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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare,
l'art. 93, comma 1, lettera g), concernente le funzioni mantenute allo
Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone
sismiche ed alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone,
nonche' l'art. 94, comma 2, lettera u), recante l'attribuzione di
funzioni alle Regioni in materia di individuazione delle zone sismiche,
formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
Considerata la necessita', nelle more dell'espletamento degli adempimenti
previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di
fornire alle Regioni criteri generali attinenti alla classificazione
sismica, nonche' di predisporre norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2002, n. 4485, con il quale, in
vista del soddisfacimento delle predette necessita', e' stato costituito
un gruppo di lavoro incaricato di predisporre tutti gli elementi
indispensabili per la successiva adozione di un assetto normativo
provvisorio per la classificazione, sismica del territorio nazionale e
per la progettazione antisismica;
Visti gli esiti delle attivita' svolte dal predetto gruppo di lavoro, e
ritenuto che gli stessi corrispondano alle esigenze riscontrate e
possano, conseguentemente, offrire gli elementi di base per una prima e
transitoria disciplina della materia, anche ai fini dei consequenziali
adempimenti di competenza regionale;
Preso atto delle risultanze delle attivita' svolte dalla Commissione per
lo studio della definizione dei criteri generali per l'individuazione
delle zone sismiche, istituita con decreto del Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici n. 17672 del 30 luglio 2002, e ritenuto che
da tali attivita' emerga una prospettiva di ricerca di particolare
rilievo, da sviluppare e portare a completamento con il concorso ditutte
le componenti istituzionali e scientifiche interessate in vista di una
successiva disciplina organica della materia;
Acquisita l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito l'avviso del Presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che si e' espresso
in conformita';
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Nelle
more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze
delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo
decreto legislativo, sono approvati i "Criteri per l'individuazione
delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli
elenchi nelle medesime zone" di cui all'allegato 1, nonche' le
connesse "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e
l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme tecniche per
progetto sismico dei ponti", "Norme tecniche per il progetto
sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" di cui,
rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della presente ordinanza, di cui
entrano a far parte integrante e sostanziale.
Art. 2
1. Le regioni provvedono,
ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1,
all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone
sismiche. In zona 4 e' lasciata facolta' alle singole regioni di
introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica.
2. Per le opere i cui lavori siano gia' iniziati e per le opere pubbliche
gia' appaltate o i cui progetti siano stati gia' approvati alla data
della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme
tecniche e la classificazione sismica vigenti.
Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso
continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.
In tutti i restanti
casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la
progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova
classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilita', per non
oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti.
I
documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto di
revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro
sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli
interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il
concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate.
3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei
rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati,
sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali
la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici e
delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un eventuale collasso.
Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro
cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via
prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo
quanto definito nell'allegato 1.
4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla data
della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le
regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e
regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le
tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche
di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie
indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il
livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto
dalle norme.
5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente
al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle
situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla
terza categoria per quelle in zona 3, non e' prescritta l'esecuzione di
una nuova verifica di adeguatezza alla norma.
6. La necessita' di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di
cui sopra sara' tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche
nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni,
nonche' ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in
sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Art. 3
1. Il Dipartimento della
protezione civile, d'intesa con le regioni e coinvolgendo gli ordini
professionali interessati, promuove e realizza, avvalendosi anche delle
strutture scientifiche di cui all'art. 4, programmi di formazione e di
diffusione delle conoscenze volti ad assicurare un'efficace applicazione
delle disposizioni della presente ordinanza.
2. Per le verifiche di cui all'art. 2, comma 3, potranno utilizzarsi le
risorse provenienti dalle Disposizioni di cui di cui all'art. 80, comma
21, della legge n. 289 del 2002, in quanto applicabili.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento della
protezione civile provvedera' ad individuare, sentite le regioni,
ulteriori fonti di finanziamento da rendere disponibili per lo scopo.
Art. 4
1. Al fine di assicurare
la piu' agevole ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui alla
presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a promuovere la costituzione di un centro di formazione e
ricerca nel campo dell'ingegneria sismica e di una rete dei laboratori
universitari operanti nel medesimo settore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2003
Il Presidente: BERLUSCONI
Documento
esplicativo (pdf - 43,7 kB)
Allegati
File
zip dell'ordinanza completa (1,65 MB)
Altre fonti:
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