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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il C.C.N.L. del personale
dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1999 valido per il
quadriennio 1998-2001;
Visto l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 della legge 17
maggio 1999, n. 144;
Visto l'articolo 1, comma 1, e la tabella B6 del
decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici del 4 aprile 2001;
Visti il verbale dell'accordo
raggiunto in data 25 maggio 2001, in sede di contrattazione decentrata di
amministrazione con il quale sono stabiliti le modalita' e i criteri di
ripartizione del predetto incentivo economico;
Visto l'articolo 17, comma
3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25 della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
dell'11 febbraio 2002;
Vista la comunicazione effettuata con nota n.
002/414 in data 18 marzo 2002 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. La somma di cui al comma 1
dell'articolo 18, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e' ripartita dal dirigente dell'ufficio di livello
dirigenziale generale attuatore dell'intervento in base al presente
regolamento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1
e' individuato, in base all'articolo 18, comma 1, della citata legge n.
109 del 1994, e successive modificazioni, tra il responsabile unico del
procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i
loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a
base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro
economico per la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in cui
l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare la
somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma
2, e' data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al
seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a)
aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera determinata come di
seguito:
1) 0,75 per cento per progetti il cui importo a base di gara non
ecceda euro 150.000;
2) 0,70 per cento per progetti il cui importo a base
di gara e' compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000;
3) 0,65 per cento
per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 750.001
ed euro 5.000.000;
4) 0,60 per cento per progetti il cui importo a base
di gara e' compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000;
5) 0,50 per
cento per progetti il cui importo a base di gara supera 25.000.000 di
euro;
b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera
determinata come di seguito:
1) 0,75 per cento per progetti riguardanti
nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo; 2)
0,65 per cento per progetti di manutenzione straordinaria; 3) 0,50 per
cento per progetti di manutenzione ordinaria.
4. L'aliquota percentuale
complessiva e' applicata nella misura massima dell'1,5 per cento nei
seguenti casi:
a) progetti costituiti da piu' sottoprogetti
specialistici;
b) progetti realizzati per stralci funzionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni
(legge quadro in materia di lavori pubblici): "Art. 18 (Incentivi e
spese per la progettazione).
- 1. Una somma non superiore all'1,5 per
cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a
valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e'
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un
regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i
loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5
per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla
complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a
prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto
affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del
regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono
abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento
della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' ed i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
2-bis. A
valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI
del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una
quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti
preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse
indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre
rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei
progetti, nonche' all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e
le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i
comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al
credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote
relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate
dall'ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per
conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni se
non conseguenti ai rapporti d'impiego. 2-quater. E' vietato l'affidamento
di attivita' di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre
procedure diverse da quelle previste dalla presente legge".
Note
alle premesse:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421".
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della
legge 17 maggio 1999, vedasi nota al titolo.
- L'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "25.
Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria:
a) per
l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per
l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari
al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di
contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu'
Ministri".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in nota al titolo.
Art. 2
1. La somma,
determinata con i criteri di cui all'articolo 1, e' ripartita tra il
personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue:
a)
responsabile del procedimento: 13 per cento;
b) incaricati della
progettazione e loro tecnici collaboratori: 50 per cento;
c) incaricati
della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 5
per cento;
d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici
collaboratori: 18 percento;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici
collaboratori: 10 per cento;
f) altri componenti dell'ufficio che hanno
collaborato alla predisposizione degli atti pur non sottoscrivendone i
relativi elaborati: 4 per cento.
2. Il dirigente di cui all'articolo 1,
comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richieda
l'apporto di una pluralita' di competenze tecniche, puo' nominare un
coordinatore della progettazione.
3. L'aliquota di cui al punto c) del
comma 1 e' addizionata a quella di cui al punto b), del medesimo comma,
qualora il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 14 agosto l996, n. 494, e successive
modificazioni, sia sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis,
lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
4. L'aliquota di cui al punto e), comma 1, e' addizionata
a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il
certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.
Note all'art. 2:
- Si
riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva
92/577CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili): "Art. 12 (Piano di
sicurezza e di coordinamento).
- 1. Il piano contiene l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi
che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dalla eventuale presenza simultanea o successiva di piu' imprese o dei
lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio'
risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e'
costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione.
In particolare il piano contiene, in relazione
alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a)
modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili
rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti
principali di elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g)
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h)
misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il
rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita'
dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita'
delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di
sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove
le modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14;
r)
disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle
spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t)
misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante
del contratto d'appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e
i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di
cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro
delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore
per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio".
- Si trascrive il testo dell'art. 31, comma 1-bis,
lettera b) della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109: "1-bis.
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita' nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di
sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b).
Art. 3
1. Gli importi
derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento
e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c),
d), e) sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:
---->
Vedere formula di pag. 5 <----
ove:
P i indica la somma per
ciascun progetto da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d), e);
M j indica il coefficiente di compenso professionale di cui al comma 2;
N
j indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 3.
2. Il
coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze
assunte nell'ambito del progetto, e' cosi' fissato:
a) progettista,
direttore lavori, collaudatore: 0,50;
b) collaboratore tecnico che
partecipa direttamente alla redazione degli elaborati: 0,30;
c) altri
collaboratori: 0,15.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel
caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore.
Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e) non e' totale, e'
fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in
proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore
all'unita'.
4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non
si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il
compenso e' ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha
effettivamente partecipato alla redazione del progetto.
5. L'aliquota
percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e' ripartita in
parti uguali.
6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del
progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo
delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la
percentuale di tale importo. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 aprile 2002
Il Ministro ad
interim: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 3 giugno 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 6,
foglio n. 113
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