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IL CONSIGLIO
Premesso
Sono giunti a questa
Autorita' degli esposti da parte di alcuni professionisti che segnalavano
di essere stati esclusi da una gara tramite licitazione privata per
l'affidamento di incarichi di progettazione per importi pari o superiori
a 100.000 euro, dopo aver superato la fase di prequalifica, per non aver
potuto presentare la documentazione comprovante i requisiti richiesti e
la conseguente offerta economica, a causa del ritardo con cui un
precedente committente aveva consegnato loro l'attestazione relativa ad
incarichi di progettazione gia' svolti, richiesta nella lettera d'invito
della stazione appaltante.
Si premette che la ritardata consegna da parte dei precedenti committenti
delle attestazioni richieste investe profili organizzativi interni alle
singole stazioni appaltanti ed eventuali negligenze nella produzione di
atti dovuti devono essere contestate con apposito ricorso amministrativo
o giurisdizionale.
Cio' considerato, si ritiene utile fornire delle indicazioni in merito
alle clausole - contenute nei bandi di gara e nelle lettere di invito
delle stazioni appaltanti - relative alla comprova dei servizi di
progettazione svolti in precedenza dai concorrenti.
Tali clausole riguardano la problematica generale delle produzioni
documentali ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater, legge n. 109/1994, con
particolare riferimento al momento in cui sia prevista la produzione
della documentazione amministrativa a comprova dei requisiti dichiarati
ed al tipo di documentazione da produrre.
Momento in cui deve essere
prodotta la documentazione amministrativa a comprova dei requisiti
dichiarati
L'art. 63, comma 8,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 prescrive che la
stazione appaltante verifichi le dichiarazioni inerenti al possesso dei
requisiti previsti «... ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma
1-quater della legge, per quanto compatibili». Quest'ultima disposizione
prevede che la verifica avvenga prima di procedere all'apertura delle
buste, richiedendo al 10% dei concorrenti di comprovare entro dieci
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente
richiesti.
I bandi di gara per l'appalto di servizi tecnici di importo pari o
maggiore a 100.000 euro (al di sotto di tale limite il nuovo art. 17,
comma 12, come novellato dalla legge n. 166/2002, ne consente
l'affidamento diretto), prevedono che alla domanda di partecipazione
debbano essere accluse le dichiarazioni sostitutive relative al possesso
dei requisiti, nonche' l'elenco dei servizi di ingegneria e di
architettura svolti negli ultimi dieci anni. In alcuni bandi si legge che
l'invito a presentare la successiva offerta sara' spedito dalla stazione
appaltante ad un certo numero di concorrenti selezionati tra quelli che
abbiano presentato le domande di partecipazione con le dichiarazioni
sostitutive, sempre che, a seguito di apposita verifica, domanda e
dichiarazioni risultino corrette sul piano formale e sostanziale.
Tale verifica non deve essere intesa come riscontro oggettivo della
veridicita' delle dichiarazioni prodotte, interpretazione che
implicherebbe la necessita' per i concorrenti di produrre la
documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in un momento
anteriore a quello previsto dall'art. 10, comma 1-quater, legge n.
109/1994 (e cioe' entro dieci giorni dalla richiesta della commissione di
gara).
Questa lettura, infatti, contrasta palesemente non soltanto con il citato
art. 10, comma 1-quater, ma anche con la disposizione dell'art. 63, comma
2, che prescrive, a corredo delle domande di partecipazione, soltanto le
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti richiesti.
In definitiva, in sede di pre-selezione dei concorrenti, la stazione
appaltante deve provvedere soltanto a verificare che le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione corrispondano a quanto
richiesto nel bando di gara (verifica tra quanto domandato e quanto
risposto), prescindendo, per il momento, dal riscontro della veridicita'
delle medesime dichiarazioni.
Dimostrazione dei requisiti
tecnico-professionali
Il sopra citato art. 10,
comma 1-quater, legge n. 109/1994 prescrive la verifica, a campione, dei
«requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa»
dei soggetti concorrenti. In recepimento di tale disposizione l'art. 63
del regolamento specifica i requisiti per l'ammissione alla gara, ma, a
differenza degli affidamenti al di sopra della soglia comunitaria, per
quelli al di sotto di tale limite, prevede soltanto requisiti
tecnico-professionali e non anche economico-finanziari (nell'intento,
come sottolineato nella relazione di accompagnamento al regolamento, di
agevolare la partecipazione dei piu' giovani professionisti).
Il comma 2 dell'art. 63, alla lettera b), fa riferimento, quindi, alle
dichiarazioni relative agli importi dei lavori per i quali il soggetto
concorrente abbia svolto servizi di progettazione, all'indicazione, per
ciascuno di essi, del committente, delle classi e delle categorie e della
natura delle prestazioni effettuate.
Sono, pertanto, improprie quelle prescrizioni dei bandi di gara per
l'appalto di servizi tecnici che (applicando, probabilmente, una clausola
standard concepita per gli appalti di lavori), prevedono che la
commissione di gara, dopo una verifica formale delle offerte e della
documentazione e dopo il sorteggio di una percentuale di concorrenti,
verifichi il possesso della cifra d'affari e non, invece, dei requisiti
tecnico-professionali (come richiesto dalle disposizioni della legge n.
109/1994 e del regolamento n. 554/1999).
Produzione di attestazioni
rilasciate da precedenti committenti e produzioni documentali equivalenti
La locuzione «documentazione»,
utilizzata dal citato art. 10, comma 1-quater, e' generica e la legge
rimanda al bando o alla lettera d'invito per le necessarie
specificazioni. In taluni bandi di gara viene richiesta in modo
esclusivo, a comprova dei requisiti dichiarati, l'attestazione rilasciata
da un precedente committente di avvenuto espletamento di servizi tecnici
gia' svolti (riportante le classi, le categorie, oltre agli importi delle
opere cui si riferisce la prestazione svolta). Nel caso specifico di
appalto per l'esecuzione di lavori, la vigente normativa prevede
espressamente e tassativamente quale mezzo di prova il certificato di
regolare esecuzione prescritto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 (cfr. TAR Sicilia - Palermo n. 464/2002).
Al di fuori di tale fattispecie, vige il principio di carattere generale
che un partecipante ad una gara ad evidenza pubblica, qualora non sia in
grado di dimostrare il possesso di un requisito secondo quanto richiesto
dal bando di gara, puo' procedere alla dimostrazione stessa mediante
altri documenti considerati idonei dalla stazione appaltante (cfr. TAR
Sicilia - Catania n. 1586/2002). In particolare, nelle gare per
l'aggiudicazione di servizi di ingegneria, una costante giurisprudenza
afferma che, in ossequio al principio dell'interesse pubblico alla piu'
ampia partecipazione, in assenza di tassativa disposizione normativa in
ordine alle forme di comprova dei requisiti, occorre rifuggire ogni
inutile formalismo che conduca a restringere il numero dei concorrenti.
Secondo tale giurisprudenza, le disposizioni contenute nel bando di gara
in tema di specifici adempimenti a carico dei concorrenti devono essere
interpretate con riferimento al contenuto sostanziale dell'adempimento
stesso (cfr. C.D.S. V Sez. n. 223/1999), che puo' considerarsi assolto se
dalla documentazione presentata possa comunque obiettivamente dedursi un
determinato elemento (cfr. TAR Piemonte - Torino n. 125/1996). Inoltre,
le sanzioni previste dall'art. 10, comma 1-quater, della legge quadro
sono applicabili solo in caso di inidoneita' sostanziale della prodotta
documentazione a comprovare i requisiti prescritti, trattandosi di
disposizione di stretta interpretazione e applicazione (cfr. TAR Sicilia
- Catania n. 1079/2001).
La sopra ricordata clausola presente in taluni bandi di gara che richiede
in modo esclusivo, a comprova dei requisiti dichiarati, l'attestazione
rilasciata da un precedente committente appare, quindi,
ingiustificatamente restrittiva, anche perche' vincola la dimostrazione
dei requisiti ad una attestazione proveniente da un soggetto terzo.
Viceversa la dimostrazione dell'esecuzione dei precedenti incarichi di
progettazione, dell'importo dei lavori corrispondenti e di tutte le
indicazioni richieste dall'art. 63, comma 2, lettera b), puo' essere data
anche in altro modo, ad esempio con la produzione dei provvedimenti della
stazione appaltante di conferimento dell'incarico, di avvenuto
espletamento dello stesso, di pagamento della prestazione compiuta ecc.
Pertanto, la stazione appaltante, nei documenti di gara per l'appalto di
servizi tecnici di importo pari o maggiore a 100.000 euro, in merito alla
tipologia di documentazione da trasmettere a comprova dei lavori indicati
dai concorrenti, non potra' fare esclusivo riferimento alle dichiarazioni
rese dai precedenti committenti dei servizi, ma dovra', altresi',
consentire la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a
dare prova di quanto dichiarato.
Roma, 26 novembre 2003
Il Presidente: Garri
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