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IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
Talune SOA hanno rivolto
all'Autorita' alcuni quesiti in ordine alle problematiche di seguito
evidenziate:
A) ammissibilita' o meno della cessione (ex art. 1406 ss. c.c.) ad altra
impresa del contratto stipulato tra SOA ed impresa per il conseguimento
dell'attestazione di qualificazione;
B) variazione dell'attestazione in corso di validita' attuata da una SOA
diversa da quella che ha provveduto al rilascio dell'originaria
attestazione; C) riconducibilita' o meno all'ipotesi di variazione minima
(ex art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e determinazione n. 40/2000) delle seguenti fattispecie:
1) cessione/conferimento dell'impresa individuale, a seguito della morte
del titolare, all'impresa costituita dagli eredi in forma societaria;
2) donazione di impresa individuale con continuazione dell'esercizio da
parte dei donatari in forma societaria. Le questioni sono state
sottoposte all'esame della commissione consultiva prevista dall'art. 8,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
e integrazioni e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000 del cui parere deve avvalersi l'Autorita' per la definizione
delle procedure e dei criteri che devono essere seguiti dai soggetti
autorizzati nella loro attivita' di qualificazione. La commissione
consultiva ha espresso il proprio avviso nelle sedute del 21 marzo 2003 e
del 14 luglio 2003. L'Autorita', tenuto conto delle indicazioni e
considerazioni del suddetto parere, definisce nella presente
determinazione i criteri cui devono attenersi le SOA nell'esercizio della
propria attivita' di qualificazione. Considerato in diritto;
A) Quanto all'ammissibilita' o meno di una cessione tra imprese del
contratto di attestazione stipulato con una SOA. Relativamente alla
problematica indicata la soluzione non puo' prescindere
dall'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie «cessione
del contratto» disciplinata dagli articoli 1406-1410 del codice civile,
da raffrontare con le caratteristiche fondamentali del contratto di
attestazione SOA/impresa. La cessione del contratto e' un atto di
autonomia privata con cui si realizza la successione inter vivos a titolo
particolare di un terzo nella posizione contrattuale di uno dei
contraenti originari (tra le tante, Cassazione civile - sez. I, 2 giugno
2000, n. 7319). L'effetto tipico della cessione del contratto - e della
conseguente successione di un terzo ad una delle parti nella posizione
contrattuale di quest'ultima - consiste nella produzione degli effetti
del contratto oggetto di cessione non piu' tra il cedente ed il
contraente ceduto, bensi' tra il cessionario ed il contraente ceduto.
L'art. 1406 del codice civile individua i seguenti presupposti
(condizioni di ammissibilita) della cessione: che abbia ad oggetto un
contratto a prestazioni corrispettive; che dette prestazioni non siano
state ancora eseguite; che il contraente ceduto assenta alla cessione.
Posto che nel contratto tra SOA ed impresa l'ordinamento giuridico
vigente non contiene alcun espresso divieto di cessione riferito al
contratto di attestazione,al fine di verificare la possibilita' o meno
della cessione del contratto tra SOA ed impresa, va osservato che dal
quadro normativo (articoli 15, commi 2, 3, 5 ed 8, e 26, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e dagli indirizzi
interpretativi dell'Autorita' (determinazione n. 40/2000; n. 50/2000; n.
6/2001; n. 5/2003) emerge, che sulla base dell'originaria disciplina del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 - e, quindi, senza
tener conto delle eventuali modifiche in corso di perfezionamento - il
contratto tra SOA ed impresa vede nel rilascio dell'attestazione di
qualificazione una prestazione che grava sulla SOA cui e' rapportato un
corrispettivo posto a carico dell'impresa. Tale fatto conduce ad
affermare che, nel caso che l'attestazione non sia stata ancora
rilasciata, il contratto sia cedibile. In questo caso, pero', il termine
di decorrenza del quinquennio di riferimento dei requisiti di
qualificazione dell'impresa cessionaria decorre non dalla data di stipula
dell'originario contratto di attestazione ma dalla data di accettazione,
da parte del contraente ceduto, del suddetto contratto. Altro aspetto e'
quello che riguarda le modifiche ed integrazioni ad attestazioni gia'
rilasciate. Va rilevato che, il diritto positivo e le relative
interpretazioni di indirizzo gia' emanate dall'Autorita' hanno fatto
ritenere che dal contratto di attestazione prendono vita in capo ad
entrambi i contraenti «posizioni contrattuali» complesse, che non si
esauriscono nelle prestazioni aventi ad oggetto l'attestazione originaria
ed il relativo corrispettivo, ma che prevedono anche - a fronte di
determinate fattispecie («variazioni minime» oppure «integrazioni»
delle categorie e/o delle classifiche di qualificazione, sempre che resti
inalterata la durata dell'efficacia dell'attestazione originaria oppure
variazione nella persona del direttore tecnico, qualora l'attestazione
originaria sia collegata al soggetto uscente) - l'insorgere di obblighi e
di aspettative reciproci (poco importa se ricondotti al contratto
originario o ritenuti oggetto di contratti a questo accessori). A seguito
delle considerazioni sopra riportate discende l'impossibilita' di cedere
un contratto di attestazione che abbia gia' dato luogo al rilascio
dell'attestazione all'impresa originaria contraente, perche' le posizioni
soggettive che verrebbero trasferite in conseguenza della cessione del
contratto avrebbero ad oggetto un'attestazione che non e' in alcun modo
trasferibile all'impresa cessionaria.
B) Quanto alla possibilita', per un'impresa, di affidare l'introduzione
nella propria attestazione di «variazioni minime» (ex art. 15, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e determinazione
n. 40/2000) ad una SOA diversa da quella che ha provveduto all'originaria
attestazione. Le considerazioni che nella determinazione n. 40/2000 hanno
condotto l'Autorita' ad esprimere l'avviso sulla incedibilita' del
contratto di attestazione una volta rilasciata l'attestazione originaria
- pur in presenza di posizioni contrattuali potenzialmente non ancora
esaurite (potendosi verificare le fattispecie correlate alle «integrazioni»
e alle «variazioni minime») - portano a precisare che soltanto alla SOA
che abbia rilasciato tale attestazione possano essere rivolte richieste
di «integrazioni» dell'originaria attestazione oppure di inserimento
nel documento delle cosiddette «variazioni minime».
Va difatti in primo luogo considerato che, qualora si debbano apportare
all'attestazione delle «integrazioni» oppure delle «variazioni minime»,
la SOA che vi provvede cura l'emissione di un nuovo certificato di
attestazione, nel quale viene rappresentata l'intera qualificazione
dell'impresa e che se e' vero che le suddette modifiche comportano una
modesta attivita' istruttoria e valutativa questa segue ad altre, ben
piu' articolate ed impegnative attivita', poste in essere in occasione ed
in funzione dell'attestazione originaria i cui esiti sono tutti
contestualmente «trasfusi» nel nuovo documento di attestazione. Ecco
perche', anche in vigenza dell'originario testo regolamentare - ed a
maggior ragione una volta entrata in vigore la modifica attualmente in
corso di perfezionamento - e' apparso corretto concludere che le «variazioni»
e le «integrazioni» dell'attestato di qualificazione possano essere
compiute esclusivamente dalla stessa SOA che ha provveduto al rilascio
dell'attestazione originaria.
C) Quanto alla riconducibilita' o meno all'ipotesi di «variazione minina»
(ex art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e determinazione n. 40/2000) in alcune fattispecie:
C1) quanto alla riconducibilita' all'ipotesi di «variazione minima» (ex
art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
e determinazione n. 40/2000) della cessione/conferimento dell'impresa
individuale, a seguito della morte del titolare, all'impresa costituita
dagli eredi in forma societaria. In merito alla indicata fattispecie va,
in primo luogo, osservato che la trasformazione e' istituto peculiare
della disciplina della societa', con la conseguenza che non sarebbe
possibile parlare di trasformazione avendo riferimento al «passaggio»
tra imprese individuali e societa' o altre organizzazioni collettive. La
giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2002, n. 5141) ha
osservato che «in caso di conferimento di un'azienda individuale ad una
societa' si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina
dell'art. 2498 del codice civile concernente esclusivamente il caso di
trasformazione di societa' da un tipo all'altro, con conseguente
passaggio ipso iure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi».
La trasformazione consiste, infatti, nel cambiamento del tipo di societa'
e non comporta estinzione di un soggetto con la creazione di uno nuovo,
ma solo modificazione dell'atto costitutivo della societa' interessata,
di cui resta ferma l'identita' (in giurisprudenza, tra le tante,
Cassazione civile, sez. I, 13 settembre 2002, n. 13434; Id., sez. II, 3
gennaio 2002, n. 26). Tuttavia il caso in esame comporta che le attivita'
che devono essere svolte dalle SOA, possono essere considerate
riconducibili, in larga misura, alla «variazione della denominazione o
ragione sociale, purche' non conseguente ad ipotesi di fusione o di altra
operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo»,
che la lettera A), punto 1.a), della determinazione n. 40/2000, considera
«variazione minima» ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, quindi, assoggettata alla
tariffa minima ivi quantificata. Va osservato, pero', che il «passaggio»
dall'impresa individuale ad una impresa organizzata dagli eredi in forma
societaria, pur dando luogo ad un soggetto giuridico ben distinto dalla
precedente impresa individuale di cui era titolare il de cuius, comporta
una attivita' da parte delle SOA che e' di contenuto maggiore di quello
svolto in occasione delle «variazioni minime» ma minore di quello
svolto in occasione del rilascio della attestazione di qualificazione
originaria. Di conseguenza, si ritiene che, nel caso in esame, pur
dovendo stipularsi un nuovo contratto di attestazione la tariffa da
applicarsi e' pari ad un quarto di quella stabilita dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000. Cio' nel caso in cui la SOA che
rilascia l'attestazione sia la stessa che ha rilasciato l'attestazione
del de cuius e non si richiede che siano modificate categorie,
classifiche e termini di validita' dell'attestazione originaria.
C2) Quanto alla riconducibilita' all'ipotesi di «variazione minima» (ex
art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
e determinazione n. 40/2000) della donazione di impresa individuale con
continuazione dell'esercizio da parte dei donatori sotto forma di
societa'. In merito alla indicata ipotesi, va osservato che secondo la
giurisprudenza, «non vi e' alcuna ragione per non ritenere che la
cessione di azienda, in quanto negozio costitutivo di diritti reali in
capo ad altro soggetto, debba intendersi in senso ampio, comprensivo
quindi anche della donazione» (Commissione tributaria centrale - sez. V,
11 giugno 1999, n. 3847). Le considerazioni esposte per quanto riguarda
il punto C1) conducono, pero', a ritenere che il donatario dell'azienda,
che voglia conseguire l'attestazione di qualificazione in virtu' dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi riferiti
all'azienda donata (ex art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000) che risulta gia' attestata, pur dovendo stipulare
un autonomo contratto con una SOA, deve corrispondere alla stessa la
tariffa pari ad un quarto di quella stabilita dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000. Cio' nel caso in cui la SOA che rilascia
l'attestazione sia la stessa che ha rilasciato l'attestazione originaria
e non siano richieste modifiche alle categorie, classifiche e termini di
validita' della precedente attestazione. Per tutte le considerazioni
svolte, l'Autorita' e' dell'avviso che:
a) un contratto di attestazione che abbia gia' dato luogo al rilascio
della stessa non puo' essere ceduto;
b) l'introduzione nelle attestazioni di «integrazioni» o di «variazioni
minime» non puo' essere effettuata da una SOA diversa da quella che ha
provveduto all'originaria attestazione;
c) nel caso di cessione/conferimento di una impresa individuale, a
seguito della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi
in forma societaria, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto
di attestazione, corrispondendo alla SOA la tariffa pari ad un quarto
della tariffa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000, qualora la SOA che rilascia l'attestazione sia quella che ha
rilasciato l'attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione
contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validita' della
precedente attestazione;
d) nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il
donatario dell'azienda, voglia proseguire l'attivita' del donante,
occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione
corrispondendo alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, qualora
la SOA che rilascia l'attestazione sia quella che ha rilasciato
l'attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le
stesse categorie, classifiche e termini di validita' della precedente
attestazione.
Roma, 5 novembre 2003
Il Presidente: Garri
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