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Sono state sottoposte a questo
Dicastero alcune osservazioni concernenti gli adempimenti previsti dalle
normative vigenti in materia di pubblicita' dei programmi triennali dei
lavori pubblici da realizzare. Al riguardo, l'art. 14, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, dispone che l'attivita' di realizzazione dei lavori
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, si svolga sulla
base di un programma triennale e di aggiornamenti annuali che, i soggetti
di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della medesima legge,
predispongono ed approvano unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nello stesso anno, nel rispetto dei documenti programmatori gia' previsti
dalla normativa vigente.
Il comma 11 dello stesso articolo, pone in capo alle suddette
Amministrazioni aggiudicatrici anche l'obbligo di trasmettere, dopo la
relativa adozione, i programmi e gli elenchi annuali all'Osservatorio dei
lavori pubblici affinche' quest'ultimo ne dia pubblicita'. In
particolare, il decreto ministeriale lavori pubblici 21 giugno 2000, prot.
5374/21/65 ha definito le modalita' e gli schemi-tipo sulla base dei
quali le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere, approvare
e pubblicare il programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali cosi'
come richiamato dall'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Successivamente, con decreto
ministeriale lavori pubblici 4 agosto 2000, e' stata pubblicata una
interpretazione autentica relativa al decreto ministeriale lavori
pubblici 21 giugno 2000, che ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine
alla programmazione in argomento. La normativa esaminata, in riferimento
alla raccolta ed alla pubblicazione della programmazione triennale dei
lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali, ha lo scopo prioritario
di soddisfare la conoscenza in materia di analisi dei bisogni e di
sviluppo sia dei singoli territori regionali che dell'intero territorio
nazionale, anche nell'ottica del mutato quadro costituzionale. Tenuto
presente che, con decreto ministeriale lavori pubblici n. 20 del 6 aprile
2001, sono stati predisposti appositi siti Internet per la pubblicazione
di tutti i bandi ed avvisi di gara in materia di lavori pubblici
predisposti dalle regioni, dalle province autonome e dal Ministero, che
svolge funzioni di coordinamento e promozione di tutti i siti regionali e
supplisce sul proprio sito in caso di mancata attivazione delle regioni,
si ritiene che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della
legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuti alla
programmazione dei lavori pubblici, debbano assolvere a tale obbligo
utilizzando i predetti siti internet che hanno assunto, nell'ottica di un
«sistema informativo e informatico di tipo federato», rilevanza
nazionale di libero e puntuale accesso.
Su detto «sistema» trovano pubblicita' anche gli avvisi di interventi
realizzabili con capitali privati di cui al comma 2-bis dell'art. 37-bis
della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Per
assicurare uno snellimento degli adempimenti connessi alla redazione e
pubblicazione dei programmi, e' stato costituito presso la direzione
generale per la regolazione dei lavori pubblici di questo Ministero, un
gruppo di lavoro Stato-regioni e province autonome allargato alla
partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM con il compito di razionalizzare e
semplificare, per il futuro, le schede a supporto delle indicazioni
programmatiche. In attesa del termine delle attivita' del predetto gruppo
di lavoro, cui faranno seguito ulteriori indicazioni, i soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni pubblicano i programmi triennali e gli
elenchi annuali dei lavori pubblici, per l'anno in corso 2004, tramite il
suddetto «sistema informativo e informatico di siti Internet» - di cui
al decreto ministeriale lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 -
accessibile dall'indirizzo web www.serviziobandi.llpp.it
di questo Dicastero, con le modalita' previste nello stesso «sistema».
Roma,
7 maggio 2004 D'ordine
del Ministro
Il capo Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia Arredi |