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AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18/11/2003) |
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Vista la legge quadro sui
lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109; Premesso: L'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici, nell'esercizio delle funzioni cui e'
istituzionalmente preposta, ha riscontrato nei bandi di gara relativi ad
appalti concorso ed a concessione di lavori pubblici pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana frequenti casi di non
corretta applicazione dell'art. 91 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni nella
parte in cui questo prescrive l'obbligo di specificare, nei suddetti
bandi di gara, gli «elementi» ed i relativi «pesi» o «punteggi»
necessari per individuare l'«offerta economicamente piu' vantaggiosa». Ritenuto in diritto: L'art. 91, commi 1 e 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e
successive modificazioni prevede che nel caso in cui sia utilizzato ai
fini dell'aggiudicazione il criterio dell'«offerta economicamente piu'
vantaggiosa», la stazione appaltante deve necessariamente indicare nel
relativo bando di gara gli «elementi» e relativi «pesi» o «punteggi»,
nonche' i «sub-elementi», «sub-pesi» e «sub-punteggi». Roma, 29 ottobre 2003 Il Presidente: Garri |
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