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IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
Sono pervenute a questa
Autorita', molteplici richieste di chiarimenti in ordine al complesso
tema dei consorzi stabili, come di seguito rappresentate:
1) una prima problematica e' afferente alla durata quinquennale del
vincolo consortile, disposta dall'art. 12 della legge n. 109/1994, e
successive modificazioni, in ordine alla quale e' stato chiesto se il
vincolo quinquennale non comporti il divieto di recesso del consorziato
dal consorzio stabile, prima dello scadere di detto periodo; al riguardo
e' stato osservato, infatti, che appare difficile sostenere che il
recesso di un socio o la sua esclusione per cause previste dallo statuto
prima del quinquennio, possano determinare la «non attestabilita' del
consorzio», atteso che l'indagine della SOA investirebbe fatti meramente
privatistici, quali l'esistenza o meno di controversie attuali o
potenziali tra consorzio e consorziati;
2) in ordine all'attestazione dei consorzi stabili, fondata sul sistema
della «media ponderale della durata delle attestazioni dei consorziati»,
indicato dall'Autorita' con comunicato SOA n. 9/2001, antecedente alle
modifiche introdotte nella legge n. 109/1994 e successive modificazioni
dalla legge n. 166/2002, e' stato osservato che tale orientamento, appare
macchinoso, presupponendo che la durata dell'attestazione del consorzio
stesso, debba essere rideterminata ogni qualvolta venga modificata la
compagine consortile. Problematica, questa, che risulta ulteriormente
complicata dal nuovo regime della durata dell'attestazione e dell'obbligo
di revisione triennale: in un regime «ponderale» entrambe le nuove
soglie, triennale e quinquennale, risulterebbero variabili; a ridosso di
tali scadenze l'ingresso di un nuovo socio con lunga durata residua
dell'attestazione comporterebbe lo slittamento dell'obbligo di revisione
e del rinnovo dell'attestazione, mentre l'ingresso di un socio la cui
attestazione stia per scadere, determinerebbe una ulteriore anticipazione
degli stessi adempimenti;
3) altra problematica riguarda il consorzio stabile, in possesso di
iscrizioni in categorie impiantistiche, che possa ritenersi abilitato, ex
art. 2 della legge n. 46/1990, a rilasciare la dichiarazione di
conformita' di cui all'art. 7 della legge stessa; al riguardo e' stato
chiesto se sia sufficiente l'abilitazione da parte di uno dei consorziati
ovvero se tale abilitazione debba essere posseduta da un preposto al
consorzio (quale il direttore tecnico);
4) e' stato inoltre chiesto, in ordine ai soggetti legittimati a
costituire o partecipare ad un consorzio stabile, se sia possibile per un
consorzio di imprese artigiane nonche' per i consorzi di cooperative
partecipare al consorzio de quo;
5) diversi quesiti riguardano, infine, la partecipazione dei consorzi
stabili alle gare d'appalto, con particolare riferimento al divieto di
cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni, ai sensi del quale non e' consentita la partecipazione
contemporanea del consorzio e del consorziato alla medesima gara. In
ragione ditale divieto, sono stati posti i seguenti quesiti:
a) se puo' un consorziato che ha concorso alla stessa gara cui ha
partecipato il consorzio stabile, rendersi successivamente assegnatario
di tutti o parte dei lavori acquisiti dal consorzio;
b) se un'impresa che abbia partecipato alla stessa gara aggiudicata ad un
consorzio stabile, divenuta successivamente socia di quest'ultimo, possa
divenire affidataria dei lavori;
c) se puo' un'impresa socia rendersi subappaltatrice del consorzio
assegnatario;
d) se i consorzi stabili possono concorrere in raggruppamento con un
proprio consorziato;
e) quali conseguenze puo' avere la presenza negli organi amministrativi
di un consorzio stabile di titolari o di rappresentanti o di direttori
tecnici di imprese consorziate se queste intendano concorrere alle gare
in concorrenza con il proprio consorzio, e se il divieto di
partecipazione congiunta debba estendersi, oltre che alle imprese
assegnatarie, anche a quelle che risultino rappresentate nell'organo
amministrativo del consorzio;
f) se e' ammissibile che una societa' consorziata possa partecipare da
sola, in contemporanea con il consorzio, spendendo esclusivamente il
proprio nome, ovvero se il consorzio prima di partecipazione alla gara,
puo' indicare solo alcune delle societa' consorziate, di modo che
un'altra societa' altrimenti consorziata, ma non menzionata in sede di
gara, partecipi da sola. Stante l'interesse ed il rilievo delle
problematiche sopra richiamate si e' proceduto alla loro pubblicazione
nel Forum, al fine di acquisire al riguardo le valutazioni dei soggetti
firmatari dei protocolli di intesa con questa Autorita'. Alla scadenza
del termine stabilito l'ANCE ha fatto pervenire le proprie valutazioni.
Successivamente e' stata sollevata l'ulteriore problematica relativa alla
necessita' o meno, ai fini della qualificazione del consorzio stabile,
che tutte le imprese consorziate siano in possesso dell'attestazione di
qualificazione, manifestando il convincimento che si debba dare risposta
positiva nel senso che tutte debbano essere qualificate, stante il dato
letterale dell'art. 12, comma 8-ter, primo periodo, della legge n.
109/1994, e successive modificazioni e dell'art. 20, primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che sostanzialmente
coincidono.
Considerato in diritto
In ordine alla
problematica di cui al punto 1, relativa alla durata quinquennale del
vincolo consortile, sembra pacifico che tale vincolo non comporta divieto
di scioglimento del consorzio stabile entro il quinquennio. L'art. 12,
comma 2, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, infatti,
prevede espressamente l'ipotesi dello scioglimento, consentendo la
ripartizione tra i consorziati dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio, secondo criteri
stabiliti dal regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999, art. 97), purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla data di
costituzione. Le norme nulla dicono, invece, in ordine al recesso del
singolo consorziato. Al riguardo si osserva che l'assenza di un espresso
«divieto di recesso» del singolo consorziato dal consorzio stabile
prima dello scadere del quinquennio e l'impossibilita', in ogni caso, di
precludere il recesso per giusta causa o la risoluzione per eventuale
inadempimento dei consorziati, trattandosi di istituti a carattere
inderogabile, indurrebbero a ritenere inammissibile che la SOA consideri
tali fatti preclusivi della qualificazione del consorzio stesso. Cio',
peraltro richiederebbe da parte della SOA un'indagine su aspetti
privatistici, quali l'esistenza o meno di controversie attuali o
potenziali tra consorzio e consorziati che sembra priva di qualsiasi
fondamento giuridico. Ovviamente resta fermo che, atteso quanto disposto
dall'Autorita' nel comunicato alle SOA n. 9 del 14 giugno 2001 nonche'
del rispetto del numero minimo dei tre consorziati, verificandosi, per
effetto del recesso «una variazione dei soggetti consorziati, corre
l'obbligo per il consorzio stabile di richiedere l'adeguamento
dell'attestazione posseduta» al nuovo assetto del consorzio. Con
riguardo alle problematiche relative al sistema di attestazione dei
consorzi stabili, di cui al punto 2, deve preliminarmente rilevarsi che
in base al nuovo art. 12, comma 8-ter, della legge n. 109/1994, e
successive modificazioni, come modificato dalla legge n. 166/2002, i
consorzi de quibus si qualificano sulla base delle «qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate», secondo le modalita' ivi
indicate. La citata disposizione legislativa, coincide sostanzialmente
con quanto previsto dalla norma regolamentare di cui all'art. 20, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che per
questa via e' elevata al rango di norma primaria. In tal modo, pertanto,
anche per espressa disposizione legislativa, e' la qualificazione della
singola impresa consorziata ad acquisire una posizione di centralita'
nell'ambito del sistema di qualificazione del consorzio stabile. Alla
luce di quanto sopra, il sistema della «media ponderale della durata
delle attestazioni dei consorziati», indicato da questa Autorita' nel
comunicato SOA n. 9 del 14 giugno 2001, in base al quale la data di
scadenza dell'attestazione del consorzio stabile deve coincidere con la
media ponderale calcolata con riferimento ai periodi di residua validita'
delle attestazioni ed ai relativi importi di classifica, sembra non piu'
compatibile con il rafforzato ruolo della qualificazione della singola
impresa, che non consente il verificarsi di ipotesi in cui la scadenza
dell'attestazione rilasciata al consorzio stabile, risulti successiva a
quella di alcune delle consorziate. Se infatti, si pone l'accento sulle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, anche con
specifico riferimento ai tempi di validita' delle loro attestazioni, e'
evidente che costituisce una incongruenza il rilascio ad un consorzio
stabile di un'attestazione la cui validita' temporale e' a priori
superiore a quella di una o piu' consorziate. Sembra, pertanto, piu'
corretto prevedere che la durata dell'efficacia della qualificazione sia
pari a quella di legge e cioe' cinque anni con l'obbligo di sottoporre la
stessa alla prescritta verifica triennale in ordine al mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' del possesso di requisiti di
capacita' strutturale. Va rilevato che, per i consorzi stabili, la
verifica del possesso della capacita' strutturale non puo che essere il
riscontro della permanenza nelle imprese consorziate delle qualificazioni
che hanno consentito il rilascio dell'attestazione originaria. Va inoltre
osservato che qualora l'efficacia dell'attestazione di uno o piu'
consorziati scada (scadenza intermedia) prima dei suddetti termini (tre
anni e cinque anni), come pure nei casi di variazione di classifica o di
categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti
consorziati, non puo' non correre l'obbligo per il consorzio di
richiedere alla SOA l'adeguamento dell'attestazione. Ai fini di fornire
alle stazioni appaltanti le necessarie informazioni sulla validita'
dell'efficacia dell'attestazione, questa deve riportare la data di
scadenza intermedia qualora essa sia di data precedente a quella di
verifica triennale e, per le attestazioni rilasciate in sede di verifica
triennale o dopo la suddetta verifica, qualora essa sia di data
precedente l'efficacia quinquennale dell'attestazione. Gli adeguamenti
comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a quella stabilita
per le variazioni dei requisiti di ordine speciale nella determinazione
dell'Autorita' del 27 luglio 2000, n. 40. In ordine alla problematica di
cui al punto 3, connessa all'abilitazione di cui alla legge n. 46/1990,
deve preliminarmente rilevarsi che nella deliberazione n. 108 del 17
aprile 2002, l'Autorita', nel precisare che l'abilitazione de qua non
costituisce requisito di partecipazione alle gare d'appalto, ma requisito
da dimostrare in fase esecutiva, ha stabilito che il possesso di detta
abilitazione puo' essere comprovato nei seguenti modi:
1) mediante produzione del certificato della camera di commercio, ovvero
di attestazione SOA per le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9,
OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 che, come recentemente
stabilito nella deliberazione n. 269 del 15 ottobre 2003, ha di per se
stessa valenza abilitativa all'esercizio delle attivita' disciplinate
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del testo
unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380);
2) oppure l'impresa esecutrice, in fase esecutiva, propone come
responsabile delle attivita' in questione un tecnico in possesso dei
relativi prescritti requisiti. Con particolare riferimento ai consorzi,
invece, nel citato comunicato SOA n. 9 del 14 giugno 2001, e' stato
stabilito che i consorzi stabili, i consorzi di cooperative, i consorzi
tra imprese artigiane, possono dimostrare il possesso dell'abilitazione
prevista dalla legge n. 46/1990, con la presenza nella direzione tecnica
o nello staff tecnico di una figura professionale in possesso della
specifica abilitazione. Dal coordinamento delle suddette pronunce deriva
che il consorzio stabile puo' avvalersi, per la dimostrazione
dell'abilitazione de qua, delle due modalita' sopra indicate: conseguire
la qualificazione, ex art. 12, comma 8-ter, nelle categorie attinenti
alle lavorazioni di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990, oppure
avvalersi, in sede di esecuzione, di un'impresa, appartenente alla
propria compagine consortile, che proponga come responsabile delle
attivita' in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti
requisiti. In quest'ultimo caso, tuttavia, occorre precisare che, poiche'
l'art. 13, comma 4, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni
stabilisce che i consorzi stabili devono indicare, in sede di offerta,
per quali dei loro consorziati essi concorrono ed essendo questi di
conseguenza quelli abilitati ad eseguire materialmente i lavori, tra gli
stessi dovra' necessariamente essere incluso il consorziato che proponga
come responsabile delle attivita' in questione un tecnico in possesso dei
requisiti di cui alla legge n. 46/1990, come sopra indicato. Con riguardo
alla problematica di cui al punto 4), relativa alla possibilita' per un
consorzio di imprese artigiane di partecipare ad un consorzio stabile,
devono preliminarmente rilevarsi le differenze intercorrenti tra gli
stessi: i consorzi di imprese artigiane sono soggetti per i quali la
legge n. 109/1994, e successive modificazioni ha ripristinato il ruolo
primario delle imprese componenti il consorzio, a discapito del consorzio
stesso; i consorzi stabili, invece, risultano caratterizzati da una
propria autonomia rispetto alle imprese ad essi partecipanti, nonche'
dall'organizzazione comune e stabile d'impresa. In particolare per questi
ultimi l'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 109/1994, e
successive modificazioni, stabilisce in maniera tassativa i soggetti
legittimati a costituirli, ovvero «imprese individuali, imprese
artigiane, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e
lavoro»; dall'elenco de quo restano, pertanto, esclusi i consorzi di
imprese artigiane ed i consorzi di cooperative. Conseguentemente, deve
ritenersi che ad assumere la veste di consorziato di un consorzio stabile
non possano essere i consorzi di imprese artigiane e i consorzi di
cooperative. Quanto sopra, anche alla luce delle differenze intercorrenti
tra le due tipologie di consorzi in esame, tra le quali di preminente
rilievo e' il fatto che il consorzio stabile si presenta come species del
consorzio con attivita' esterna di marca civilistica, da questo
differenziandosi per la stabilita' organizzativa e temporale;
conseguentemente, la partecipazione di un consorzio di imprese artigiane
e di un consorzio di cooperative ad un consorzio stabile
rappresenterebbe, per questi, l'appartenenza ad una struttura con
caratteristiche e vincoli giuridico/temporali estranei alla propria
natura e disciplina giuridica. In ordine alle problematiche sollevate al
punto 5 in merito al divieto, di cui all'art. 12, comma 5 della legge n.
109/1994, e successive modificazioni, di contemporanea partecipazione del
consorzio e del consorziato alla medesima gara, si rileva quanto segue.
Riguardo alla presunta incongruenza esistente tra le disposizioni di cui
al suddetto art. 12, comma 5, e di cui all'art. 13, comma 4, della
medesima legge n. 109/1994, e successive modificazioni, preliminarmente
si osserva che quest'ultima norma, nel precisare che i consorzi di cui
all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, dispone altresi'
che a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara. Una simile disposizione non sembra
rappresentare un contrasto rispetto al divieto di cui all'art. 12, comma
5. Infatti, mentre tale norma pone un principio di carattere generale,
ossia il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima procedura
di gara del consorzio stabile e del consorziato, l'art. 13, comma 4,
precisa e puntualizza che il divieto investe solo i consorziati che gia'
partecipano alla gara mediante la struttura consortile. In tal modo, la
norma preclude la possibilita' per un'impresa di partecipare in duplice
veste alla gara, ovvero quale consorziato o in altra diversa forma,
rappresentando quindi una specificazione del generale divieto di cui
all'art. 12, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni. Sulla base di quanto sopra, deve ritenersi che il rapporto
tra l'art. 13, comma 4, e l'art. 12, comma 5, della legge n. 109/1994, e
successive modificazioni, deve essere ricostruito nel senso che la prima
delle due disposizioni ha definito l'ambito soggettivo del divieto posto
dalla seconda, divieto che, pertanto, opera con conseguente
applicabilita' della sanzione, solo ove alla medesima gara partecipino
sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il
consorzio ha dichiarato che intende partecipare alla gara. Cio' premesso,
ed alla luce del divieto posto dall'art. 12, comma 5, della legge n.
109/1994, e successive modificazioni, deve sicuramente darsi risposta
negativa al quesito di cui al punto 5, lettera a), atteso che proprio in
ragione del divieto de quo, non e' ipotizzabile che un consorziato abbia
partecipato contemporaneamente al consorzio stabile, di cui e' parte,
alla medesima gara, e che in seguito si renda assegnatario dei lavori
aggiudicati a quest'ultimo. Allo stesso modo, deve darsi risposta
negativa anche al quesito di cui al punto 5, lettera b), atteso che
l'art. 13, comma 4, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni
stabilisce che i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c),
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
concorrono; in tal modo, i consorziati esecutori potranno essere solo
quelli indicati in sede di partecipazione alla gara. Conseguentemente,
sembra inammissibile che un'impresa divenuta socia del consorzio solo in
epoca successiva all'espletamento di quest'ultima, possa poi eseguire i
lavori aggiudicati al consorzio stesso. In considerazione della struttura
del consorzio, dotato di una propria soggettivita' giuridica ed autonoma
qualificazione, ed operante come un'unica impresa, anche riguardo al
quesito di cui al punto 5, lettera c), deve darsi risposta negativa. E',
infatti, da ritenere inammissibile un eventuale rapporto di subappalto
tra il consorzio stabile ed un proprio consorziato, proprio in ragione
del rapporto di immedesimazione interorganica che lega il secondo al
primo. Per la stessa motivazione deve escludersi che un consorziato
esecutore dei lavori affidi in subappalto questi ultimi ad altro
consorziato, in quanto entrambi appartenenti alla medesima struttura
giuridica, quindi riconducibili ad un unico centro decisionale. Diversa
e' l'eventualita' che il consorzio affidi in subappalto i lavori a
soggetti estranei alla compagine consortile, ed in possesso di adeguati
requisiti; in tal caso, infatti, non sembrano sussistere motivi ostativi
ed anzi l'art. 12, comma 4, espressamente stabilisce che ai consorzi
stabili si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge n. 55/1990
come modificato dall'art. 34 della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni. Sul quesito di cui al punto 5, lettera d), deve
ulteriormente esprimersi parere negativo. La legge n. 109/1994, e
successive modificazioni, infatti, consente ai consorzi stabili di
aderire a raggruppamenti temporanei di concorrenti, atteso che ai sensi
dello stesso art. 10, comma 1, lettera d), della legge n. 109/1994, e
successive modificazioni, queste ultime possono essere costituite dai
soggetti di cui alle lettere a), b), c), ovvero anche dai consorzi
stabili. La norma nulla specifica in ordine all'eventualita' che il
consorzio stabile concorra in raggruppamento con un proprio consorziato.
Tuttavia, una simile possibilita' deve ritenersi esclusa atteso che cio'
determinerebbe la somma delle qualificazioni del consorzio stabile con
quelle del consorziato che, proprio in ragione del vincolo intercorrente
tra i medesimi, sono gia' ricomprese in quelle del consorzio. Le
considerazioni svolte in ordine al divieto posto dall'art. 12, comma 5,
della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, comportano che al
quesito di cui al punto 5, lettera e) debba darsi risposta negativa in
quanto la contemporanea partecipazione del consorzio e del consorziato,
qualora siano presenti le condizioni indicate nel quesito, potrebbe
configurare una situazione di collegamento sostanziale, mentre assumono
carattere assorbente nei riguardi del quesito di cui al punto 5, lettera
f). Per quanto riguarda, infine, l'ultimo quesito, concernente la
necessita' o meno, al fine della qualificazione del consorzio stabile,
che tutte le imprese consorziate siano in possesso dell'attestazione di
qualificazione, si osserva che l'art. 12, comma 8-ter, primo periodo,
della legge n. 109/1994 e successive modificazioni recita «Il consorzio
stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate». Tale enunciato normativo, introdotto nel
corpo della legge n. 109/1994 e s.m. dalla legge n. 166/2002, riproduce
sostanzialmente il primo periodo dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000, che recita «Il consorzio stabile e'
qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole
imprese consorziate». Con riferimento all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 l'autorita' ha gia' avuto modo di
esprimere il proprio orientamento interpretativo nella determinazione n.
6 dell'8 febbraio 2001, chiarendo inequivocabilmente, al punto 1.a), che
«tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di attestazione
di qualificazione». Peraltro, anche alla luce delle nuove modalita' di
qualificazione dei consorzi stabili introdotte dal suddetto comma 8-ter
dell'art. 12, stante la sostanziale uguaglianza dei due richiamati
enunciati normativi, non puo' che concludersi nel senso che ciascuna
delle imprese consorziate concorre alla qualificazione del consorzio con
la qualificazione singolarmente posseduta, attraverso il meccanismo
sommatorio disciplinato nel citato articolo, e che, pertanto, tutte le
consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione.
Sulla base delle considerazioni svolte, al fine di garantire l'uniformita'
nell'applicazione della normativa in materia di consorzi stabili, l'Autorita'
e' dell'avviso che:
a) la durata quinquennale del vincolo consortile non comporta divieto di
scioglimento del consorzio stabile entro il quinquennio ne' divieto di
recesso del singolo consorziato prima della scadenza dei cinque anni; in
tale ultima ipotesi resta fermo l'obbligo per il consorzio stabile di
chiedere l'adeguamento dell'attestazione posseduta al nuovo assetto del
consorzio;
b) la durata dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione di un
consorzio stabile e' di cinque anni con l'obbligo di verifica triennale
in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacita'
strutturale; nel caso che l'attestazione di uno dei consorziati scada
prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia), come
pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle
attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati
qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta, il
consorzio deve richiedere alla SOA l'adeguamento della propria
attestazione;
c) l'attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di
scadenza intermedia qualora essa sia di data precedente a quella di
verifica triennale e, per le attestazioni rilasciate in sede di verifica
triennale o dopo la suddetta verifica, qualora essa sia di data
precedente l'efficacia quinquennale dell'attestazione; d) gli adeguamenti
comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a quella stabilita
per le variazioni dei requisiti di ordine speciale nella determinazione
dell'Autorita' del 27 luglio 2000, n. 40;
e) il consorzio stabile puo' comprovare il possesso dell'abilitazione
prevista dalla legge n. 46/1990, conseguendo la qualificazione, ex art.
12, comma 8-ter, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni,
nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17,
OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 che ha di per se stessa valenza abilitativa
all'esercizio delle attivita' disciplinate dall'art. 1, comma 1, della
legge n. 46/1990, ora art. 107 del testo unico dell'edilizia, oppure
avvalendosi, in sede di esecuzione, di un'impresa, appartenente alla
propria compagine consortile che proponga come responsabile delle
attivita' in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti
requisiti;
f) la possibilita' per un consorzio di imprese artigiane o di un
consorzio di cooperative di partecipare a consorzi stabili va esclusa
sulla base dell'art. 10, comma 1, lettera c) della legge quadro che,
nell'elencare in maniera tassativa i soggetti legittimati a costituirli,
non fa alcun riferimento ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi
di cooperative;
g) dal combinato disposto di cui all'art. 13, comma 4, ed all'art. 12,
comma 5, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni si evince che
il divieto ivi contenuto, con conseguente applicabilita' della sanzione,
opera solo ove alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile
sia i consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di voler
partecipare alla gara;
h) in ragione del divieto posto dall'art. 12, comma 5, della legge n.
109/1994 e successive modificazioni non e' consentito ad un consorziato
che abbia partecipato alla medesima gara che si e' aggiudicato il
consorzio di cui fa parte, divenire successivamente assegnatario
dell'esecuzione dei relativi lavori;
i) e' da ritenersi inammissibile che un'impresa divenuta socia del
consorzio solo in epoca successiva all'espletamento di una gara possa poi
eseguire i lavori aggiudicati al consorzio stesso, in quanto dalla
disposizione di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 109/1994, e
successive modificazioni, che prevede che i consorzi di cui all'art. 10,
comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati concorrono, si evince che i consorziati esecutori
potranno essere solo quelli indicati in sede di partecipazione alla gara;
j) e' da ritenersi inammissibile un eventuale rapporto di subappalto tra
il consorzio stabile ed un proprio consorziato, in ragione del rapporto
di immedesimazione interorganica che lega il secondo al primo; per la
stessa motivazione deve escludersi che un consorziato esecutore dei
lavori affidi in subappalto questi ultimi ad altro consorziato;
k) e' da ritenersi esclusa la possibilita' che i consorzi stabili
concorrano in raggruppamento con un proprio consorziato, atteso che cio'
determinerebbe la somma delle qualificazioni del consorzio stabile con
quelle del consorziato che, proprio in ragione del vincolo intercorrente
tra i medesimi, sono gia' ricomprese in quelle del consorzio;
l) non possono partecipare, in via autonoma, alle gare cui partecipa il
consorzio stabile quei consorziati i cui titolari, rappresentanti e
direttori tecnici siano presenti nell'organo amministrativo del
consorzio;
m) atteso che ciascuna delle imprese consorziate concorre alla
qualificazione del consorzio con la qualificazione singolarmente
posseduta, attraverso il meccanismo sommatorio previsto dall'art. 12,
comma 8-ter, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, al fine
della qualificazione di un consorzio stabile, tutte le consorziate devono
essere in possesso di attestazione di qualificazione.
Roma, 29 ottobre 2003
Il Presidente: Garri
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