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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 21 dicembre
2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;
Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 con la quale e'
stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione della
legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Considerato che l'art. 15, comma 5, del citato decreto legislativo,
prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle
infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
Ritenuto di individuare procedure di monitoraggio idonee ad assicurare il
governo dei dati e delle informazioni in possesso dei diversi soggetti,
pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle opere di cui
alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, in modo da ((
garantirne )) una
visione unitaria e strategica;
Decreta:
Art. 1
Attivita' oggetto di
monitoraggio
1. Ai fini della
attuazione delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli
insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione dei
tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 15, comma 5, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono considerati rilevanti i
dati e le informazioni attinenti:
a) alle aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi, inseriti nel programma di
cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443, come
indicate negli elaborati progettuali;
b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese
esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;
c) alle procedure di affidamento delle opere al concessionario e/o al
contraente generale e ai successivi affidamenti e subaffidamenti ad
imprese terze;
d) agli assetti societari relativi al concessionario e al contraente
generale nonche' ai terzi a qualunque titolo affidatari e subaffidatari,
e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione
dell'opera;
e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle
imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi
dei Gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3;
f) ogni altro dato o informazione ritenuto rilevante dal Comitato di cui
all'art. 3.
Art. 2
Rete di monitoraggio
1. I soggetti pubblici e
privati di seguito indicati costituiscono, nel loro insieme, la rete di
monitoraggio relativa alle opere di cui al presente decreto; essi
informano la propria attivita' al principio di collaborazione reciproca,
provvedendo, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle
competenze di ciascun soggetto, allo scambio dei dati e delle
informazioni rilevanti indicate nell'art. 1:
a) Ministero dell'interno;
b) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) Ministero dell'economia e delle finanze;
d) Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici:
e) Direzione nazionale antimafia, per l'esercizio delle funzioni di
impulso e coordinamento di cui all'art. 371-bis del codice di procedura
penale;
f) Forze di polizia;
g) regioni, province e comuni;
h) soggetto aggiudicatore se diverso da quelli indicati alle lettere b) e
g);
i) concessionario e/o contraente generale;
l) uffici territoriali del Governo;
m) provveditorati alle opere pubbliche.
Art. 3
Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere
1. E' costituito presso il
Ministero dell'interno un Comitato di coordinamento di cui fanno parte:
tre componenti in rappresentanza del Ministero dell'interno, di cui uno
individuato nell'ambito della Direzione investigativa antimafia ed uno
con funzioni di coordinatore del Comitato;
tre componenti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, individuati nell'ambito del servizio per l'Alta sorveglianza
delle grandi opere;
due componenti in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia;
due componenti in rappresentanza dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici.
2. Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro
dell'interno sulla base delle designazioni effettuate.
3. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a intervenire i
prefetti delle province interessate alla realizzazione delle opere, i
provveditori alle opere pubbliche, nonche' rappresentanti delle regioni e
degli enti locali, anche ai fini dell'acquisizione di informazioni di
carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a). Il Comitato puo' altresi' procedere
all'audizione del concessionario e del contraente generale.
Art. 4
Attivita' del Comitato
di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere
1. Il Comitato di
coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere svolge funzioni
di impulso e di indirizzo dell'attivita' di ciascuno dei soggetti che
costituiscono la rete di monitoraggio di cui all'art. 2.
A tali fini:
a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui
all'art. 1;
b) provvede al supporto dell'attivita' dei prefetti sul territorio, anche
ai fini dell'attivazione dei poteri ispettivi o di accesso ad essi
direttamente conferiti dalla normativa vigente, ovvero esercitabili
attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. (( 5 )), comma 3;
c) procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie
riscontrate.
2. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento nel rispetto
dei principi di efficienza e speditezza e delle disposizioni sul
trattamento dei dati personali. Gli atti del Comitato sono custoditi in
modo da garantirne la massima riservatezza.
3. Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente, nonche' ogni
qualvolta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta per le
finalita' di cui al comma 1, lettera c). In tal caso, con la richiesta e'
inviata una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali
e' richiesta la convocazione del Comitato.
4. Il Comitato riferisce semestralmente ai Ministri dell'interno e delle
infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta.
Art. 5
Attivita' della
Direzione investigativa antimafia dei Gruppi Interforze presso gli uffici
territoriali del Governo e del Servizio per l'Alta sorveglianza delle
grandi opere
1. Le attivita' di
monitoraggio di competenza del Ministero dell'interno sono, a livello
centrale, attribuite alla Direzione investigativa antimafia la quale vi
provvede operando in raccordo con la Direzione centrale della polizia
criminale.
2. Le attivita' di monitoraggio di competenza del Ministero delle
infrastrutture sono, a livello centrale, attribuite al Servizio per
l'alta sorveglianza delle grandi opere che agisce in raccordo con i
provveditorati alle opere pubbliche.
3. A livello provinciale sono costituiti, presso gli uffici territoriali
del Governo interessati territorialmente, Gruppi Interforze coordinati da
un funzionario dello stesso Ufficio e composti da un funzionario della
Polizia di Stato, da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, da un
ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del
provveditorato alle opere pubbliche, da un rappresentante
dell'Ispettorato del lavoro, nonche' da un funzionario delle
articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia. I
predetti Gruppi operano in collegamento con la Direzione investigativa
antimafia, la quale nel caso di opere che interessano il territorio di
piu' province assicura il raccordo dell'attivita' dei Gruppi istituiti
presso gli uffici territoriali del Governo, nonche' con il Servizio per
l'alta sorveglianza delle grandi opere.
4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia la Direzione
investigativa antimafia predispone apposito sistema informatico per
l'acquisizione e la gestione dei dati, interconnettendosi con gli uffici
territoriali del Governo e con il Servizio per l'alta sorveglianza delle
grandi opere.
5. Le attivita' di monitoraggio dei Gruppi Interforze si avvalgono anche
degli esiti degli accessi ispettivi sui cantieri per la verifica del
rispetto della normativa in materia di lavoro, nonche' delle misure
relative alla sicurezza fisica dei lavoratori.
6. Per gli aspetti relativi alle verifiche di efficienza e sicurezza
nell'esecuzione dei lavori, nonche' per quelli di tutela ambientale, il
Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere procede, d'intesa con
le amministrazioni competenti, a realizzare uno specifico sistema di
interconnessione informatica dei dati, i quali verranno messi a
disposizione del Comitato di cui all'art. 3.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Il supporto
tecnico-amministrativo all'attivita' del Comitato di cui all'art. 3 e'
assicurato nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro
dell'interno.
2. Con decreto del Ministro dell'interno e' definito il contingente di
personale destinato all'esercizio dei compiti di cui al comma 1.
3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del presente decreto, anche per
cio' che concerne il funzionamento della struttura di supporto, sono
posti a carico dei fondi di cui all'art. 1, comma 7, lettera f) del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, con le modalita' definite con
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 15,
comma 5 del citato decreto legislativo.
Roma, 14 marzo 2003
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
N.B.: le modifiche
indicate dall'Errata-Corrige, riportata piu' sotto, sono state inserite,
nel presente Decreto, in grassetto tra parentesi tonde ((
... )).
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