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Testo in
vigore dal: 1-7-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in
particolare gli articoli 3 e 7;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotto dall'articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
443;
Visto l'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177,
recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
Visto l'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Vista, altresi', la normativa che disciplina le competenze del soppresso
Servizio tecnico nazionale; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183,
recante norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa
del suolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n.
1363;
Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei
Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106,
recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del 7 marzo 2003;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 24 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in data 16 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista l'intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Istituzione del Registro
italiano dighe
1. Il Registro italiano
dighe - RID, di seguito denominato: «RID», istituito ai sensi
dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e' ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa,
amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza
sull'ente di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 3 e 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, S.O., e' il seguente: «Art. 3. -
1. Con i decreto legislativi di cui all'art. 1 sono: a) individuati
tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle
amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da
conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarieta' di cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire
agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e
118, primo comma, della Costituzione, nonche' i criteri di conseguente e
contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e
gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali
e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo
massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni
conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di
cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e
l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli
di geverno e di amministrazione anche con evenutali interventi
sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonche'
la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali,
regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio
delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche
interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalita' e nei
termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrita' di
ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle strutture
sovraregionali;
e) individuate le modalita' e le procedure per il trasferimento del
personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalita' e le condizioni con le quali l'amministrazione
dello Stato puo' avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici
regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi
rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalita' e le condizioni per il conferimento a idonee
strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la
loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti
locali;
h) previste le modalita' e le condizioni per l'accessibilita' da parte
del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria
residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa e' emanata con i decreti legislativi di cui
all'art. 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della
sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare
realta' istituzionale, socio-economica, doganale, fiscale e finanziaria».
«Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui
agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli
stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai
conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del
tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere
congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare
la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione
statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il
parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono
sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e'
assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni
dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono
comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si
provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1,
della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i
regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto
entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento adottato su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere della commissione di cui all'art. 5,
entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale
termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un
decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si
applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11
dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «4-bis.
L'organizzazione e la disciplina negli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione negli uffici di livello dirigenziale generale, centrali
e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali».
- Il testo dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
n. 92, S.O., e' il seguente: «Art. 91 (Registro italiano dighe - RID).
- 1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale
e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini
della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei
progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di
controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le
caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID
l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e
richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre
opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei
compiti ad esse assegnati.
3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei
lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti
l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la
composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi
adeguata rappresentanza regionale».
- Il testo dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O., e'
il seguente: «6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite,
con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione
per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto
previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le
funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico,
che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono
affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie».
- L'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - S.O. n. 158, e' il seguente: «Art.
6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe).
- 1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del
provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a
corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attivita' di
vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti
concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini
prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del
contributo, nei loro confronti e applicata una sanzione amministrativa
pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla
iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della
sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attivita' che il RID
e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle
predette dighe, e' stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un
diritto di istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione
del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonche' delle modalita'
di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei
costi sostenuti dal RID.
3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della
presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma
1 e' commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di
funzionamento del RID nonche' una quota aggiuntiva da destinare ad
investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per
conto dei costi di funzionamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a
qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,
reca: «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la
costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta», ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1960, n. 72.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85,
reca: «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento
dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico,
sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183», ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1991, n. 65.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, reca:
«Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei
Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1993, n. 84.
- Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, reca: «Misure urgenti in materia di
dighe», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1994, n.
195. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, S.O.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio», ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233.
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, reca: «Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14
della legge 15 marzo 1997, n 59», ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268.
Nota
all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, vedi note alle premesse.
Art. 2
Organi del RID
1. Sono organi del RID:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 3
Ripartizione del
fondo
1. Il presidente, legale
rappresentante del RID, e' scelto tra soggetti aventi comprovata
esperienza derivante dallo svolgimento di analoghe funzioni presso
amministrazioni o enti pubblici o privati; e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Dura in carica cinque anni e
puo' essere confermato una sola volta; convoca e presiede il consiglio di
amministrazione; rappresenta l'ente nei rapporti istituzionali, anche a
livello internazionale; esercita i poteri e le funzioni previste dallo
statuto del RID.
Nota
all'art. 3:
- La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: «Norme per il controllo
parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1978, n. 31.
Art. 4
Il consiglio di
amministrazione
1. Il consiglio di
amministrazione e' composto dal presidente e da quattro consiglieri di
cui:
a) due membri tecnici esperti in materia di dighe, di cui uno designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) un membro esperto in materie giuridiche;
c) un membro esperto in gestione d'impresa, designato dalla Conferenza di
cui alla lettera a).
2. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, restano in carica cinque anni e possono essere
confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi
prima della scadenza del quinquennio.
3. In caso di cessazione dall'incarico del presidente o di uno o piu'
membri del consiglio prima della scadenza del quinquennio, si procede
alla sostituzione con le modalita' ed i criteri previsti per la nomina. I
nuovi componenti, ad eccezione del caso di cessazione anticipata
dell'intero consiglio, durano in carica per la residua parte del
quinquennio.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
compensi per il presidente e per i membri del consiglio di
amministrazione, con imputazione a carico del bilancio del RID.
5. Il consiglio di amministrazione:
a) adotta, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
b) approva, su proposta del direttore generale, le determinazioni
relative all'articolazione interna, all'organico ed all'ordinamento del
personale, coerenti con le particolari attivita' di carattere
professionale necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e
nell'ambito della normativa contrattuale prevista per il comparto di
appartenenza;
c) adotta il regolamento di contabilita' e gestione del RID da sottoporre
all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'obbligo del
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; il
regolamento dovra' prevedere l'assoggettamento alla normativa sulla
tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonche' agli
articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
d) individua gli obiettivi, i programmi, le priorita' e le direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione, ripartendo le
risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita';
definisce criteri e modalita' per il monitoraggio e la valutazione dei
risultati;
e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonche' gli
schemi previsionali pluriennali;
f) approva le direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5;
g) adotta disposizioni al fine di accelerare la conclusione delle
attivita' delle commissioni di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, gia' istituite
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
h) si esprime sulle proposte della consulta degli iscritti di cui
all'articolo 8, nonche' su ogni altra questione non espressamente
deferita ad altro organo;
i) autorizza la stipula di convenzioni con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per l'espletamento delle attivita' di
competenza degli uffici periferici di cui all'articolo 11, con l'utilizzo
di personale degli enti suddetti;
l) determina i criteri ed i parametri per la quantificazione degli oneri
connessi alle altre attivita' svolte dal RID, ivi comprese quelle di cui
all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto
2002, n. 166;
m) nomina il direttore generale, previo assenso del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
n) nomina i dirigenti dell'ente, su proposta del direttore generale;
o) nomina i membri del comitato tecnico-scientifico e, con apposita
delibera, determina le modalita' di funzionamento del predetto organo di
consulenza e stabilisce le indennita' per i componenti del comitato, con
imputazione sul bilancio del RID.
Note
all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
e' il seguente: «Art. 13 (Revisione statutaria).
- 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli
enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le
modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli
statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme
generali, regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo
controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico
dell'organo e' adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o
rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o
giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a
regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale,
denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente
dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie
dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra
esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'ente, con
esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre
amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali
e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a
garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione
all'autorita' di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e
rendiconti, nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con
trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi
di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema
regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente
interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi
collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro
programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive,
a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e
organizzazioni direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero,
per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza
da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti
degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo
decreto di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare,
salvo rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza
esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di
convocazione del Consiglio di amministrazione; previsione, per i soli
enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o
finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi, di
un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione
che il presidente possa restare in carica di norma, il tempo
corrispondente a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero
cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o
finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorita' ministeriale e
gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra
persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un
membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione
organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed
attribuzione allo stesso, nonche' ad altri dirigenti dell'ente, di poteri
coerenti al principio di distinzione tra attivita' di indirizzo e
attivita' di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni; previsione della responsabilita' dei
predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal
consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove
possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di
spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di
controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei
criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze
di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione
anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente
soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri
atti organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di contabilita' ispirati a
principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia
contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorita' di
vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire, per motivate esigenze ed
entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad
esperti delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri
del commissario straordinario, nominato dall'autorita' di vigilanza,
ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'autorita' di vigilanza; previsione, per i soli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della
possibilita' di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di termini
perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento
dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e
motivate esigenze connesse alla natura ed all'attivita' di singoli enti,
con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia
finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle
attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le
esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in
particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del
comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma
si applicano solo se coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli
enti e per motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la
revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si
applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni: a)
i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti
in conformita' ai criteri di cui al comma 1, lettera a);
il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non e' emanato
e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria
e straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di vigilanza di
nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1,
lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino
alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorita' di
vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente
del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione
statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il
funzionamento degli organi preesistenti e' prorogato sino alla nomina di
quelli di nuova istituzione».
- Per la legge 29 ottobre 1984, n. 720 v. note alle premesse. - Il testo
degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente:
«Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).
- Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti
pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente
legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente
articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme
contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello
Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno
dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema
della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e
di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base
della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per
l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al
fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il
settore pubblico. La predetta tabella A potra' essere modificata con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione
economica. Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti
territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle
previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le
disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'. Gli enti
territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi
delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo
definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica
e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al
Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e
delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi
non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti ha specifiche
disposizioni legislative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche
di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente
interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione
delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali
si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti
economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle
previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa». «Art. 30 (Conti di
cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del
tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno
del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni
gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonche' sul
finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti
risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono,
altresi' indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni
relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro
la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica
invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento
dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per
l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro
presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle
gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria,
rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso,
con correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi l e 2, il Ministro del tesoro,
presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito
dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni,
rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso,
i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi
aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una
valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del
tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi
di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, lo schema tipo
dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici
della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile,
luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla
rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del
tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre
agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre
precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie (in
particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di
credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro
entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati
di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei
comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati
relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro
del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore
pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo
annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione
economica e funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e
delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno
informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo
annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione
economica e funzionale.
10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali trasmettono le
informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste
ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso
mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi
alle amministrazioni regionali. 11. Nessun versamento a carico del
bilancio dello Stato puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25
della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente
adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363, e' il seguente: «Art. 14 (Collaudo). - Avvenuta
l'ultimazione dei lavori, l'ufficio del Genio civile ne da' avviso al
Servizio dighe e, qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati
soddisfacenti, la Presidenza della competente sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici dispone per il collaudo dell'opera. Ai fini
del collaudo l'ufficio del Genio civile curera' la raccolta dei disegni
di consistenza delle opere e fara' redigere dall'assistente governativo
una relazione finale sullo svolgimento dei lavori e sulle prove eseguite.
Il collaudo sara' effettuato, giusta designazione del presidente della
competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da una
commissione collaudatrice costituita di norma da un ingegnere del Genio
civile con qualifica non inferiore ad ingegnere capo e da un ingegnere
del Servizio dighe che sia a conoscenza dello svolgimento dei lavori. Per
opere di notevole importanza la commissione collaudatrice potra' essere
nominata anche durante l'esecuzione dei lavori, in modo che ne possa
seguire lo svolgimento. Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti
ai collaudatori sono a carico del richiedente la concessione o
concessionario. Gli atti di collaudo verranno trasmessi alla Direzione
generale delle acque e degli impianti elettrici per i successivi
provvedimenti amministrativi».
- Per il testo dell'art. 6, comma 1, ultimo periodo, della legge 10
agosto 2002, n. 166, v. note alle premesse.
Art. 5
Il comitato
tecnico-scientifico
1. I componenti del
comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in
carica cinque anni, rinnovabili.
2. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono
scelti nell'ambito di esperti, di cui due indicati dalla consulta degli
iscritti e gli altri sulla base del criterio di assicurare adeguata ed
equilibrata presenza di:
a) esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche;
b) esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed
esercizio delle dighe.
3. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del
comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma
3.
4. Il direttore generale convoca il comitato tecnico-scientifico che
esprime pareri non vincolanti su:
a) proposte di direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5;
b) questioni di particolare rilevanza tecnica;
c) ogni altra questione di competenza del RID, ad esso specificatamente
demandata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) questioni proposte dalle regioni o province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 6
Il collegio dei revisori
dei conti
1. Il collegio dei
revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministro
dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e da due
membri, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'altro dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un membro supplente
designato dalla medesima Conferenza. La nomina avviene con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi, le indennita'
ed i rimborsi per i componenti del collegio, con imputazione sul bilancio
del RID.
3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i
singoli membri possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono
effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.
4. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del
collegio, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma
3.
5. Il collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni in
conformita' a quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice
civile e dall'articolo 4, comma 5, lettera c).
Nota
all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2397 del codice civile e' il seguente: «Art. 2397
(Composizione del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o
cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati
due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di
grazia e giustizia».
Art. 7
Il direttore generale
1. Il direttore generale
e' scelto tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria, aventi
comprovata professionalita' in materia di dighe e adeguata esperienza
gestionale ed organizzativa. Dura in carica tre anni, rinnovabili al
massimo due volte. La scadenza naturale del mandato del consiglio di
amministrazione non comporta la cessazione dall'incarico del direttore
generale. In caso di anticipato rinnovo dell'organo collegiale egli resta
in carica per i sei mesi successivi alla data di nomina del nuovo
consiglio che provvede, entro lo stesso termine, alla sua conferma o
sostituzione con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 5.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' disciplinato da un
contratto di diritto privato, fatto salvo il diritto di opzione per il
sistema previdenziale eventualmente in corso alla data della nomina. Per
il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati, a domanda, in posizione fuori ruolo o in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio.
3. Il direttore generale e' il responsabile della gestione tecnica e
amministrativa del RID e del raggiungimento degli obiettivi programmatici
individuati dal consiglio di amministrazione; esercita altresi' tutti i
compiti previsti dallo statuto dell'Ente.
Art. 8
Consulta degli iscritti
1. E' istituita la
consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive
relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di
cui all'articolo 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la
sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria.
2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed
approvano un proprio regolamento.
3. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal direttore
generale del RID, nonche' su richiesta di almeno la meta' dei componenti
la consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre
all'ordine del giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal
direttore generale al consiglio di amministrazione, anche per le
determinazioni di sua competenza, da adottarsi ai sensi del comma 8.
4. La consulta e' costituita da:
a) cinque rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso
idroelettrico;
b) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso
irriguo;
c) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso
potabile;
d) un rappresentante degli iscritti che eserciscono serbatoi adibiti ad
altro uso.
Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si
fa riferimento all'uso prevalente.
5. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario
interesse le questioni relative alle materie di cui all'articolo 4, comma
5, lettere:
d), prima parte, f) e g). L'acquisizione del parere della consulta
avviene altresi' sulle determinazioni concernenti le entrate di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera c).
6. La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore.
7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale
del RID, o un suo delegato; puo' altresi' parteciparvi un membro del
collegio dei revisori dei conti.
8. La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del
direttore generale del RID. In caso di mancata espressione dei pareri
entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta
comunque le relative determinazioni.
9. Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono
far carico al bilancio del RID.
Art. 9
Vigilanza governativa
1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, vigilanza
e controllo sull'attivita' del RID. In particolare:
a) vigila che l'attivita' del RID corrisponda ai fini
pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza,
economicita' e sicurezza e formula, ove lo ritenga necessario, indirizzi
a carattere generale per il loro migliore perseguimento;
b) scioglie il consiglio di amministrazione, nominando contestualmente un
commissario straordinario per la durata necessaria a garantire la
continuita' della gestione, in caso di gravi e reiterate violazioni,
accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera
a); puo', altresi', revocare il mandato ad un singolo membro, nel caso in
cui le suddette violazioni siano a questo addebitabili, nonche' per
sopravvenuto impedimento fisico o giuridico all'assolvimento delle
funzioni;
c) autorizza l'effettuazione di attivita' di consulenza o collaborazione
svolta sia a titolo gratuito che oneroso, con organismi governativi di
Stati esteri.
2. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle
variazioni e del conto consuntivo, nonche' le delibere relative
all'articolo 4, comma 5, lettere a), b) e c), sono sottoposte
all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il RID e' soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Nota
all'art. 9:
- Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, recante: «Partecipazione
della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84, e' il seguente: «Art. 12. Il controllo
previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria
degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o
servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e'
esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un
magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte
stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione».
Art. 10
Compiti ed attribuzioni
del RID
1. Il RID, ai sensi
dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
assolve a tutti i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al
Servizio nazionale dighe.
2. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione
dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe,
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,
saranno definite, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalita' di espletamento dei
compiti del RID, concernenti, fra l'altro, gli aspetti ambientali e di
sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito
dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e
accessorie, nonche' la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a monte
di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l'emanazione
della normativa tecnica in materia di dighe, nonche' dati e assistenza
tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per
situazioni nelle quali siano coinvolte dighe.
4. Il RID altresi', sulla base di apposite convenzioni:
a) organizza corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti
interessanti il campo delle dighe;
b) svolge, per opere non soggette alla successiva approvazione da parte
del RID, e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati,
funzioni di assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in
materia, valutazioni di congruita' economica, avanzamento qualitativo e
quantitativo ai fini di certificazione di spesa, nonche' compiti di
certificazione di qualita' ed accreditamento, anche associandosi con
altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione e
all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini;
c) partecipa con propri rappresentanti ad organismi associativi,
nazionali ed internazionali, aventi come scopo l'avanzamento delle
conoscenze scientifiche e tecniche nelle discipline correlate alle dighe;
d) promuove studi e conferenze di esperti e stipula accordi con
organismi, anche esteri, nelle materie di proprio interesse.
5. Il RID emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di
quanto stabilito dalla normativa generale, con particolare riferimento ai
seguenti aspetti:
a) suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una
diversificazione delle modalita' di redazione e presentazione dei
progetti e delle condizioni imposte nelle fasi di costruzione e di
esercizio delle opere;
b) individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata
affidabilita' per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione
delle modalita' di rappresentazione dei relativi risultati;
c) determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie
per garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei
lavori;
d) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per
l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
e) individuazione delle modalita' di trattamento e archiviazione
informatica dei dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca
dati del RID.
Note
all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, v. note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante:
«Misure urgenti in materia di dighe», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1994, n. 195, convertito, con modificazioni dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' il seguente: «Art. 2. - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' emanato,
nella forma di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, il
regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei
progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe,
contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:
a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente
documentazione;
b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del
Servizio nazionale dighe;
c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;
e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con
riferimento alla possibilita' di atti interlocutori e di approvazioni
parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;
f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con
riferimento alle modalita' di esercizio degli invasi e di manutenzione
delle opere con particolare riguardo alla necessita' di assicurare, pur
non essendo le acque invasate soggette alla normativa in materia,
adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque
dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli
interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalita' indispensabili
per la sicurezza delle opere e per la tutela della pubblica incolumita',
nonche' la compatibilita' ambientale;
g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed
altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza
delle opere, nonche' i relativi tempi di esecuzione;
h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di
conservazione e di manutenzione delle opere;
i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente
all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle
dighe e relativi impianti;
l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli
impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di
massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe;
m) definizione in termini rigorosi di una valutazione di impatto
ambientale, prevedendo il coinvolgimento della regione e degli enti
locali interessati;
m-bis) qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti ed
ai direttori dei lavori.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1
continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni
tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le
innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore
importanza il Servizio nazionale dighe puo' consentire l'applicazione
parziale delle norme suddette.
2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1,
le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di
approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e
sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento
alle prescrizioni del predetto regolamento».
- Per il testo del comma 3 dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, v. note alle premesse.
- Per il testo del comma 4 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n.
166, v. note alle premesse.
Art. 11
Organizzazione del RID
1. L'organizzazione del
RID e', in fase transitoria, strutturata sulla base del soppresso
Servizio nazionale dighe in funzione degli ulteriori compiti e della
personalita' giuridica attribuiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Territorialmente il RID e' articolato in una sede centrale ed in
uffici periferici. L'organico del servizio e' determinato secondo
l'allegata tabella A).
2. Gli uffici periferici in prima applicazione hanno sede in Torino,
Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo.
In successiva applicazione, sentite le regioni interessate, gli uffici
possono avere ubicazione diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di
dighe presenti sul territorio ed alle eventuali situazioni di rischio,
ovvero a sopravvenute esigenze, con determinazione del consiglio di
amministrazione.
Art. 12
Entrate del RID
1. Costituiscono entrate
del RID:
a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio
finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe,
comprese nelle risorse iscritte nell'ambito delle unita' previsionali di
base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di
responsabilita' «servizi tecnici nazionali» nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui
all'articolo 10;
c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13,
comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti
dei servizi, nei modi previsti dalla legge, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n.
166, nel rispetto del criterio della proporzionalita' e dei vantaggi
conseguiti; per le dighe in costruzione l'iscrizione avviene all'atto
dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso.
2. Le entrate previste al comma 1, lettera a), affluiscono al bilancio
del RID su apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate
previste alla lettera c) del medesimo comma affluiscono direttamente al
bilancio del RID. 3. Le entrate previste al comma 1, lettera b),
affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalita'
stabiliti dal regolamento di contabilita' e gestione e sono utilizzate
per gli scopi da esso previsti, Il consiglio di amministrazione
stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli
eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministero
dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di
cui alla lettera a) del comma 1.
Nota
all'art. 12:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, v. note alle premesse .
Art. 13
Iscrizione al RID
1. Tutte le dighe di
ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 91, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, devono essere iscritte nel
Registro italiano dighe all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e
prima dell'inizio dello stesso. All'iscrizione ed agli obblighi da essa
derivanti sono tenuti i concessionari o richiedenti la concessione di
derivazione d'acqua, i proprietari delle opere e, in solido, i gestori
delle dighe. Per le dighe gia' in esercizio, sperimentale o ordinario,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione avviene
nei termini indicati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.
Nota
all'art. 13:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, v. note alle premesse.
Art. 14
Norme transitorie e
finali
1. Entro venti giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvede alle designazioni di
cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 1. Entro i
successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, nomina il consiglio di amministrazione;
b) il Ministro dell'economia e delle finanze effettua la designazione di
cui all'articolo 6, comma 1;
entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti nomina il collegio dei revisori dei conti.
2. Allo scopo di assicurare continuita' nello svolgimento dei compiti
istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe
continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino
alla nomina del direttore generale di cui all'articolo 7, e comunque non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di
amministrazione adotta le determinazioni di cui all'articolo 4, comma 5,
lettere a) e c).
4. Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili
strumentali ed i locali demaniali gia' assegnati al Servizio nazionale
dighe, nonche' quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e
finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al
funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma
2, sono abrogati, in particolare, l'articolo 24 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85,
nonche' l'articolo 25 del medesimo regolamento, come modificato
dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1993, n. 106; l'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.
5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' trasferito al RID, senza soluzione di
continuita', dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla
tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1993, n. 106. Su istanza degli interessati e' consentito l'inserimento
nei ruoli del RID, con le connesse risorse finanziare, del personale in
posizione di fuori ruolo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,
comandato presso il Servizio nazionale dighe, nonche' di quello comunque
in servizio presso il Servizio nazionale dighe alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, ovvero alla data del 1° agosto 2002. Al
fine di completare il contingente di personale necessario alla gestione
amministrativa del Servizio si provvede, nei limiti della complessiva
dotazione organica di cui alla allegata tabella A), mediante le procedure
previste dal titolo II, capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Su istanza degli interessati e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza, e' consentito l'inserimento nei
ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia
cessata nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore del
presente decreto. 6. Il regolamento per la disciplina del procedimento di
approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio
delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,
e' emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di approvazione dello
statuto.
7. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla
stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al
personale trasferito al RID di cui al comma 5 e' mantenuto il trattamento
giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi
applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza
al momento dell'inquadramento.
8. Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24
marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 3 giugno 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n.
346
Note
all'art. 14:
- Gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recavano
rispettivamente «i compiti del Servizio nazionale dighe» e «l'organizzazione
del Servizio nazionale dighe».
- L'art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recava il «collaudo».
- L'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il
seguente: «Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento
di attivita). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di
trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri
soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di
tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano
le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi
da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».
- La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1993, n. 106, e' la seguente: "RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO
DIGHE Organico della dirigenza Dirigente generale livello C ....; 1
Dirigenti .... 21 Organico del personale non dirigente: 9ª qualifica
funzionale .... 35 8ª qualifica funzionale .... 35 7ª qualifica
funzionale .... 30 6ª qualifica funzionale .... 30 Totale . . .
152" - Il titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, reca: «Organizzazione - Capo III - Uffici, piante
organiche, mobilita' e accessi».
- Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, v.
nota all'art. 10.
Tabella A
ORGANICO DEL REGISTRO
ITALIANO DIGHE
Funzioni di livello
dirigenziale generale... 1
Funzioni di livello dirigenziale tecnico.... 18
Funzioni di livello dirigenziale amministrativo.... 2
Organico personale non dirigente.... 172
Nota esplicativa sulla
tabella A)
Funzioni di livello
dirigenziale generale.... 1 (*)
Funzioni di livello dirigenziale.... 20 (**)
Organico personale non dirigente.... 172 (***)
(*) Il direttore generale.
(**) Totale dei dirigenti tecnici del Servizio nazionale dighe (n. 20).
(***) Totale dell'organico del personale non dirigente del Servizio
nazionale dighe (n. 172).
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