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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
CIRCOLARE 16 marzo 2004
Autoliquidazione 2003/2004: riduzione premi per il settore edile.
Istruzioni operative

(Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2004)

   
DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Roma, 16 aprile 2004

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto:

Autoliquidazione 2003/2004: riduzione premi per il settore edile.
Istruzioni operative

Premessa
Alcune Associazioni di categoria hanno posto quesito in ordine alla possibilità di avvalersi della riduzione dei premi per il settore edile da parte di quei datori di lavoro che, pur in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa (1), non hanno usufruito della cennata riduzione (2) in sede di dichiarazione delle retribuzioni (mod. 1031) per l’ autoliquidazione 2003/2004 (3).

Applicazione dello sconto
Al riguardo, nel comunicare che è ancora possibile effettuare tale operazione, si precisa che le aziende interessate dovranno presentare, entro il più breve tempo possibile, apposita istanza unitamente al modello di autocertificazione, disponibile anche sul sito INTERNET dell’Istituto (4).
Si precisa, inoltre, che il datore di lavoro che ha versato il premio in un'unica soluzione potrà beneficiare dello sconto utilizzando una delle seguenti modalità:
- fruizione del credito per compensare, tramite specifica richiesta alla Sede competente, eventuali debiti esistenti nei confronti dell’Istituto;
- compensazione
del credito con eventuali debiti nei confronti di altri Soggetti (mod. F24);
- richiesta alla competente Sede del rimborso dell’eccedenza o integrazione negativa prodotta.Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro stia versando il premio in forma rateale (5) lo stesso potrà fruire dello sconto, recuperando il maggior importo pagato, con la seconda rata in scadenza al 16 maggio p.v. ovvero con quelle successive.

Modalità operative
Per quanto riguarda le operazioni di inserimento dello sconto in procedura, occorre verificare se , a prescindere dalle modalità di pagamento, il cliente sia già stato “autoliquidato o meno”:
- nel primo caso, è possibile operare solo in rettifica dell’autoliquidazione;
- nel secondo caso, se il cliente non è ancora stato “intercettato” e “bloccato” dal programma di verifica dell’autoliquidabilità, è possibile intervenire utilizzando la funzione di ”modifica foglio salari” e inserendo l’importo delle retribuzioni soggette a sconto con il relativo “tipo sconto 1”.
Qualora il cliente, per il quale non sia stata ancora effettuata l’autoliquidazione, risultasse comunque “bloccato” dal programma di verifica, occorrerà attendere l’elaborazione dell’autoliquidazione ed intervenire in fase di rettifica.
Si invitano le Unità operative a fornire la massima collaborazione per ogni eventuale richiesta di chiarimento al riguardo da parte dell’utenza. 

f.to IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ennio Di Luca )

NOTE

(1)   Art. 29 della legge n. 341/1995 modificata dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 1997.
(2)   Decreto Ministeriale 9 febbraio 2004 (G.U. 26 marzo 2004, n. 72).
(3)   Istruzioni operative della D.C. Rischi del 10 febbraio 2004.
(4)   Allegato (.doc 21 kb)
(5)   Art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997, modificato dall’art. 55, comma 5 della legge n.144/1999.

      

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