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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
Visto il decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e in particolare
l'articolo 3 in base al quale, tra l'altro, il Ministero per le politiche
agricole assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 28 marzo 2000
concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
Visto l'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 155: «Riordino
delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale
dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78»;
Visto l'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n.
144;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza
e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 15 ottobre 2002 e in data
18 febbraio 2003 in sede di contrattazione decentrata con i quali sono
stati stabilite le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto
incentivo economico;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2003;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4566 in data 13 marzo 2003
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. La somma di cui al
comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni, e' ripartita dal dirigente
dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione, in sede di
contrattazione decentrata, delle percentuali definitive, nel rispetto dei
limiti stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto delle
responsabilita' delle singole figure professionali e del carico di lavoro
dei soggetti aventi diritto.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e'
individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge 17
maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La
somma di cui al comma 1 e' calcolata sommando le aliquote di cui ai
seguenti punti a) e b):
a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera, determinata come
di seguito:
1) 0,75% per progetti di importo fino a euro 150.000;
2) 0,70% per progetti di importo compreso tra euro 150.000 e euro
750.000;
3) 0,65% per progetti di importo compreso tra euro 750.000 e euro
5.000.000;
4) 0,60% per progetti di importo compreso tra euro 5.000.000 e euro
25.000.000; 5) 0,50% per progetti di importo superiore a euro 25.000.000;
b) aliquota percentuale relativa alla complessita' dell'opera determinata
come di seguito:
1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni;
2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria, restauri e
risanamento conservativo;
3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.
3. Allorquando il progetto e' costituito da piu' sottoprogetti
specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, le
aliquote percentuali di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno
riferite all'importo del sottoprogetto o dello stralcio funzionale, fermo
restando che gli incentivi saranno erogati in relazione alle parti del
progetto effettivamente realizzate .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al
titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come
modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144:
«1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base
di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola
opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e'
stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a
prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto
affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del
regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono
abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.». Note alle
premesse: - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni».
- L'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59» reca la nuova denominazione del «Ministero delle
politiche agricole e forestali.
- L'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155: «Riordino
delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale
dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78» e' il seguente: «3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di
livello generale del Corpo Forestale dello Stato, che presiede anche
all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa,
quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e
periferici, nonche' la definizione dei relativi compiti e funzioni sono
stabiliti per la prima con regolamento e per le altre con decreti
ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le funzioni e i compiti attuali restano
attribuiti alla responsabilita' degli uffici di livello dirigenziale gia'
operanti per il Corpo Forestale dello Stato».
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
vedasi in nota al titolo.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri) e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione».
- Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127: (Snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo): «25. Il parere del Consiglio
di Stato e' richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli
Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonche' per l'emanazione, di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo accordi e convenzioni
predisposti da uno o piu' Ministri».
Note
all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e' riportato nella nota al titolo. - L'art. 13, comma 4, della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) sostituisce i commi 1, 1-bis e 2 all'art. 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109.
Art. 2
1. La somma, determinata
con i criteri di cui al precedente articolo 1, e' ripartita tra il
personale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 in base alle seguenti
percentuali:
a) responsabile unico del procedimento e collaboratori: dal 5 al 10%;
b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori: 1)
progettazione preliminare:
dal 5 al 10%;
2) progettazione definitiva : dal 5 al 30%;
3) progettazione esecutiva: dal 5 al 28%;
c) incaricato del coordinamento in fase di progettazione e della
redazione del piano di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e
collaboratori: dal 5 al 10%;
d) l'aliquota di cui alla precedente lettera c) e' addizionata a quella
di cui alla lettera b), in ragione del 50% agli incaricati del progetto
definitivo e collaboratori e del 50% agli incaricati del progetto
esecutivo e collaboratori, qualora il piano di sicurezza e di
coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituito ai
sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
e) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed
integrazioni e collaboratori:
dal 5 al 12%;
f) l'aliquota di cui alla precedente lettera e) e' addizionata a quella
di cui alla successiva lettera g), qualora non sia necessaria la nomina
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
e successive modifiche ed integrazioni;
g) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: dal 5 al 28%;
h) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e collaboratori:
dal 5 al 13 %;
i) altri collaboratori che hanno contribuito al progetto pur non
sottoscrivendone gli elaborati:
dal 5 al 10%.
2. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui al precedente
comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in
fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere
progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale
riferita a tale importo.
3. L'aliquota di cui al precedente comma 1, lettera h) e' addizionata a
quella di cui al punto g) del medesimo comma, nei casi in cui il
certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 e
del presente articolo e spettanti al personale di cui al precedente comma
1, lettere da a) ad h) sono ripartiti tra responsabile unico del
procedimento, progettista, coordinatori per la sicurezza, direttore
lavori, collaudatore e i rispettivi collaboratori, ove presenti,
attribuendo ai predetti collaboratori una quota parte non superiore al
30% degli importi stessi.
5. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale
esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie.
6. La liquidazione degli incentivi per la progettazione e' effettuata ad
avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti
di collaudo.
Note
all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 4 e 12 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili):
«Art 3 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori). -
(Omissis). 4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 10.». «Art. 12 (Piano di sicurezza e di
coordinamento).
- 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature
atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non sono soggetti al
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene
altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori
autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti
necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una
relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera
da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione. In particolare il piano contiene in relazione alla tipologia
del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area dei
cantieri di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua,
gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti, di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta
dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei
lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese
demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma
1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese
prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi
di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del
contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel
piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni
prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore
per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la
cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti
o per organizzare urgenti misure di salvataggio.».
- Si trascrive il testo dell'art. 31, comma 1-bis, lettera b) della
citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:
«1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna
ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi
siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non
siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494».
Art. 3
1. L'incentivo per gli
incaricati della progettazione e loro collaboratori di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), non e' conferito quando nel corso dei lavori si
renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed
ultimazione dell'intervento, varianti in corso d'opera per il
manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo, secondo
quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, previa comunicazione agli interessati ai
fini del contraddittorio.
Note
all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1, lettera d) e 4, della citata
legge 11 febbraio 1004, n. 109: - Art. 25 (Varianti in corso d'opera).
- 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
a) - c) (Omissis).
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero
la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente
comunicazione all'Osservatorio e al progettista. (Omissis).
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede
alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e'
invitato l'aggiudicatario iniziale.»
Art. 4
1. Il 30 per cento della
tariffa professionale relativa alla redazione di eventuali atti di
pianificazione comunque denominati e' ripartito tra i dipendenti che lo
hanno redatto, con le modalita' e i criteri previsti nel presente
regolamento.
Art. 5
1. Le disposizioni del
presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi
relativi alle attivita' svolte successivamente alla data di entrata in
vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, con riferimento a tutti i
lavori il cui collaudo o certificato di regolare esecuzione risulti
approvato dopo la suddetta data. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 marzo 2003
Il Ministro: Alemanno
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 2 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 322
Nota
all'art. 5:
- Per la legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note all'art. 1.
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