
della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita' di
cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta' e il successivo obbligo per
le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualita' non
potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 Ecu;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all'attivita' di qualificazione;
g) le modalita' di verifica della
qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso,
la durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine
generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da indicare nel
regolamento. La verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti
e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il
tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo.
5.
(Abrogato).
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita'
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale
dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6, legge
10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia' attribuite al predetto
ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31
dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori
dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia e in
materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili
relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge
10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base
dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori
pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai
sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del
comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti
di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei
requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 e' accertata in base al
certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le
imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita'
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative
vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1°
gennaio 2000, e' abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme
le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della
partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei
lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15
novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come
rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 9.
11-bis. Le
imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle
procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla
documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'art.
3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione
di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle
amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia
fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2
dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni
appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di
qualita', ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili
di cui al comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
11-quinquies. Il
regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti d'ordine
generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Ecu.
11-sexies. (Abrogato).
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i
lavori, ancorche' accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per
cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai
sensi del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 7 della
legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del
3 agosto 2002, supplemento ordinario n. 158: «Art. 7 (Modifiche alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli
appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici).
- 1. Nelle more
della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo
di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 2 e'
sostituito dal seguente: «Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della legge).
- 1. Ai sensi e per gli effetti della presente
legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si intendono per
lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo, le attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti
misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della
presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50
per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro
associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle societa' di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle societa' con
capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto
della propria attivita' la produzione di beni o servizi non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27
e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori
di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406,
nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari,
edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da
parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e
specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non
si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della
presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le
sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicita' dei bandi
di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti
a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
nonche' in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o
controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si
applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai
concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di
concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale
minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare
nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei
lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per
la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia' assentite
alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della
legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e
2-bis, 27, 32, 33, e' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera
a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di
fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale
aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le
disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'art. 8, comma 6,
del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano
le disposizioni del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, relative
all'esecuzione dei lavori, alla contabilita' dei lavori e al collaudo dei
lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di
forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si
applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di
contributi connessi ad atti abilitanti all'attivita' edilizia o
conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli
interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla
soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse
nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva
93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione
dell'art. 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui
all'art. 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, ed all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai
contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di
cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente
legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi
organismo con personalita' giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale e la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri
organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al
controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla
meta' da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di
affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi
di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i
soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o
realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).»;
b) all'art.
3, comma 6, lettera l): 1) le parole: «ai sensi della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490»;
2) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni
architettonici»;
c) all'art. 4, comma 17, primo periodo, le parole: «150.000
Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;
le parole: «quindici
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
le parole: «trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; al medesimo
comma 17 dell'art. 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per
gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento»;
d) all'art. 8:
1) al comma 2, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti:
«150.000 euro»; 2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi
devono possedere»;
3) al comma 4, la lettera g) e' sostituita dalla
seguente: «g) le modalita' di verifica della qualificazione. Fatto salvo
quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della
qualificazione e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa di
attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata
dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato
testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia
dello stesso, e' di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al
possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine
speciale individuati dal suddetto regolamento»;
4) al comma 11-sexies
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' facolta' dei soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei
soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta
esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione
di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno
essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e
subaffidamenti.»;
5) dopo il comma 11-sexies e' aggiunto il seguente: «11-septies.
Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorche' accessori e di
rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.»;
e) all'art. 12:
1) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile»;
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Ai fini della
partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di
lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna
impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, e' incrementata di una percentuale della somma stessa.
Tale percentuale e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento
nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio. 8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La
qualificazione e' acquisita con riferimento ad una determinata categoria
di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla
somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione
alla classifica di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che
almeno una tra le imprese consorziate gia' possieda tale qualificazione
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con
qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o
superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre
con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e), e' in ogni
caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno
una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle
imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'art.
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, la qualificazione e' acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma
delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale
somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla
pari della meta' dell'intervallo tra le due classifiche»;
f) all'art. 13:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi
del comma 1.»;
2) al comma 7, la parola: «ciascuna» e' sostituita dalle
seguenti: «una o piu» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di
gara, il subappalto, ove consentito, non puo' essere artificiosamente
suddiviso in piu' contratti.»;
g) all'art. 14:
1) al comma 1, dopo le
parole: «L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla presente
legge» sono inserite le seguenti: «di singolo importo superiore a
100.000 euro»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il
programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione,
di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i
quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato
maggioritario»;
3) al comma 6, dopo le parole: «e' subordinata» sono
inserite le seguenti: «, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di
euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,»;
4) al comma 7,
le parole: «o un tronco di lavoro a rete» sono soppresse;
h) all'art.
16:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Con riferimento
ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di
cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda
tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e
finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene
vincolato e dell'intervento da realizzare.»;
2) al comma 6, dopo le
parole: «e momenti di verifica» e' inserita la seguente: «tecnica»;
i)
all'art. 17:
1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa»; al medesimo comma 1,
dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) da consorzi stabili
di societa' di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi
di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell'art. 12. E' vietata la partecipazione a piu'
di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi
di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa' consorziata
nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi
stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria si
applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del
predetto art. 12»;
2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
3) al
comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo
gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;» e alla lettera b),
secondo periodo, le parole: «di ciascun professionista firmatario del
progetto» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra'
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti»;
4) al comma 8, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere
dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario»;
5) i
commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: «10. Per l'affidamento di
incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di
applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici
di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti
tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per
l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni appaltanti
devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in
modo che sia assicurata adeguata pubblicita' agli stessi e siano
contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento
con l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le modalita'
procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di
incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui
importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di
loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacita'
professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al
progetto da affidare»;
6) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
«12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle
dei corrispettivi delle attivita' che possono essere espletate dai
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali interessate. I
corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario e' nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.»;
l)
all'art. 19:1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5, e l'esecuzione dei
lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, qualora: 1) riguardino lavori
di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui
componente impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per cento
del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10
milioni di euro»;
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: «1-ter.
L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1,
lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o
deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente
associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione
esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti
al progettista, in conformita' a quanto richiesto dalla normativa in
materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione
non e' soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e
degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di
particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformita' con il
progetto definitivo, al fine di accertare l'unita' progettuale. Al
contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformita'.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre
lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali
individuate dal regolamento di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e dal
regolamento di cui all'art. 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attivita' di
progettazione successiva a livello preliminare. 1-quinquies. Nel caso di
affidamento dei lavori in assicurazione di qualita', qualora la stazione
appaltante non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati,
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei
lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione
appaltante sia conforme ai livelli di qualita' richiesti dall'appaltatore»;
3) al comma 2, le parole: «Qualora nella gestione siano previsti prezzi o
tariffe amministrati, controllati o predeterminati» sono sostituite dalle
seguenti: «Qualora necessario»; le parole: «, che comunque non puo'
superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo'
essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in piu' rate
annuali, costanti o variabili» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili nella propria
disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia
strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' beni
immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione degli immobili
ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto
alle prestazioni progettuali, puo' essere circoscritto alla revisione
della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario»;
4) al comma 2-bis, le parole: «La durata della concessione non puo'
essere superiore a trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione
aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo'
stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta
anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale
del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi
connessi alle modifiche delle condizioni del mercato»;
5) dopo il comma
2-bis, sono inseriti i seguenti: «2-ter. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla
utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali
alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al
concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di progetto di cui
all'art. 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata
all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni
caso essi non hanno diritto di voto»;
6) al comma 4, le parole: «in ogni
caso» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il caso di cui al comma 5,»;
e le parole: «numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2)
e 4)»;
7) al comma 5, dopo le parole: «i contratti» sono inserite le
seguenti: «di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000
euro e i contratti» e, dopo le parole: «scavi archeologici», sono
aggiunte le seguenti: «nonche' quelli relativi alle opere in sotterraneo
e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni»;
m) all'art.
20: 1) al comma 2, dopo le parole: «ponendo a base di gara un progetto»
sono inserite le seguenti: «almeno di livello»; 2) al comma 4, dopo le
parole: «previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono
inserite le seguenti: «per i lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di euro»;
n) all'art. 21: 1) al comma 1-bis, primo periodo, le
parole: «a 5 milioni di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; e' soppresso il secondo
periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Il bando o la
lettera di invito devono precisare le modalita' di presentazione delle
giustificazioni, nonche' indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita'
delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i
cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita'
della offerta, il concorrente e' chiamato ad integrare i documenti
giustificativi ed all'esclusione potra' provvedersi solo all'esito della
ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) dopo il comma 1-bis, e'
inserito il seguente: «1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, determinata in base
agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di
importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della
componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle
possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione
possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore»;
3) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis.
L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore
a 5.000.000 di DSP, e' disposta secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di
valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle
caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui
all'art. 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovra'
essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri
predeterminati»;
o) all'art. 23, comma 1-ter, il quarto periodo e'
sostituito dai seguenti: «Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri
soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da
una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con
la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei
requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause
di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in
numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma.
Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti
concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari»;
p) all'art. 24: 1. al
comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 2. «0a) lavori di
importo complessivo non superiore a 100.000 euro»; 3. 2) al comma 1,
lettera a), le parole: «non superiore a 300.000 ECU» sono sostituite
dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro»; alle
lettere b) e c), la parola: «ECU» e' sostituita dalla seguente: «euro»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'affidamento di
appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia
superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di
quanto disposto dall'art. 21, comma 8-bis, alla quale devono essere
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto
dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c),
il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di
propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono
verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui
alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da
affidare.»: 4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Con
riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e' ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un
soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti
nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente
disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non
prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreche' tali lavori non
possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto
principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario
oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano
strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori
complementari non puo' complessivamente superare il 50 per cento
dell'appalto principale.»;
q) all'art. 27, dopo il comma 2, e' aggiunto
il seguente: «2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve
comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
normativa vigente.»;
r) all'art. 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Possono fare parte delle commissioni di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. E'
abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare»;
s)
all'art. 29: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «superiore a 5 milioni
di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; alla lettera b), alla parola:
«superiore», sono premesse le parole: «pari o» e la parola: «ECU» e'
sostituita dalla seguente: «euro»; alla lettera c) la parola: «ECU» e'
sostituita dalla seguente: «euro»; 2) il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione, che e' tenuta ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del
procedimento di cui all'art. 80, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovra'
effettuare a proprio carico le forme di pubblicita' ivi disciplinate,
senza alcuna possibilita' di rivalsa sull'amministrazione»;
t) all'art.
30:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva e' progressivamente
svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo
documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente
periodo, la cauzione e' svincolata in ragione del 50 per cento
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni
ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei
termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento,
in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle
predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25
per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la
normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si
applicano anche ai contratti in corso»; al terzo periodo, dopo le parole:
«La mancata costituzione della garanzia» sono inserite le seguenti: «di
cui al primo periodo»;
2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: «6.
Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita' stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di
cui all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa
vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli
elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la
realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi
dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei progetti,
attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20
milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b)
per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo'
essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti
dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del
progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a
terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di propria
competenza. 6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici
delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla
lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di
fiducia della stazione appaltante.»;
3) al comma 7-bis e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il sistema, una volta istituito, e'
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera
b), di importo superiore a 75 milioni di euro»;
u) all'art. 31-bis, il
comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Per i lavori pubblici affidati
dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di
appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve
sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in
misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la
costituzione di apposita commissione perche' formuli, acquisita la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle
predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla
proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il
soggetto committente. Decorso tale termine e' in facolta' dell'appaltatore
avvalersi del disposto dell'art. 32. La procedura per la definizione
dell'accordo bonario puo' essere reiterata per una sola volta. La
costituzione della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'art. 28. Nell'occasione la
proposta motivata della commissione e' formulata entro novanta giorni dal
predetto ricevimento. 1-bis. La commissione di cui al comma 1 e' formata
da tre componenti in possesso di specifica idoneita', designati,
rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo
dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo,
dai componenti gia' designati contestualmente all'accettazione congiunta
del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo
componente provvede su istanza della parte piu' diligente, per le opere di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e
dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove e'
stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla
designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni
dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a
formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita
la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono
posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. 1-ter.
L'accordo bonario, definito con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis ed
accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facolta'
di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,
perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle
riserve. 1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano
ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia'
intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione
della commissione e' facoltativa ed il responsabile del procedimento puo'
essere componente della commissione stessa.»:
v) all'art. 32: 1) al comma
2, sono premesse le parole: «Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera a), della presente legge,»;
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto gia'
stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che
i collegi arbitrali medesimi non risultino gia' costituiti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione»;
3) dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente: «4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di
risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come
definita all'art. 2»;
z) all'art. 33, comma 1, dopo le parole: «destinate
ad attivita» sono inserite le seguenti: «della Banca d'Italia,»; aa)
all'art. 37-bis: 1) al comma 1, le parole: «Entro il 30 giugno di ogni
anno» sono soppresse; dopo le parole: «promotori stessi», e' inserito
il seguente periodo: «Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di
ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state
presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.»;
dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un istituto
di credito» sono inserite le seguenti: «o da societa' di servizi
costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»; dopo le parole:
«garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice» sono
inserite le seguenti: «; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed
agevolare le attivita' di asseverazione»; e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «I soggetti pubblici e privati possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione
di cui all'art. 14 della presente legge, proposte d'intervento relative
alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e studi di
fattibilita'. Tale presentazione non determina, in capo alle
amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni
possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di
intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni
compiute o alla realizzazione degli interventi proposti»;
2) al comma 2,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La realizzazione di lavori
pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione
dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi
di fattibilita' o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al
comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale»;
3) dopo il comma
2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta
redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di
interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di
gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalita' di
cui all'art. 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria
sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso
avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul
proprio sito informatico. L'avviso e' trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi di
pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di
pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalita', nel
rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione
al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della
completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta
di integrazione.»;
bb) all'art. 37-ter, comma 1, le parole: «Entro il 31
ottobre di ogni anno» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve
intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del
promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per
iscritto con il promotore un piu' lungo programma di esame e valutazione.
Nella procedura negoziata di cui all'art. 37-quater il promotore potra'
adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu'
conveniente. In questo caso, il promotore risultera' aggiudicatario della
concessione»;
cc) all'art. 37-quater: 1) al comma 1, all'alinea, le
parole: «il 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi
dalla pronuncia di cui all'art. 37-ter»; alla lettera a), sono aggiunte,
in fine, le parole: «; e' altresi' consentita la procedura di
appalto-concorso»;
2) al comma 5 le parole da: «Nel caso» fino a: «secondo
offerente» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui la gara sia
esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata
di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo
stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due
soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese
sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'art. 37-bis,
comma 1, quinto periodo»; 3) il comma 6 e' abrogato;
4) le parole: «art.
37-bis, comma 1, ultimo periodo», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «art. 37-bis, comma 1, quinto periodo»;
dd) all'art.
37-quinquies, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Per
effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del
contratto, la societa' di progetto diventa la concessionaria a titolo
originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con
l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso
d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societa'
restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei
confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo
percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di
emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di
concessione stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote
della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a
formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla
societa' ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento
degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della
societa' di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di
banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in
qualsiasi momento.»;
ee) dopo l'art. 38, e' aggiunto il seguente: «Art.
38-bis. (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale).
- 1. Al fine di
accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita' e
parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle
citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio
comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti».
2. Per i
programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge, le proposte dei promotori di cui all'art. 37-bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso
indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non
siano pervenute proposte da parte del promotore, si da' luogo all'avviso
indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'art.
37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, e' estesa anche alle proposte gia' ricevute
dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso
si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. All'art. 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta».
4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui
all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle
previsioni della presente legge, determinando in particolare i requisiti
di idoneita' e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione
istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo, e
apportando altresi' allo stesso le modificazioni la cui opportunita' sia
emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge.
Il Governo provvede altresi' a modificare il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di
aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che
migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il
Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la
possibilita' per l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di
comminare sanzioni rapportate alla gravita' delle violazioni compiute
dagli organismi di attestazione (SOA).
5. Per garantire la piena autonomia
funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai
sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e'
istituito un apposito centro di responsabilita' amministrativa nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6. E' abrogato
l'art. 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
7. In apposita
unita' previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di
responsabilita' di cui al comma 5 e' trasferita, nella misura da
determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte
delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unita' previsionale di base
3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilita' «Opere
pubbliche ed edilizia».
8. Ai fini di cui al comma 5, e' altresi'
autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere
dall'anno 2002.
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7
affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, i proventi delle attivita' del Servizio
tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con
l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle
funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonche' di notifica
di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresi',
in detta unita' previsionale di base, secondo quanto disposto dall'art.
43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita'
di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle
opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento
dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove
sui materiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
246 del 1993, nonche' dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti
che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di
prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle
costruzioni civili.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8,
pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23
agosto 1988 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della presidenza del Consiglio dei Ministri» e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214: «2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, reca: Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49 S.O. n.
35, l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34. come modificato dal regolamento qui pubblicato e' il seguente: «Art.
12 (Svolgimento dell'attivita' di qualificazione e relative tariffe).
- 1.
Nello svolgimento della propria attivita' le SOA devono:
a) comportarsi
con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui
all'art. 1, comma 1, della legge;
b) acquisire le informazioni necessarie
dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata
informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo
trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla
legge e dal regolamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f)
verificare la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui
rilasciare l'attestato.
2. Per l'espletamento delle loro attivita' le SOA
non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro
organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo
rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di
variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in
rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o
specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di
cui all'allegato E.
4. Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono
considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non puo' essere
previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo
doppio. Ogni patto contrario e' nullo. Il corrispettivo deve essere
interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o
variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al
momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata
alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.)
per l'intero corrispettivo.
5. Le SOA trasmettono all'autorita', entro
quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.». - Si riporta
il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal regolamento qui pubblicato: «Art.
15 (Domanda di qualificazione).
- 1. Per il conseguimento della
qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di
sistema di qualita' o alla dimostrazione della presenza di elementi
significativi di cui all'art. 8, comma 3, lettere a) e b), della legge
secondo la cadenza temporale prevista nell'allegato B, i requisiti
stabiliti dal presente titolo.
2. L'impresa che intende ottenere
l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una
delle SOA autorizzate.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti
necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante
accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la
procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula
del contratto. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti o
integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a
90 giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un
periodo complessivo non superiore a 180 giorni dalla stipula del
contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il
diniego di rilascio della stessa. Per le procedure gia' sospese, il
termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del
diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'autorita' nei
successivi trenta giorni.
5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e'
pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti
di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale di cui
all'art. 15-bis. La efficacia delle attestazioni gia' rilasciate alla data
di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogata a 5
anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che
intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo
contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata. 5-bis.
L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, comma 11-sexies,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 7, comma
1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' di tre anni, fatta salva la
verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di
ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.
6. Il rinnovo
dell'attestazione puo' essere richiesto anche prima della scadenza sempre
che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione gia'
acquisita.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell'attestazione;
dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia
fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non
producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le
variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche
oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette,
secondo criteri fissati dall'autorita' entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, a procedure accelerate e
semplificate nonche' a tariffa ridotta.
9. In caso di fusione o di altra
operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il
nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei requisiti
posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.». - La legge 1°
agosto 2002, n. 166, reca: «Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
2002 - supplemento ordinario n. 158. - Il decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 1999, supplemento ordinario 229/L. - Il testo dell'art. 8, comma
11-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dall'art.
7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante legge quadro in
materia di lavori pubblici e' il seguente: «11-sexies. Per le attivita'
di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti
di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. E' facolta' dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, individuare, quale ulteriore
requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma,
l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione
di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno
essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e
subaffidamenti (comma abrogato dall'art. 12 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 30).». - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato
dal regolamento qui pubblicato: «Art. 18 (Requisiti di ordine speciale).
- 1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita'
tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacita' economica e
finanziaria e' dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra
di affari, determinata secondo quanto previsto all'art. 22, realizzata con
lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta non inferiore al
100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie:
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal
capitale netto, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui
all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato,
di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla
attivita' diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali, delle
societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese
artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni
annuali IVA; da parte delle societa' di capitale con la presentazione dei
bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della
relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla
attivita' indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione
dell'impresa richiedente, e' comprovata con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa
nota di deposito, dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed
e-bis) della legge, e delle societa' fra imprese riunite dei quali
l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per
lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneita'
tecnica e' dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica
secondo quanto previsto dall'art. 26;
b) dall'esecuzione di lavori,
realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo
non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo e'
determinato secondo quanto previsto dall'art. 22;
c) dall'esecuzione di un
singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di
importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta,
ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria di
importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola
categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della
qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto
previsto dall'art. 22.
6. L'esecuzione dei lavori e' documentata dai
certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22, comma 7.
7.
Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in
appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1) della legge, oppure affidati
in concessione, il requisito dell'idoneita' tecnica e' altresi' dimostrato
dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati
assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff,
dei quali almeno la meta' in possesso di laurea, e' stabilito in due per
le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le
imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per
le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata
attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature,
mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in locazione
finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della
cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente
realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto
forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di
noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari,
costituito per almeno la meta' dagli ammortamenti e dai canoni di
locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il
piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto
forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati
proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un
periodo pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo e'
calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento
alla durata del piano di ammortamento concluso. Per la esecuzione dei
lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal
primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione
nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III
(euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di
sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN IS0
9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione
dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore
e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate
presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di
importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni
oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione
degli stessi.
9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte
individuali e delle societa' di persone, con la presentazione della
dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota
riferita all'attrezzatura tecnica: da parte dei consorzi di cooperative,
dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa'
di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in
conformita' alle direttive europee e della relativa nota di deposito.
10.
L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e
stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2,
lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale
operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo puo' essere
dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari
in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato.
Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa
nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le
societa' di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci
e' pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale
determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, e'
documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato
in conformita' delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da
una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei
bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti
effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla
determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in
proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed
il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle societa' di cui
al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo
alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai
propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito
relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale
dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la
qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al
comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante
i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta e' stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facolta' puo' essere
esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni
di direttore tecnico, per conto di imprese gia' iscritte all'Albo
nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per
un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre
consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in
questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione
all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori
della cui condotta uno dei direttori tecnici e' stato responsabile. La
valutazione dei lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo
complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore
tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c)
qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente
dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15.
Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i
rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b),
sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la
cifra d'affari stessa e' figurativamente e proporzionalmente ridotta in
modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari cosi'
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di
cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruita' della cifra d'affari
dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente
rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di
questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione dei lavori
territorialmente competente.». - Il testo della declaratoria relativa
alla categoria OS12 contenuta nell'allegato A, come modificata dal
regolamento qui pubblicato, e' il seguente: «OS12: BARRIERE E PROTEZIONI
STRADALI.
Riguarda nei limiti specificati all'art. 18, comma 8 la
produzione in stabilimento industriale, la fornitura, posa in opera e la
manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new
jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a
proteggere dalla caduta dei massi.».
Allegato E
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