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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25/11/2003) |
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Con la presente circolare questo Ministero intende far conoscere il proprio avviso sulla disposizione di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recepita dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (in seguito Testo unico), come modificato ed integrato dall'art. 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 (in seguito Testo unico coordinato), che ha compreso nella ristrutturazione edilizia gli interventi di «demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma», assoggettandoli a denuncia di inizio attivita'. Cio' al fine di fornire indirizzi per una interpretazione uniforme ed omogenea della norma e per una sua conseguente corretta applicazione, considerata anche la notevole incidenza della stessa sul patrimonio edilizio esistente: e' noto, infatti, che gli interventi di recupero e riqualificazione hanno assunto, negli ultimi anni, rilevanza e diffusione crescente e costituiscono componente non secondaria della politica urbanistico-edilizia di molti enti territoriali e che, inoltre, la formazione degli strumenti urbanistici si attiene, sempre piu' di frequente, a criteri del massimo possibile recupero e riuso del territorio urbanizzato e delle aree edificate esistenti, anche al fine di contenere il ricorso all'edificazione di nuovi ambiti territoriali. Ulteriori motivi sulla necessita' di orientare l'applicazione della norma si individuano nell'importanza, da un lato, di fornire criteri guida in modo da agevolare i comportamenti amministrativi dei comuni evitando possibili assunzioni di atti illegittimi; dall'altro, nell'esigenza di assicurare, mediante una certezza interpretativa, tutela ai professionisti in considerazione delle notevoli responsabilita' affidate agli stessi su compiti in precedenza assegnati agli uffici pubblici. I professionisti, infatti, sono tenuti ad asseverare la conformita' dell'intervento oggetto della Dia agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, ed assumono, inoltre, la qualita' di persone esercenti un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Conseguentemente l'amministrazione, in caso di dichiarazioni non veritiere, ne da' comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. E' in ogni caso da evidenziare che l'attestazione circa la consistenza delle volumetrie esistenti avviene, da parte del professionista incaricato, tramite adeguata documentazione grafica e fotografica, con le modalita' eventualmente stabilite dal regolamento edilizio comunale. La verifica della legittimita' delle preesistenze, nel caso di richiesta di permesso di costruzione, spetta all'amministrazione che, una volta ricevuta la richiesta, provvedera' a controllare la sussistenza dei titoli abilitativi originari con relative varianti (permessi di costruzione, concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, denunce di inizio attivita', concessioni o autorizzazioni in sanatoria) e dei provvedimenti di disciplina edilizia adottati per eventuali abusi presenti nell'edificio. Qualora si proceda con Dia, utilizzando la facolta' di cui all'art. 22 del Testo unico coordinato, la situazione delle preesistenze, in quanto presupposto legittimante l'operazione di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, deve essere oggetto di ricognizione nella relazione asseverata di cui all'art. 23, comma 1, del Testo unico, sulla base degli elementi forniti dal proprietario ovvero delle ricerche condotte dal professionista. Peraltro, considerata la natura ricognitiva di tale attivita', il professionista non assume alcuna responsabilita' circa l'effettiva situazione della costruzione con riferimento alla disciplina urbanistico-edilizia pregressa, essendo il contenuto della relazione circoscritto ai risultati della ricerca condotta ed ai dati forniti dal proprietario. Tale incombente potra' in ogni caso assolversi anche mediante richiesta di ogni opportuna informazione e documentazione allo sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5, comma 1, del Testo unico. Si precisa, infine, che i pareri e gli atti di assenso, nel caso di denuncia di inizio attivita', devono essere acquisiti direttamente dall'interessato ed allegati alla richiesta. E', comunque, facolta' del richiedente produrre pareri ed atti di assenso anche per il rilascio del permesso di costruire, in quanto lo sportello unico e' demandato a provvedere solo qualora tale documentazione non sia stata acquisita dal richiedente. 2. Gli orientamenti giurisprudenziali sull'equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la giurisprudenza amministrativa si era occupata piu' volte della questione relativa alla possibilita' di far rientrare, nell'ambito della ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge del 5 agosto 1978, n. 457, anche l'intervento di demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato. Si e' venuto, pertanto, a formare un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui «nel concetto di ristrutturazione edilizia devono annoverarsi anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001, n. 1246; id., 28 marzo 1998, n. 369; id., 14 novembre 1996, n. 1359; id., 9 febbraio 1996, n. 144; id., 23 luglio 1994, n. 807; id., 6 dicembre 1993, n. 1259; id., 3 febbraio 1992, n. 86; id., 3 gennaio 1992, n. 4; id., 4 aprile 1991, n. 430; id., 20 novembre 1990, n. 786; id., 9 luglio 1990, n. 594; id., 30 settembre 1988, n. 946; id., 28 giugno 1988, n. 416; id., 17 ottobre 1987, n. 637; id., 21 dicembre 1984, n. 958). L'equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione veniva dalla giurisprudenza essenzialmente motivata con la considerazione che «il concetto di ristrutturazione e' necessariamente legato concettualmente ad una modifica e a una salvezza finale (quantomeno nelle sue caratteristiche fondamentali) dell'esistente (modifica che puo' essere generale o particolare e, quindi, dar luogo alla realizzazione di un fabbricato in tutto o in parte «nuovo»), ma non anche alla indispensabile conservazione, nella loro individualita' fisica e specifica (tal quali essi sono e si trovano), dei medesimi elementi costitutivi dell'edificio o di alcuni tra essi (i principali)» (cosi' Cons. Stato, sez. V, n. 946/1988). 3. Il recepimento normativo, con parziali innovazioni, dei principi affermati dalla giurisprudenza Il Testo unico, recependo il c.d. diritto vivente, costituito dagli orientamenti giurisprudenziali innanzi riportati, all'art. 3 aveva stabilito testualmente: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica». Tale formulazione e' stata in seguito oggetto di una modifica ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera a), del Testo unico coordinato che ha inteso conformarsi alla sopravvenuta norma della legge n. 443/2001. Conseguentemente, il testo definitivo vede sostituito il riferimento alla «fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali a quello preesistente» con «ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella esistente». 4. Conseguenze giuridiche derivanti dall'equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione 4.1. Con riferimento alla
disciplina edilizia. In forza del ricordato disposto, la nuova
definizione di ristrutturazione edilizia, comprendente anche la
demolizione e ricostruzione di edifici con il rispetto della volumetria
e sagoma preesistenti, prevale sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, come gia' stabilito
dall'art. 31, ultimo comma, della legge n. 457/1978 e confermato
all'art. 3, ultimo comma, del Testo unico. Va osservato, in proposito,
che il mancato richiamo - nella nuova definizione voluta dal legislatore
della n. 443/2001 - al parametro «dei materiali edilizi» non pone
alcun particolare problema, mentre, per quanto riguarda «l'area di
sedime», non si ritiene che l'esclusione di tale riferimento possa
consentire la ricostruzione dell'edificio in altro sito, ovvero
posizionarlo all'interno dello stesso lotto in maniera del tutto
discrezionale. Roma, 7 agosto 2003 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi |
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