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Oggetto:
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Autoliquidazione
2003/2004: riduzione premi per il settore edile.
Istruzioni operative
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Premessa
Alcune Associazioni di categoria hanno posto quesito in ordine alla possibilità
di avvalersi della riduzione dei premi per il settore edile da parte di quei
datori di lavoro che, pur in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa (1),
non hanno usufruito della cennata riduzione (2)
in sede di dichiarazione delle retribuzioni (mod. 1031) per l’
autoliquidazione 2003/2004 (3).
Applicazione dello
sconto
Al riguardo, nel comunicare che è ancora possibile effettuare tale
operazione, si precisa che le aziende interessate dovranno presentare, entro
il più breve tempo possibile, apposita istanza unitamente al
modello di autocertificazione, disponibile anche sul sito
INTERNET dell’Istituto (4).
Si precisa, inoltre, che il datore di lavoro che ha versato il premio in
un'unica soluzione potrà beneficiare dello sconto utilizzando una delle
seguenti modalità:
- fruizione del credito per compensare, tramite specifica
richiesta alla Sede competente, eventuali debiti esistenti nei
confronti dell’Istituto;
- compensazione del credito con eventuali debiti nei confronti di
altri Soggetti (mod. F24);
- richiesta alla competente Sede del rimborso
dell’eccedenza o integrazione negativa prodotta.Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro stia versando il premio in forma rateale (5)
lo stesso potrà fruire dello sconto, recuperando il maggior importo
pagato, con la seconda rata in scadenza al 16 maggio
p.v. ovvero con quelle successive.
Modalità operative
Per quanto riguarda le operazioni di inserimento dello sconto in procedura,
occorre verificare se , a prescindere dalle modalità di pagamento, il cliente
sia già stato “autoliquidato o meno”:
- nel primo caso, è possibile operare solo in rettifica dell’autoliquidazione;
- nel secondo caso, se il cliente non è ancora stato “intercettato” e
“bloccato” dal programma di verifica dell’autoliquidabilità, è
possibile intervenire utilizzando la funzione di ”modifica foglio salari”
e inserendo l’importo delle retribuzioni soggette a sconto con il relativo
“tipo sconto 1”.
Qualora il cliente, per il quale non sia stata ancora effettuata l’autoliquidazione,
risultasse comunque “bloccato” dal programma di verifica, occorrerà
attendere l’elaborazione dell’autoliquidazione ed intervenire in fase di
rettifica.
Si invitano le Unità operative a fornire la massima collaborazione per ogni
eventuale richiesta di chiarimento al riguardo da parte dell’utenza.
f.to IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ennio Di Luca )
NOTE
(1) Art. 29 della
legge n. 341/1995 modificata dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 1997.
(2) Decreto Ministeriale 9 febbraio 2004 (G.U. 26 marzo 2004, n.
72).
(3) Istruzioni operative della D.C. Rischi del 10 febbraio 2004.
(4) Allegato
(.doc 21 kb)
(5) Art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997, modificato
dall’art. 55, comma 5 della legge n.144/1999.