|
Testo in vigore dal:
8-2-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 e il titolo V della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10, comma
1, lettera a), e comma 2, lettera d);
Visto il comma 3 del citato articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come sostituito dall'articolo 1-bis
del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 82;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 novembre
2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute del
17 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
1. In attuazione
dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, le
disposizioni del presente decreto dettano la disciplina degli appalti di
lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi
sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del
patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare
l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in
considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni
del presente decreto, relative alle attivita' di cui al comma 1, si
applicano, altresi', all'esecuzione di scavi archeologici.
3. Le regioni
disciplinano le attivita' di programmazione, di progettazione, di
affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici riguardanti i
beni di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di valorizzazione
sugli stessi, sulla base di quanto disposto dal presente decreto
legislativo.
4. Alle finalita' di cui al presente decreto le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 5.
Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo,
resta ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di
appalti di lavori pubblici.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-
Il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana,
pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 1947, n. 298, e' il seguente: «Art. 76. - L'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87 della
Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il
seguente: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello
Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e
i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo'
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.
- Il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il testo
dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonche' di enti pubblici», e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente: «Art. 10 (Delega per il
riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali,
spettacolo, sport, proprieta' letteraria e diritto d'autore). - 1. Ferma
restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero per
i beni e le attivita' culturali il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera
a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni
culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e
altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e
diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si
attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli
articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa
comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia
degli interventi concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e
l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche
di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione
del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia
di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di
individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e
ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti
pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla
proprieta' privata, ne' l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,
conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali,
soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i
servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo
Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di
regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in
linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art.
10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici
concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle
diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da
consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata
specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione
necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti oltre i limiti
percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche
oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire
le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi
che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e
agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una
precisa definizione delle responsabilita' degli organi tecnici, secondo
principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare
attenzione ai profili di incompatibilita'; individuare forme di
collaborazione, in sede procedimentale, tra le Amministrazioni per i beni
e le attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di opere
destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere
b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative
funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero
e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi
che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti
legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi;
adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore;
rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e
sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui
alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi
generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo,
assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle
autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti
privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1:
riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati
all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra'
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri
soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella
ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra
gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e
diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi
generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni
dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive
ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere
adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data
della loro entrata in vigore.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
n. 202, e' il seguente: «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari
regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di
enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente
ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito,
dal Ministro dell'interno».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 della
Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il
seguente: «Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.».
- Il decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
1999, n. 302, S.O.
Art. 2
Interventi
realizzati mediante sponsorizzazione
1. Per i lavori indicati all'articolo
1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura
ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti
comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali
e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di
quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori.
2.
Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla tutela del
bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione,
all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.
Art. 3
Disciplina degli
appalti misti per alcune tipologie di interventi
1. Qualora, per gli
appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e
delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il
restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di
attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonche'
le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano
rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualita'
dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento
motivato del responsabile unico del procedimento, applica la disciplina,
rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore
economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile
risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1
devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal
presente decreto legislativo.
3. Negli appalti di cui al comma 1,
l'amministrazione aggiudicatrice e' obbligata a specificare, nel bando di
gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con
riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Negli appalti misti,
nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando,
l'amministrazione aggiudicatrice e' tenuta a stabilire preventivamente i
requisiti di qualificazione che devono essere garantiti.
Art. 4
Limiti
all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario
1. I lavori
concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici,
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono
affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere
generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di
coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del
procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto
salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei
requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo.
2.
E' consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del
responsabile unico del procedimento che ne indichi le caratteristiche
distintive, i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, concernenti
beni i quali, ancorche' inseriti in una collezione o in un compendio
immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali
impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle
tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3.
L'amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a presentare
offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di
qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo da parte dei
soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1, 2, e 3, necessari per
l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di trattativa privata eseguiti
senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice e' tenuta a
stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere
garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di
qualificazione dal presente decreto legislativo.
Art. 5
Qualificazione
1.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti specifici requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1,
commi 1 e 2, ad integrazione di quelli definiti dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la
partecipazione delle imprese artigiane.
2. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate, ai sensi dell'articolo
8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da
disciplinare:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle
attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da
parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e
2;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano
conto delle specificita' dei settori nei quali si suddividono gli
interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle
attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della
qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalita'
utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti,
volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e
delle modificazioni di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono
individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento
di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si
riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera
oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto
requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e
subaffidamenti.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1,
commi 1 e 2, e' sempre necessaria la qualificazione nella categoria di
riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli
interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
5. Le
attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso,
hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia
fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso
dei requisiti individuati da detto regolamento.
Note all'art. 5:
- Per il
testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, vedi note alle premesse.
- Il testo
dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro
in materia di lavori pubblici» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 1994, n. 41, S.O., come modificata dal decreto qui pubblicato, e'
il seguente: «Art. 8 (Qualificazione). - 1. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati
ed improntare la loro attivita' ai principi della qualita', della
professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i
processi, i servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della
normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e' istituito,
tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro,
articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3.
Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita' di cui all'art. 4,
sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorita'
medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si
provvede a carico del bilancio dell'Autorita', nei limiti delle risorse
disponibili. Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di
sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b)
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualita' rilasciata dai soggetti di cui alla
lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi
di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalita' e i criteri
di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalita' di
attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione
del sistema di qualita' o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche' le modalita' per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati
di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera
c), con le relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia dei
lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2
e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla
regolarita' contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle
casse edili;
e) la facolta' ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in
rapporto alla tipologia dei lavori nonche' agli oggetti dei contratti, di
richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualita' o
della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita' di
cui al com-ma 3, lettere a) e b). La facolta' ed il successivo obbligo per
le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualita' non
potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 ecu;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all'attivita' di qualificazione;
g) le modalita' di verifica della
qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso,
la durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine
generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da indicare nel
regolamento. La verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa.
(Periodo abrogato);
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali
elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la
pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all'art. 4.
5. (Comma abrogato dall'art. 2, legge 18 novembre 1998, n.
415).
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita'
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale
dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6, legge
10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia' attribuite al predetto
ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31
dicembre 1999, il Comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori
dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in
materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili
relative alla sospensione e alla cancellazione dall'albo di cui alla legge
10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base
dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori
pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai
sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del
comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti
di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei
requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 e' accertata in base al
certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per le
imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita'
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative
vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1°
gennaio 2000, e' abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme
le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della
partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei
lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'albo
nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15
novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come
rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 9.
11-bis. Le
imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle
procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla
documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'art.
3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione
di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle
amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia
fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2
dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni
appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di
qualita', ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili
di cui al comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
11-quinquies. Il
regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine
generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ecu.
11-sexies. (Comma abrogato).
11-septies. Nel caso di forniture e servizi,
i lavori, ancorche' accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per
cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai
sensi del presente articolo».
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante: «Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
febbraio 2000, n. 49, S.O.
Art. 6
Attivita' di
progettazione, direzione dei lavori ed accessorie
1. L'amministrazione
aggiudicatrice, per interventi di particolare complessita' o specificita',
per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, puo' prevedere, in sede
di progettazione preliminare, la redazione di una o piu' schede tecniche,
finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene
oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica e' obbligatoria
qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici
decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 e'
redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica
competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da
restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni
mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le
attivita' inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, nei casi in cui non sia necessaria idonea
abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli
incarichi di supporto tecnico alle attivita' del responsabile unico del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.
4. Le
attivita' di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari
tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata
professionalita' in relazione all'intervento da attuare.
5. Per i lavori
concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di
direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti
con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in
possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
6. Le
amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni
quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono
alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli
incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri
funzionari.
7. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, il
responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle complessita' e
difficolta' progettuali e realizzative dell'intervento, l'entita' dei
rischi connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche
dei dati storici relativi ad interventi analoghi, puo' determinare in
quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e
degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie
per le attivita' di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e
servizi.
Art. 7
Individuazione del contraente e
affidamento dei lavori
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1,
concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici,
l'affidamento a trattativa privata e' ammesso, nel rispetto dei principi
di adeguata pubblicita', trasparenza, imparzialita', garantiti mediante
comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le
modalita' stabilite da ogni Regione, nei seguenti casi:
a) per lavori di
importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara informale,
alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto
dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate sono
trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici
che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di
importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a
soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che
deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla
normativa e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle
prestazioni da affidare;
c) per lavori relativi a lotti successivi di
progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere
similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che
tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente
sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di
gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale
ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo
successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il
ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo
all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
2. Per i lavori indicati
all'articolo 1, comma 1, concernenti beni immobili, e per quelli indicati
all'articolo 1, comma 2, l'affidamento a trattativa privata e' ammesso,
nel rispetto dei principi di adeguata pubblicita', trasparenza,
imparzialita', garantiti mediante comunicazione all'Osservatorio regionale
dei lavori pubblici con le modalita' stabilite da ogni regione, nei
seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a
500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati
almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e
l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne
un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo anche
superiore a 500.000 euro, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e
funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di
natura calamitosa, qualora per motivata urgenza attestata dal responsabile
unico del procedimento si rendano incompatibili i termini imposti dalle
altre procedure di affidamento degli appalti;
c) per lavori di importo
complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti,
singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e
motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da
affidare;
d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali
approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano
conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato
aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del
primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale
procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine
dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura
e' limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto
iniziale.
3. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, i lavori
in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 euro per particolari
tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei
casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla
pubblica incolumita' e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:
a)
in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario. I lavori in
amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale
dell'amministrazione aggiudicatrice. Il cottimo fiduciario si attua
tramite procedura negoziata.
4. Per i lavori indicati all'articolo 1,
comma 1 e 2, e' ammissibile l'affidamento a trattativa privata al soggetto
esecutore di un appalto, di lavori complementari non figuranti nel
progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente
disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili,
necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo, sempreche' tali
lavori non possano essere separati dall'appalto principale senza gravi
inconvenienti tecnici o economici per l'amministrazione, oppure,
quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano
strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo di detti lavori
complementari non puo' comunque complessivamente superare il cinquanta per
cento di quello dell'appalto principale.
5. Per i lavori indicati
all'articolo 1, comma 1 e 2, il ricorso alla licitazione privata
semplificata di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, e' consentito fino all'importo complessivo di
1.500.000 euro.
Art. 8
Progettazione
1.
L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, e'
disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal
capitolato speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei
lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo,
che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche
dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, e'
effettuata dall'appaltatore ed e' approvata entro i termini stabiliti con
il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la
redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni
mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici
sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di
appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o
definitivo puo' comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di
progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento
laddove cio' venga richiesto da particolari complessita', avendo riguardo
alle risultanze delle indagini svolte.
4. Il responsabile unico del
procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione
richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il
progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.
Art. 9
Criteri di
aggiudicazione
1. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo
1, comma 1 e 2, possono essere stipulati a misura, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
2. L'aggiudicazione
degli appalti e' effettuata con i seguenti criteri:
a) il criterio del
prezzo piu' basso inferiore a quello posto a base di gara determinato:
1)
per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
2)
per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante il
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante
offerta a prezzi unitari;
b) il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
3. L'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici
decorate di beni architettonici il cui importo stimato sia inferiore a
5.000.000 di euro puo' essere disposta secondo il criterio di cui al comma
2, lettera b), assumendo quali elementi obbligatori di valutazione,
ancorche' non esclusivi, il prezzo, nonche' l'apprezzamento dei curricula
dell'impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento
individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 6, comma 1.
4. Nei
casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi valutati ai fini
della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
5. Quando l'affidamento ha
ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dell'intervento,
l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
6. Nei casi di aggiudicazione con il
criterio del prezzo piu' basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
l'obbligo di verificare le offerte anomale secondo le disposizioni
vigenti.
7. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalita' di
redazione e di presentazione dei curricula di cui al comma 3, il contenuto
degli stessi nonche' le metodologie di valutazione delle offerte e di
attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, fermo restando che
all'elemento prezzo dovra' essere comunque attribuita una rilevanza
prevalente e che di esso dovra' essere valutata l'eventuale anomalia.
Art. 10
Varianti
1. Per i
lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dalla disciplina
comune degli appalti pubblici di lavori, su proposta del direttore dei
lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione
dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non si intendono varianti in
corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non
modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino
una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento
del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare
l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalita' indicate
al comma 2, il responsabile unico del procedimento, cosi' come individuato
dalla normativa vigente in materia, puo', altresi', disporre varianti in
aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del
dieci per cento, qualora vi sia disponibilita' finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in piu' dell'importo
contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la
natura e la specificita' dei beni sui quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili
nella fase progettuale, nonche' per adeguare l'impostazione progettuale
qualora cio' sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il
perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di
varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento puo'
chiedere apposita relazione sulla stessa al collaudatore in corso d'opera
qualora lo stesso sia stato nominato.
Art. 11
Adeguamento del
regolamento attuativo
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le vigenti disposizioni del titolo XIII del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono
modificate alla luce delle disposizioni del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Note all'art. 11:
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante:
«Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, S.O.
- Per il
testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, vedi nota alle premesse.
Art. 12
Abrogazione
1.
Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti
disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni:
articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e
11-sexies; articolo 16, comma 3-bis;
articolo 19, comma 1-quater;
articolo
21, comma 8-bis;
articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis;
articolo
27, comma 2-bis.
Nota
all'art. 12:
- Il testo degli articoli 16, 19, 21, 24 e 27 della citata legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente: «Art. 16 (Attivita' di progettazione). - 1. La progettazione si
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e
dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo
da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute
nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti
adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla
dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai
commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a
modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla
valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai
profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle
attivita' di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima
approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici
previsti, nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra'
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
3-bis. (Comma abrogato).
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e
delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri
utilizzati per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei
materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello
studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere,
delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per
l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini
preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche
dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in
un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed
economici previsti in progetto nonche' in un computo metrico estimativo.
Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo
metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo
previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto e' costituito
dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e
degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi
gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto,
prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco
dei prezzi unitari. Esso e' redatto sulla base degli studi e delle
indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi
ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che
risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di
misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi
nei termini, con le modalita' i contenuti, i tempi e la gradualita'
stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3. 6. In relazione alle
caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui
all'art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di
intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione,
stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari
livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche connessi gli
oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle
prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi
necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi
compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi,
collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori
negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono,
con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei servizi a
rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attivita' di progettazione e' autorizzato dal sindaco del comune in
cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere
statali.». «Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici). -
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici, salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge
sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un
imprenditore e un soggetto di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5, e l'esecuzione
dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida
per piu' del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la
gara e' indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 16,
comma 4.
1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma
1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o
deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente
associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione
esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti
al progettista, in conformita' a quanto richiesto dalla normativa in
materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione
non e' soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e
degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di
particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformita' con il
progetto definitivo, al fine di accertare l'unita' progettuale. Al
contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformita'.
1-quater. (Comma abrogato).
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di
qualita', qualora la stazione appaltante non abbia gia' adottato un
proprio sistema di qualita', e' fatto obbligo alla stessa di affidare, ad
idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile
del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che
anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli
di qualita' richiesti dall'appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma
scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi
ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e di lavori ad
essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione
funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto
concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche mediante un
prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti
aggiudicatori possono cedere in proprieta' o diritto di godimento beni
immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in
concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di
interesse pubblico, gia' indicati nel programma di cui all'art. 14, ad
esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto
concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto
della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo' essere
circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da
parte del concessionario.
2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una durata anche
superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione,
della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei
lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato.
I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte
integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a
detti presupposti o condizioni di base, nonche' norme legislative e
regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove
condizioni per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione,
qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la
sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove
condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza
delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli
al concessionario, la revisione del piano dovra' essere effettuata a
vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si
applicano le disposizioni dell'art. 37-septies, comma 1, lettere a) e b),
e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di
copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore
residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale valore
residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione
opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione,
in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che
resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione
dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di progetto di cui
all'art. 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata
all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni
caso essi non hanno diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto
privato l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione
appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di
stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle
amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a
corpo ai sensi dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n.
2248 del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di
cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono
stipulati a corpo. 5.
E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, stipulare a
misura, ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo
inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione,
restauro e scavi archeologici nonche' quelli relativi alle opere in
sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto
dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo.
L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e
approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti
il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara puo' prevedere il
trasferimento all'appaltatore della proprieta' di beni immobili
appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice gia' indicati nel
programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono piu' a funzioni di
interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non
appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara
puo' prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso
dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola
acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero
congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni.
L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta
relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in
favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla
acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro
combinazione risulti piu' conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice
rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende
deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene.
Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, disciplina compiutamente le
modalita' per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma
5-ter nonche' le modalita' di aggiudicazione.». «Art. 21 (Criteri di
aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). - 1. L'aggiudicazione degli
appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con
il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari,
anche riferiti a sistemi o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi
dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei
lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi
unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta
offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo piu'
basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare
l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che
presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu' significative,
indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a
formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base
d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalita' di
presentazione delle giustificazioni, nonche' indicare quelle eventualmente
necessarie per l'ammissibilita' delle offerte. Non sono richieste
giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da
dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non
sia sufficiente ad escludere l'incongruita' della offerta, il concorrente
e' chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione
potra' provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in
contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata
procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi
del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione
automatica non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a cinque.
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione privata puo' essere effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui
al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica
o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni
progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere
utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonche'
l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da
realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando
di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al
comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da
consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta
piu' vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi
del comma 2, la valutazione e' affidata ad una commissione giudicatrice
secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad
effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto
della procedura, e' composta da un numero dispari di componenti non
superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i
lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver
svolto ne' possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od
amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non
possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di
controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio
precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni
aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gia'
ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati
nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato l'appalto o la
concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla
data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro
che, in qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale,
all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli
ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di
candidati proposte dalle facolta' di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito
di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la
presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
8-bis. (Comma abrogato).». «Art. 24 (Trattativa privata). - 1.
L'affidamento a trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000
euro, nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello Stato e,
in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di
ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti, danneggiate e rese
inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora
motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti
dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) (lettera abrogata).
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e
comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi
atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata
devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale
importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti al fine
dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1,
lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto
dell'appalto.
5-bis. (Comma abrogato).
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU,
fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in
economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare,
disciplinati dal regolamento per l'attivita' del Genio militare di cui
all'art. 3, comma 7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato
a trattativa privata, non puo' essere assegnato con tale procedura altro
lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis. (Comma abrogato).
8. (Comma abrogato dall'art. 9, comma 40, legge 18 novembre 1998, n. 415).».
«Art. 27 (Direzione dei lavori). - 1. Per l'esecuzione di lavori pubblici
oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei
lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da
assistenti. 2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano
espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'art. 17 l'attivita' di
direzione dei lavori, essa e' affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione
di cui all'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17, comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa
nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia. 2-bis.
(Comma abrogato).».
Art. 13
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
|