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IL CONSIGLIO
I. Con comunicato n. 18,
inviato alle SOA in data 20 novembre 2001, questa Autorita', in risposta
a richieste di chiarimenti e nell'intento di indicare uniformi modalita'
operative per l'espletamento dell'attivita' di attestazione, ha fornito
la propria indicazione interpretativa dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, in merito all'attribuzione
dell'incremento convenzionale premiante.
L'Autorita' riteneva che l'indicato incremento e' un beneficio
attribuibile alle societa' la cui natura giuridica impone l'obbligo del
deposito del proprio bilancio: tale assunto giustificato alla luce del
richiamo agli articoli 2424 e 2425 del codice civile espresso dall'art.
19 suddetto.
A seguito, tuttavia, di successivo contenzioso insorto sull'applicazione
del beneficio in esame anche alle societa' di persone, l'Autorita' con
comunicato n. 29/2002, si e' riservata di disporre ulteriori
determinazioni all'esito della definizione giurisdizionale della
questione. Con decisione n. 3020 del 31 maggio 2003, trasmessa all'Autorita'
in data 4 agosto 2003, il Consiglio di Stato - sez. IV - ha respinto
l'appello prodotto dall'Autorita' confermando la sentenza n. 8720 del 16
ottobre 2002 del tribunale amministrativo regionale, secondo cui il
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nel
definire le «imprese», che possono usufruire del beneficio
dell'incremento convenzionale premiante, fa riferimento ai «soggetti di
cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c) della legge» 11 febbraio
1994, n. 109, tra i quali sono comprese, non soltanto le societa'
commerciali, ma anche le imprese individuali.
Secondo il Consiglio di Stato, in particolare, il richiamo al termine «imprese»
operato dal suddetto art. 19 non puo' riferirsi alle sole societa' di
capitali, in quanto con esso e' stata in realta' qualificata l'attivita'
dell'imprenditore, di colui cioe' che esercita professionalmente un'attivita'
economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o
servizi, che non e' giuridicamente esclusiva dell'imprenditore
commerciale - societa' di capitali.
Se e', infatti, vero - continua la sentenza - che i requisiti e gli
indici economico-finanziari da tenere presente per attribuire il predetto
incremento premiale sono riferiti allo stato patrimoniale (art. 2424) ed
al conto economico (art. 2425), che costituiscono, insieme con la nota
integrativa, il bilancio delle societa' per azioni, quest'ultimo
documento - cioe' il bilancio - deve essere redatto da ogni impresa
commerciale.
Cio' implica che il richiamo operato dall'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, agli articoli 2424 e
2425 del codice civile non e' di tipo «soggettivo», relativo cioe' alle
sole societa' di capitali, come unico soggetto che puo' essere
beneficiario dell'incremento, ma «oggettivo», riferito cioe' alle
specifiche caratteristiche ed ai puntuali contenuti dei documenti
contabili delle societa' per azioni, che costituiscono il necessario
parametro obiettivo, cui devono essere improntati anche i bilanci delle
altre imprese, che non sono societa' di capitali, se intendono conseguire
l'incremento premiale ivi previsto.
II.
Cio' premesso, al fine di evitare disparita' di trattamento nel mercato
degli appalti pubblici di lavori, si forniscono di seguito le indicazioni
in ordine alle condizioni da osservarsi per l'applicazione dell'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. L'incremento
convenzionale premiante puo' essere attribuito anche alle societa' di
persone purche' le stesse abbiano predisposto ed approvato i documenti di
bilancio previsti per le societa'.
Conseguentemente le SOA possono, su richiesta degli interessati,
riemettere le attestazioni rilasciate nel rispetto di quanto disposto dal
Consiglio di Stato.
Per l'adeguamento va corrisposta la tariffa prevista dal punto 7, lettera
d) della determinazione dell'Autorita' n. 6 dell'8 febbraio 2001.
Roma, 15 ottobre 2003
Il Presidente: Garri
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