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Testo in
vigore dal: 5-9-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999,
n. 528, ed in particolare l'articolo 22;
Visto l'articolo 31, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Sentite
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;
Acquisito il
parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 31 gennaio
2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 maggio 2003;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e
delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti e per le politiche comunitarie;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni e termini di
efficacia
1. Ai fini del presente
regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative:
insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al
fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare;
le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione
temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalita' e le sequenze
stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c)
apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d)
attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli
apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a
tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni
particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo,
tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del
processo di costruzione, in relazione alla complessita' dell'opera da
realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui
sono indicate, in base alla complessita' dell'opera, le lavorazioni, le
fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro
durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del
piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma
1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
l) POS:
il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, e all'articolo 31, comma
1-bis, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, nonche' gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle regioni e province autonome fino alla
data di entrata in vigore della normativa emanata dalle medesime regioni
e province autonome nel rispetto dei principi fondamentali posti in
materia dalla legislazione dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 31,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici), e' il seguente:
«1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dei
lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di
sicurezza nei cantieri edili in conformita' alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno
1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.».
Note alle
premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 22
del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante
attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili), e'
il seguente: «Art. 22.
- 1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 494 del
1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono
definiti con il regolamento previsto dall'art. 31, comma 1, della legge
n. 109 del 1994, e successive modifiche.».
- Per la citata legge n. 109
del 1994, vedere nota al titolo.
- Il testo del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla
legge;
e) (lettera soppressa).».
- Il testo del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. Note all'art. 1:
- Il testo
dell'art. 34, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 626
del 1994, e' il seguente: «1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro;».
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 494 del 1996, e' il seguente: «Art. 12 (Piano di
sicurezza e di coordinamento).
- 1. Il piano contiene l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi
che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dalla eventuale presenza simultanea o successiva di piu' imprese o dei
lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio'
risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e'
costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione
alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a)
modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili
rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi
igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti
principali di elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g)
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h)
misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il
rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita'
dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita'
delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di
sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove
le modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14;
r)
disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle
spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t)
misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante
del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano
di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di
lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del
piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei
lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al
coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun
caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio.».
- Il testo dell'art. 31, comma 1-bis, della citata legge
n. 109 del 1994, e' il seguente:
«1-bis. Entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando
questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi
ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita' nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero
del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).».
- Il testo
dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, e
successive modificazioni, e' il seguente:
«1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) cantiere
temporaneo o mobile, in appresso denominato «cantiere»:
qualunque luogo
in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e'
riportato all'allegato;
b) committente: il soggetto per conto del quale
l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori:
soggetto che puo' essere incaricato dal committente ai fini della
progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione
dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei
lavori e' il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;
d)
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale
concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4;
f)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei
lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice,
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5;
f-bis) uomini-giorno:
entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza:
il
documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.».
Capo II
PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO
Art. 2
Contenuti minimi
1. Il PSC e' specifico per
ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita'; i
suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative
conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
2. Il PSC contiene
almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione
dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la
descrizione del contesto in cui e' collocata l'area di cantiere;
3) una
descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b)
l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con
l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia'
nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a
cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima
dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione
concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi
concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in
riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e
4;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2
e 4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
e) le
prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
f) le
misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu' imprese
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata
alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;
g)
le modalita' organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonche' della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi
ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in
cui il servizio di gestione delle emergenze e' di tipo comune, nonche'
nel caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
il PSC contiene anche i
riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al
servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata
prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la
complessita' dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonche' l'entita' presunta
del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della
sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.
3. Il coordinatore per la
progettazione indica nel PSC, ove la particolarita' delle lavorazioni lo
richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso
e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare
nel POS.
4. Il PSC e' corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria e, ove la particolarita' dell'opera lo richieda, un profilo
altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche
del terreno o il rinvio a specifica relazione se gia' redatta.
5.
L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla
definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, e' riportato
nell'allegato I.
Note all'art. 2:
- Il
testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' il
seguente: «Art. 3 (Misure generali di tutela).
- 1. Le misure generali
per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei
rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico e, ove cio' non e' possibile, loro riduzione al minimo;
c)
riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione
mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonche'
l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di cio'
che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
f)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di
lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio,
per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o)
misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da
attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai
lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla
salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.».
- Il testo dell'art. 17, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 494 del 1996, e' il seguente:
«4. I datori
di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che
il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio
di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono
esonerati da quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lettera a), del
decreto legislativo n. 626 del 1994.».
Art. 3
Contenuti minimi del PSC
in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni
1. In riferimento all'area
di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui
all'allegato II, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di
cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano
rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di
cantiere possono comportare per l'area circostante.
2. In riferimento
all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati
nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni, anche dei seguenti:
a) le eventuali
modalita' di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
b) la
dislocazione degli impianti di cantiere;
c) la dislocazione delle zone di
carico e scarico;
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio
materiali e dei rifiuti;
e) le eventuali zone di deposito dei materiali
con pericolo d'incendio o di esplosione.
3. In riferimento alle
lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita' dell'opera lo
richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi
presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi
agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:
a) al
rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b)
al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio
dall'uso di sostanze chimiche.
4. Per ogni elemento dell'analisi di cui
ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste
per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;
ove necessario,
vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di
coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).
Art. 4
Contenuti minimi del PSC
in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro
coordinamento
1. Il coordinatore per la
progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni,
anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa
esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il
cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di
applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente
regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche
inerenti gli aspetti della sicurezza ed e' redatto ad integrazione del
cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. In
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le
prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti e le modalita' di verifica del rispetto di tali
prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica
le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
3. Durante i periodi
di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per
l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della
direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, la compatibilita' della relativa parte di PSC con
l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il
cronoprogramma dei lavori, se necessario.
4. Le misure di coordinamento
relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il
loro uso comune da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi.
5. Il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare
quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente
articolo e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di
attuazione e le modalita' di verifica.
Nota all'art. 4:
- Il
testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni), e' il seguente: «Art. 42 (Cronoprogramma).
- 1. Il
progetto esecutivo e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni,
redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori
compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni
anno intero decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di
appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione,
il cronoprogramma e' presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti impu-tabili
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal
cronoprogramma.».
Capo III
PIANO DI SICUREZZA
SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Art. 5
Contenuti minimi del
piano di sicurezza sostitutivo
1. Il PSS, redatto a cura
dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del
PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi
della sicurezza.
Art. 6
Contenuti minimi del
piano operativo di sicurezza
1. Il POS e' redatto a
cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato;
esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi
dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di
lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;
2) la specifica attivita' e le singole
lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione
delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il
nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi
del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le
relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e
dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa
impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in
cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c)
la descrizione dell'attivita' di cantiere, delle modalita' organizzative
e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a
torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle
sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative
schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative
rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le
procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando
previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti
ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito
all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando
previsto, e' integrato con gli elementi del POS.
Nota all'art. 6:
- Il
testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' il
seguente: «Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto).
- 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All'esito
della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati
i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle
misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento e' custodito presso
l'azienda ovvero l'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli
addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi
previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro
adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i
compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita' e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce
ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e)
prende le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a
loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui
processi e sui rischi connessi all'attivita' produttiva;
h) adotta le
misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene,
salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare,
mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure
di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante
per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un
giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro e' redatto conformemente al modello approvato con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed e'
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Fino all'emanazione di tale decreto il registro e' redatto in conformita'
ai modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il
rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1,
lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il
caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate
alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda, ovvero
dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore
di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il
documento di cui al comma 2, in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi
in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1
e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso
l'azienda ovvero l'unita' produttiva, la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del
segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso
ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu'
decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono
definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui
al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attivita'
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori
nucleari, alle aziende estrattive ed altre attivita' minerarie, alle
aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo,
con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
a)
i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita', nei quali e' possibile
lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende
ovvero unita' produttive che impiegano un numero di addetti superiore a
quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui e' possibile la
riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17,
lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente,
ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori, allorche' si
modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende
indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle
aziende familiari, nonche' delle aziende che occupano fino a dieci
addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma e' tenuto
comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la
sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3
le aziende familiari nonche' le aziende che occupano fino a dieci
addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto
di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi
strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in
uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla
loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal
presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.».
Capo IV
STIMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA
Art. 7
Stima dei costi della
sicurezza
1. Ove e' prevista la
redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati,
per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a)
degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e
protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra
e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi
di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste
per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi
finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di
coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere
rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, e per le quali non e' prevista la
redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi
della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate
alla sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovra' essere
congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad
elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o
listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi
delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco
prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara' riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci
dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di
utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile,
la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza cosi' individuati, sono
compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.
5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a
lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera
previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli
articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si
applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della
sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale della
variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non
assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo
relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
quando previsto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 2003
CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sirchia,
Ministro della salute Lunardi,
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Buttiglione,
Ministro per le politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 1° agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n.
263.
Note all'art. 7:
- Il
testo dell'art. 25 della citata legge n. 109 del 1994, e' il seguente: «Art.
25 (Varianti in corso d'opera).
- 1. Le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze
derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b)
per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilita' di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la
presenza di eventi inerenti la natura e specificita' dei beni sui quali
si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art.
1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori
o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal
caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di
progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di
cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del
comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore
al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione
e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre
ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per
cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di
cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario
del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario
iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si
considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto
dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova
scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.».
- Il testo dell'art. 1659 del codice
civile e' il seguente: «Art. 1659 (Variazioni concordate del progetto).
- L'appaltatore non puo' apportare variazioni alle modalita' convenute
dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si
deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state
autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera e' stato
determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o
per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.».
- Il testo dell'art. 1660
del codice civile e' il seguente: «Art. 1660 (Variazioni necessarie del
progetto).
- Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e' necessario
apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al
giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative
variazioni del prezzo. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del
prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore puo' recedere dal contratto e
puo' ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennita'. Se le
variazioni sono di notevole entita', il committente puo' recedere dal
contratto ed e' tenuto a corrispondere un equo indennizzo.».
- Il testo
dell'art. 1661 del codice civile e' il seguente: «Art. 1661 (Variazioni
ordinate dal committente).
- Il committente puo' apportare variazioni al
progetto, purche' il loro ammontare non superi il sesto del prezzo
complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i
maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato
determinato globalmente. La disposizione del comma precedente non si
applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti,
importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei
quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per
l'esecuzione dell'opera medesima.
- Il testo dell'art. 1664, secondo
comma, del codice civile e' il seguente: «Art. 1664 (Onerosita' o
difficolta' dell'esecuzione).
- Se nel corso dell'opera si manifestano
difficolta' di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e
simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu' onerosa
la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.».
Allegato I
ELENCO
INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI ALL'Art. 2, COMMA 2.
1. Gli
apprestamenti comprendono:
ponteggi;
trabattelli;
ponti su cavalletti;
impalcati;
parapetti;
andatoie;
passerelle;
armature delle pareti degli
scavi;
gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;
refettori;
locali di
ricovero e di riposo;
dormitori;
camere di medicazione;
infermerie;
recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono:
centrali e
impianti di betonaggio;
betoniere;
gru';
autogru';
argani;
elevatori;
macchine movimento terra;
macchine movimento terra speciali e derivate;
seghe circolari;
piegaferri;
impianti elettrici di cantiere;
impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
impianti
antincendio;
impianti di evacuazione fumi;
impianti di adduzione di
acqua,gas, ed energia di qualsiasi tipo;
impianti fognari.
3. Le
infrastrutture comprendono:
viabilita' principale di cantiere per mezzi
meccanici;
percorsi pedonali;
aree di deposito materiali, attrezzature e
rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva
comprendono:
segnaletica di sicurezza;
avvisatori acustici;
attrezzature
per primo soccorso;
illuminazione di emergenza;
mezzi estinguenti;
servizi di gestione delle emergenze.
Allegato II
ELENCO
INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI
DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI ALL'Art. 3,
COMMA
1. Falde;
fossati;
alvei fluviali;
banchine portuali;
alberi;
manufatti interferenti o sui quali intervenire;
infrastrutture quali
strade, ferrovie, idrovie, aeroporti;
edifici con particolare esigenze di
tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni;
linee aeree e
condutture sotterranee di servizi;
altri cantieri o insediamenti
produttivi;
viabilita';
rumore;
polveri;
fibre;
fumi;
vapori;
gas;
odori
o altri inquinanti aerodispersi;
caduta di materiali dall'alto.
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