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Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. I comuni del Lazio
hanno la facoltà , nell'ambito della propria competenza territoriale, di
istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova
costruzione, così come previsto al comma 2.
2. Con la presente legge, la Regione, considerata la necessità di
conoscere lo stato conservativo del patrimonio edilizio, di provvedere
alla individuazione di situazioni a rischio relative a fabbricati
pubblici e privati e di programmare eventuali interventi di
ristrutturazione e di manutenzione degli stessi , onde prevenire rischi
di eventi calamitosi, istituisce il fascicolo del fabbricato per ogni
costruzione esistente o di nuova realizzazione, sia privata che pubblica,
nell'ambito del territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione
funzionale.
3. Il fascicolo del fabbricato deve assicurare, di norma, una conoscenza
completa dei fabbricati a partire dall'epoca della loro costruzione,
riportando tutte le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente
introdotti.
Art. 2
(Definizioni)
1. Per fabbricati, sia
privati che pubblici, di nuova costruzione si intendono i fabbricati
ultimati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge; per fabbricati esistenti si intendono i fabbricati ultimati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per proprietari si intendono:
a) nel caso di fabbricati di nuova costruzione, i soggetti che si
identificano con le stazioni appaltanti;
b) nel caso di fabbricati esistenti o il singolo proprietario dell'intero
fabbricato o, in solido, i proprietari delle singole porzioni del
fabbricato, ove non sia costituito un condominio, o il condominio, se
costituito.
3. Per costruttori si intendono i soggetti responsabili o intestatari,
per legge ed in base alla concessione edilizia originaria, del titolo a
costruire.
Art. 3
(Regolamento di
attuazione)
1. La Giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione che
fissa:
a) lo schema del fascicolo del fabbricato;
b) i termini di scadenza per il completamento del fascicolo del
fabbricato nelle aree di particolare rischio;
c) le procedure di compilazione del fascicolo del fabbricato ed il
relativo aggiornamento;
d) l'anagrafe degli immobili e le caratteristiche;
e) le modalità ed i principi delle convenzioni che i comuni stipulano
con gli ordini ed i collegi professionali;
f) le modalità di individuazione delle zone a rischio, per le quali è
necessario ed indispensabile la redazione del fascicolo del fabbricato.
Dette zone a rischio sono classificate a cura dei comuni, in base ad un
indagine tecnica che tiene conto delle caratteristiche sismiche,
geologiche e geotermiche del suolo e del sottosuolo, nonché della
situazione della rete fognaria e degli impianti comunali, del livello
delle falde freatiche, della presenza di insediamenti periferici, di
centri storici e di abusivismo edilizio.
Art. 4
(Fascicolo del
fabbricato e scheda di sintesi)
1. Nei comuni che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 1 i
proprietari devono affidare a professionisti iscritti ai rispettivi albi
professionali, nel rispetto delle competenze previste dalla vigente
normativa, l'incarico di predisporre il fascicolo del fabbricato, che
deve contenere, di norma, per il fabbricato e le pertinenze, tutte le
informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica,
edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa, con le
modificazioni e gli adeguamenti eventualmente intervenuti nel tempo. Una
sintesi delle informazioni contenute nel fascicolo deve essere riportata
in una scheda informatizzabile. Nel regolamento di attuazione di cui
all'articolo 3 sono definiti i modelli di riferimento e sono fornite le
disposizioni necessarie per la redazione del fascicolo e della scheda.
2. In caso di necessità e sulla base di adeguate motivazioni il
professionista incaricato propone una seconda fase di approfondimento
conoscitivo per effettuare ulteriori specifici controlli specialistici ed
eventualmente, a seguito dei conseguenti risultati, per eseguire
interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del
fabbricato. Inoltre il professionista può proporre un piano di corretta
gestione del fabbricato per migliorarne il livello qualitativo.
3. Il fascicolo, completo di tutti gli elaborati, deve rimanere
depositato presso il proprietario o l'amministratore del fabbricato, a
disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti.
4 In occasione di compravendite o locazioni i venditori o i locatori sono
tenuti, a richiesta, a fornire all'acquirente o al conduttore i dati e le
informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato e nella scheda di
sintesi.
Art. 5
(Aggiornamenti)
1. Il fascicolo del
fabbricato e la relativa scheda di sintesi devono essere aggiornati in
occasione di ogni lavoro o modifica significativa dello stato di fatto
e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato o di parte di esso.
L'aggiornamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti
sul fabbricato e sulle relative pertinenze da enti erogatori di pubblici
servizi, quali, tra gli altri, energia elettrica, acqua, gas, telefono,.
L'aggiornamento deve essere completato entra trenta giorni dalla data di
ultimazione dei lavori o delle modifiche effettuate.
2. Oltre agli aggiornamenti di cui al comma 1, i proprietari devono
assicurare un aggiornamento periodico del fascicolo del fabbricato e
della relativa scheda di sintesi nel rispetto dei termini di scadenza che
sono fissati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 3, sulla
base anche della vetustà degli edifici e della tipologia edilizia. I
suddetti termini per l'aggiornamento non possono essere inferiori a
cinque anni e superiori a dieci anni.
3. La scheda di sintesi di cui all'articolo 4, comma 1, nonché gli
aggiornamenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi
all'ente preposto ai sensi dell'articolo 6, comma 1 entro trenta giorni
dal termine fissato per il completamento del fascicolo del fabbricato.
Art. 6
(Compiti dei comuni)
1. I comuni del Lazio sono
individuati come enti preposti, ciascuno nell'ambito della propria
competenza territoriale, a provvedere alla diretta vigilanza
sull'attuazione della presente legge.
2. I comuni devono:
a) raccogliere su supporto informatico i dati relativi alle schede del
fascicolo del fabbricato secondo le specifiche riportate nel regolamento
di attuazione di cui all'articolo 3;
b) trasmettere i dati complessivi alla Regione e a tutti gli altri enti
pubblici che ne facciano richiesta;
c) intervenire in caso di inadempienza dei soggetti interessati;
d) utilizzare la banca dati dei fascicoli del fabbricato per attuare una
politica di prevenzione e corretta gestione territoriale e per
ottimizzare i servizi sul territorio.
Art. 7
(Oneri e contributi)
1. Gli oneri per la
redazione del fascicolo del fabbricato sono a carico dei proprietari.
2. La Regione trasferisce risorse specifiche ai comuni per l'attuazione
della presente legge ed in particolare per specifici controlli
specialistici od eventuali interventi idonei a ripristinare le condizioni
di sicurezza del fabbricato.
3. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 sono indicate le
modalità, i termini e le condizioni di concessione dei contributi di cui
al comma 2.
4. Il comune può accordare riduzioni in relazione all'imposta comunale
sugli immobili (ICI).
5. La Giunta regionale sottopone per l'approvazione al Consiglio entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una proposta
di legge di iniziativa regionale da inviare all'esame del Parlamento per
integrare i contributi previsti.
Art. 8
(Disposizione
finanziaria)
1. Per l'attuazione della
presente legge è istituito nel bilancio di previsione della Regione per
l'anno 2002 apposito capitolo da iscrivere all'U.P.B. E61 denominato
"spese per l'istituzione del fascicolo del fabbricato" con lo
stanziamento di euro 100.000,00
2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con prelevamento di
pari importo dall'U.P.B. T21.
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