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AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/1/2004) |
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IL CONSIGLIO Vista la relazione del settore valutazione di processo; Considerato in fatto: Nella Gazzetta Ufficiale
del 20 dicembre 2000, n. 296, l'Autorita' ha dato comunicazione della
scheda e delle istruzioni per l'invio delle informazioni che (( i
soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f) della legge n.
109/1994 )) [ soggetti
di cui all'art. 17, comma 1, lettere e), f) e g) della legge n. 109/1994 ]
(societa' d'ingegneria e societa' professionali) devono trasmettere, ai
sensi degli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999. Ritenuto in diritto: Al fine di realizzare il
casellario informatico delle societa' di ingegneria e professionali da
mettere a disposizione delle stazioni appaltanti per le verifiche in fase
di affidamento, hanno rilievo le disposizioni in merito a: Il Consiglio: Prende atto delle
difficolta' oggettive riscontrate nella trasmissione e, conseguentemente,
nell'elaborazione dei dati relativi alle societa' di ingegneria e
professionali e delibera che: (( tutte le societa' di ingegneria e
professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f) della legge
n. 109/1994 )) [ tutte le societa' di ingegneria e
professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere e), f) e g) della
legge n. 109/1994 ], indipendentemente dal fatto che operino nel settore
privato e/o pubblico e indipendentemente dall'aver svolto o meno, alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
deliberazione, attivita' di cui all'art. 50 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999, debbono comunicare i propri dati all'Autorita';
tutte le societa' che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della presente deliberazione, pur essendo accreditate per la
trasmissione, non abbiano trasmesso la propria scheda informativa,
possono ancora inviare i propri dati senza incorrere nelle sanzioni di
cui al comma 7, dell'art. 4, della legge n. 109/1994, purche' provvedano
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente deliberazione; le societa' gia' costituite alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
deliberazione, che non abbiano ancora richiesto userid e password per
l'invio on-line delle informazioni, devono fare detta richiesta entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
le societa' di futura costituzione dovranno fare richiesta di utenza
entro trenta giorni dalla data di perfezionamento della loro
costituzione; una volta ricevute le informazioni per l'accesso, ciascuna
societa' dovra' trasmettere la propria scheda entro trenta giorni dalla
data di ricezione della raccomandata con la quale sono state comunicate
la userid e la password d'accesso da parte dell'Autorita'; ogni
successiva variazione intervenute sulle informazioni trasmesse in prima
istanza dovra' essere comunicata entro trenta giorni dal manifestarsi
della variazione stessa; la mancata osservanza dei termini stabiliti per
la trasmissione della richiesta di userid e password e dei dati
informativi da parte delle societa' di ingegneria e professionali
comportera' l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 4,
commi 6 e 7, della legge n. 109/1999 e dell'art. 4, comma 1, del
regolamento n. 554/1999; Roma, 12 novembre 2003 Il Presidente: Garri N.B.: i testi sostituiti dalla determinazione 14/4/2004, piu' sotto riportata, sono indicati in grassetto corsivo tra parentesi tonde (( ... )). I testi originari sono invece riportati in corsivo tra parentesi quadre [ ... ]. |
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AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4/5/2004) |
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Vista la deliberazione n.
293 del 12 novembre 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 11 del giorno 15 gennaio 2004; Delibera di sostituire nella deliberazione n. 293 del 12 novembre 2003 il testo «i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere e), f) e g) della legge n. 109/1994» con «i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 109/1994» nel primo capoverso del considerato in fatto, e conseguentemente di sostituire il testo «tutte le societa' di ingegneria e professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere e), f) e g) della legge n. 109/1994» con «tutte le societa' di ingegneria e professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 109/1994» nel secondo capoverso del testo della deliberazione. Roma, 14 aprile 2004 Il presidente: Garri |
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