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Alle Amministrazioni aggiudicatrici
di cui all'art. 2, comma 2, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni e
integrazioni
1. L'art.
8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro
sui lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni, prevede,
come noto, misure premiali in favore delle imprese in possesso della
certificazione del sistema di qualita' conforme alla normativa europea
ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e
correlati di tale sistema, consentendo, in sede di appalto concorso, di
valutare i suddetti in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2
dell'art. 21 della medesima legge, ai fini della determinazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in sede di aggiudicazione
dell'appalto.
2. La tabella di cui all'allegato B) del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, regolamento recante istituzione del
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, adottato
ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni - stabilisce un regime transitorio e diversificato negli
anni in materia di certificazione di qualita'. Nelle procedure di appalto
concorso, e per gare di importo superiore a 30 miliardi di lire (pari a
Euro 15.493.707), con decorrenza 1 gennaio 2003 e' previsto l'obbligo per
gli esecutori di opere pubbliche di dimostrare la piena conformita' alle
regole UNI ENI ISO 9000 (Vision 2000), vale a dire il possesso dei
requisiti attinenti la certificazione di qualita', gia' in fase di
ammissione alla gara, quale criterio di selezione dei concorrenti alla
gara stessa. Il sistema di certificazione semplificato, cioe' il possesso
di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita',
trova invece gia' applicazione del 1 gennaio 2002 per le gare di importo
compreso tra i 10 e i 30 miliardi di lire (pari a euro, rispettivamente,
5.164.569 e 15.493.707). Negli anni a seguire, sia i requisiti attinenti
gli elementi del sistema di qualita' che la certificazione del sistema di
qualita', saranno progressivamente resi obbligatori per tutti gli appalti
di importo superiore ad un miliardo di lire (pari a euro 516.457), ai
fini dell'ammissione alla gara.
3. Il contenuto delle predette disposizioni pone in evidenza il contrasto
tra la normativa nazionale e quella europea di cui alla direttiva
93/37/CEE che impone invece la netta separazione tra la fase della
qualificazione e quella della valutazione dell'offerta, prevedendo,
conseguentemente, i diversi requisiti dei concorrenti da valutarsi nelle
rispettive fasi.
4. La Commissione europea ha gia' sollevato nei riguardi dello Stato
italiano il sospetto di incompatibilita' fra la norma di cui all'art. 8,
comma 11-quater, della legge n. 109/1994 e le disposizioni della
direttiva 93/37/CEE.
Al riguardo il dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia di
questa amministrazione e' intervenuto alla discussione del caso
sollevato, nelle opportune sedi, alla presenza di funzionari della
Commissione europea.
In questa circostanza i servizi della Commissione hanno segnalato
l'intenzione di attivare una procedura di infrazione nei confronti dello
Stato italiano, in caso di persistenza del contrasto normativo rilevato.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale
amministrazione competente, si e' impegnato, su proposta della
Commissione, a predisporre entro l'anno in corso un apposito
provvedimento allo scopo di adeguare la normativa italiana a quella
europea di modo che, anche negli appalti pubblici di lavori, la fase di
ammissione alle gare miri a selezionare i concorrenti sulla base dei
curricula posseduti e quella dell'aggiudicazione sia invece diretta ad
individuare la migliore offerta sul diverso piano della qualita'.
6. In considerazione dell'impegno assunto da questo Ministero e tenuto
conto dei tempi occorrenti per varare la proposta di modifica dell'art.
8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994, si invitano le
amministrazioni aggiudicatrici a tenere presente le considerazioni fin
qui svolte in sede di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori,
mediante procedura di appalto-concorso, a favore di imprese in possesso
di certificazione del sistema di qualita' o della dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati.
Si sottolinea, conclusivamente, che l'inosservanza della normativa
comunitaria sopra indicata potrebbe rendere lo Stato italiano
destinatario di procedura di infrazione da parte dell'Unione europea ed
imporre l'attivazione di conseguenziali provvedimenti.
La presente circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16
gennaio 2003
Il
Ministro: Lunardi
Registrata
alla Corte dei conti il 17 marzo 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 161
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