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MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
CIRCOLARE 16 febbraio 2004, n. 20
Art. 188, comma 3, e art. 210, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia
di lavori pubblici, e successive modificazioni». Compensi spettanti a
professionisti pubblici dipendenti, incaricati di eseguire operazioni di
collaudo. Circolare esplicativa.
(Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28/2/2004)
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Al Segretario
generale
Ai dirigenti delle direzioni generali
Ai soprintendenti regionali
Ai dirigenti delle soprintendenze territoriali di settore
Ai direttori delle biblioteche pubbliche di Stato
Ai direttori degli archivi di Stato
Ai dirigenti degli istituti centrali
Al presidente del servizio di controllo interno
Al comandante del nucleo di tutela del patrimonio artistico
dell'Arma dei Carabinieri |
1. Le numerose incertezze
emerse nell'applicazione della normativa sui compensi per l'attivita' di
collaudo prestata da professionisti pubblici dipendenti, hanno reso
opportuna la formulazione di un quesito al Consiglio di Stato. Le
difficolta' applicative, nel caso di specie, derivavano da un contrasto
interpretativo in ordine al combinato disposto degli articoli 188, terzo
comma, e 210, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori
pubblici, e successive modificazioni». Sulla questione, il Consiglio di
Stato si e' espresso con parere n. 4559/2003, reso dalla Sezione II in
data 28 novembre 2003. E' quindi doveroso recepire tale avviso,
individuando gli adempimenti procedimentali ad esso collegati. La
presente circolare, tenendo conto della prassi difforme finora
eventualmente seguita da taluni uffici, e' volta a puntualizzare la
disciplina dei compensi per le prestazioni di collaudo rese da
professionisti pubblici dipendenti. In particolare, viene considerata la
posizione dei professionisti incaricati dell'attivita' di collaudo
appartenenti al ruolo dell'Amministrazione dei beni e delle attivita'
culturali, ma non incardinati nelle Soprintendenze che hanno appaltato i
lavori e ne controllano l'esecuzione.
2. L'art. 188, citato, nel dare attuazione all'art. 28 della legge n.
109/1994 (cd. legge Merloni), disciplina i criteri e il procedimento di
nomina del collaudatore, stabilendo, al comma 3, che il collaudatore
venga nominato «dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie
strutture, sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare
preventivamente» Il riferimento alle «strutture» della stazione
appaltante contenuto nella norma deve essere inteso come sinonimico del
concetto di «organico del plesso ministeriale, complessivamente
considerato». Questa interpretazione, secondo il Consiglio di Stato, e'
l'unica coerente con le finalita' di migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione del costo
del lavoro pubblico, mediante il contenimento della spesa complessiva,
diretta e indiretta, per il personale. In sintesi, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni in esame, e' dipendente della
stazione appaltante non solo il personale incaricato dell'attivita' di
collaudo formalmente inquadrato presso la Soprintendenza che ha appaltato
i lavori e ne controlla l'esecuzione, ma anche colui che, piu' in
generale, appartiene all'organico del Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
3. Di conseguenza, la previsione di cui all'art. 210, citato, che
stabilisce che il compenso spetta ai dipendenti della stazione appaltante
per il collaudo nella misura determinata ai sensi dell'art. 18, comma 1,
della legge n. 109/1994, si applica a tutti i professionisti comunque
inquadrati nell'organico dell'Amministrazione dei beni e delle attivita'
culturali. Diversamente, i compensi spettanti ai collaudatori non
appartenenti all'organico della stazione appaltante per l'effettuazione
del collaudo e della revisione degli atti contabili, si quantificano ai
sensi dell'art. 210, comma 2, ossia applicando le tariffe professionali
degli ingegneri e degli architetti, fatto salvo quanto previsto al comma
4. Si applica altresi' la riduzione prevista dal comma 14-quater
dell'art. 17 della legge n. 109/1994.
4. La stazione appaltante, pertanto, ai fini dell'assegnazione
dell'incarico relativo all'attivita' di collaudo, e' tenuta a verificare
la presenza di soggetti idonei a svolgere la predetta attivita'
all'interno dell'organico complessivo del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, e soltanto in caso contrario potra' attribuire
l'incarico a professionisti esterni. La verifica dovra' essere effettuata
seguendo la cadenza procedimentale di seguito descritta. Non appena
individuato esattamente l'incarico da conferire, ogni stazione appaltante
verifica la presenza di soggetti qualificati per l'esecuzione del
collaudo fra il personale incardinato nella Soprintendenza (o nel diverso
ufficio dirigenziale, centrale o periferico) che ha appaltato i lavori e
che ne controlla l'esecuzione. Nel caso in cui tale verifica preliminare
sortisca esito negativo, la stazione appaltante dovra' provvedere ad
individuare ulteriori dipendenti idonei all'interno dell'organico
complessivo del Ministero, mediante interpello diramato per il tramite
della rispettiva Direzione generale e indirizzato al personale in
possesso di idonea qualifica professionale. Le domande degli interessati,
in riscontro dell'interpello, dovranno essere corredate da un curriculum
aggiornato e dal nulla osta (o visto) all'assunzione dell'incarico,
firmato dal dirigente responsabile dell'ufficio presso il quale il
funzionario presta servizio (attestante la compatibilita' dell'eventuale
assunzione dell'incarico con il regolare espletamento dei compiti
d'ufficio assegnati). Qualora all'esito dell'interpello emerga una
pluralita' di dipendenti qualificati per l'espletamento dell'incarico in
questione, la stazione appaltante redigera' un apposito elenco, nel quale
verranno indicati i funzionari disponibili, sulla base dei seguenti
criteri di valutazione:
a) rispondenza all'incarico da conferire delle specifiche competenze
professionali, accertate attraverso un attento esame del curriculum
personale;
b) effettiva opportunita' del conferimento dell'incarico al funzionario,
in ragione del complesso delle attivita' gia' assegnategli e risultanti
dal curriculum;
c) rotazione degli incarichi, anche al fine di salvaguardare il buon
andamento dell'attivita' svolta in via ordinaria dagli interessati.
5. In alternativa all'interpello effettuato in vista dell'attribuzione di
un incarico specifico, la stazione appaltante potra' effettuare un
interpello generale preventivo, al fine di formare elenchi dei funzionari
disponibili, sulla base dei quali procedere piu' sollecitamente
all'attribuzione degli incarichi nel momento in cui la relativa esigenza
diventera' attuale. Anche in tale ipotesi, ferma restando la diramazione
dell'interpello mediante la Direzione generale, le domande dovranno
essere corredate del curriculum nonche' del nulla osta del dirigente e
verranno valutate secondo i criteri indicati al punto precedente. Gli
elenchi dovranno essere periodicamente aggiornati, con cadenza almeno
annuale.
6. Soltanto nell'ipotesi di carenza nell'organico di soggetti in possesso
dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del
procedimento, l'incarico di collaudatore potra' essere affidato a
soggetti esterni. Resta aperta la possibilita' che, per incarichi che
richiedono professionalita' specifiche del settore dei beni culturali, la
stazione appaltante, laddove negli elenchi suindicati dette
professionalita' non siano reperibili, si rivolga motivatamente ad
operatori esterni non inseriti negli elenchi.
Roma, 16 febbraio 2004
Il capo di Gabinetto:
Squitieri |