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IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI
LAVORI PUBBLICI
Considerato in fatto
Sono pervenute dalle
associazioni delle SOA e da alcune SOA richieste di chiarimenti in ordine
alla determinazione del 21 aprile 2004, n. 6 contenente indicazioni in
materia di documentazione mediante la quale le imprese, al fine di
ottenere la verifica triennale della loro attestazione, dimostrano
l'esistenza dei requisiti di ordine generale nonche' in materia di
modalita' di verifica, da parte delle SOA (societa' organismi di
attestazione), delle autodichiarazioni rese dalle imprese e di criteri
cui devono attenersi le SOA nella loro attivita' di verifica
dell'esistenza della capacita' strutturale delle imprese.
Premesso che detta determinazione n. 6/2004 ha chiarito che il termine di
60 giorni, stabilito dall'art. 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., entro il quale le imprese
devono richiedere la effettuazione della verifica triennale non e'
perentorio e che, pertanto, la richiesta puo' essere effettuata anche
dopo la scadenza dello stesso, e' stato chiesto di quanto possa essere
anticipata la richiesta di verifica triennale rispetto al termine dei 60
giorni con possibile utilizzazione di bilanci e dichiarazioni dei redditi
relativi ad annualita' diverse da quelle indicate nella determinazione
6/2004. E' stato richiesto, inoltre, di conoscere l'avviso dell'Autorita'
su quali devono essere i parametri di riferimento per la verifica
relativa al costo del personale e dell'ammortamento nel caso una impresa
intende integrare l'attestazione in suo possesso con nuove categorie e/o
aumentare quelle esistenti, successivamente o contestualmente alla
verifica triennale.
E' stato inoltre richiesto se l'obbligo di acquisire il documento unico
di regolarita' contributiva (DURC) ed i certificati del casellario
giudiziale al fine di verificare le previste dichiarazioni sostitutive di
atto notorio sussiste, oltre che nel caso di verifica triennale, anche
nel caso di rilascio dell'attestazione. L'Autorita' si era poi riservata
nella suddetta determinazione n. 6/2004 di fornire indicazioni in ordine
alla configurazione dell'ipotesi del costo del lavoro eccessivamente
modesto previsto dall'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e s.m. e a tal uopo aveva programmato di indire
incontri con gli enti interessati. Tali incontri si sono svolti in data
14 maggio 2004 con gli enti previdenziali, INPS, INAIL e CASSE EDILI,
nonche' con i sindacati di settore e con le associazioni imprenditoriali
e in data 18 maggio 2004 con le associazioni delle SOA. In tali incontri
sono emersi alcuni problemi per i quali occorre dare indicazioni alla SOA.
Va precisato che in ordine al costo del lavoro eccessivamente modesto gli
enti previdenziali i sindacati e le associazioni imprenditoriali si sono
riservati da fornire le loro valutazioni in breve tempo. Negli incontri
e' stato chiarito che il rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) e' in fase di perfezionamento e che il sistema
entrera' a regime fra un paio di mesi.
Vi e', quindi, un periodo transitorio in cui il documento non e'
rilasciato tempestivamente. E' stato anche chiarito che esso documenta il
possesso del requisito d'ordine generale di cui all'art. 17, comma 1,
lettera d), (inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione
italiana o del paese di residenza) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e s.m. Gli enti previdenziali si sono, poi,
riservati di verificare la possibilita' che il DURC possa essere
considerato sostitutivo dei modelli riepilogativi annuali attestanti
l'importo dei versamenti effettuati negli ultimi cinque esercizi oppure
di prevedere il rilascio di un documento speciale che attesti i suddetti
versamenti.
E' anche emerso che l'attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale prevista dal decreto del Ministero della
giustizia dell'11 febbraio 2004 non e' ancora a pieno regime e, quindi, i
tempi di rilascio dei certificati non sono coerenti con quelli previsti
per l'effettuazione della verifica triennale. Si pone anche in questo
caso l'introduzione di una norma transitoria.
Considerato in diritto
Per quanto riguarda il
primo quesito va rilevato che e' necessario stabilire un limite alla
possibilita' di anticipare la verifica triennale rispetto al termine di
scadenza della validita' triennale dell'attestazione in quanto,
altrimenti, si potrebbe verificare che il controllo venga effettuato
sulla base di bilanci e dichiarazioni dei redditi relativi anche a due
anni fiscali anticipati rispetto alla suddetta data di scadenza il che
porterebbe a verifiche triennali non uniformi. D'altra parte una
interpretazione logico sistematica delle norme del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 e s.m. conduce ad affermare che la richiesta
della verifica triennale non puo' essere antecedente a novanta giorni
dalla data di scadenza della validita' triennale.
Detto termine e', infatti, quello previsto dall'art. 15, comma 6, anche
se con riferimento al tempo minimo che deve decorrere dalla data di
rilascio dell'attestazione alla richiesta del suo rinnovo. Per quanto
riguarda il secondo quesito va osservato che l'Autorita', nel punto 7
della determinazione 8 febbraio 2001, n. 6 (integrazione delle
attestazioni gia' rilasciate, mediante l'inserimento in esse di
qualificazioni in nuove categorie) e nel punto 6 del comunicato alle SOA
del 12 aprile 2001, n. 5 (integrazioni delle attestazioni gia' rilasciate
con modifica delle sole classfiche delle qualicazioni), ha gia' espresso
il proprio avviso in ordine alla possibilita' di una integrazione del
contratto originario avente ad oggetto la modifica dell'attestazione. In
base a tali avvisi e' da escludere che l'eventuale integrazione possa
essere effettuata con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e
degli ammortamenti affetti dalla tolleranza del 25%.
Va anche ricordato che nel caso di integrazione dell'attestazione devono
restare ferme le date del rilascio prima attestazione, di scadenza
verifica triennale e di scadenza finale. Per quanto riguarda il quesito
relativo al certificato di regolarita' contributiva e ai certificati del
casellario giudiziale la risposta non puo' che essere positiva. Il
Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenze del 2 marzo 2004, n. 991,
del 2 marzo 2004, n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124, ha ritenuto che le
SOA, pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una funzione
pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione di natura
vincolata con valore di atto pubblico, il che comporta che le SOA hanno
la qualita' di soggetti ai quali, in base alla normativa vigente, e'
consentito l'accesso diretto ai documenti indicati e cio' sia per il
rilascio dell'attestazione sia per la verifica triennale della stessa. In
ordine, poi, alle suddette verifiche (regolarita' contributiva e assenza
di condanne di cui all'art. 17 comma 1, lettere c) e d) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s. m) - dato che si e'
constatato che i tempi di rilascio del DURC e del certificato del
casellario giudiziale, nella fase di avvio dei due sistemi di
certificazione, non sono coerenti con il termine di trenta giorni,
stabilito dall'art. 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 per effettuare la verifica triennale, e del termine
di 90 giorni, stabilito dall'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 e s.m. per il rilascio dell'attestazione -
occorre prevedere un regime transitorio che consenta contemporaneamente
il rispetto dell'anzidetto termine e permetta la verifica del possesso
degli indicati requisiti. Tale disciplina transitoria puo' essere
rinvenuta nella possibilita' di considerare effettuate positivamente, in
via provvisoria, la verifica triennale o le verifiche previste per il
rilascio dell'attestazione avendo acquisito le prescritte dichiarazioni
sostitutive di atto notorio ed inoltrato la richiesta del rilascio del
DURC e del certificato del casellario giudiziale.
Nel caso che tali documenti, una volta rilasciati, non dimostrino il
possesso dei prescritti requisiti le SOA dovranno provvedere alla revoca
della verifica triennale o del rilascio dell'attestazione, revoche che
decorreranno rispettivamente dalla data della scadenza della validita'
triennale e dalla data di rilascio dell'attestazione. Cio' premesso, ad
integrazione delle indicazioni di cui alla determinazione del 21 aprile
2004, n. 6, si precisa:
a) le imprese possono richiedere l'effettuazione della verifica triennale
non oltre 90 giorni antecedenti alla data di scadenza della validita'
triennale;
b) resta confermato, anche in vigenza della modifica introdotta nel
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, che
l'integrazione di una attestazione in corso di validita' e' effettuata
con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e degli
ammortamenti non affetti dalla tolleranza del 25% e con date di rilascio
prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale
uguali a quelle previste dalla attestazione da integrare;
c) si puo' considerare, in via transitoria, effettuate positivamente la
verifica triennale o le verifiche previste per il rilascio
dell'attestazione avendo acquisito le prescritte dichiarazioni
sostitutive ed inoltrato la richiesta del rilascio del DURC e dei
certificati del casellario giudiziale;
d) nel caso che il DURC e i certificati del casellario giudiziale, una
volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei relativi requisiti le
SOA dovranno provvedere alla revoca della verifica triennale o del
rilascio della attestazione, le quali avranno decorrenza rispettivamente
dalla data della scadenza della validita' triennale e dalla data di
rilascio dell'attestazione;
e) le SOA a dimostrazione della effettuazione della richiesta del DURC e
dei certificati del casellario giudiziale dovranno trasmettere, in
allegato alla copia dell'attestazione rilasciata a seguito della
effettuazione della verifica triennale o a seguito del rilascio
dell'attestazione - come previsto dalla nota dell'Osservatorio del 27
ottobre 2003, protocollo n. 56940/03/OSS - copie conforme all'originale
delle suddette richieste.
Roma, 25 maggio 2004
Il
presidente: Garri
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