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Testo in
vigore dal: 9-5-2003
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 18, comma
1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che
prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 percento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il
responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto del piano della sicurezza della direzione dei lavori, del
collaudo nonche' tra i loro collaboratori;
Visto in particolare
l'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni il quale prevede che l'Amministrazione della difesa in
considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici in
luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un
responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione;
Visto il
regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente il regolamento per i
lavori del genio militare;
Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni recante approvazione della tariffa professionale
degli ingegneri ed architetti;
Visto il decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57 CE concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 24
ottobre 2001 in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con
il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione
del predetto fondo;
Considerato che il Consiglio centrale della
rappresentanza militare non ha espresso il proprio parere nel termine
previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4
novembre 1979, n. 691;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio
2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.
400 (nota protocollo n. 8/59907/D.VIII6 dell'11 dicembre 2002);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Agli
effetti del presente decreto si intende per:
a) responsabile del
procedimento o responsabili dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ufficiali del genio
nominati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Il responsabile del procedimento della fase di affidamento
puo' essere un ufficiale, un dirigente o un funzionario civile
appartenente alla carriera direttiva amministrativa. I responsabili del
procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione sono anche,
nell'ambito delle rispettive fasi, responsabili dei lavori ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
b) coordinatori per la sicurezza i soggetti nominati dal responsabile del
procedimento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni;
c) progettisti i soggetti nominati dal
responsabile del procedimento, appartenenti ai ruoli tecnici ed in
possesso del titolo di studio adeguato alla tipologia dell'intervento da
progettare ed all'incarico singolarmente assegnato;
d) direttore dei
lavori e assistenti, i soggetti designati ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dell'articolo 1 e
dell'articolo 56 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per
i lavori del genio militare, e successive modificazioni;
e) collaudatori
i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e dell'articolo 81 del regio decreto 17 marzo
1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive
modificazioni, nonche' dell'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n.
812.
Avvertenza:
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei criteri del Presidente della Republica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al
titolo:
- Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori
pubblici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994,
n. 41: "1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente
sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni
singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e'
stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a
prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto
affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del
regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono
abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.".
Note alle
premesse:
- Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' richiamato nella nota al titolo. - Si trascrive il testo del
comma 2, dell'art. 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109: "2. Il
regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i
quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista
o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per lavori di qualsiasi
importo o tipologia. L'amministrazione della difesa, in considerazione
della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un
unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo:
progettazione, affidamento ed esecuzione.".
- Il regio decreto 17
marzo 1932, n. 365, reca "Regolamento per i lavori del Genio
militare.".
- La legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni reca: "Approvazione della tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 19 aprile 1949, n. 90.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, reca: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
settembre 1996, n. 223. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214.".
- Si trascrivono i commi
3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 1:
- Il
testo dell'art. 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e'
riportato nelle note alle premesse. - La legge 7 agosto 1990, n. 241,
reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, reca: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili"; e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223. - Si trascrive il testo
dell'art. 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109: "1. Per
l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un
ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed
eventualmente da assistenti.".
- Si trascrive il testo degli artt. 1
e 56 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, richiamato nelle note alle
premesse: "Art. 1. - E' approvato e reso esecutivo l'unito
regolamento sui lavori del Genio militare visto, d'ordine Nostro, dal
Ministro segretario di Stato per la guerra.". "Art. 56.
(Funzionari incaricati della contabilita' dei lavori ad impresa).
- Di
regola la contabilita' dei lavori ad impresa viene affidata ai ragionieri
geometri del Genio militare. In via eccezionale puo' affidarsi ad
ufficiali del Genio o ad altri funzionari, dal capo dell'ufficio
esecutivo, in seguito ad autorizzazione motivata scritta del competente
comando del Genio da allegarsi poi alla contabilita'.".
- Si
trascrive il testo dell'art. 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, riportata nelle note alle premesse: "4. Per le operazioni di
collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici
di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. I tecnici sono
nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie
strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e
certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle
commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i
funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque
anni in uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di
natura regolamentare.".
- Si trascrive il testo dell'art. 81 del
regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, riportato nelle note alle premesse:
"Art. 81. [A chi e' dovoluto il collaudo dei lavori (vedi art. 1 del
D.P.R. in data 3 settembre 1949, n. 383, pag. 162)]. - Ai comandanti del
genio e' dovoluto il collaudo di tutti i lavori del genio militare nel
territorio di loro competenza, tanto se eseguiti ad impresa quanto se
eseguiti ad economia (in amministrazione, a cottimo o con le truppe). La
designazione del collaudatore e' fatta invece dal Ministero della guerra:
a) nei casi di prolungata assenza del comandante del genio titolare; ed
in questi casi la designazione deve essere provocata in tempo utile da
chi fa le veci del titolare;
b) nei casi speciali in cui, a giudizio del
Ministero stesso, il comandante del genio abbia avuto diretta ingerenza
nella condotta dei lavori. Ciascun comando del genio, per i lavori del
proprio territorio, puo' pero' delegare lo stesso capo dell'ufficio
esecutivo a compiere il collaudo od autorizzarlo ad ometterlo quando si
tratti di lavori di mantenimento eseguiti ad economia (in
amministrazione). Puo' provvedere personalmente o delegare ufficiali
dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio
esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la
sorveglianza o la direzione dei medesimi) al collaudo di lavori ad
impresa di importo complessivo non superiore a L. 40.000; se l'importo
dei lavori non supera le 10.000 lire puo' autorizzare l'omissione del
collaudo. Quando, ai sensi del comma precedente, il collaudo venga
omesso, il conto finale sara' munito dal capo dell'ufficio esecutivo di
una dichiarazione di buona esecuzione conforme al Mod. 33.".
- Si
trascrive il testo dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 812,
recante: "Indennita' agli uffici generale ed ai colonnelli
dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del
Genio militare e del Genio aeronautico" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 luglio 1965, n. 180: "Art. 1. - Gli ufficiali
generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dall'Arma dei genio,
i colonnelli del Genio dell'ausiliaria e della riserva, i generali e i
colonnelli dell'ausiliaria e della riserva del Corpo del genio
aeronautico, ruolo ingegneri (categoria edili) possono essere incaricati,
nella posizione di congedo, del collaudo di lavori del Genio militare e
del Genio aeronautico. Ai predetti ufficiali e' corrisposto, per
l'espletamento di ogni incarico, un numero di regola non superiore ad
otto di compensi unitari nella misura stabilita al successivo art. 2.
Tale numero e' determinato dal Ministero, su parere del capo del servizio
che ha conferito l'incarico stesso tenendo conto del tempo impiegato nel
lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi eseguiti
e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e per gli altri
incombenti. Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un
eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili, per
la quantita' e complessita' delle riserve o per altre cause accertate,
puo' essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale e su parere
del direttore generale del Genio, o del Genio per i lavori militari della
marina o del Demanio aeronautico, un numero maggiore di compensi unitari.
Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi
fuori del comune di loro abituale residenza, gli ufficiali predetti,
oltre al trattamento economico di missine previsto per i pari grado in
servizio permanente, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al
successivo art. 2 per ogni giorno o frazione di giorno trascorsi fuori
dalla residenza abituale strettamente indispensabili all'espletamento
dell'incarico. Il numero complessivo dei compensi che puo' essere
attribuito mensilmente a ciascun collaudatore non superare le sessanta
unita'.".
Art. 2
Quantificazione
del fondo e criteri applicativi
1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma
1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e'
riferito ai soli lavori effettivamente appaltati ed e' determinato sulla
base dell'importo lordo posto a base di gara, in misura pari all'l,5% per
i lavori delle classi e categorie I c), I d), I e), I f), I g), II b),
III a), III b), III c), IV c), VIII, IX a), IX b) e all'l% per i lavori
delle classi e categorie I a), I b), VI a), VI b), previsti dall'articolo
14 del testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni
professionali dell'ingegnere e dell'architetto, di cui alla legge 2 marzo
1949, n. 143, e successive modificazioni, di seguito definito "testo
unico". Eventuali varianti suppletive ai lavori appaltati non
comportano aumento del fondo stesso.
2. Il personale destinatario del
compenso e' individuato tra coloro che hanno concorso o comunque
contribuito alle attivita' di progettazione, affidamento, esecuzione e
collaudo dei lavori.
3. L'effettivo coinvolgimento del personale
destinatario del compenso e' comprovato con atti o documenti firmati
dagli interessati e vistati dall'Amministrazione appaltante, dai quali si
evince il tipo di attivita' svolta.
4. La misura del compenso di cui
all'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 812, e' aggiornata secondo
le modalita' e criteri del presente regolamento.
Note all'art. 2:
- Il
testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e'
richiamato nella nota al titolo. - La legge 2 marzo 1949, n. 143, reca:
"Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed
architetti" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile
1949.
- Si riporta il testo dell'art. 14: "Art. 14. - Agli effetti
della determinazione degli oneri a percentuale dovuti al professionista
le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e
categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro
professionale interessa piu' di una categoria, gli onorari spettanti al
professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori
di ciascuna categoria e non globalmente.
=====================================================================
Classe|Ctg.| OGGETTO
=====================================================================
---------------------------------------------------------------------
| |Costruzioni rurali, industriali civili artistiche e
I | |decorative
---------------------------------------------------------------------
| |Costruzioni informate a grande semplicita', fabbricati
| |rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza
| |particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche,
| |edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in
| |cemento armato o solettoni in laterizi per case di
| |abitazione appoggianti su murature ordinarie per portate
|a) |normali fino a 5 metri.
---------------------------------------------------------------------
| |Edifici industriali di importanza costruttiva corrente.
| |Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli
| |ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli,
| |cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di
|b) |media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
---------------------------------------------------------------------
| |Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di
| |importanza maggiore, scuole importanti ed istituti
| |superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo,
| |edifici di abitazione civile e di commercio, villini
|c) |semplici e simili.
---------------------------------------------------------------------
| |Palazzi e case signorili, ville e villini signorili,
| |giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema,
| |chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere
| |decorati-vo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli
| |edifici di rilevante importanza tecnica ed
| |architettonica. Costruzioni industriali con
| |caratteristiche speciali e di peculiare importanza
|d) |tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
---------------------------------------------------------------------
| |Costruzioni di carattere prettamente artistico e
| |monumentale. Chioschi, padiglioni. fontane, altari,
| |monumenti commemorativi, costruzioni funerarie.
| |Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e
| |di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in
|e) |metallo, in vetro, ecc.
---------------------------------------------------------------------
| |Strutture o parti di strutture complesse in cemento
|f) |armato.
---------------------------------------------------------------------
| |Strutture o parti di strutture in cemento armato
| |richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese
|g) |strutture antisismiche.
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti industriali completi e cioe': macchinario,
| |apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo
| |svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati,
| |quando questi siano parte integrante del macchinario e
II | |dei dispositivi industriali.
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti per le industrie molitorie, cartarie,
| |alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del
|a) |cuoio e simili.
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti della industria chimica inorganica, della
| |preparazione e distillazione dei combustibili, impianti
| |siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali,
| |fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e
| |ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione,
|b) |chimico-alimentari e tintorie.
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti della industria chimica organica, della piccola
| |industria chimica speciale, impianti di metallurgia
| |(esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la
| |preparazione ed il trattamento dei minerali per la
|c) |sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti di servizi generali interni e stabilimenti
| |industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni
| |civili, e cioe' macchinario, apparecchi ed annessi non
| |strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti
| |parte di opere complessivamente considerate nelle
III | |precedenti classi.
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore,
| |della energia elettrica e della forza motrice, per
| |l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione
| |di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali,
| |impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od
| |industriale ed opere relative al trattamento delle acque
|a) |di rifiuto.
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo,
| |dell'aria compressa, del vuoto, impianti di
| |riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti
|b) |meccanici.
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni,
|c) |controlli, ecc.
---------------------------------------------------------------------
IV | |Impianti elettrici
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e
|a) |dell'elettrometallurgia.
---------------------------------------------------------------------
| |Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di
|b) |conversione, impianti di trazione elettrica.
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione
| |di energia elettrica, telegrafia, telefonia,
|c) |radiotelegrafia e radiotelefonia.
---------------------------------------------------------------------
V | |Macchine isolate e loro parti
---------------------------------------------------------------------
VI | |Ferrovie e strade
---------------------------------------------------------------------
| |Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in
| |pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza
|a) |da compensarsi a parte.
---------------------------------------------------------------------
| |Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna
| |o comunque con particolari difficolta' di studio, escluse
| |le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi
| |speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e
|b) |funicolari.
---------------------------------------------------------------------
| |Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione
| |di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali
| |e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e
| |di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere
VII | |d'arte di importanza da computarsi a parte.
---------------------------------------------------------------------
| |Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale,
|a) |sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
---------------------------------------------------------------------
| |Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di
| |acqua (esclusi i macchinari). - Derivazioni di acqua per
|b) |forza motrice, e produzione di energia elettrica.
---------------------------------------------------------------------
|c) |Opere di navigazione interna e portuali.
---------------------------------------------------------------------
| |Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua
VIII | |Fognature urbane
---------------------------------------------------------------------
IX | |Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
---------------------------------------------------------------------
| |Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici
| |per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei
|a) |tipi ordinari.
---------------------------------------------------------------------
| |Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere
| |metalliche di tipo spieciale di notevole importanza
|b) |costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.
---------------------------------------------------------------------
| |Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni
|c) |speciali.
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge
26 giugno 1965, n. 812 riportato nelle note all'art. 1:
"Art. 2. - Le misure del compenso ordinario sono le
seguenti:
per i generali di corpo di armata e gradi corrispondenti L. 900
per i generali di divisione e di brigata e gradi
corrispondenti .... " 800
per i colonnelli .... " 700".
Art. 3
Ripartizione del
fondo
1. Il fondo di cui all'articolo 2 e' attribuito, secondo la
seguente ripartizione in relazione alle funzioni espletate:
a) 6% al
responsabile del procedimento per la fase di progettazione e suoi
collaboratori;
b) 50% ai progettisti incaricati della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva;
c) 6% al coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione di cui al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
d) 6% al responsabile
del procedimento per la fase di affidamento ed ai suoi collaboratori;
e)
6% al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ed ai suoi
collaboratori;
f) 21% al direttore dei lavori ed ai suoi assistenti,
inclusa la quota del 6% a favore del coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, e successive modificazioni;
g) 5% ai collaudatori.
2. La
ripartizione delle quote di fondo di cui al comma 1, lettere a), d), e),
f), e' operata dai responsabili dei procedimenti, ovvero dal direttore
dei lavori, in maniera tale che tutti i collaboratori e assistenti
percepiscano un'identica somma e quella percepita dal responsabile del
procedimento o direttore dei lavori non superi, in relazione alle
tipologie ed alle caratteristiche del progetto, il doppio di quella
percepita da ciascuno di essi, garantendo l'informazione.
3. La
ripartizione della quota di fondo di cui al comma 1, lettera b), e'
effettuata dal responsabile del procedimento, per la fase di
progettazione, sulla base di criteri stabiliti ai sensi del testo unico,
in funzione del contributo professionale apportato nella suddetta fase.
Quando le tipologie degli impianti progettati non sono esplicitamente
indicate nel testo unico, il calcolo dei compensi e' effettuato per
analogia alle fattispecie tecnologicamente affini, individuate nel testo
unico.
4. Ai fini dell'applicazione del testo unico, si intende: a) per
progettazione preliminare, l'insieme delle prestazioni di cui alle
lettere a) e b) della tabella B annessa al testo unico; b) per
progettazione definitiva, la prestazione di cui alla lettera c) della
tabella B annessa al testo unico; c) per progettazione esecutiva,
l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere d), e) ed f) della
tabella B annessa al testo unico.
Nota all'art. 3:
- Il
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e' richiamato nella nota
all'art. 1.
Art. 4
Modalita' di
corresponsione dei compensi
1. L'attribuzione dei compensi spettanti e'
effettuata con le seguenti modalita':
a) per i compensi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d):
il 70% al momento
dell'appalto dei lavori ed il 30% al momento dell'emissione del verbale
di compimento dei lavori;
b) per i compensi di cui all'articolo 3, comma
1, lettere e) ed f): il 90% sulla base degli stati d'avanzamento dei
lavori ed il 10% in seguito all'approvazione del collaudo definitivo;
c)
per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g): fino al 90%
sulla base di stati d'avanzamento dei lavori per i collaudi in corso
d'opera ed il residuo 10% in seguito all'approvazione del collaudo
definitivo.
2. I compensi di cui al comma 1, sono attribuiti solo nel
caso in cui il progetto sia approvato e appaltato. I compensi stessi sono
recuperati, secondo le vigenti disposizioni e previa comunicazione agli
interessati ai fini del contraddittorio, qualora nel corso dei lavori si
renda necessario apportare al progetto varianti derivanti da errori di
progettazione che comportino ulteriori impegni economici in misura
superiore al 10% dell'importo dell'appalto.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2003
Il
Ministro: Martino
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte
dei conti il 14 aprile 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 3,
foglio n. 280
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