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L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Considerato in fatto.
Alcune Soa hanno richiesto dei chiarimenti in ordine alla possibilita'
per l'impresa avente causa di un'azienda o di un ramo oggetto di
trasferimento, che intenda qualificarsi avvalendosi dei requisiti
posseduti dall'impresa dante causa, di conservare quale direttore tecnico
il soggetto che rivestiva analogo ruolo nell'impresa cedente in virtu'
della deroga disposta dall'art. 26, u.c., del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000. Considerato in diritto.
L'art. 26, u.c., del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
stabilisce che in deroga a quanto stabilito in ordine ai titoli di studio
che, abilitano il direttore tecnico ad espletare tale funzione, i
soggetti che alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 svolgono tale funzione, possono conservare
l'incarico presso la stessa impresa. La norma in questione, al fine di
evitare discontinuita' dell'attivita' imprenditoriale, nonche' al fine di
tutelare i direttori tecnici, che al momento dell'entrata in vigore del
regolamento recante il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, non
erano in possesso del titolo di studio ivi previsto, ha disposto una
deroga alle modalita' di dimostrazione del requisito professionale
relativo al titolo di studio.
L'ipotesi prospettata dalle Soa, ovvero la possibilita' che quanto
disposto dall'art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000, valga nel caso di trasferimento di un'azienda o di
un ramo, comporterebbe che la deroga disposta assurga al rango di
requisito d'ordine speciale, rendendo equivalenti i requisiti
professionali richiesti al d.t. con la continuita' del servizio prestato
presso l'impresa oggetto di trasferimento alla data di entrata in vigore
del regolamento di qualificazione. In tal senso il predetto requisito
potrebbe essere sempre utilizzato dall'impresa risultante dalla fusione o
dal trasferimento. La questione e' stata sottoposta all'esame della
commissione consultiva, che ha ritenuto:
La pluralita' delle imprese che caratterizza i fenomeni della fusione e
delle altre operazioni di trasferimento di azienda o di un suo ramo
oggetto della disciplina contenuta nell'art. 15, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, nega in radice l'identita'
dell'impresa presso la quale il soggetto considerato dall'art. 26, comma
7, deve aver ricoperto senza soluzione di continuita' l'incarico di d.t.,
almeno alla data del 1° marzo 2000, al fine di avvalersi della deroga
ivi configurata. In relazione a quanto sopra considerato;
Il Consiglio ritiene.
La deroga disposta dall'ultimo comma dell'art. 26 si applica solo alle
imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto
alla d.t., per cui non e' estensibile alle imprese scaturenti da
operazioni di trasferimento d'azienda o di un suo ramo.
Roma, 17 settembre 2003
Il Presidente: Garri
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