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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317,
recante modificazioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177,
recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante il «Regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti»;
Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modifiche, concernente disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazioni di
pericolosita' sociale;
Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante la
delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di
comunicazioni e certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni
attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in tema di comunicazioni e
certificazioni previste dalla normativa antimafia;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni
e delle informazioni antimafia;
Visti i decreti legislativi 19 dicembre
1991, n. 406, 17 marzo 1995, n. 158 e 25 febbraio 2000, n. 65;
Vista la
legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di
attuazione della legge n. 109/1994;
Visto il decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
Considerato che l'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 21 dicembre
2001, n. 443, conferisce al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nel quadro delle attribuzioni volte ad assicurare il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE integrato dai presidenti delle
regioni interessate, anche il compito di vigilare sulla esecuzione dei
progetti approvati, avvalendosi, eventualmente, di una apposita
struttura;
Ravvisato che l'efficace esercizio della predetta funzione non
puo' prescindere dalla sorveglianza sulla realizzazione dei progetti per
la necessita' di evitare che l'esecuzione delle opere rappresenti
occasione di infiltrazione della delinquenza organizzata o costituisca
presupposto di riciclaggio di denaro di provenienza illecita delle
associazioni malavitose o sia, comunque, inquinata da irregolarita'
gravi;
Ritenuto che per prevenire il verificarsi di tipologie di minaccia
sia alla sicurezza fisica dei cantieri sia di coloro che negli stessi
prestino la propria attivita', e' opportuno apprestare adeguate forme di
sorveglianza «in loco», specie con riferimento alle opere di maggior
rilevanza;
Considerata l'esigenza, per il raggiungimento di tali primari
obiettivi, di una struttura di diretta collaborazione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti che operi tramite un contingente di
personale di limitata consistenza, ai fini dell'esercizio dei poteri
delineati dall'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
Rilevato inoltre che, per il conseguimento dei predetti obiettivi, la
medesima struttura possa ottenere dalle competenti autorita' l'impiego di
appartenenti alle Forze di polizia, agli ispettorati del lavoro ed agli
enti locali tramite convenzioni di avvalimento e/o di collaborazione,
nonche' l'introduzione nei capitolati di gara dell'onere di appositi
progetti di difesa passiva e sicurezza delle opere;
Decreta:
Art. 1
1.
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di
diretta collaborazione del Ministro, nell'ambito del decreto del
Presidente della Repubblica, 24 aprile 2001, n. 320, e' istituito il «Servizio
per l'Alta sorveglianza per le grandi opere».
2. Il Servizio fa a capo
ad un unico direttore, che agisce con autonomia funzionale ed opera alle
dirette dipendenze del Ministro.
3. Il Servizio cura, con cadenza annuale
la redazione di un documento illustrativo del complesso delle attivita'
svolte e degli obiettivi conseguiti, in coerenza alle direttive del
Ministro.
4. L'attivita' del Servizio, sia per le direttive del Ministro,
sia per le relazioni con l'amministrazione e con gli organi
istituzionali, e' coordinata dall'ufficio di Gabinetto ai sensi degli
articoli 2, comma 6 e 3, comma 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 320/2001.
Art. 2
1. Il direttore
del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, sara' coadiuvato
da: un coordinatore dotato di una specifica professionalita'
tecnico-giuridico-ispettiva che abbia, altresi', maturato una specifica
esperienza in materia di controllo e/o contrasto alle varie forme di
irregolarita' economico-finanziaria nella realizzazione delle opere
pubbliche; due dirigenti esperti di gestione amministrativa e specialisti
nella normativa comunitaria del settore; tre dirigenti tecnici con
esperienza diretta nella gestione del processo di realizzazione delle
opere pubbliche e dell'alta sorveglianza.
2. Il direttore del Servizio
propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la designazione
del personale avente i requisiti indicati al precedente comma, il cui
status sara' successivamente disciplinato con apposito, provvedimento
regolativo.
3. Al supporto informatico del Servizio provvede la direzione
per i sistemi informativi e statistici per il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 3
1. Al fine
dell'ottimale perseguimento dei propri obiettivi, sulla base delle
direttive impartite, il Servizio predispone:
a) piani operativi inerenti
l'esercizio dell'alta sorveglianza;
b) intese e convenzioni, di concerto
con i prefetti delle province territorialmente competenti, per l'avvalimento
e/o la collaborazione con le Forze di polizia, gli ispettorati del lavoro
e gli enti locali.
2. Al Servizio sono sottoposti, inoltre, i progetti
predisposti per la difesa e la sicurezza di ciascuna opera i cui oneri
vengono inseriti nei capitolati di gara.
Art. 4
1. A tutela della
sicurezza e dell'efficienza nell'esecuzione delle opere e a salvaguardia
della corretta provenienza e destinazione dei capitali impiegati, il
Servizio, sempre nel rispetto della normativa di settore, promuove:
a)
attivita' conoscitive sulla provenienza dei capitali e sulle persone
fisiche e/o giuridiche operanti in subappalto, ovvero a mezzo di noli a
caldo o a freddo;
b) tutela ambientale del territorio interessato dalle
opere;
c) vigilanza sulla sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori;
d) sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle
opere. Inoltre promuove e realizza il monitoraggio sui progetti di difesa
passiva e sicurezza delle opere.
2. Per il Servizio puo' essere richiesta
la collaborazione:
a) delle articolazioni della Guardia di finanza;
b)
delle articolazioni della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri;
c) delle articolazioni dei Corpi di polizia mineraria, ambientale ed
idraulica dipendenti dalle autonomie locali, nonche' del Corpo forestale
dello Stato;
d) delle articolazioni e degli uffici preposti alla
sicurezza del lavoro e alla tutela dei lavoratori (ispettorati del lavoro
e casse edili);
e) delle articolazioni e degli uffici preposti alla
sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle
opere (prefetti, uffici territoriali del Ministero delle infrastrurture e
dei trasporti, uffici del Genio militare).
3. Per le opere di particolare
rilevanza, il Servizio puo' proporre la nomina di un «responsabile dell'attivita'
di alta sorveglianza dell'opera» alla cui attivita' cooperano, su base
convenzionale, le strutture periferiche interessate statali, regionali
e/o di altre autonomie.
4. Il Servizio puo', in alternativa, proporre
l'attribuzione della predetta funzione al responsabile del procedimento
di cui alla legge n. 109/1994.
Art. 5
1. Il direttore
del Servizio ha la facolta' di indicare prescrizioni a tutela dell'integrita'
fisica dei cantieri e relativa incolumita' dei rispettivi addetti,
tramite specifiche strutture e difese passive (come recinzioni,
telecamere, personale addetto al controllo degli accessi ai cantieri etc.),
sulla base di apposito progetto approvato.
2. L'indicazione di cui al
comma 1 avviene all'esito delle istruttorie dei competenti uffici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove trattasi di istituire
un capitolato speciale d'appalto a carico del General Contractor, e con
ordinanza del prefetto competente per gli altri insediamenti e opere che
siano individuati come obiettivi sensibili.
3. Il Servizio approva la
predisposizione di piani operativi per l'alta sorveglianza delle opere il
cui importo rientra nel quadro economico della spesa dell'opera tra le
somme a disposizione dell'amministrazione (art. 16, comma 7, legge n.
109/1994).
Art. 6
1. Il Servizio per
l'Alta sorveglianza delle grandi opere interloquisce, avvalendosi anche
del responsabile dell'attivita' di alta sorveglianza dell'opera, con i
livelli periferici statali, con le strutture regionali e/o con le
autonomie locali.
Art. 7
1. L'attivita' e
la documentazione del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere
sono soggetti a classificazione di sicurezza.
2. Il personale del
Servizio e' munito di nulla-osta di segretezza di adeguato livello.
Art. 8
1. Il presente
decreto entra in vigore dalla data della sottoscrizione.
Roma, 15 aprile
2002
Il Ministro: Lunardi
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