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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 ed, in particolare gli
articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che alla
definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe
si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione
della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Vista la nota del Registro italiano dighe n. 5509 del 18 agosto 2004,
nella quale vengono individuate le dighe per le quali ricorrono i
presupposti necessari per la dichiarazione di stato di emergenza;
Vista le note delle regioni Piemonte, Sicilia, Sardegna e Basilicata nelle
quali si chiede la sospensione delle procedure avviate per la messa in
sicurezza degli impianti di Arignano, Villarosa, Assemini, Monteponi e
Muro Lucano;
Vista la nota del Registro italiano dighe n. DG/120/2004 del 21 ottobre
2004, nella quale si esprime parere favorevole alla sospensione della
procedura, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge convertito sopra
menzionato, per gli impianti di Assemini e Monteponi (Sardegna), Arignano
(Piemonte), Villarosa (Sicilia) e Muro Lucano (Basilicata);
Considerato, altresi', che permane per i restanti impianti di Figoi e
Galano (Liguria);
Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio);
La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche);
Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba
(Sicilia); Gigliara Monte (Calabria) la impellente necessita' di
provvedere alla messa in sicurezza; Considerato, quindi, che si rende
necessario procedere alla messa in sicurezza delle dighe sopra elencate
ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tenuto conto che non sono stati
espressi avvisi contrari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione
del 18 novembre 2004;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in
considerazione di quanto espresso in premessa, e' dichiarato fino al 31
dicembre 2005, per i territori di seguito individuati, lo stato di
emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Figoi e di Galano,
comune di Genova;
Zerbino, comune di Molare (Alessandria);
La Spina, comune di Pralormo (Torino);
Sterpeto, comune di Civitavecchia (Roma);
La Para e Rio Grande, comune di Amelia (Terni);
Molinaccio, comune di Cessapalombo (Macerata);
Muraglione, comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa); Montestigliano,
comune di Sovicille (Siena) e Fosso Bellaria, comune di Civitella Paganica
(Grosseto);
Pasquasia, comune di Enna e Cuba, comune di Centuripe (Enna);
Gigliara Monte, comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro).
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2004
Il Presidente: Berlusconi
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