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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 29, comma 1,
del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che stabilisce che i datori di lavoro
esercenti attivita' edile sono tenuti a versare la contribuzione
previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore
previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze
indicate dallo stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette
contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza
sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore
settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50
per cento;
Visto il comma 5 dell'art. 29, cosi' come modificato dall'art. 45, comma
18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede che sino al 31
dicembre 2001 il Governo proceda ad una verifica degli effetti delle
disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la
possibilita' che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia
confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione
contributiva medesima;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1997, con il
quale la riduzione prevista dal comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto
1995, n. 341, e' stata confermata ed elevata alla misura dell'11,50 per
cento per il periodo 1 gennaio 1997- 31 dicembre 1998;
Visto il decreto ministeriale 17 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2000, con il
quale la predetta riduzione e' stata confermata, per l'anno 2000, nella
misura dell'11,50 per cento; Tenuto conto della rilevazione elaborata
sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di
applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto
1995, n. 341, dalla cui analisi dei dati si rileva, rispetto al periodo
precedente, un aumento pro-capite del numero medio di giornate
retribuite, con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale
da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per
cento;
Ritenuto pertanto di confermare la riduzione di cui al comma 2 dell'art.
29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento
gia' stabilita dal citato decreto ministeriale 17 agosto 2000;
Decreta:
La riduzione prevista
dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e'
confermata, per l'anno 2001, nella misura dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sara' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2002
Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei
conti il 22 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 205
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