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MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2003) |
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Ai sensi dell'art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1,
commi 6 e 7, dei decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402,
dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 e
dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525, si comunica che, in relazione al telex in data 12 dicembre 2003, n.
14094 della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento
politiche comunitarie - Ufficio coordinamento mercato interno, dal 1°
gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 i limiti di soglia degli appalti
pubblici di lavori - di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni e del relativo regolamento, approvato con d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554 - forniture di beni e servizi, ivi compresi
quelli dei settori esclusi, nonché di quelli derivanti da accordo
CE-WTO-GPA, sono così determinati: |
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