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Testo in vigore dal:
26-5-2004
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 3, 17 e 30 della citata legge;
Visto il titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento generale sui lavori pubblici
in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 109/1994;
Visto l'articolo 9, comma 59, della legge 18 novembre 1998, n. 415,
recante modifiche alla legge n. 109/1994; Visto l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 7,
lettera t), della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Visti i pareri del Consiglio di Stato resi rispettivamente in data 1°
luglio 2002, dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 3 giugno 2002, e in data 2 aprile 2003, dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2003;
Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuate con note n.
21781/h3c/1 del 9 luglio 2003 e n. 24485/h3c/1 del 18 dicembre 2003;
Ritenuto di non condividere i rilievi espressi dal Consiglio di Stato, nel
parere reso nell'adunanza del 10 marzo 2003, in ordine all'articolo 5
dello schema tipo 1.2 «Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva»,
in quanto, secondo la previsione dell'articolo 101, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'obbligo di
reintegrare la cauzione venuta meno, in tutto o in parte, deve gravare
sull'appaltatore e non sul garante;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di adeguare il regolamento alle
osservazioni contenute nella nota del 7 novembre 2003 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi - ravvisa l'opportunita' di sopprimere l'articolo
5 dello schema tipo 1.2 «Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva»
in quanto la previsione dell'obbligo di reintegrare la cauzione a carico
dell'appaltatore deriva direttamente dal citato articolo 101, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Sono approvati gli
schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture
assicurative previste dagli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e dal regolamento di
attuazione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554. 2. Gli schemi di polizza tipo sono contenuti
nell'allegato al presente decreto.
3. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli
schemi di polizza tipo di cui al comma 1.
4. A fini di semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di
lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni
appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'allegato al presente
decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 marzo 2004
Il Ministro delle attività
produttive
Marzano
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 28 aprile 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 164
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al
titolo: - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, S.O., reca: «Legge quadro in materia
di lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni». In
particolare g1i articoli 17 e 30 cosi' recitano: «Art. 17 (Effettuazione
delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - 1.
Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva nonche' alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile unico del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all'art. 14, sono espletate: a) dagli uffici tecnici
delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e
di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le
comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli
enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con
le modalita' di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni; c) dagli organismi di altre pubbliche
amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge; d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive
modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al
restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa; e) dalle societa' di
professionisti di cui al comma 6, lettera a); f) dalle societa' di
ingegneria di cui al comma 6, lettera b); g) da raggruppamenti temporanei
costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili; g-bis)
da consorzi stabili di societa' di professionisti di cui al comma 6,
lettera a), e di societa' di ingegneria di cui al comma 6, lettera b),
anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di
operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Ai fini della
partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e
attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in
servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa'
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato
secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di
ingegneria si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e
7 del predetto art. 12. 2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma
1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo
incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque
anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano
svolto o collaborato ad attivita' di progettazione. 3. Il regolamento
definisce i limiti e le modalita' per la stipulazione per intero, a carico
delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei soggetti
stessi. 4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle
stazioni appaltanti, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in
caso di lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o
ambientale o in caso di necessita' di predisporre progetti integrali,
cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una
pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati e certificati
dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). 5. Il regolamento dei lavori per
l'attivita' del Genio militare di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i
soggetti abilitati alla firma dei progetti. 6. Si intendono per: a)
societa' di professionisti le societa' costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui ai
capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle
societa' agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che
svolgono l'attivita' in forma associata ai sensi dell'art. 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica il
contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive
Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti; b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predefte attivita'
professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle
norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra'
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti. 7. Il regolamento stabilisce i
requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le societa' di cui
al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del
regolamento, le societa' di cui al predetto comma 6, lettera b), devono
disporre di uno o piu' direttori tecnici, aventi titolo professionale di
ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente
alla attivita' prevalente svolta dalla societa', iscritti al relativo albo
da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli
indirizzi strategici della societa', di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in
relazione alle quali controfirmano gli elaborati. 8. Indipendentemente
dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai
commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le vane
prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalita' per
promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento
dell'incarico deve essere dimostrata la regolarita' contributiva del
soggetto affidatario. 9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici,
nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la
suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I
divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita'
di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. 10. Per
l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore
alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste. 11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui
importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione
della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il
regolamento disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare, in altemativa alla procedura del pubblico
incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicita' agli stessi e
siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon
andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le modalita'
procedurali e il corrispettivo dell'incarico. 12. Per l'affidamento di
incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui
importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di
loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacita'
professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al
progetto da affidare. 12-bis. Le stazioni appaltanti non possono
subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste
le condizioni e le modalita' per il pagamento dei corrispettivi con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo
1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi
compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno. 12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che possono essere
espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo
conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I
corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. 0gni patto
contrario e' nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. 13.
Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria la opportunita' di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le
disposizioni in materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12. 14. Nel
caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attivita'
di direzione dei lavori e' affidata, con priorita' rispetto ad altri
professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il
conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini
dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere
l'importo della direzione dei lavori. 14-bis. I corrispettivi delle
attivita' di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che
il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di
progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo
stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a
percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione
ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento
dei corrispettivi per le attivita' di supporto di cui all'art. 7, comma 5,
nonche' le attivita' del responsabile di progetto e le attivita' dei
coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494. 14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore.
Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il
progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione
definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la
progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i
contratti. 14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al
comma 14-bis nonche' ai sensi del comma 14-ter del presente articolo,
fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario e nullo. 14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al
presente articolo l`affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attivita' relative alle indagini geologiche, geotecniche
e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la
responsabilita' del progettista. 14-sexies. Le progettazioni definitive ed
esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato,
salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal
responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da
parte del nuovo progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente
svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli di
progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. 14-septies. I soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonche' le connesse
attivita' tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse,
direttamente a societa' di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che
siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta per cento della
cifra d'affari media realizzata dalle predette societa' nella Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al
soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si
determinano ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.». «Art. 30
(Garanzie e coperture assicurative). - 1. L'offerta da presentare per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici e corredata da una
cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziani iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio'
autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui
al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per l'atto
dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. 2. L'esecutore dei
lavori e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per
cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove
il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2-bis. La
fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2
dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita' entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione
provvisoria dovra' avere validita' per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell'offerta. 2-ter. La garanzia fideiussoria di cui
al comma 2 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e'
automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per
cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina
la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del
soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri
per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se
affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettena b),
anteriormente alla data del 1° gennaio 2004. 3. L'esecutore dei lavori e'
altresi' obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni
le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli denivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. 4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore e'
inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi, della medesima
durata, a copertuna dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 5. Il
progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una
polizza di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi
che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 25,
comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia
e' prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo
dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di
importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non
inferione al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il
limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei
progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche
dal pagamento della parcella professionale. 6. Prima di iniziare le
procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono
verificare, nei termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo
16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa vigente. Gli oneri
derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali
sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, il Governo regola
le modalita' di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: a)
per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve
essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN 45004; b) per i lavori di importo inferiore a 20
milioni di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici
delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un
sistema interno di controllo di qualita', ovvero da altri soggetti
autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento; c) in ogni caso,
il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di
una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti
dallo svolgimento dell'attivita' di propria competenza. 6-bis. Sino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica
puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria
possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla
normativa vigente. 7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
trasmissione del relativo schema, e istituito, per i lavori di importo
superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di
esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per
tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), di importo
superiore a 75 milioni di euro». - Il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 aprile 2000, n. 98, S.O, reca: «Regolamento di attuazione della legge
11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni.». Note alle premesse: - La legge 11 febbraio
1994, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41,
S.O., reca: «Legge quadro in materia di lavori pubblici». In particolare
l'art. 3 cosi' recita: «Art. 3 (Delegificazione). - 1. E' demandata alla
potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita' di cui al presente articolo
e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori
pubblici con riferimento: a) alla programmazione, alla progettazione, alla
direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di supporto
tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche; b) alle
procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici, nonche' degli incarichi di progettazione; c) alle forme di
pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante
informazione televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle procedure
di accesso a tali atti; d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che
concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze. 2.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1 il Governo,
entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito cosi'
denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresi' norme di
esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme
regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla
normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi
della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto, la legislazione
antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa
comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e'
adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i
Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonche' delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive
modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento
il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato. 3. Il
Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua,
con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella
materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge. 4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la
materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione
antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione in apposito supplemento nella Gazzetta Ufficiale, che
avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge,
coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di
pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla
presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in
materia di lavori pubblici. 5. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e adottato,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori
affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della
presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni
della legge 10 giugno 1939, n. 1089. 6. Il regolamento, con riferimento
alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali e'
di volta in volta richiamato, definisce in particolare: a) le modalita' di
esercizio della vigilanza di cui all'art. 4; b) le sanzioni previste a
carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e
delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e
il direttore dei lavori; c) le forme di pubblicita' dei lavori delle
conferenze di servizi di cui all'art. 7; d) i requisiti e le modalita' per
l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione dei consorzi
stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di
lavori pubblici; e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo
verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per
gli effetti dell'art. 13, comma 7; f) i tempi e le modalita' di
predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui
all'art. 14; g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti,
gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; h) gli
ulteriori requisiti delle societa' di ingegneria di cui all'art. 17, comma
7; i) [L'art. 3, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, ha abrogato la
lettera i].; l) specifiche modalita' di progettazione e di affidamento dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del
Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge
fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni
mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici; m) le modalita'
di espletamento dell'attivita' delle commissioni giudicatrici di cui
all'art. 21; n) (lettera abrogata dall'art. 3 d.l. 3 aprile 1995, n. 101);
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25; p)
l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo
dei lavori e le cause che le determinano, nonche' le modalita'
applicative; q) le modalita' e le procedure accelerate per la
deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o
concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore; r) i
lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di
apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali e le
relative modalita' di rilascio; le norme concernenti le modalita' del
collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso
deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e' obbligatorio
effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilita'
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;
t) le modalita' di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art.
30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali
garantiti, nonche' le modalita' di costituzione delle garanzie
fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della
garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13; u) la
disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33; v) la quota
subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie
prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge; z) le
norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal
titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori; aa)la disciplina per la tenuta dei documenti
contabili. 7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e' istituita,
dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta
da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per
la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in
riferimento all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. 7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e adottato apposito
regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la
disciplina delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori
connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in
vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti. 7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
esterni delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti
sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il
regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari
esteri, tengono conto della specialita' delle condizioni per la
realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dalla Unione europea». - Per gli articoli
17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 vedere note al titolo. - Per
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
vedere note al titolo. - La legge 18 novembre 1998, n. 415, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1998, n. 284, supplemento ordinario,
reca: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori
disposizioni in materia di lavori pubblici. In particolare l'art. 9, comma
59, cosi' recita: «59. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le
coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dall'art. 30
della legge n. 109 del 1994 sono approvati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge». - La legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri». In particolare l'art. 17,
comma 3, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. - La legge 1° agosto 2002,
n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181,
supplemento ordinario, reca: «Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti. In particolare l'art. 7, alla lettera t), cosi' recita: «Art.
7 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni
concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici,
anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: ...
(omissis); t) all'art. 30: 1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore
al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso
sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva e'
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo
dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o
analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente
periodo, la cauzione e' svincolata in ragione del 50 per cento
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni
ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei
termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento,
in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle
predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25
per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la
normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi Si
applicano anche ai contratti in corso"; al terzo periodo, dopo le
parole: "La mancata costituzione della garanzia" sono inserite
le seguenti: "di cui al primo periodo";». - Il decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario, reca «Regolamento
di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia
di lavori pubblici, e successive modificazioni.». In particolare l'art.
101, comma 4, cosi' recita: «4. La stazione appaltante puo' richiedere
all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore».
Nota all'art. 1: - Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e il decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, vedere note al
Titolo.
Allegato
---->
vedere allegato da pag. 6 a pag. 88 del S.O. <----
Nota
all'allegato:
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, vedere note al Titolo. Note alla
Sezione I: - Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 17 e 30,
vedere note al titolo. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000,
n. 98, supplemento ordinario, reca: «Regolamento di attuazione della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici,
e successive modificazioni.». In particolare gli articoli 100, 101, 102 e
105 cosi' recitano: «Art. 100 (Cauzione provvisoria). - 1. La cauzione
provvisoria prevista dall'art. 30, comma 1, della legge puo' essere
costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito
autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti. La
cauzione puo' essere costituita, sempre a scelta dell'offerente anche
mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa
fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta. 2. La
cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un
fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell'appalto o della concessione». «Art. 101 (Cauzione definitiva). - 1.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. 2. La cauzione viene prestata
a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in
piu' all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita' del maggior danno. 3. Le stazioni
appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni
appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere. 4. La stazione appaltante puo' richiedere
all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.».
«Art. 102 (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a
garanzia dei saldi). - 1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita
dalla legge, e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 2.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione
da parte delle stazioni appaltanti. 3. La fideiussione a garanzia del
pagamento della rata di saldo e' costituita alle condizioni previste dal
comma 1. Il tasso di interesse e' applicato per il periodo intercorrente
tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.». Note alle
definizioni: - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento
ordinario, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.». - La legge 10 giugno 1982, n. 348, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1982, n. 161, reca «Costituzione di cauzioni
con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed
altri enti pubblici.». - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, supplemento
ordinario, reca: «Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. In
particolare l'Allegato I cosi' riporta: «A) Classificazione dei rischi
per ramo ... (omissis). - 15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione
indiretta.». - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento
ordinario, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia». In particolare l'art. 107 cosi' recita: «Art. 107 (Elenco
speciale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita'
svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli
intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo
richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari
per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi
di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca
d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione
di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo'
imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per
violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si
applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 6. Gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati
all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi
con obbligo di rimborso per un ammontane superiore al patrimonio, sono
assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e
III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica
l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di
mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52. 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma
1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47». - La legge 23
novembre 1939, n. 1815, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre
1939, n. 291, reca: «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di
consulenza.». Note agli schemi tipo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5: - L'art.
1944 del codice civile cosi' recita: «Art. 1944 (Obbligazione del
fideiussore). - Il fideiussore [c.c.1948] e' obbligato in solido col
debitore principale al pagamento del debito [c.c. 1292, 1410, 1952, 1953].
Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a
pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il
fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del
beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da
sottoporre ad esecuzione [c.c. 2868]. Salvo patto contrario, il
fideiussore e' tenuto ad anticipare le spese necessarie». - L'art. 25 del
codice di procedura civile cosi' recita: «Art. 25 (Foro della pubblica
amministrazione). - Per le cause nelle quali e' parte un'amministrazione
dello Stato e' competente, a norma delle leggi speciali sulla
rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti,
il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato [c.p.c.
144], nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo
le norme ordinarie [c.p.c. 7-17]. Quando l'amministrazione e' convenuta,
tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui e'
sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o
immobile oggetto della domanda [c.p.c. 28].». Note alla sezione II: - Per
la legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 17 e 30, vedere note al
titolo. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98,
supplemento ordinario, reca: «Regolamento di attuazione della legge 11
febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni.». In particolare gli articoli 103, 104, 105 e
106 cosi' recitano: «Art. 103 (Polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita' civile verso terzi). - 1. L'esecutore dei
lavori e' obbligato ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge, a
stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata e' stabilita nel
bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. 2. Il massimale per l'assicurazione contro la
responsabilita' civile verso terzi e' pari al 5 per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro, con un massimo di
5.000.000 di euro. 3. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento. 4. Il contraente trasmette alla stazione
appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori. 5. L'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
non comporta l'inefficacia della garanzia.». «Art. 104 (Polizza di
assicurazione indennitaria decennale). - 1. Per i lavori di cui all'art.
30, comma 4, della legge, l'appaltatore ed il concessionario sono
obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve
essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il
limite massimo di 14.000.000 di euro. 2. L'appaltatore e il concessionario
sono altresi' obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati
a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la
durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di euro. 3.
La liquidazione della rata di saldo e' subordinata all'accensione delle
polizze di cui ai commi 1 e 2.». «Art. 105 (Polizza assicurativa del
progettista). - 1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come
forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'art. 30, comma 5,
della legge. Tale polizza copre la responsabilita' professionale del
progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella
redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi. 2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli
oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione
dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e
gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un
progetto esente da errori ed omissioni. 3. Per nuove spese di
progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura
massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni
appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui
alla legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri
progettisti anziche' al progettista originariamente incaricato. L'obbligo
di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e
oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel
contratto. 4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilita' civile
generate nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a
rilasciare la polizza di responsabilita' civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data
di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato
del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione
determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del
soggetto affidatario. 5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi
professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non
correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione
in acconto e' subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo per all'acconto medesimo. Il saldo e'
corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo
svincolo delle garanzie fideiussorie e contestuale alla presentazione
della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna
degli elaborati progettuali. 6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla
ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione
appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non puo'
formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta
giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria
determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende
rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare
la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. 7. Qualora
l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la
sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima
dell'ammontare del danno e demandata ad un perito designato dall'Autorita'
nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 151, comma 6. Qualora il pagamento
della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla
comunicazione della stima, l'amministrazione da comunicazione all'ISVAP.».
«Art. 106. (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della
progettazione). - 1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio
dipendente, la stazione appaltante assume l'onere del rimborso al
dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarne
garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo
da garantire non puo' essere superiore al dieci per cento del costo di
costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per
il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d),
della legge.». Note alle definizioni: - Il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 aprile 2000, n. 98, suppl. ord., reca: «Regolamento di attuazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori
pubblici, e successive modificazioni.». In particolare l'art. 124 cosi'
recita: «Art. 124 (Direttore dei lavori). - 1. Il direttore dei lavori
cura che i lavori cui e' preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformita' al progetto e al contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la
responsabilita' del coordinamento e della supervisione dell'attivita' di
tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva
con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita'
dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche di questi cosi' come previsto dall'art. 3,
comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita' ed i compiti
allo stesso espressamente demandati dalla legge o dal presente regolamento
nonche': a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da
parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti
in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante
verifica di validita' del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e
dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a
lavori ultimati.». - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, suppl. ord., reca: «Legge
quadro in materia di lavori pubblici». In particolare gli articoli 10 e 2
cosi' recitano: «Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare). - 1. Sono ammessi
a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti
soggetti: a) le imprese individuali, anche artigiane, le societa'
commerciali, le societa' cooperative, secondo le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9; b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8
e 9 della presente legge; c) i consorzi stabili costituiti anche in forma
di societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra
imprese individuali, anche artigiane, societa' commerciali, societa'
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12 della presente legge; d) le associazioni temporanee di
concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13; e)
i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma anche in forma di societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13 della
presente legge; e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240 si applicano al riguardo le
disposizioni di cui all'art. 13. 1-bis. Non possono partecipare alla
medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. 1-ter. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facolta', in caso
di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al
fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle
medesime condizioni economiche gia' proposte in sede di offerta. I
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso,
il nuovo contratto e' stipulato alle condizioni economiche offerte dal
secondo classificato. 1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate,
richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle
offerte presentate, arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta
medesima, il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i
soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla
gara, alla esclusione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di cui all'art.
4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui
all'art. 8, comma 7. La suddetta richiesta e', altresi', inoltrata, entro
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli
stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui
essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si
applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della
nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.». «Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del
regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici,
se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,
restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando
comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge
qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. 2.
Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma
2, si applicano: a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle
amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche' agli
altri organismi di diritto pubblico; b) ai concessionari di lavori e di
servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai
consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, alle societa' di cui agli articoli 113, 1l3-bis, 115
e 116 del citato testo unico, alle societa' con capitale pubblico, in
misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria
attivita' la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27
e 33 della presente legge; c) ai soggetti privati, relativamente a lavori
di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406,
nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari,
edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da
parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e
specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non
si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della
presente legge. 3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le
sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicita' dei bandi
di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti
a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
nonche' in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o
controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si
applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai
concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contralto di
concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale
minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare
nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei
lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per
la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia' assentite
alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della
legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e
2-bis, 27, 32, 33. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera
a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di
fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale
aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento. 4. I soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le
disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'art. 8, comma 6,
del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuati e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano
le disposizioni del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, relative
all'esecuzione dei lavori, alla contabilita' dei lavori e al collaudo dei
lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di
forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158. 5. Le disposizioni della presente legge non si
applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di
contributi connessi ad atti abilitanti all'attivita' edilizia o
conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli
interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla
soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse
nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva
93/37/CEE. 6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione
dell'art. 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui
all'art. 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, ed all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai
contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di
cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al titolo I del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. Ai sensi della presente
legge si intendono: a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi
organismo con personalita' giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale e la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri
organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al
controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla
meta' da componenti designati dai medesimi soggetti; b) per procedure di
affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi
di appalto o di concessione; c) per amministrazione aggiudicatrici i
soggetti di cui al comma 2, lettera a); d) per altri enti aggiudicatori o
realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettera b) e c).». - La legge
23 novembre 1939, n. 1815, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre
1939, n. 291, reca: «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di
consulenza.». - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, suppl. ord., reca: «Legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni e
integrazioni». In particolare l'art. 7, come sostituito dall'art. 5 della
legge 18 novembre 1998, n. 415, cosi' recita: «Art. 7 (Misure per
l'adeguamento della funzionalita' della pubblica amministrazione). - 1. I
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile
unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto
dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. 2. Il regolamento
determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il
responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o con il
direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
tale facolta' puo' essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o
tipologia. L'amministrazione della difesa, in considerazione della
struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo:
progettazione, affidamento ed esecuzione. 3. Il responsabile del
procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di
prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di
realizzazione del programma oltreche' al corretto e razionale svolgimento
delle procedure; segnala altresi' eventuali disfunzioni, impedimenti o
ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilita' delle aree e degli immobili necessari, fornisce
all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi
di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita' di
coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. 4. Il
regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del
procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le
responsabilita' del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di
salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei
lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e
del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. 5. Il
responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico
dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta
il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di
supporto all'attivita' del responsabile del procedimento possono essere
affidati con le procedure e le modalita' previste dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o
alle societa' di cui all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le
necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che
abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi di natura professionale. 6. Qualora si renda
necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta
del responsabile unico del procedimento, puo' promuovere la conclusione di
un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni. 7. [Per l'acquisizione di intese,
pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi,
comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del
procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle
amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del
responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del
presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione
della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di
concessione di lavori pubblici di cui all'art. 19, comma 2, la conferenza
di servizi e' convocata dal concedente anche nell'interesse del
concessionario]. 8. [In sede di conferenza di servizi le amministrazioni
si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da
parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto
ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine
di novanta giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a
consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari
entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo
periodo del presente comma, la stessa amministrazione e' tenuta ad
esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi puo'
esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali
siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme]. 9. [Il
regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicita' dei
lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti da cui risultano le
determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata]. 10. [In
sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se
necessario, chiarimenti e documentazione]. 11. [Le amministrazioni
interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle
norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono
rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del
procedimento]. 12. [Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante
di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato
di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e' riconvocata per una
sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima
convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalita' delle
amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza
dei soggetti intervenuti]. 13. [Il dissenso manifestato in sede di
conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso]. 14. [Le regioni a statuto ordinario
provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i
principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza
regionale e locale]. 15. Il termine per il controllo di legittimita' sugli
atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e' fissato in trenta
giorni e puo' essere interrotto per non piu' di due volte, per un massimo
di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione.
Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367». Note agli schemi
tipo 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4: - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, suppl. ord., reca: «Legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni e
integrazioni». In particolare l'art. 25 cosi' recita: «Art. 25.
(Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze
derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per
cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilita' di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale; b-bis) per la presenza
di eventi inerenti la natura e specificita' dei beni sui quali si
interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o
non prevedibili nella fase progettuale; c) nei casi previsti dall'art.
1664, secondo comma, del codice civile; d) per il manifestarsi di errori o
di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il
responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione
all'osservatorio e al progettista. 2. I titolari di incarichi di
progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di
cui al comma 1, lettera d). 3. Non sono considerati varianti ai sensi del
comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore
al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata
per l'esecuzione dell'opera. 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera
d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova
gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale. 5. La risoluzione
del contratto, ai sensi del presente articolo, da' luogo al pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 5-bis. Ai fini
del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,
il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.». - Il decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento
di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia
di lavori pubblici, e successive modificazioni.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario. In
particolare gli articoli 47 e 48 cosi' recitano: «Art. 47 (Validazione
del progetto). - 1. Prima della approvazione, il responsabile del
procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la
conformita' del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento
preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica
ha ad oggetto il progetto definitivo. 2. La validazione riguarda fra
l'altro: a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli
titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per
l'assunzione delle rispettive responsabilita'; b) la completezza della
documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilita'
tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; c) l'esistenza delle
indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche
nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con
le scelte progettuali; d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli
elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti
dal regolamento; e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture
e degli impianti e la valutazione dell'idoneita' dei criteri adottati; f)
l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della
corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni
capitolari; g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione; h) l'effettuazione della valutazione di impatto
ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove
prescritte; i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle
prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al
progetto; l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di
legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilita' del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello
schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonche' la
verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalita'.». «Art.
48 (Modalita' delle verifiche e della validazione). - 1. Le verifiche di
cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento
che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici,
oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalita'
avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'art. 30,
comma 6, della legge, individuati secondo le procedure e con le modalita'
previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le
risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti
i partecipanti. 2. Gli affidatari delle attivita' di supporto non possono
espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure
indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e
cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette
attivita'. 3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di
cui al comma 1 fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori.». - Gli articoli 1892, 1893, 1894 e
1910 del codice civile cosi' recitano: «Art. 1892 (Dichiarazioni inesatte
e reticenze con dolo o colpa grave). - Le dichiarazioni inesatte e le
reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore
non avrebbe dato il suo consenso [codice civile 1439] o non lo avrebbe
dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle
cose [codice civile 1440], sono causa di annullamento del contratto quando
il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [codice civile 1338,
1442, 1893, 1894, 1898, 1906]. L'assicuratore decade [codice civile 2964]
dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui
ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non
dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore
ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al
momento in cui ha domandato l'annullamento [codice civile 1890, 1896,
1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il
primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine
indicato dal comma precedente, egli non e' tenuto a pagare la somma
assicurata. Se l'assicurazione riguarda piu' persone o piu' cose, il
contratto e' valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si
riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [codice civile 1932].».
«Art. 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
- Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni
inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma
l'assicuratore puo' recedere dal contratto stesso [codice civile 1373,
1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da farsi
all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza [codice civile 1892, 2964]. Se il
sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la
reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia
dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e' ridotta in
proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe
stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [codice
civile 1906, 1932].». «Art. 1894 (Assicurazioni in nome o per conto di
terzi). - Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi [codice civile
1890, 1891, 1932], se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle
dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore
dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 [codice
civile 1391].». «Art. 1910 (Assicurazione presso diversi assicuratori).
- Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente piu'
assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso
di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette
dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennita'.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli
altri. L'assicurato puo' chiedere a ciascun assicuratore l'indennita'
dovuta secondo il rispettivo contratto, purche' le somme complessivamente
riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato
ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale
in ragione delle indennita' dovute secondo i rispettivi contratti [codice
civile 1299]. Se un assicuratore e' insolvente, la sua quota viene
ripartita fra gli altri assicuratori.». - Gli articoli 1667, 1668, 1669,
1898, 1901 e 1914 del codice civile cosi' recitano: «Art. 1667 (Difformita'
e vizi dell'opera). - L'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le
difformita' e i vizi dell'opera [codice civile 1668, 2226]. La garanzia
non e' dovuta se il committente ha accettato l'opera [codice civile 1665]
e le difformita' o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili,
purche', in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti
dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza [codice civile
2964], denunziare all'appaltatore le difformita' o i vizi entro sessanta
giorni dalla scoperta. La denunzia non e' necessaria se l'appaltatore ha
riconosciuto le difformita' o i vizi o se li ha occultati [codice civile
1666, 1670]. L'azione contro l'appaltatore si prescrive [codice civile
2946] in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente
convenuto per il pagamento puo' sempre far valere la garanzia [codice
civile 1442, 1449], purche' le difformita' o i vizi siano stati denunziati
entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni
dalla consegna [c.n. 240, 855].». Art. 1668 (Contenuto della garanzia per
difetti dell'opera). - Il committente puo' chiedere che le difformita' o i
vizi [codice civile 1667] siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure
che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del
danno nel caso di colpa dell'appaltatore [codice civile 1223]. Se pero' le
difformita' o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta
alla sua destinazione, il committente puo' chiedere la risoluzione del
contratto [codice civile 1453, 1455, 1492, 2226].». «Art. 1669 (Rovina e
difetti di cose immobili). - Quando si tratta di edifici o di altre cose
immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di
dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto
della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei
confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta [codice civile 2053; codice penale
676]. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia
[codice civile 2946]». «Art. 1898 (Aggravamento del rischio). - Il
contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei
mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di
cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento
della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio piu' elevato [codice
civile 1892, 1926]. L'assicuratore puo' recedere dal contratto [codice
civile 1373, 1893, 1897, 1899, 1918], dandone comunicazione per iscritto
all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha
avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio [codice
civile 1892, 2964]. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se
l'aggravamento e' tale che l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del
rischio e' tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio
maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di
assicurazione in corso al momento in cui e' comunicata la dichiarazione di
recesso [codice civile 1890, 1896, 1901, 1909]. Se il sinistro si verifica
prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia
del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del
rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il
nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la
somma dovuta e' ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito
nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio
fosse esistito al tempo del contratto stesso [c.n. 522; codice civile
1932].». Art. 1901 (Mancato pagamento del premio). - Se il contraente non
paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto,
l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui
il contraente paga quanto e' da lui dovuto [codice civile 1460]. Se alle
scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo
giorno dopo quello della scadenza [codice civile 2952]. Nelle ipotesi
previste dai due commi precedenti il contratto e' risoluto di diritto
[codice civile 1453] se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno
in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione
[codice civile 1454, 1455]; l'assicuratore ha diritto soltanto al
pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al
rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni
sulla vita [codice civile 1924, 1927, 1932]». «Art. 1914 (Obbligo di
salvataggio). - L'assicurato deve fare quanto gli e' possibile per evitare
o diminuire il danno [codice civile 1227, 1915]. Le spese fatte a questo
scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del
valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del
sinistro [codice civile 1907], anche se il loro ammontare, unitamente a
quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e'
raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state
fatte inconsideratamente [codice civile 2031]. L'assicuratore risponde dei
danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi
adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro,
salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati
inconsideratamente [codice civile 1900]. L'intervento dell'assicuratore
per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non
pregiudica i suoi diritti [codice civile 1913]. L'assicuratore che
interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne
le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.». - Il
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario, reca: «Attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza
e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili». - L'art. 2359
del codice civile cosi' recita: «Art. 2359 (Societa' controllate e
societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le
societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra
societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza
dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a
societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti
spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle
quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si
presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa».
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
gennaio 1970, n. 2, reca: «Assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti». - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario, reca:
«Legge quadro in materia di lavori pubblici». In particolare l'art. 28
cosi' recita: Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1. Il regolamento
definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere
effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei
mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce
altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo le
caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante,
nonche' le modalita' di effettuazione del collaudo e di redazione del
certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di
regolare esecuzione. 2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 3.
Per tutti i lavori oggetto della presente legge e' redatto un certificato
di collaudo secondo le modalita' previste dal regolamento. Il certificato
di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il
certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, e'
in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare
esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori. 4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica
qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e
all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette
amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che
nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di
collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi
che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare. 5.
Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono
avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di controllo,
di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio
rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i
lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza,
di controllo o giurisdizionali. 6. Il regolamento prescrive per quali
lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica
il collaudo e' effettuato sulla base di apposite certificazioni di
qualita' dell'opera e dei materiali. 7. E' obbligatorio il collaudo in
corso d'opera nei seguenti casi: a) quando la direzione dei lavori sia
effettuata ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c); b) in caso di
opere di particolare complessita'; c) in caso di affidamento dei lavori in
concessione; d) in altri casi individuati nel regolamento. 8. Nei casi di
affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento
esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione
dei lavori, verificando il rispetto della convenzione. 9. Il pagamento
della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.
1666, secondo comma, del codice civile. 10. Salvo quanto disposto
dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformita' ed i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche'
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo». - Il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario, reca: «Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di
lavori pubblici.». In particolare l'art. 207 cosi' recita: «Art. 207
(Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande
rilevanza economica). - 1. Ai fini dell'art. 28, comma 6, della legge,
sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessita'
quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli
di cui all'art. 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori il collaudo e'
effettuato sulla base della certificazione di qualita' dei materiali o
componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori
non inferiore al 5 per cento.». - Il titolo VIII del libro IV del codice
di procedura civile reca norme in materia di «Arbitrato».
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