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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 febbraio 2003
Conferma per l'anno 2002, della
misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva, nel settore
dell'edilizia, prevista dall'art. 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995,
n. 341, cosi' come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17
maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni.
(Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 1/4/2003)
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IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto
l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i
datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti al versamento
della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile
determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con
esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette
contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza
sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore
settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50
per cento;
Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1997, 7 ottobre 1999, 17 agosto
2000 e 18 febbraio 2002, con i quali la predetta riduzione e' stata
confermata e la misura del 9,50 per cento e' stata elevata all'11,50 per
cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato
dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede
sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli effetti
delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la
possibilita' che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia
confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione
contributiva medesima;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che
ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;
Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti interessati
sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di
applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto
1995, n. 341 si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento
pro-capite del numero medio di giornate retribuite, con un conseguente
incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione
contributiva nella misura dell'11,50 per cento;
Ritenuto pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di
confermare, anche per l'anno 2002, la riduzione di cui al citato comma 2
dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341 nella misura dell'11,50
per cento gia' stabilita, per l'anno 2001, dal menzionato decreto
ministeriale 18 febbraio 2002;
Decreta:
La
riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, e' confermata, per l'anno 2002, nella misura dell'11,50 per
cento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25
febbraio 2003
Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato
alla Corte dei conti il 19 marzo 2003 Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1
Lavoro, foglio n. 216
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