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Testo in
vigore dal: 4-6-2003
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in
particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n.
109, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 18, comma 1, come da ultimo
sostituito dall'articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente la ripartizione tra il personale degli uffici tecnici
incaricati della progettazione, di una somma non superiore all'1,5%
dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il
regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero delle attivita' produttive;
Considerato che il citato articolo
18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevede altresi' che
la ripartizione dell'incentivo a favore del personale degli uffici
tecnici incaricati della progettazione sia effettuata con le modalita' e
i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un
regolamento adottato dall'amministrazione;
Visto il verbale dell'accordo
raggiunto il giorno 26 marzo 2002 con le organizzazioni sindacali
rappresentative del personale del Ministero delle attivita' produttive in
merito alle modalita' e ai criteri di ripartizione degli incentivi;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la
comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota n. 2456 del 12 febbraio 2003;
Adotta
il seguente
regolamento:
Art. 1
1. Gli incentivi, di cui all'articolo 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, inerenti
la progettazione dei lavori, sono riferiti ai soli lavori effettivamente
appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e
suppletive.
2. Il personale destinatario del compenso e' individuato
dall'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da
ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei
lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.
3. La
percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5% dell'importo posto a
base di gara o di trattativa dei lavori da realizzare, e' stabilita dal
presente regolamento in base alle classi di spesa definite agli articoli
3, 4 e 5.
Avvertenza:
Le note qui
pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214), recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come
modificato dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, dall'art. 74
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'art. 72 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 13 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti).
- 1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione
delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le
materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera
soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I
regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la
disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro
del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b)
individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e
con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il
testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41), recante: «Legge quadro in
materia di lavori pubblici», come modificato dalla legge 17 maggio 1999,
n. 144, e' il seguente: «Art. 18 (Incentivi e spese per la
progettazione).
- 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e'
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un
regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i
loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5
per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla
complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a
prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto
affidiate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del
regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono
abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 2. Il 30 per cento
della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' ed i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
2-bis. A
valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI
del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una
quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti
preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse
indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre
rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei
progetti, nonche' all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e
le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i
comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al
credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote
relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate
dall'ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per
conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato
l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione lavori, collaudo,
indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato
od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.».
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98) reca: «Regolamento
di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - legge quadro in
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni».
- Il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1999, n. 203) reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 214) reca: «Regolamento di
organizzazione del Ministero delle attivita' produttive».
Nota all'art.
1:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1999, n. 109, si
vedano le note alle premesse.
Art. 2
1. Il personale
destinatario del compenso e' individuato, tenuto conto dell'esigenza
della migliore utilizzazione delle professionalita' presenti tra il
personale del Ministero e del criterio della rotazione degli incarichi,
dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, in base all'accordo
sindacale richiamato nelle premesse e nel rispetto delle quote massime
stabilite dagli articoli seguenti.
Art. 3
1. Per progetti
d'importo fino a 200.000,00 euro l'incentivo e' attribuito in ragione
dell'1,5%, secondo la seguente ripartizione:
a) responsabile unico del
procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;
b) tecnici che assumono la
responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati e
collaboratori:
1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;
2) per
la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;
3) per la progettazione
esecutiva, dal 6% al 30%;
c) tecnici incaricati della redazione del piano
della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%;
d) incaricati
della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%;
e)
direttori dei lavori incaricati della regolare esecuzione e
collaboratori, dal 4% al 20%.
Art. 4
1. Per progetti
d'importo compreso tra euro 200.000,01 ed euro 1.000.000,00 il fondo e'
attribuito in ragione dell'1,4%, secondo la seguente ripartizione:
a)
responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;
b)
tecnici che assumono la responsabilita' della progettazione firmando i
relativi elaborati e collaboratori:
1) per la progettazione preliminare,
dal 2% al 10%;
2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;
3) per
la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%;
c) tecnici incaricati della
redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori,
dal 5% al 25%;
d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso
l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e
collaboratori, dal 7% al 35%;
e) direttori dei lavori incaricati della
regolare esecuzione ovvero personale incaricato del collaudo e
collaboratori, dal 4% al 20%.
Art. 5
1. Per progetti
d'importo superiore a 1.000.000,00 euro il fondo e' attribuito in ragione
del 1,2%, secondo la seguente ripartizione:
a) responsabile unico del
procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;
b) tecnici che assumono la
responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati e
collaboratori:
1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;
2) per
la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;
3) per la progettazione
esecutiva, dal 6% al 30%;
c) tecnici incaricati della redazione del piano
della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%;
d) incaricati
della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%;
e)
personale incaricato del collaudo e collaboratori, dal 4% al 20%.
Art. 6
1. Nel caso di
elaborati progettuali redatti congiuntamente da piu' soggetti, la
ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo
dipendente e' effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore
dell'intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da
ciascun soggetto e alla responsabilita' legata all'attivita' espletata.
2. Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo progetto
una pluralita' di compiti la quota dell'incentivo da attribuire al
singolo dipendente fa riferimento alla pluralita' delle prestazioni
svolte.
3. L'incentivo per la redazione del progetto non e' conferito
quando l'attivita' di progettazione consiste in un'opera di mero
assemblaggio di apporti progettuali esterni.
4. La quota parte degli
incentivi corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai
dipendenti per la scarsa complessita' dell'opera da realizzare, o in
quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie; a tal fine la percentuale
dell'incentivo che non viene assegnata non puo' essere inferiore al
cinque per cento per ciascuna delle categorie funzionali indicate nelle
lettere da a) ad e) del comma 1 degli articoli 3, 4 e 5.
5. L'incentivo
per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori non e'
conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al
progetto varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1,
lettera d), e comma 4 della legge n. 109/1994.
Nota all'art. 6:
- Il
testo dell'art. 25, comma 1, lettera d), e 4, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n.
41), recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici», come
modificato da ultimo dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, e' il
seguente: «Art. 25 (Varianti in corso d'opera) - 1. Le varianti in corso
d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore
dei lavori esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a)-c)
(omissis).
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del
procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Ossevatorio e al
progettista. (Omissis).
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova
gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.».
Art. 7
1. Le disposizioni
del presente regolamento si applicano per la determinazione degli
incentivi relativi a tutti i lavori il cui collaudo non sia stato
effettuato alla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto,
munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 marzo 2003
Il Ministro: Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 13 maggio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive,
foglio n. 391
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