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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea.

(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2003)

  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7, dei decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 e dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, si comunica che, in relazione al telex in data 12 dicembre 2003, n. 14094 della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio coordinamento mercato interno, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori - di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e del relativo regolamento, approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonché di quelli derivanti da accordo CE-WTO-GPA, sono così determinati:

soglie comunitarie:

1) euro 5.000.000;
2) euro 200.000;
3) euro 750.000;
4) euro 400.000;
5) euro 600.000;

soglie WTO-GPA:

1) DSP 130.000 = euro 154.014; (1)
2) DSP 200.000 = euro 236.945; (2)
3) DSP 400.000 = euro 473.890;
4) DSP 5.000.000 = euro 5.923.624. (3)

(1) soglia per servizi e forniture dei ministeri e delle amministrazioni centrali.
(2) soglia per servizi e forniture delle altre amministrazioni aggiudicatrici.
(3) soglia per appalti di lavori.

       

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