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Riferimenti normativi: art. 10, commi
5, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto:
In occasione di alcuni
procedimenti di revoca, svolti ai sensi dell'art. 10, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, si sono manifestate
difficolta' in ordine alla corretta interpretazione e applicazione dei
commi 9 e 10 del medesimo art. 10. Le questioni individuate, in
particolare, sono tre:
1) sorte delle attestazioni rilasciate dalla SOA revocata (art. 10, comma
9, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
2) eventuale «riemissione» o meno dell'attestazione da parte della
nuova SOA indicata dall'impresa ai sensi dell'art. 10, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e conseguente «gestione»
dell'attestazione;
3) sorte dei contratti di attestazione in corso con la SOA revocata (art.
10, comma 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).
Considerato in diritto:
1. Quanto alla prima
questione, l'art. 10, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 prevede che, in caso di revoca dell'autorizzazione
ad una SOA, «le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti.
Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della
comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione
in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualicazione;
nell'eventualita' di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento e'
disposto dall'Autorita». Si ritiene che la corretta
interpretazione/applicazione della suddetta norma sia la seguente. L'Autorita'
provvede a comunicare alle imprese interessate (ossia alle imprese
attestate dalla SOA revocata) l'intervenuta revoca, confermando loro la
validita' delle attestazioni ed invitandole ad indicare, nel termine di
novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, un'altra SOA cui
trasferire la documentazione. L'impresa inviera' la comunicazione della
sua scelta all'Autorita', alla SOA revocata ed alla nuova SOA. La SOA
revocata trasferira' la documentazione alla SOA prescelta dall'impresa
entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della suddetta
comunicazione. Nel caso di inerzia dell'impresa nell'indicazione
dell'altra SOA, la norma in commento prevede soltanto che il
trasferimento sia «disposto dall'Autorita». A tale riguardo, l'unico
criterio prospettabile e' quello del sorteggio in pubblica seduta: a
seconda del numero delle imprese «inerti» l'Autorita' stabilisce una
percentuale di attestazioni da trasferire ad ogni SOA man mano
sorteggiata, sino all'esaurimento delle attestazioni la cui
documentazione e' da trasferire. L'Autorita' provvedera' a classificare e
custodire le indicazioni pervenute dalle imprese, in modo da garantire,
sia a fronte di eventuali richieste delle stazioni appaltanti, sia a
fronte di controlli della stessa Autorita' ex art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, la certezza del soggetto presso
cui e' custodita la documentazione relativa all'attestazione.
2. La seconda questione e' quella che ha presentato le maggiori
difficolta' operative. Il problema che anzitutto si pone, nel silenzio
della norma, e' quello dell'eventuale riemissione delle attestazioni da
parte della nuova SOA indicata dall'impresa. Si ritiene che quest'ultima
SOA non debba riemettere a proprio nome l'attestazione, ma debba
limitarsi a custodire la documentazione in base alla quale l'attestazione
stessa e' stata rilasciata, rispondendo quindi di questa «custodia»,
soprattutto nel caso di controlli da parte dell'Autorita'. Il dato
normativo, in quanto privo di previsioni di dettaglio, afferma che le
attestazioni rilasciate dalla SOA revocata «sono valide a tutti gli
effetti». L'attestazione rimarra' quindi a nome della SOA revocata, con
la stessa numerazione, data di emissione e data di scadenza.
3. Quanto, infine, alla sorte dei contratti di attestazione in corso al
momento della revoca dell'autorizzazione, l'art. 10, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 prevede che «in caso
di revoca dell'autorizzazione ... le documentazioni relative ai controlli
per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite
d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti». Anche in questo
caso si e' posto il problema della corretta applicazione di una norma
essenziale. L'Autorita' comunichera' alle imprese interessate l'avvenuta
revoca, dando cosi' loro la possibilita' di scegliere un'altra SOA con la
quale attestarsi. In questo caso il regolamento non stabilisce un termine
entro cui l'impresa deve operare questa scelta, ma appare chiaro come sia
suo interesse farlo nel piu' breve tempo possibile, stante la non
avvenuta qualificazione, mentre non si ritiene applicabile, nel caso in
esame, il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell'art. 10, in
quanto non si profila il problema dell'eventuale inerzia dell'impresa.
L'impresa inviera' la comunicazione della sua scelta all'Autorita', alla
SOA revocata ed alla nuova SOA. La SOA revocata trasferira' la
documentazione alla SOA prescelta dall'impresa entro il termine di
quindici giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione. Per tutte
le considerazioni svolte, le SOA e le imprese dovranno dunque tener conto
dei seguenti criteri. Nel caso di revoca dell'autorizzazione ad una SOA:
a) le attestazioni rilasciate dalla SOA revocata sono valide a tutti gli
effetti: rimangono quindi a nome della stessa SOA, con identica
numerazione, data di emissione e data di scadenza;
a1) l'Autorita' comunica alle imprese attestate l'intervenuta revoca,
invitandole, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000, ad indicare un'altra SOA cui trasferire la
documentazione relativa all'attestazione in corso entro novanta giorni
dalla ricezione della comunicazione;
a2) le imprese comunicano nel suddetto termine la propria scelta all'Autorita',
alla SOA revocata ed alla nuova SOA;
a3) la SOA revocata trasferisce la documentazione alla SOA indicata
dall'impresa nel termine di quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione da parte della stessa impresa;
a4) nel caso in cui l'impresa non comunichi nel termine di cui al punto
a1) la propria scelta, l'Autorita' procedera' mediante pubblico sorteggio
all'individuazione della SOA cui trasferire la documentazione;
b) per i contratti di attestazione ancora in corso al momento della
revoca dell'autorizzazione, l'Autorita' comunica alle imprese contraenti
l'intervenuta revoca, invitandole, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, a scegliere un'altra
SOA con la quale attestarsi;
b1) l'impresa invia la comunicazione della sua scelta all'Autorita', alla
SOA revocata ed alla nuova SOA;
b2) la SOA revocata trasferisce la documentazione alla SOA prescelta
dall'impresa entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della
suddetta comunicazione.
Roma, 29 ottobre 2003
Il Presidente: Garri
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