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IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
Sono stati richiesti all'Autorita'
chiarimenti in ordine alla fattispecie della cessione del ramo d'azienda
tra SOA; in particolare, e' stato chiesto se la SOA cessionaria del ramo
d'azienda e' titolata a procedere alla sostituzione di tutte le
attestazioni rilasciate dalla SOA cedente.
Considerato in diritto
Va in primo luogo
osservato che nell'ipotesi suindicata vengono in considerazione, quali
riferimenti normativi essenziali:
a) l'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, il quale impone che lo Statuto della SOA prevede
come «oggetto esclusivo» «lo svolgimento dell'attivita' di
attestazione e di effettuazione dei connessi controlli tecnici
sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di
costruzione, nonche' sulla loro capacita' operativa ed
economico-finanziaria»;
b) l'art. 7, comma 4, del su indicato decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 il quale impone «il rispetto del principio di
indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale,
finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori»;
c) l'art. 2361 del codice civile il quale prevede che l'assunzione di
partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale
determinato all'atto costitutivo»;
d) l'art. 2555 e seguenti del codice civile che disciplinano l'azienda ed
il suo trasferimento.
Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 8, comma 3,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonche'
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
espresso nella seduta del 17 ottobre 2001, in materia di fusione tra SOA
e di cessione di ramo d'azienda, l'Autorita' svolge le seguenti
considerazioni.
Con determinazione n. 13 del 13 giugno 2002 l'Autorita' si e' espressa
positivamente in ordine all'ammissibilita' delle operazioni di
trasformazione riguardanti SOA autorizzate con particolare riferimento
alle operazioni di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2501 e
ss. del codice civile, ed ha indicato regole per le ipotesi che una SOA
gia' autorizzata si fonda con un organismo certificatore di qualita',
ovvero che un organismo certificatore di qualita' si fonda con una SOA.
La cessione del ramo d'azienda di una SOA ad altra SOA non e' ipotesi
sostanzialmente dissimile da quella della cessione di azienda, stante la
esclusivita' dell'attivita' svolta, quella di attestazione, e quindi la
sua unicita' di contenuto. Inoltre, l'ipotesi di cessione ad una SOA
dell'intera azienda di proprieta' di altra SOA esercente attivita' di
attestazione (art. 2555 e ss. del codice civile) e' equiparabile alla
alla fusione per incorporazione vista la sostanziale equiparazione degli
effetti, derivanti da entrambe le operazioni, che comportano la «successione
a titolo universale» tra il soggetto cedente ed il soggetto cessionario.
In tal caso, la cessione deve essere preceduta, o al piu' tardi
accompagnata, dalla comunicazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, della SOA
alienante all'Autorita' di cessazione della propria attivita' di
attestazione, per la conseguente revoca ai sensi dell'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
A sua volta, la SOA acquirente deve comunicare all'Autorita' l'operazione
di acquisto dell'interno complesso aziendale della SOA alienante. Una
volta acquisito il nulla osta di questa Autorita', le SOA coinvolte nel
conferimento devono trasmettere le rispettive delibere assembleari dalle
quali evincere la volonta' dei soci di procedere al trasferimento e
acquisto d'azienda. In particolare, i contratti stipulati dalla SOA
alienante e non ancora conclusi con il rilascio delle corrispondenti
attestazioni, si trasferiscono automaticamente alla SOA acquirente,
giusto quanto prevede l'art. 2558 del codice civile. La SOA acquirente,
inoltre, subentra in tutti i contratti stipulati per l'esercizio
dell'azienda che non hanno carattere personale (art. 2558 del codice
civile, com-ma 1 e 3).
Il terzo contraente puo' tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi
dall'iscrizione del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in
questo caso la responsabilita' del conferente (art. 2558 del codice
civile, comma 2).
Va infine ricordato quanto gia' precisato per l'ipotesi di fusione per
incorporazione e, cioe', che le attestazioni rilasciate dalla societa'
cedente l'azienda (ovvero incorporata) continuano a mantenere la stessa
efficacia e durata.
Tuttavia, la SOA cessionaria (ovvero incorporante) deve procedere a
ritirare le attestazioni rilasciate dalla SOA cedente (incorporata)
sostituendole con altre proprie attestazioni che devono riportare
obbligatoriamente la dicitura «sostituisce l'attestazione n.
.../...........».
Cio' a prescindere dalla eventuale richiesta delle imprese attestate di
apportare alle attestazioni le cosiddette «variazioni minime».
Si ribadisce, inoltre, che si verifica la totale assunzione di
responsabilita', sia nei confronti di terzi, sia nei confronti dell'Autorita',
della SOA cessionaria sulle attestazioni emesse dalla SOA cedente. A tale
scopo, la SOA cedente deve comunicare a questa Autorita' l'avvenuta
consegna della documentazione relativa alle attestazioni gia' rilasciate
e di quella relativa alle attestazioni in corso, al fine di determinare
il momento in cui la SOA cessionaria avviera' le verifiche sulle
attestazioni gia' rilasciate dalla SOA cedente. Per quel che concerne i
rapporti di lavoro in corso al momento del conferimento d'azienda, si
applicano le disposizioni normative in vigore (art. 2112 del codice
civile).
Gia' nella determinazione n. 13/2002, l'autorita' ha sottolineato il
verificarsi della successione della societa' incorporante in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi (dunque, anche, nei rapporti di
lavoro); e', quindi, compito degli organi decisionali delle SOA (societa'
per azioni di diritto privato speciale) garantire la corretta
applicazione delle disposizioni del codice civile in tale ambito e di
informare successivamente alla conclusione dell'atto di conferimento o
della procedura di fusione per incorporazione, Autorita' degli estremi
del personale assunto ai sensi e nel rispetto di quanto indicato
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
inviando l'organigramma nominativo e per funzioni svolte.
Nei confronti della SOA cedente, come osservato, deve procedersi alla
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
qualificazione; ne segue che la SOA cedente, la quale svolge
esclusivamente attivita' di qualificazione, deve procedere allo
scioglimento della societa' di capitali: volontario - art. 2448, comma 1,
n. 5 del codice civile - ovvero per impossibilita' di conseguire
l'oggetto sociale - art. 2448, comma 1, n. 2 del codice civile.
Anche a tale ultima causa ci si puo' rifare, a differenza delle ipotesi
in cui le societa' svolgano piu' attivita', in quanto la SOA ha oggetto
esclusivo e la stessa revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
di qualificazione estingue l'oggetto sociale esclusivo e diviene inutile
la permanenza del vincolo societario tra i soci (Cassazione 21 giugno
1981, n. 4683) venendo a mancare il presupposto legale per potere
proseguire l'attivita' societaria. Sulla base delle predette
considerazioni l'Autorita' e' dell'avviso che:
a) un trasferimento di ramo d'azienda da una SOA ad altra SOA e'
ammissibile in quanto equiparabile alla fusione per incorporazione;
b) in tale ipotesi, stante l'esclusivita' dell'oggetto sociale, si
producono gli effetti propri dell'estinzione della societa' la cui
azienda risulta acquisita da altra SOA;
c) valgono in materia le indicazioni di cui alla determinazione n. 13 del
13 giugno 2002.
Roma, 21 maggio 2003
Il Presidente: Garri
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