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Riferimento normativo: art. 108, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (AG 75/03).
IL CONSIGLIO
Vista la relazione
dell'Ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto:
Il Ministero delle
attivita' produttive, alla cui vigilanza e' sottoposto il registro delle
imprese tenuto dalle camere di commercio e, conseguentemente, le
attivita' per le quali l'iscrizione al predetto registro assume valenza
abilitante, come quelle disciplinate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46,
recepita dal testo unico in materia di edilizia, ha ritenuto opportuno
richiamare l'attenzione di questa Autorita' sulle problematiche
interpretative ed applicative concernenti l'art. 108, comma 3, del
suddetto testo unico. In particolare si evidenzia la difficolta' di
coordinare con le altre norme disciplinanti la materia la disposizione
contenuta nel citato articolo, secondo cui sono in ogni caso abilitate
all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 (individuate prima dalla
legge n. 46/1990 ora dall'art. 107 del testo unico dell'edilizia) le
imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata
da una SOA debitamente autorizzata, e si pone il problema di individuare
le «corrispondenze» tra le categorie (di opere generali e
specializzate) previste nell'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e le tipologie di impianti previste dall'art. 107
del testo unico dell'edilizia. Entrambe le questioni sono poste con
specifico riguardo alle imprese iscritte prima dell'entrata in vigore del
citato testo unico presso la camera di commercio, per attivita'
impiantistiche sottratte alla disciplina della legge n. 46/1990 e che,
entro la predetta data, abbiano richiesto, con riferimento a dette
attivita', l'attestazione di qualificazione. Si evidenzia, infatti, che
tali imprese avrebbero ottenuto l'attestazione di qualificazione senza il
preventivo accertamento del posseso del requisito tecnico-professionale
di cui all'art. 109, comma 1, di detto testo unico e, conseguentemente,
senza aver dovuto individuare il responsabile tecnico. Ritenuto in
diritto: Occorre in primo luogo ricostruire l'evoluzione subita dal
quadro normativo di riferimento. Al riguardo si rileva che ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990: «Sono soggetti
all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli
edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione di energia elettrica all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli
impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di uso, di accumulo e
di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 «Regolamento
di attuazione della legge n. 46/1990 in materia di sicurezza degli
impianti» ha chiarito, all'art. 1, cosa debba intendersi per edifici
adibiti ad uso civile e agli articoli 2 e 3 ha fornito ulteriori
precisazioni quanto ai requisiti tecnico-professionali da possedersi
dall'imprenditore o dal suo responsabile tecnico, nonche' precisato che
il certificato di riconoscimento dei medesimi requisiti e' rilasciato
alle imprese singole o associate dalla camera di commercio.
Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, contenente il «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di edilizia», la cui entrata in vigore e'
stata differita, con legge n. 463/2001, al 30 giugno 2002: con l'art. 107
ha ampliato l'ambito, di applicazione della sopra riportata legge n.
46/1990 agli «impianti relativi agli edifici quale che ne sia la
destinazione d'uso»; con l'art. 108, commi 1 e 2, ha riconfermato quanto
disposto dall'art. 2 della legge n. 46/1990, e cioe' che la relativa
abilitazione e' attestata dall'iscrizione al registro ditte di cui al
regio decreto n. 2011/1934 o nell'albo delle imprese artigiane di cui
alla legge n. 443/1985 e che l'esercizio dell'attivita' in questione e'
subordinato al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al
successivo art. 109 da parte dell'imprenditore, il quale, ove non ne sia
in possesso, prepone all'esercizio delle attivita' un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti; con il comma 3 dello stesso art. 108 ha
introdotto una novita' rispetto al dettato di cui alla legge n. 46/1990
ponendo una corrispondenza con il regime di qualificazione SOA, lasciando
salvo in ogni caso l'esercizio delle attivita' impiantistiche de qua alle
imprese «in possesso di attestazione per le relative categorie
rilasciata da una societa' organismo di attestazione (SOA), debitamente
autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000». In tale ambito normativo si inseriscono le disposizioni
dettate da questa Autorita' relativamente alla disciplina precedente
l'entrata in vigore del testo unico dell'edilizia.
Al riguardo l'Autorita':
con determinazione n. 56/2000 ha chiarito che «l'attribuzione della
qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14,
OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono
l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1
della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' condizionata dal possesso da parte
dell'impresa dell'abilitazione prescritta dalla suddetta legge n. 46/1990
da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA»; con
determinazione n. 6/2001 ha precisato che «ai fini della qualificazione
nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17,
OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la presena nella direzione tecnica
dell'impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali
di cui all'art. 3 della legge n. 46/1990 e' equivalente alla
dimostrazione, tramite certificato della CCIAA, del possesso della
abilitazione prevista dalla suddetta legge n. 46/1990». A seguito
dell'introduzione del richiamato art. 108, comma 3, del testo unico
dell'edilizia e alla luce della sopra individuata corrispondenza tra
categorie di opere generali e specializzate, previste nell'allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e lavorazioni
ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990, ora art.
107 del citato testo unico, si puo' rilevare che: la corrispondenza con
il regime di qualificazione SOA introdotta dall'art. 108, comma 3, del
testo unico dell'edilizia comporta che l'attestazione di qualificazione
rilasciata da una SOA per le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5,
OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 ha di per se stessa
valenza abilitativa per l'esercizio delle attivita' impiantistiche di cui
all'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, oggi art. 107 del testo
unico dell'edilizia. In base a quanto sopra considerato;
Il consiglio:
Accerta che l'attestazione
di qualficazione rilasciata da una SOA per le categorie OG9, OG10, OG11,
OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 ha di
per se stessa valenza abilitativa all'esercizio delle attivita'
disciplinate all'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107
del testo unico dell'edilizia.
Roma, 15 ottobre 2003 Il
presidente: Garri
Il Presidente: Garri
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