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Testo in vigore dal:
18-7-2003
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Visto in particolare l'articolo 8 che disciplina gli organismi di
certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio
dell'attestato di conformita' di cui all'articolo 6 del medesimo decreto;
Visto altresi' l'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del richiamato
decreto 21 aprile 1993, n. 246, il quale prevede la fissazione, con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, dei criteri
di valutazione degli organismi di cui all'articolo 8 comma 1, anche ai
fini del rilascio dell'attestato di conformita' nonche' le modalita' di
presentazione della relativa domanda di abilitazione;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si e'
favorevolmente espresso con parere n. 311 reso nell'adunanza del 20
ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999; Sentito il
parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, reso nell'adunanza
del 17 gennaio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del
Consiglio di Stato con riferimento alla lettera c) nella parte relativa
alla previsione di un modello per la predisposizione del manuale di
qualita' in quanto i contenuti di detto manuale derivano direttamente
dalle norme armonizzate UNI CEI EN45011-UNI CEI EN45012, nonche' i
rilievi di cui alla lettera d) in quanto si ritiene di qualificare il
silenzio sull'istanza come accoglimento implicito anziche' come silenzio
rigetto realizzandosi in tal modo una tutela piu' efficace
dell'interessato;
Ritenuto, altresi', di non condividere il citato parere con riferimento
alla seconda parte della lettera g), in quanto il comma 7 dell'articolo 9
del presente regolamento fissa criteri di carattere generale che
l'Organismo deve rispettare in materia di riservatezza e sicurezza delle
informazioni acquisite nell'ambito dell'intera attivita' e non
limitatamente al manuale di qualita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota n. 20263/R3C/100 in data 17 aprile 2003;
Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1
Requisiti degli
Organismi
1. Gli Organismi di
certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio
dell'attestato di conformita' di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (di seguito denominati
«Organismi»), sono abilitati secondo le modalita' ed i criteri di cui
al presente decreto.
2. Possono ottenere l'abilitazione di cui al comma 1, le societa' di
persone o di capitali o gli enti pubblici o privati che svolgono o
intendono svolgere attivita' nel campo del rilascio dell'attestato di
conformita' dei prodotti da costruzione e che possiedono i seguenti
requisiti:
a) operano da almeno due anni nell'ambito di controlli e/o delle prove
ovvero delle valutazioni sui prodotti da costruzione;
b) applicano al loro interno regole e procedure che garantiscono
l'indipendenza e l'imparzialita' dell'organismo nonche' competenza e
affidabilita' nel rilascio dell'attestato di conformita', secondo quanto
stabilito nell'allegato IV della direttiva 89/106/CEE ed in coerenza con
quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI - EN 45000.
3. L'Amministrazione competente accerta l'esistenza e l'applicazione di
tali regole e procedure, nonche' impone, ove la ritiene necessaria,
l'istituzione di comitati tecnici che garantiscono la correttezza delle
procedure impiegate.
4. Non possono conseguire l'abilitazione gli Organismi direttamente
interessati in attivita' di produzione, rappresentanza,
commercializzazione, manutenzione e messa in opera di prodotti destinati
alle opere di costruzione oggetto di prove, ovvero certificazione, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n.
246, oppure i cui titolari, soci o rappresentanti legali sono
direttamente interessati in alcuna delle suddette attivita'.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993,
n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente: «Art. 8
(Organismi interessati dall'attestato di conformita). 1. Ai fini del
rilascio dell'attestato di conformita' di cui all'art. 6:
a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi
o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per
eseguire la certificazione di conformita' secondo le regole di procedura
e di gestione fissate;
b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a
disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrita'
necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali
valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni
di controllo della qualita' effettuate dal fabbricante, selezione e
valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo
criteri specifici;
c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano,
esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le
caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.
2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati
dall'art. 7, lettera a), e con la lettera b), procedura n. 1 o 2, possono
essere svolte da un solo organismo purche' in possesso dei relativi
requisiti.
3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e' organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai
prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e
geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali e' di
prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e' organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e
sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per
i quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito
essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio). I
laboratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e
sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio.
5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformita' sono a
carico del richiedente.
6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20
della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto
articolo riguardera' altresi' le prove geotecniche sui terreni e sulle
rocce.
7. Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per
quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595».
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993,
n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente: «Art. 6
(Attestato di conformita). - 1. Il fabbricante od il suo mandatario nella
Comunita' europea e' responsabile dell'attestato di conformita' di un
prodotto ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie
di cui all'art. 7.
2. L'attestato presuppone:
a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il
quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative
specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative
specificazioni tecniche;
b) che un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella
valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del
prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione
applicato nella fabbrica.
3. I prodotti di cui al comma 2, lettera b), sono individuati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
Ministro dell'interno e del Ministro dei lavori pubblici, da emanare a
seguito delle determinazioni di competenza della Commissione e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro
dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformita».
- Il testo dell'art. 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di
attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione.», e' il seguente: «Art. 9 (Organismi riconosciuti). - 1.
(Omissis).
2. Gli organismi di cui all'art. 8, comma 1, devono soddisfare i criteri
di valutazione fissati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del
Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sulla base delle condizioni minime previste dall'allegato B e
dalle norme armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le
modalita' di presentazione della domanda di abilitazione.
3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione e'
rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa
istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di
ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali e' di prioritaria
importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
4. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione e'
rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, previa istruttoria,
quando i prodotti e sistemi sono destinati alla protezione attiva e
passiva contro l'incendio e per i quali e' di prioritaria importanza
garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A
(sicurezza in caso di incendio).
5. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione e'
rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono
riferibili ai requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato
A.
6. Negli altri casi con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del
Ministro dell'interno, previa istruttoria, vengono individuati gli
organismi di cui all'art. 8, comma 1.
7. Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le amministrazioni
competenti possono avvalersi, mediante convenzioni senza oneri a carico
dello Stato, di enti in grado di fornire supporti per le istruttorie
tecniche.
8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono essere rinnovate
anche piu' volte.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, vigilano
sull'attivita' degli organismi abilitati e, se rilevano il venir meno dei
requisiti di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o irregolarita',
promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate».
Nota
all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'allegato IV della direttiva del Consiglio 89/106/CEE del
21 dicembre 1988 (Pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1989, n. L 40),
recante «Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione»,
e' il seguente: «Allegato IV (Riconoscimento dei laboratori di prove e
degli organismi di ispezione e di certificazione).
I laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli organismi di
certificazione designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti
condizioni minime:
1) disponibilita' di personale nonche' mezzi e attrezzature necessari;
2) competenza tecnica e integrita' professionale del personale;
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la
redazione dei rapporti, il rilascio dei certificati e l'esecuzione della
sorveglianza di cui alla presente direttiva, dei quadri e del personale
tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, gruppi o persone
direttamente o indirettamente interessate al settore dei materiali da
costruzione;
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilita' civile a meno
che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato in virtu' del
diritto nazionale. Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2)
e' verificato periodicamente dalle competenti autorita' degli Stati
membri».
Art. 2
Istanza di abilitazione
1. L'istanza per il
rilascio dell'abilitazione, redatta secondo il modello di cui
all'allegato A al presente decreto, sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante dell'Organismo richiedente, indica il tipo di
abilitazione richiesto nonche' i tipi di prodotti e di prove per i quali
l'Organismo intende operare.
2. L'istanza, in originale e duplice copia, e' presentata, corredata dai
documenti indicati nell'allegato B al presente decreto, al Ministero
delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo
produttivo e per la competitivita' - Ispettorato tecnico.
Art. 3
Registrazione e
controllo dell'istanza
1. Il Ministero delle
attivita' produttive, appena pervenuta l'istanza, la registra in ordine
cronologico, controlla la sua completezza e la sua correttezza formale e,
entro quindici giorni dalla data di ricevimento, la invia
all'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione ai sensi
dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, nei casi di cui all'articolo
9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246, individua le Amministrazioni competenti al rilascio
dell'abilitazione e designa l'Amministrazione addetta al coordinamento
dell'istruttoria, alla quale trasmette gli atti.
Nota
all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.
Art. 4
Istruttoria
1. L'istruttoria
sull'istanza di cui all'articolo 2 si conclude entro centoventi giorni
dalla data in cui l'Amministrazione competente o l'Amministrazione
addetta al coordinamento di cui all'articolo 3, comma 2, ha ricevuto
l'istanza.
2. L'istruttoria si effettua mediante:
a) esame e valutazione della documentazione prodotta;
b) ispezioni presso le strutture dell'organismo richiedente
l'abilitazione, nonche' presso le strutture di eventuali soggetti
convenzionati con lo stesso.
3. L'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione chiede i
chiarimenti e le integrazioni necessari: in tal caso il termine di cui al
comma 1 e' sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento
della documentazione o dei chiarimenti richiesti.
4. L'abilitazione e' rilasciata con provvedimento dirigenziale
dell'Amministrazione competente entro trenta giorni dalla chiusura
dell'istruttoria e su presentazione della documentazione attestante la
stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 13.
5. Qualora l'Amministrazione non si pronunci entro il termine di cui al
comma l, l'istanza si intende accolta.
Art. 5
Rinnovo
dell'abilitazione
1. L'abilitazione e'
valida per sette anni ed e' rinnovabile.
2. L'istanza di rinnovo e' presentata dall'interessato al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e
per la competitivita' - Ispettorato tecnico, almeno 6 mesi prima della
scadenza di cui al comma precedente, a pena di decadenza. All'istanza e'
allegata una relazione attestante l'attivita' svolta dall'Organismo
richiedente nel precedente periodo di abilitazione.
3. All'istanza di rinnovo si applicano i medesimi criteri, termini e
procedure previsti negli articoli 2, 3, e 4 tenendo altresi' conto dell'attivita'
svolta dall'Organismo nel precedente periodo di abilitazione.
Art. 6
Attivita' degli
Organismi
1. Gli Organismi abilitati
eseguono in proprio le attivita' per le quali essi assumono l'incarico.
2. Previa autorizzazione del committente e comunicazione
all'Amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione, nell'ambito di un
incarico, e' ammesso l'affidamento a terzi dello svolgimento di singole
attivita' o di parti di esse. L'affidatario deve essere abilitato, in
conformita' a quanto previsto nel presente decreto, per l'attivita'
oggetto di affidamento. Nel rapporto di certificazione deve essere
chiaramente indicata l'attivita', o la parte di essa affidata al terzo, e
ad esso e' allegata la documentazione relativa.
3. Il contratto tra Organismo e terzo affidatario e' stipulato in forma
scritta, e contiene la disciplina del rapporto, prevedendo in ogni caso,
l'estensione al terzo degli obblighi di riservatezza in conseguenza dell'attivita'
affidata.
4. In caso di affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' o di
parte delle attivita' necessarie per procedere alla certificazione,
restano ferme tutte le responsabilita' gravanti in capo all'Organismo
incaricato della certificazione ovvero della prova.
5. In ogni caso, sono vietate:
a) la delega sistematica di singole attivita';
b) la delega di tutte le attivita' relative ad un incarico;
c) la delega delle attivita' di valutazione.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e'
motivo di revoca dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 8.
Art. 7
Certificato
1. I risultati dell'attivita'
degli Organismi abilitati formano oggetto da un certificato che espone
con esattezza e chiarezza i risultati delle attivita' svolte e le
informazioni utili.
2. Il certificato, ovvero il rapporto di prova, secondo quanto
specificamente previsto nelle pertinenti norme armonizzate, deve
contenere almeno:
a) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede dell'Organismo
abilitato e il numero della notifica attribuito dalla Commissione U.E.;
b) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede del cliente;
c) la denominazione normalizzata del prodotto oggetto della
certificazione, ovvero del rapporto di prova;
d) la data di richiesta di certificazione, di ispezione o di prova e la
data di svolgimento dell'attivita' di certificazione e delle eventuali
prove eseguite;
e) l'identificazione dalla specifica tecnica armonizzata ovvero nazionale
riconosciuta, in base alla quale si effettua la certificazione,
l'ispezione o la prova;
f) la descrizione del metodo o della procedura applicata per lo
svolgimento dell'attivita' richiesta;
g) tutti gli scostamenti, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla
specifica tecnica prevista per quel particolare tipo di attivita';
h) l'identificazione di tutti i metodi ovvero delle procedure non coperte
da norma armonizzata che siano state eventualmente utilizzate;
i) per l'organismo il certificato ovvero il rapporto di prova e la data
di emissione dello stesso.
3. Per ciascun tipo di certificazione effettuata dall'Organismo e'
adottato uno specifico modulo le cui pagine devono essere numerate e
siglate dal soggetto che ne assume la responsabilita'.
4. Il certificato ovvero il rapporto di prova deve essere univocamente
contrassegnato e registrato in un apposito libro conservato presso
l'Organismo;
5. Dopo l'emissione del certificato, ovvero del rapporto di prova, allo
stesso non possono essere apportate correzioni o aggiunte se non per
mezzo di un altro atto avente le medesime caratteristiche e dal quale
risulta espressamente la modifica e la correzione.
Art. 8
Revoca e sospensione
dell'abilitazione
1. Nel caso in cui
l'Amministrazione competente accerti in qualunque modo, anche mediante
ispezioni e controlli, la sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle
condizioni soggettive o oggettive previste per il rilascio
dell'abilitazione, diffida l'organismo a mettersi in regola, assegnando,
al riguardo un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale
termine senza che l'Organismo abbia provveduto, l'Amministrazione
competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, revoca l'abilitazione.
2. Entro trenta giorni dalla diffida, l'Organismo ha la facolta' di
presentare eventuali controdeduzioni, in merito alle quali
l'Amministrazione si pronuncia entro i successivi sessanta giorni. Nel
caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate
l'Amministrazione provvede alla revoca dell'abilitazione.
3. L'Amministrazione competente provvede inoltre alla revoca
dell'abilitazione qualora accerti:
a) l'inosservanza alle disposizioni del presente decreto, in particolare
a quelle riguardanti l'imparzialita' e l'indipendenza dell'organismo, la
gestione dell'attivita' oggetto dell'abilitazione, l'operato del
direttore tecnico, il rispetto del manuale di qualita', del tariffario,
delle eventuali agevolazioni procedurali previste;
b) per gli organismi di prova, la mancanza o l'inefficienza delle
attrezzature previste, del controllo di taratura delle attrezzature, la
mancanza di correttezza e competenza nell'esecuzione delle prove. 4. La
revoca e' adottata previa contestazione degli addebiti con contestuale
assegnazione di un termine per controdeduzioni.
5. Se le mancanze o inadempienze nelle quali e' incorso l'Organismo sono
eliminabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi,
l'Amministrazione, sempre previa contestazione degli addebiti con
contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni, dispone la
sospensione dell'abilitazione per un periodo di durata non superiore a
sei mesi.
Nota
all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 9, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.
Art. 9
Personale dell'Organismo
1. L'organico minimo degli
Organismi e' costituito:
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in discipline
tecniche, dotato di specifiche competenze professionali, iscritto nel
relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico settore per
almeno tre anni;
b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecniche;
c) da sei dipendenti, di cui quattro in possesso almeno del diploma di
scuola media superiore.
2. L'organigramma del personale dell'Organismo deve, in ogni caso,
prevedere la presenza di un Responsabile della qualita'.
3. Il direttore tecnico:
a) sovrintende all'attivita' tecnica dell'organismo;
b) adotta, tenuto conto dei vincoli normativi, le procedure operative;
c) vigila sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche
che amministrative, da parte del personale addetto.
4. Il personale abilitato alle operazioni di certificazione, nel rispetto
delle competenze professionali, deve essere costituito da tecnici
laureati o diplomati o da altro personale fornito di provata e
pluriennale esperienza. In tale ultimo caso il personale non diplomato
non deve essere in numero prevalente rispetto al personale diplomato e
all'atto dell'istanza deve avere adeguata esperienza almeno triennale. La
qualificazione del personale e' documentata attraverso i titoli specifici
posseduti e l'esperienza maturata.
5. L'Organismo e il suo personale sono tenuti al rispetto del segreto
professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo
svolgimento dei loro compiti, devono eseguire le valutazioni e le
verifiche con la massima integrita' professionale e la massima competenza
tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in
particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro
decisioni e i risultati del loro operato, in particolare quelli
provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle
verifiche.
6. La remunerazione del Direttore tecnico, del Responsabile della
qualita' e del personale non deve dipendere dal numero delle
certificazioni rilasciate ne' dal risultato di queste.
7. L'organismo deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano
il carattere riservato e la sicurezza delle informazioni acquisite nel
corso della sua attivita', come richiesto dagli utilizzatori dei suoi
servizi.
Art. 10
Manuale della qualita'
1. L'organismo adotta una
struttura e procedure conformi alle norme della serie UNI CEI EN 45000
pertinenti al tipo di abilitazione richiesto. A tal fine deve dotarsi di
un «Manuale della qualita», da allegare all'istanza di abilitazione.
2. Il manuale contiene almeno:
a) l'esposizione della politica per la qualita';
b) una descrizione dello stato giuridico dell'organismo e del relativo
assetto societario;
c) l'organigramma, compreso il consiglio direttivo o di amministrazione,
la sua composizione, il suo mandato ed il suo regolamento interno;
d) nome, qualifica, esperienza, mandati e tipo di rapporto di lavoro del
direttore tecnico e del personale preposto alle attivita' per la quale e'
richiesta l'abilitazione o avente incarichi direttivi;
e) l'elenco di tutte le normative di riferimento;
f) le procedure per la selezione, l'assunzione e l'addestramento del
personale preposto all'attivita' per la quale e' richiesta
l'abilitazione;
g) le attivita' operative e funzionali relative alla qualita' in modo che
ogni addetto conosca l'estensione e i limiti dei propri compiti e delle
proprie responsabilita';
h) le procedure generali della garanzia della qualita';
i) un riferimento alle procedure proprie di ciascun tipo di attivita';
l) quando opportuno, un richiamo alle prove valutative e all'utilizzo di
materiali di riferimento;
m) le procedure per gestire la non conformita' ed assicurare l'efficacia
delle azioni correttive;
n) le procedure da utilizzare per le attivita' non normalizzate;
o) la lista dei delegati e le procedure per la loro sorveglianza;
p) le procedure riguardanti la registrazione delle non conformita' e le
relative azioni correttive e preventive;
q) la procedura per la gestione dei reclami;
r) la procedura per il rilascio, il ritiro e l'annullamento dei
certificati.
3. Per gli organismi di prova:
a) la descrizione delle prove che l'organismo svolge e per le quali e'
richiesta l'abilitazione;
b) l'inventario delle macchine ed attrezzature utilizzate per le prove,
con l'indicazione, per ognuna delle procedure d'uso, manutenzione,
controllo e taratura;
c) ogni altro elemento richiesto per conformarsi alle pertinenti norme
UNI CEI EN 45000. 4. Il Manuale della qualita' deve essere riesaminato
periodicamente da parte del responsabile della qualita', allo scopo di
mantenere l'efficacia delle disposizioni prescritte e garantire
l'intervento di eventuali azioni correttive.
Tali riesami devono essere registrati in modo da fornire anche i dettagli
di tutte le azioni correttive intraprese. Le modifiche del Manuale della
qualita' devono essere presentate, per relativa approvazione,
all'Amministrazione competente che ha rilasciato l'abilitazione.
5. Gli Organismi devono redigere e tenere costantemente aggiornato un
elenco dei prodotti o sistemi certificati ovvero provati che deve essere
disponibile al pubblico.
Ogni prodotto elencato deve essere seguito dalla denominazione del
fabbricante o del suo mandatario.
Art. 11
Sistema di
identificazione dei campioni
1. La manipolazione dei
campioni e degli oggetti sottoposti a prova o taratura avviene con
l'attuazione di un sistema di identificazione degli stessi, sia per mezzo
di documenti, sia per mezzo di marcatura, ove possibile indelebile, che
permetta di evitare confusioni sull'identita' dei campioni o degli
oggetti o sul risultato delle misurazioni effettuate.
2. Il sistema di cui al comma 1, garantisce che, anche dopo
l'identificazione, i campioni possano essere manipolati in modo anonimo.
3. E' prevista una procedura per l'immagazzinamento segregato per
particolari tipi di campioni, la cui natura lo richieda; tale procedura
e' specificamente indicata nel manuale della qualita'.
4. In tutte le fasi di immagazzinamento, di manipolazione e di
preparazione dei campioni per l'esecuzione delle prove, sono prese le
precauzioni necessarie a evitarne il deterioramento e la conseguente
invalidazione dei risultati.
Art. 12
Requisiti dei locali
1. I locali in cui
l'Organismo svolge l'attivita' per cui e' abilitato hanno i seguenti
requisiti:
a) sono in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e di igiene e
sicurezza del lavoro;
b) sono mantenuti in maniera adeguata a soddisfare i requisiti richiesti
per lo svolgimento dell'attivita'.
2. I locali sede dell'attivita' di prova devono avere inoltre spazi
idonei a permettere lo svolgimento dell'attivita' per le quali si
richiede l'abilitazione, nonche' per la conservazione dei campioni.
Art. 13
Polizza assicurativa
1. Il rilascio
dell'abilitazione e' subordinato alla presentazione da parte
dell'Organismo interessato, della documentazione attestante l'avvenuta
stipula di una polizza assicurativa per la responsabilita' civile che
copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attivita'
oggetto di abilitazione. Il massimale minimo assicurato deve essere pari
a 3.500.000 euro.
2. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa costituisce causa
di decadenza dall'abilitazione.
Art. 14
Convenzioni
1. L'Autorita' competente
approva, sulla base dei medesimi criteri contenuti nel presente decreto,
le convenzioni eventualmente stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma
13, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2. I costi connessi con l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono a
carico dell'Organismo.
Nota
all'art. 14:
- Il testo dell'art. 9, comma 13, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente: «13.
Ogni organismo abilitato e' tenuto a trasmettere alle amministrazioni che
hanno rilasciato l'abilitazione copia di eventuali convenzioni con altri
soggetti o laboratori per l'espletamento di fasi o parti delle attivita'
per cui e' abilitato. Le convenzioni non possono aver durata superiore a
quella residua dell'abilitazione e sono inefficaci se non approvate con
specifico decreto emesso ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i
predetti soggetti e laboratori si applica il comma 2».
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246, (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993,
n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente: «Art. 15 (
Proventi). - 1. I proventi derivanti da attivita' svolte da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, per gli
adempimenti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 11, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di
previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli destinati al
funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle attivita' di
cui ai citati articoli.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati
ogni due anni i proventi di cui al comma 1, sulla base dei costi
effettivi dei servizi resi, e le relative modalita' di riscossione. In
prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento».
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 maggio 2003
Il Ministro delle
attivita' produttive
Marzano
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 18 giugno 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 263
Allegato A
Schema di istanza di
abilitazione o di rinnovo
Al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria - via Molise, 2 -
00187 - Roma
Il sottoscritto
................. nato a ............ il ....... residente a
............. via ........... in qualita' di (1) ........ della ditta (2)
...................... Chiede il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, ai
sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del
21 aprile 1993 quale (3) .... per i seguenti tipi di prodotto o di prova;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni che
devono essere soddisfatte dagli organismi abilitati, fissate
dall'allegato B al d.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 e dal decreto
interministeriale n... del..., e si impegna sotto la propria personale
responsabilita', a condurre l'attivita' per cui richiede l'abilitazione
nel rispetto delle condizioni stesse.
Data ...........
Firma ................
(1) Titolare, legale
rappresentante
(2) Indicare la ragione sociale e la sede
(3) Specificare se organismo di certificazione, di ispezione o di prova.
Allegato B
Documentazione da
presentare a corredo dell'istanza di abilitazione
(in originale o copia autenticata e due copie),
sottoscritta dal titolare
o legale rappresentante della ditta o societa'.
1) Organigramma.
2) Dichiarazione di compatibilita' resa dal titolare (per le ditte
individuali) o dal legale rappresentante (per le societa), secondo il
seguente schema: «Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna
incompatibilita' fra l'attivita' esercitata nell'Organismo di
certificazione (o ispezione o prova) ed altre attivita' esterne
eventualmente espletate dal medesimo. In particolare dichiara di non
essere direttamente interessato in attivita' di produzione,
rappresentanza, commercializzazione, manutenzione, messa in opera di
prodotti o materiali riguardanti certificazioni o prove oggetto della
presente richiesta. Per gli organismi di prova, lo schema di
dichiarazione deve essere integrato come segue «Si impegna inoltre a non
utilizzare le strutture del laboratorio per prove su prodotti o materiali
destinati alle opere di ingegneria civile, provenienti da cantieri nei
quali operi o abbia operato in qualita' di progettista, direttore dei
lavori o collaudatore.
3) Certificato di iscrizione alla Cartiera di commercio, con esclusione
degli enti non soggetti.
4) Statuto dell'organismo.
5) Elenco nominativo del personale tecnico e direttivo con indicazione
delle relative funzioni, sottoscritto dal legale rappresentante.
6) Curricula e pertinente documentazione comprovante la qualificazione
del personale.
7) Attestato rilasciato da una Societa' assicuratrice comprovante la
stipula di assicurazione di responsabilita' civile che copra
espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attivita'
oggetto di abilitazione per importo minimo di 3.500.000 euro.
8) Planimetrie e sezioni, in scala 1:100, dell'immobile in cui viene
esercitata l'attivita', con l'indicazione della destinazione d'uso dei
locali e di ogni elemento utile comprovante l'idoneita' delle aree
destinate alla conservazione degli atti, delle campionature di prova e
dei tipi di prodotto; gli elaborati grafici e l'annessa relazione tecnica
devono essere firmati da professionista iscritto all'albo.
9) Documentazione rilasciata dalle autorita' competenti, comprovante l'idoneita'
dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene e della
sicurezza del lavoro; nelle more della presentazione della documentazione
anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
puo' essere provvisoriamente attestata da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio presentata dal legale rappresentante dell'organismo.
10) Manuale della qualita' sottoscritto dal legale rappresentante e dal
Responsabile della qualita'. 11) Tariffario delle prestazioni, con
indicazione della sua validita' nel tempo e delle massime agevolazioni
concedibili.
12) Eventuali convenzioni che si intendono stipulare ai sensi dell'art.
9, comma 13 del D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 con altri organismi.
Ogni convenzione proposta deve essere corredata della documentazione
indicata nel presente allegato, predisposta dall'organismo con cui si
intende stipulare la convenzione stessa.
13) Attestato di versamento comprovante l'avvenuto pagamento della quota
prevista dal decreto interministeriale di cui all'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile n. 246 per l'attivita', di
abilitazione richiesta.
14) La documentazione comprovante che i locali utilizzati sono in regola
con le vigenti disposizioni edilizie. Gli organismi di prova, in aggiunta
a quanto indicato ai precedenti punti, devono produrre 15) Una
planimetria dei locali con la disposizione delle attrezzature e
l'indicazione degli spazi per l'immagazzinamento, il carico e lo scarico
dei campioni da sottoporre a prova.
16) Un prospetto da cui risultino i seguenti elementi:
a) norme di prova adottate;
b) attrezzatura utilizzata;
c) ente che effettua le tarature e periodicita'. Gli organismi di prova,
in aggiunta a quanto indicato ai precedenti punti devono produrre.
17) Documentazione attestante che l'Organismo e' operante da almeno due
anni nell'ambito delle prove e/o valutazioni sui prodotti da costruzione.
Allegato C
Contenuto del
certificato CE di conformita'
Il certificato CE di
conformita' deve contenere in particolare:
il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione;
il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nella Comunita';
la descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego etc.);
le disposizioni a cui risponde il prodotto;
le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto;
il numero del certificato;
le eventuali condizioni di durata di vanita' del certificato;
il nome e la qualifica del fabbricante.
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