Articolo unico
Oggetto: Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi
metallici fissi.
E’ pervenuto a questa
Direzione un quesito da parte dell’ACAI “Associazione fra i
costruttori in acciaio italiani” concernente la liceità dell'uso
promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati
con quelli a telai prefabbricati.
Al riguardo, pur tenendo presente le competenze delle regioni in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V
della Costituzione, si ritiene comunque opportuno esprimere alcune
indicazioni in merito alla suddetta problematica al fine di fornire
utili elementi di valutazione per un’omogenea applicazione della
normativa di sicurezza.
L'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 30 del D.P.R. 164/56, sia
dei ponteggi a telai prefabbricati che dei ponteggi a montanti e
traversi prefabbricati, consente l'impiego anche di elementi di
ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione
ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati
nell'Allegato A della stessa autorizzazione.
Infatti gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purché appartengano
ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati
nell'ambito di uno specifico schema di ponteggio, insieme ai ponteggi a
telai o insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la
realizzazione di: parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico,
mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni.
In relazione a quanto sopra esposto, si ribadisce che per uno specifico
schema di ponteggio non è consentito, e quindi non trova applicazione
l'art. 32 del D.P.R. n. 164/56, l'uso promiscuo di elementi di ponteggio
a:
• telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
• montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni
diverse,
• tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse.
Detta conclusione discende dalla considerazione che le autorizzazioni
ministeriali dei ponteggi metallici si riferiscono, ciascuna, ad un
complesso di componenti ben individuati il cui corretto impiego −
secondo gli schemi autorizzati − è condizione indispensabile
perché ne sia garantito il livello di sicurezza accertato dagli esami e
dalle prove effettuate sui prototipi.
Ciò considerato, in ordine alla possibilità di utilizzo promiscuo di
elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a
telai prefabbricati, su conforme parere del Consiglio Nazionale delle
Ricerche si ritiene che tale possibilità debba essere consentita
esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di
appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché
vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate:
1. Lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base ad un
progetto, ai sensi dell’art.32 del D.P.R. n. 164/56, firmato da
ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della
professione;
2. il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici
specifici, anche i requisiti di accoppiabilità fra i due tipi di
ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono appartenere, ciascuno, ad
una unica autorizzazione ministeriale;
3. gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati,
utilizzati per la realizzazione della particolare partenza, devono
appartenere ad una classe di carico (costruzione o manutenzione) non
inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati;
4. il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve
essere correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali;
5. sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di
separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti, che per la
realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli stessi, devono
essere utilizzati solo elementi di ponteggio, appartenenti alle
autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti, o
elementi di ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica
autorizzazione ministeriale;
6. in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta
dell’organo di vigilanza, oltre al progetto di cui al punto 1, i
libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se
utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi e giunti.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa A. M. FAVENTI)