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Testo in vigore dal:
7-10-2005
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge del 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attivita' produttive;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto
2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
con il Ministro della giustizia e con il Ministro per gli affari
regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
1. Nel
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i seguenti
articoli:
«Art. 2-bis (Progettazione).
- 1. Ai progetti delle
infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico. Le
predette norme sono vincolanti per le Amministrazioni dello Stato,
per gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le
opere inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali l'interesse regionale
e' concorrente con il preminente interesse dello Stato, le regioni,
province autonome, province, citta' metropolitane, comuni, enti
pubblici locali e loro concessionari applicano le predette norme
sino alla entrata in vigore di diversa e specifica normativa
regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della citata legge
n. 443 del 2001 e della normativa comunitaria.
2. L'affidamento da
parte del soggetto aggiudicatore delle attivita' di progettazione e
degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari
o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie
in materia, e' regolato dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n.
157, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modificazioni, ove le opere rientrino nel
suo ambito di applicazione. Al fine di garantire la trasparenza e la
pubblicita' dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati
anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e delle regioni interessate, secondo le modalita' e le
procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono
affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicita' e imparzialita' imposti dall'osservanza del Trattato
U.E.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti
aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche'
le societa' collegate alle stesse ai sensi della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, non
possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla
realizzazione dei lavori da esse progettati, ne' essere affidatarie
di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da
parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle
infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei
progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori
medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto
divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla
progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel
contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare e/o
definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima
degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso,
che rientrano nell'importo a base della gara, nonche' della
conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore
puo' affidare al contraente generale, con previsione del bando di
gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori.
Nell'affidamento mediante appalto integrato, la nomina del
responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
5. In
relazione alle attivita' di progettazione ed approvazione delle
infrastrutture, non si applicano l'articolo 17 della legge quadro ed
i seguenti articoli del regolamento:
a) articolo 9 - Pubblicita'
degli atti della conferenza di servizi;
b) titolo III, capo II - La
progettazione;
c) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di
importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
e capo V -
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore
in euro di 200.000 DSP.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni
effetto inserite nel Programma triennale del soggetto aggiudicatore,
di cui all'articolo 13 del regolamento.
7. Previa intesa con il
Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe
professionali per le attivita' di progettazione, necessaria a tener
conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della
determinazione del corrispettivo per le attivita' di progettazione
delle infrastrutture, redatte in conformita' al presente articolo e
relativo allegato tecnico, i soggetti aggiudicatori aumentano del
100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla
tabella B del decreto del Ministro della giustizia in data 4 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001;
le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo
ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente
alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in
modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.
Art. 4-bis
(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti).
- 1.
Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono
completate nei tempi previsti dal presente decreto salvo che non
siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore;
anche nell'ipotesi di piu' sospensioni, il termine complessivo di
sospensione non puo' superare i novanta giorni, trascorsi i quali le
procedure di istruttoria ed approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le
Amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e
modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta
successiva integrazione. Ove cio' non sia possibile per l'assenza
degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico al
presente decreto, le Amministrazioni competenti concludono
l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di
rinvio del progetto a nuova istruttoria e la indicazione delle
condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta
del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario,
dispone la chiusura della procedura ed il rinvio del progetto al
soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 20
in merito alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione
speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e'
istruito ed approvato a norma dell'articolo 3 ai fini della intesa
sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione
di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e
parere, comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo
dell'opera ai sensi dell'articolo 4.
4. Le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati
possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di
impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni ed
osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
resta fermo
l'articolo 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di
competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi
degli articoli 3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative
regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente
decreto legislativo e salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1.
Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici
ed edilizi e' reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i
comuni interessati, ai sensi dell'articolo 3. Il parere istruttorio
sul progetto definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con
le modalita' dell'articolo 4, e seguenti; le province partecipano al
procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di localizzazione
dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del
progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla
approvazione del progetto preliminare;
in tal caso il progetto
definitivo e' istruito ed approvato, anche ai predetti fini, con le
modalita' e nei tempi previsti dall'articolo 4. I Presidenti delle
regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i
Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto
definitivo e' integrato dagli elementi previsti per il progetto
preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del
vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica
utilita'.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera possono
essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 3,
comma 5, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una
prescrizione descrittiva di carattere normativo.
7. Ove il CIPE
disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla
quale non siano state acquisite le valutazioni della competente
Commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, ed il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente
della regione competente in materia di VIA ritenga la variante
stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o
del Presidente della regione competente, dispone l'aggiornamento
dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura
di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per
le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera
opera. La procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del
progetto definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di
chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto
preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 20, comma 4. Resta fermo il disposto di cui
all'articolo 20, comma 5.
8. In alternativa all'invio su supporto
cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di provvedere alla
trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla
approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto
informatico non modificabile. Le Amministrazioni competenti alla
istruttoria e gli enti gestori delle reti ed opere in qualsiasi modo
interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del
supporto informatico possono richiedere l'invio di una o piu' copie
cartacee;
i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento
del progetto in forma cartacea ove richiesta.
9. In caso di motivato
dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto
definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai
sensi dell'articolo 3, comma 6.
10. Sul Progetto di Monitoraggio
ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai
sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i
comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di
cui all'articolo 4.
Art. 4-ter (Conferenza di servizi ed
approvazione del progetto definitivo).
- 1. La Conferenza di servizi
di cui all'articolo 4 e' convocata e presieduta dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo
della struttura tecnica di missione. La segreteria della Conferenza
e' demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo
2, di seguito denominata: «struttura tecnica».
2. L'avviso di
convocazione e' inviato, anche per telefax o posta elettronica,
almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti
pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento
secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale
fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la
lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli
stessi, del progetto definitivo, nonche' una relazione illustrativa
delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle
normative di riferimento ed il rapporto tra le autorizzazioni
individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la
stessa relazione indica i' soggetti da invitare alla Conferenza di
servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste.
Ove necessario, nell'ambito della Conferenza possono tenersi piu'
riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in
relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attivita'
istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro.
In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla Conferenza
deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di
prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora
gia' approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto
definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di
Conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto
depositato entro il predetto termine presso la segreteria della
Conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in
esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
3.
La convocazione della Conferenza e' resa nota ai terzi con avviso
pubblicato, a seguito della convocazione della Conferenza, sul sito
internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le
procedure e le modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio
di permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia
pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale
omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricevimento dell'invito alla Conferenza, o in caso di esclusione da
invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della
Conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile
del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la
richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il
progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura
tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti
privati che non siano gestori di reti ed opere interferenti o
soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla
Conferenza. I concessionari ed i contraenti generali possono
partecipare alla Conferenza con funzione di supporto alle attivita'
istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del
novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo
da parte di tutti i soggetti invitati alla Conferenza competenti al
rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati. Sono
comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza
predetta. Il documento conclusivo della Conferenza, sottoscritto dal
presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della
stessa, elenca tutte le proposte pervenute ed i soggetti invitati
che non hanno presentato tempestiva proposta. Per la eventuale
procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al capo II.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE
a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio
del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte
di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia
a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di
prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le
caratteristiche tecniche e funzionali ed i limiti di spesa
individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
6. Ove
risulti, dopo la chiusura della Conferenza, la mancata
partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non
invitato, allo stesso e' immediatamente rimesso il progetto
definitivo con facolta' di comunicare al Ministero la propria
eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta
giorni; la proposta e' comunicata al CIPE per la eventuale
integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di
particolare gravita', il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori
possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei
lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di
approvazione.
Art. 4-quater (Varianti).
- 1. Il soggetto
aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia
assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede
di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi
i compiti e le verifiche di cui all'articolo 20.
2. Il soggetto
aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni
occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza
della verifica di cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al
progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del
progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono
approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano
rilievo sotto l'aspetto localizzativo, ne' comportino altre
sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non
richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei
fondi;
in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti
rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il
consenso dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5
dell'articolo 3. Per le opere il cui finanziamento e' stato
assegnato su presentazione del piano economico finanziario la
richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso.
Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle
opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in
sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici;
in mancanza
di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a
fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 14,
comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro per i
lavori pubblici in data 1° aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968.
4. Il soggetto aggiudicatore
informa il Ministero ed il Presidente della regione interessata
delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del
comma 2;
se l'opera e' soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e il Ministero per i beni e le attivita' culturali. I
predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni
dalla data di ricezione hanno facolta' di rimettere al CIPE
l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore
gravita', puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima
informativa e' resa altresi' al Sindaco del Comune su cui ricade
l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono
essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 e'
compiuta con le modalita' di cui all'articolo 4, anche nel caso in
cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In
caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome
interessate si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
6. Ove le
integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del
piano di esproprio, il progetto e' nuovamente approvato ai fini
della dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante
ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',
previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 4.
7.
Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal
CIPE a norma del presente decreto, i soggetti aggiudicatori possono
avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti
previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al
presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono
essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2,
delle procedure con conferenza di servizi, secondo le modalita'
dell'articolo 4 e seguenti.
Art. 5-bis (Risoluzione delle
interferenze).
- 1. Gli enti gestori delle reti ed opere destinate
al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con
l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla
realizzazione della stessa con le modalita' previste dall'articolo
5, come precisato dal presente articolo. Le attivita' di cui ai
commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i
tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle
infrastrutture, come risultanti dal presente decreto legislativo e
dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed
esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata
causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per
l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal
soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di
risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla
approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture
interferite;
in mancanza, vengono approvati secondo le procedure
proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase
di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la
cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del
progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b)
la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore
per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonche' degli
spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione
degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le
attivita' di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
3. In fase di redazione ed approvazione del progetto
definitivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore
ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del
soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di
opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione
con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui
provvede quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruita'
del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo
del progetto definitivo, con la indicazione di eventuali ulteriori
interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione
del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli
oneri per le attivita' di propria competenza per la risoluzione
delle interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la
cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del
programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai
fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria
competenza.
5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono
compiute a spese del soggetto aggiudicatore;
il mancato accordo
sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal
compimento delle attivita' di collaborazione in fase progettuale,
salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri
legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve
compiere le attivita' di competenza anche in mancanza di specifico
accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione
che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo
il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle
somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono
fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra
soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si
applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra
infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze
tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in
vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per
risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le
modalita' di cui all'articolo 4 e seguenti.
Art. 5-ter (La societa'
pubblica di progetto).
- 1. Ove la proposta del soggetto
aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della
migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attivita'
coordinata di piu' soggetti pubblici, si procede attraverso la
stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e,
ove opportuno, attraverso la costituzione di una societa' pubblica
di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai
soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati.
Alla societa' pubblica di progetto sono attribuite le competenze
necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o
connesse, nonche' alla espropriazione delle aree interessate, ed
alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di
autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La societa' pubblica
di progetto e' autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La Societa'
pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per
conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti
deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre
il costo per la pubblica finanza.
2. Alla Societa' pubblica di
progetto possono partecipare le Camere di commercio, industria e
artigianato e le Fondazioni bancarie.
3. La Societa' pubblica di
progetto e' istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente
gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed e'
organismo di diritto pubblico ai sensi della legge quadro e soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente decreto legislativo.
4. Gli enti
pubblici interessati alla realizzazione di una infrastruttura
possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento
della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore
ovvero alla Societa' pubblica di progetto di beni immobili di
proprieta' o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici
possono contribuire per l'intera durata del piano
economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla Societa'
pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni,
i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione
o infrastrutturazione ed ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da
parte della Camera di commercio, industria e artigianato, una quota
della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di
infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le
Fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle
forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati
interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono
contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro
proprieta' o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di
apposito accordo procedimentale.».
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le norme di cui all'allegato tecnico al decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, introdotte dal comma 1, primo
capoverso, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui
redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata,
affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto. Per i progetti in corso e per quelli
banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare il progetto alle
norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo
corrispettivo.
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il testo
degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87.
Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere
grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica.».
- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 21
dicembre 2001, n. 443 recante:
«Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attivita' produttive» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«2. Il Governo e' delegato ad emanare,
nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo
finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando
le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di
cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2
della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come
modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da
7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
nonche' alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non
siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive
comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e
realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture
e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure
da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione
della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la
approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto
necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione
o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a
sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della
VIA;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la approvazione
del progetto definitivo, la cui durata non puo' superare il termine
di ulteriori sette mesi;
definizione di termini perentori per la
risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con
previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata
tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai
presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del
compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il
progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei
progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed
autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera
e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie,
formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita'
del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura
tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
nonche' della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al
Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di
progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome
interessate, con oneri a proprio carico;
d) modificazione della
disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione
della facolta', da parte di tutte le amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di
proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere;
le
prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono
valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto
definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel
rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione
delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente
generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a
contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva
93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione
con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore;
il contraente generale e'
distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione
dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici
connotati di capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per
l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in
parte con mezzi finanziari privati, per la liberta' di forme nella
realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione
di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al
soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di
prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al
finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari
occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore,
nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi
pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza
pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con
soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n.
109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla
vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e
di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa
comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la
massima flessibilita' degli strumenti giuridici;
in particolare, in
caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso,
ferma restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare a
terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di
rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella
relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori;
previsione
della possibilita' di costituire una societa' di progetto ai sensi
dell'art. 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con
la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente generale nel
corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita'
di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della
legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di
restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed
utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la
costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla
legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a
valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale
nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di
proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della
redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di
corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel
rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in
aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a
fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso
soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche'
della possibilita' di fissare la durata della concessione anche
oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e
di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il
solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE
relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale
eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima
direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati
alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi
affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei
contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica;
restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela
cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di
apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori
che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il
ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle
commissioni di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma
2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche'
quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta. Nei tre anni successivi alla
loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed
integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima
procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il
Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformita'
alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di
cui al comma 2.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 recante:
«Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni, con la conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e conferenza unificata).
- 1. La
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari
regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita',
il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate
dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza
unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
reca:
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443 recante:
«Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attivita' produttive», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento
ordinario e' il seguente:
«1. Il Governo, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le
infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonche' per assicurare
efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di
gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei
presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere
la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i
Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e
inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente
comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonche' a fini
di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento
della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture
e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa
dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il
Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica
da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale
dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture
strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti
costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica
nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili,
senza diminuzione delle risorse gia' destinate ad opere concordate
con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel
programma. In sede di prima applicazione della presente legge il
programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti
nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le
iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le
indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi
in una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del
congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.».
- Il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni reca:
«Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
6 maggio 1995, n. 104.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158 e successive modificazioni reca:
«Attuazione delle direttive
90/531/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi»
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 104.
- La direttiva 93/37 del Consiglio del 14 giugno 1993 coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L 199, entrata in vigore
il 5 luglio 1993.
- L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
detta legge quadro in materia di lavori pubblici, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 17 (Effettuazione delle attivita'
di progettazione, direzione dei lavori e accessorie).
- 1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva nonche' alla direzione dei lavori ed agli incarichi di
supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione
del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
a) dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili
di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i
rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane, le aziende
unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione
e gli enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche
amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici
possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od
associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
e) dalle societa' di professionisti di cui al comma 6,
lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti
di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili.
g-bis) da
consorzi stabili di societa' di professionisti di cui al comma 6,
lettera a), e di societa' di ingegneria di cui al comma 6, lettera
b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che
abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e
che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell'art. 12. E' vietata la partecipazione a
piu' di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare
per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in
servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa'
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e'
incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 8-bis,
della presente legge;
ai consorzi stabili di societa' di
professionisti e di societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art. 12.
2. I
progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti
dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo
incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno
cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale
tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di
progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita'
per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi
di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a
soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale
tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficolta' di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le
funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come definiti
dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita' di
competenze, casi che devono essere accettati e certificati dal
responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti
di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
5. Il regolamento dei
lavori per l'attivita' del Genio militare di cui all'art. 3, comma
7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti. 6. Si
intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
societa' di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa'
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilita', ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attivita' in forma associata ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle societa' si applica il contributo integrativo previsto dalle
norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in
forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b)
societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi V, VI
e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella
forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui
alla lettera a), che eseguono studi di fattibilita', ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attivita' professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme
legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
7. Il
regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le societa' di cui al comma 6 del presente
articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le societa' di
cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o piu'
direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla
attivita' prevalente svolta dalla societa', iscritti al relativo
albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla
definizione degli indirizzi strategici della societa', di
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati della progettazione, in relazione alle quali
controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e
14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in sede
di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere
indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il
regolamento definisce le modalita' per promuovere la presenza anche
di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per
l'aggiudicazione.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione
non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori
pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali
abbiano svolto la suddetta attivita' di progettazione;
ai medesimi
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non
puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli
affidatari di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di
importo pari o superiore alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti
tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione
della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, il regolamento disciplina le modalita' di aggiudicazione
che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla
procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicita' agli stessi e siano contemperati i principi generali
della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire
la proporzionalita' tra le modalita' procedurali e il corrispettivo
dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia
inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del
responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), e g), nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza.
12-bis. Le stazioni appaltanti non
possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra
stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalita' per il pagamento dei corrispettivi con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2
marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori
qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che possono
essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo
1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio
1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo. Fino all'emanazione del
decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del
Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
13. Quando la
prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare
la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A
tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicita'
previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso in cui il valore delle
attivita' di progettazione e direzione lavori superi
complessivamente la soglia di applicazione della direttiva
comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei
lavori al progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
14-bis. I
corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati, ai
fini della determinazione dell'importo da porre a base
dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i
livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei
corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di
lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e
la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita'
di supporto di cui all'art. 7, comma 5, nonche' le attivita' del
responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in materia
di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis,
continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il
progetto di massima e per il preventivo sommario;
per la
progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il
progetto esecutivo;
per la progettazione esecutiva si applicano le
aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i
particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14-quater.
I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis
nonche' ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo
quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.
Ogni patto contrario e' nullo.
14-quinquies. In tutti gli
affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non puo'
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita' relative
alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle
relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la
responsabilita' del progettista.
14-sexies. Le progettazioni
definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto,
pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In
tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista,
dell'attivita' progettuale precedentemente svolta. L'affidamento
puo' ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo
restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonche' le connesse attivita' tecnico-amministrative
per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la
realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a societa'
di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi
stessi controllate, purche' almeno l'ottanta per cento della cifra
d'affari media realizzata dalle predette societa' nell'Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al
soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si
determinano ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.».
- Il testo
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, recante:
«Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n. 98,
supplemento ordinario n. 66, e' il seguente:
«Art. 13 (Programma
triennale).
- 1. In conformita' allo schema-tipo definito con
decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di
cui all'art. 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando
quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici
da eseguire nel successivo triennio. Tale programma e' deliberato
dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato
contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale,
ed e' ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare
nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle
specifiche categorie degli interventi, le loro finalita', i
risultati attesi, le priorita', le localizzazioni, le problematiche
di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico territoriale, le
relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado
di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima
dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorita' del programma
privilegiano valutazioni di pubblica utilita' rispetto ad altri
elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti,
entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento e'
fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del
procedimento dei singoli interventi. Le amministrazioni dello Stato
procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta
giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del
Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 e'
redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare
nell'anno successivo.
- Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante:
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita' (testo A). Testo
unico espropri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16
agosto 2001, supplemento ordinario n. 211, e' il seguente:
«2. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del
presidente della regione, rispettivamente per le opere di competenza
statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta
l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni
che li hanno adottati;
nello stesso decreto puo' prevedersi che i
medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle
autorita' esproprianti per la corretta applicazione del presente
testo unico.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, supplemento
ordinario n. 28.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca:
«Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994.
Art. 2
Modificazioni
al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
1. Al decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata e' il
finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad
un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa
limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della societa' di
progetto.»;
b) all'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole:
«composta da» sono inserite le seguenti:
«dipendenti nei limiti
dell'organico approvato e»;
c) all'articolo 2, comma 5, sono
aggiunte le seguenti frasi:
«Al fine di agevolare, sin dall'inizio
della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i Presidenti delle
regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del
Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali
seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni
di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i
soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle
suddette attivita', e nel caso di particolare complessita' delle
stesse, il commissario straordinario puo' essere affiancato da un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o
province autonome proponenti.»;
d) all'articolo 2, comma 8, e'
aggiunta la seguente frase:
«Nei limiti dei costi autorizzati a
norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si
avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonche' delle
competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.»;
e) all'articolo 3, comma
3, nel primo periodo, dopo le parole:
«territoriale e sociale»
sono inserite le seguenti: «comunque non superiori al 5 per cento
dell'intero costo dell'opera»;
dopo le parole:
«necessarie alla
realizzazione», sono inserite le seguenti:
«; dalla percentuale
predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell'ambito della procedura di VIA»;
le parole:
«e,
una volta emessi i regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3,
degli ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti» sono
soppresse;
in fine, sono aggiunte le seguenti:
«ovvero altra
comunicazione diversa da quella effettuata per la eventuale
procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia
prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare e' comunque
depositato presso il competente ufficio della regione interessata,
ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si
da' avviso sul sito internet della regione e del soggetto
aggiudicatore.»;
f) all'articolo 3, comma 7, nel primo periodo,
dopo le parole:
«vigenti ed adottati» sono inserite le seguenti:
«gli immobili su cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al
vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
il vincolo si
intende apposto anche in mancanza di espressa menzione»;
dopo le
parole:
«fasce di rispetto» sono inserite le seguenti:
«e non
possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita'
tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire,
ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato
con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree
comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione
del progetto preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed
e' comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto
aggiudicatore»;
g) all'articolo 5, comma 4, le parole:
«I gestori
di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico
servizio» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli enti gestori di
reti o opere destinate al pubblico servizio»;
h) all'articolo 9
sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 12, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente:
«Per i bandi pubblicati
entro il 31 dicembre 2006, tale quota non puo superare il venti per
cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni
caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve
essere pagato alla ultimazione dei lavori.»;
2) dopo il comma 12
sono inseriti i seguenti:
«12-bis. I crediti delle societa' di
progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma
dell'articolo 37-quinquies della legge quadro, nei confronti del
soggetto aggiudicatore sono cedibili alle banche e ad altri
intermediari finanziari con le modalita' di cui all'articolo 115 del
regolamento; la cessione puo' avere ad oggetto crediti non ancora
liquidi ed esigibili.
12-ter. La cessione deve essere stipulata
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente
indicare se la cessione e' effettuata a fronte di un finanziamento
senza rivalsa o con rivalsa limitata.
12-quater. Il soggetto
aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e
prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un
certificato di pagamento esigibile alla scadenza del
prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli
crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti
senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato
di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario;
al cessionario non e' applicabile nessuna
eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute,
derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa
la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
12-quinquies. Il bando di gara indica
la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai
sensi del comma 12-quater, in tutti i casi di mancato o ritardato
completamento dell'opera.
12-sexies. Per gli affidamenti per i quali
non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano
crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-quater:
a) la
garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle riduzioni
progressive di cui all'articolo 30 della legge quadro;
ove la
garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia espressamente
prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del
credito non opera se la garanzia non e' ripristinata e la previsione
di riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di
risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente
generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo
37-octies della legge quadro;
c) il contraente generale ha comunque
facolta' di sostituire la garanzia di buon adempimento con la
garanzia globale, ove istituita;
in tale caso non si applicano le
previsioni di cui alle lettere a) e b).»;
3) dopo il comma 13 sono
aggiunti i seguenti:
«13-bis. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' ed i tempi, nella fase di sviluppo ed approvazione
del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni
propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di
cui all'articolo 3, comma 8, ed i lavori di cantierizzazione, ove
autorizzati;
b) le modalita' ed i tempi per il pagamento dei ratei
di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni
compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le
attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
13-ter. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al
perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione della
criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli
articoli 9, comma 3, lettera e), e 15, comma 5, il soggetto
aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo
dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente
generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di
gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal
soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e'
inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita
una relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei costi.
Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione.
Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione,
eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase
dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per
iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga
articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione
dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta ed inseriti nelle somme a
disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente
comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di
affidamento mediante concessione.»;
i) all'articolo 16, comma 2, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano, in quanto
applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 20.»;
l) all'articolo 18
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
«1. L'istruttoria sui progetti relativi
alle opere di cui all'articolo 17, comma 1, e' eseguita al fine di
individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun
caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui
seguenti fattori:
l'uomo, la fauna e la flora;
il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima e il paesaggio;
i beni materiali ed il patrimonio
culturale;
l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non
previsto dal presente decreto e dall'allegato tecnico trovano
applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 379.
2. Il soggetto proponente
predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo
studio di impatto ambientale e' redatto secondo le direttive
comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico al presente
decreto. In ogni caso esso deve almeno comprendere:
una descrizione
del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione,
concezione e dimensioni;
una descrizione delle misure previste per
evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti
negativi;
i dati necessari per individuare e valutare principali
effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente;
una descrizione
sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente
con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il
profilo dell'impatto ambientale;
dati, analisi ed informazioni
relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse
naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze
nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore
deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per
la valutazione dell'impattoambientale e delle misure previste per
evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi
rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un
riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le
eventuali difficolta' riscontrate. Lo SIA di un lotto di
infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano
informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione
degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.»;
2) al comma 4, le parole:
«articolo 9» sono sostituite dalle
seguenti:
«articolo 6»;
m) all'articolo 20 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4.
La Commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di
presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto
proponente, eventuali difformita' tra questo e il progetto
preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni
da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del
progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di
compatibilita' ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e
delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.»;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L'aggiornamento
del SIA puo' riguardare la sola parte di opera interessata alla
variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle
prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilita' ambientale,
il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia
dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine
dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.»;
3) al comma 6 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il presente comma si
applica anche al caso di variazioni progettuali intervenute nella
fase di progettazione esecutiva.»;
4) dopo il comma 6 sono aggiunti
i seguenti:
«6-bis. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6,
prima dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed e'
trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai
documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato
tecnico al presente decreto, ivi compresa l'attestazione di cui
all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche
tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi
comprese quelle derivanti dalle attivita' di verifica di cui
all'articolo 4-quater e agli articoli 20 e seguenti del relativo
allegato tecnico. La Commissione, su richiesta dei soggetti
esecutori dell'opera, puo' fornire le proprie indicazioni sulla
interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilita'
ambientale.
6-ter. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA
espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di
impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilita'
ambientale.»;
n) al comma 3 dell'articolo 20-nonies, le parole: «sesto
mese» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo mese».
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al
comma 1, lettera e), relativa al limite del 5 per cento introdotto
dall'articolo 3, comma 3, si applica ai progetti la cui istruttoria
e' avviata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 19 del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, introdotte dal comma 1,
lettera f), si applicano alle procedure di gara ed ai rapporti
contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
le disposizioni dei commi 12-quater, 12-quinquies e
12-sexies della medesima disposizione, si applicano ai lavori
banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma
e' facolta' del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione
delle disposizioni medesime ai lavori gia' banditi ovvero, per
quelli gia' aggiudicati, convenire con il contraente generale la
applicazione delle stesse ai relativi contratti.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro delle
attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia,
Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
(previsto
dall'art. 1, comma 1, primo capoverso)
ALLEGATO TECNICO
(previsto
dall'art. 2-bis, comma 1)
INDICE
Sezione I - PROGETTO PRELIMINARE
Art. 1 - Documenti componenti il progetto preliminare.
Art. 2 -
Relazione illustrativa del progetto preliminare.
Art. 3 - Relazione
tecnica.
Art. 4 - Studio di impatto ambientale e studio di
fattibilita' ambientale.
Art. 5 - Elaborati grafici del progetto
preliminare.
Art. 6 - Calcolo estimativo e quadro economico.
Art. 7
- Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare.
Sezione II - PROGETTO DEFINITIVO
Art. 8 - Documenti componenti il
progetto definitivo.
Art. 9 - Relazione generale del progetto
definitivo.
Art. 10 - Relazioni tecniche e relazioni specialistiche
del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA).
Art. 11 - Elaborati grafici del progetto definitivo.
Art. 12 -
Calcoli delle strutture e degli impianti.
Art. 13 - Piano
particellare di esproprio.
Art. 14 - Interferenze.
Art. 15 - Elenco
dei prezzi unitari.
Art. 16 - Computo metrico-estimativo definitivo
e quadro economico.
Art. 17 - Cronoprogramma.
Art. 18 - Schema di
contratto e Capitolato speciale.
Sezione III - PROGETTO ESECUTIVO
Art. 19 - Documenti componenti il progetto esecutivo.
Art. 20 -
Relazione generale del progetto esecutivo.
Art. 21 - Relazioni
specialistiche - progetto di monitoraggio ambientale e manuale di
gestione ambientale.
Art. 22 - Elaborati grafici del progetto
esecutivo.
Art. 23 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti.
Art. 24 - Piano di manutenzione dell'opera.
Art. 25 -
Piani di sicurezza e di coordinamento.
Art. 26 - Computo
metrico-estimativo definitivo.
Sezione IV - VALIDAZIONE DEI PROGETTI
Art. 27 - Finalita' della verifica.
Art. 28 - Verifica attraverso
strutture tecniche dell'Amministrazione.
Art. 29 - Verifica
attraverso strutture tecniche esterne all'Amministrazione.
Art. 30 -
Disposizioni generali.
Art. 31 - Requisiti per la partecipazione
alle gare per l'affidamento delle attivita' di verifica.
Art. 32 -
Procedure di gara.
Art. 33 - Principi generali delle verifiche ai
fini della validazione.
Art. 34 - Estensione del controllo e momenti
della verifica.
Art. 35 - Le modalita' di validazione.
Art. 36 - La responsabilita'.
Art. 37 - Le garanzie.
Sezione V - NORME IN MATERIA
DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO
Art. 38 -
Disposizioni in materia di verifica preventiva dell'interesse
archeologico.
Sezione I PROGETTO PRELIMINARE
Art. 1
Documenti
componenti il progetto preliminare Documenti componenti il progetto
preliminare.
1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali delle opere «anche con riferimento ai
profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle
attivita' di riuso e riciclaggio», il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;
evidenzia le
aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia, nonche' le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa
dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa
per l'eventuale esecuzione del monitoraggio ambientale, per le
eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e
sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla
realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o
regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto
ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da studio di
impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste
dalle leggi nazionali e/o regionali applicabili.
2. Il progetto
preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu'
significative delle opere e degli elaborati dei successivi livelli
di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della
tipologia e categoria dell'intervento, ed e' composto, salva diversa
determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti
elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c)
studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti
normative, relazione di compatibilita' ambientale;
d) studi
necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui andra' a
inserirsi l'opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini in
sito ed in laboratorio - quali, indicativamente ma non
esaustivamente, quelle topografiche, geologiche, geotecniche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e
sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a
pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e
dell'ambiente;
e) planimetria generale ed elaborati grafici;
f)
prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;
qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara
per concessione o contraente generale tale elaborato dovra'
consentire la definizione degli oneri per la sicurezza in fase di
realizzazione;
g) calcolo estimativo;
h) quadro economico di
progetto;
i) capitolato speciale prestazionale;
l) studio di
inserimento urbanistico;
m) per le opere soggette a VIA nazionale e
comunque, ove richiesto, elementi preliminari dei sistemi di
monitoraggio previsti per le singole componenti ambientali
impattate.
3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di
gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve
essere altresi' predisposto un piano economico e finanziario di
massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi da
inserire nel relativo bando di gara.
4. Qualora il progetto
preliminare sia posto a base di gara di un affidamento a contraente
generale dovra' altresi' essere predisposto quanto previsto al
successivo art. 18.
Art. 2
Relazione illustrativa del progetto
preliminare
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la
categoria e la entita' dell'intervento, si articola nei seguenti
punti:
A) descrizione delle finalita' dell'intervento, delle
possibili opzioni progettuali e determinazione della soluzione
progettuale migliore (soluzione prescelta);
B) descrizione puntuale
del progetto della soluzione prescelta e indicazioni delle modalita'
e della tempistica per la prosecuzione dell'iter progettuale;
C)
riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. A)
Finalita' dell'intervento e scelta delle alternative progettuali:
-
descrizione delle motivazioni giustificative della necessita'
dell'intervento e delle finalita' che si prefigge di conseguire;
-
descrizione generale delle soluzioni progettuali analizzate,
caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti
geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, strutturali,
impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale
(aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);
-
illustrazione delle motivazioni a supporto della soluzione prescelta
sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonche'
delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle
eventuali preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva
della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;
Qualora
l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere
esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche di
queste ultime, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e
l'esame di possibili alternative (anche parziali). B) Progetto della
soluzione selezionata:
- descrizione dettagliata della soluzione
selezionata;
- esposizione della fattibilita' dell'intervento,
documentata attraverso i risultati dello studio di impatto
ambientale (ove presente), ed in particolare:
- l'esito delle
indagini idrologico-idrauliche, geologiche, idrogeologiche e
geotecniche, sismiche ed archeologiche;
- l'esito degli accertamenti
in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica,
archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura inteferenti
sulle aree interessate;
- esito delle valutazioni preliminari sullo
stato della qualita' dell'ambiente interessato dall'intervento, in
assenza (ante-operam) ed in presenza dello stesso (post-operam) e in
corso di realizzazione (fase di cantiere);
- aspetti funzionali ed
interrelazionali dei diversi elementi del progetto con la loro
illustrazione anche sotto il profilo architettonico, relativamente
alle opere puntuali e alle sezioni tipo delle opere lineari;
-
accertamento in ordine alla disponibilita' delle aree ed immobili e
eventualmente da utilizzare, alle relative modalita' di
acquisizione, ai prevedibili oneri;
- accertamento in ordine alle
interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la
proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
- indirizzi per la
redazione del progetto definitivo; - cronoprogramma delle fasi
attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle
varie attivita' di progettazione, approvazione, affidamento,
realizzazione e collaudo;
indicazioni su accessibilita', utilizzo e
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. C)
Aspetti economici e finanziari:
- calcoli estimativi giustificativi
della spesa;
- per le opere a rete, l'eventuale articolazione in
tratte funzionali;
- quadro economico;
- sintesi delle forme e delle
fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
- risultati del
piano economico e finanziario (per gare in concessione).
2. La
relazione da' chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non
possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e
sulla riuscita del progetto.
Art. 3
Relazione tecnica
1. La
relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del
progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere
riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini
effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista
dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, descrive e motiva
le scelte tecniche del progetto «anche con riferimento ai profili
ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita'
di riuso e riciclaggio». A titolo indicativo e non esaustivo, si
riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella
relazione tecnica:
- idrologia e idraulica;
- geologia e
idrogeologia;
- geotecnica;
- sismica;
- uso del suolo (urbanistica,
vincoli);
- interesse archeologico del sito accertato sulla base di
indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V
del presente allegato tecnico;
- censimento delle interferenze (con
le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate
e preventivo di costo);
- piano di gestione dei materiali con
ipotesi di soluzione delle esigenze di cave, siti di recupero e
discariche, tenuto conto della vigente normativa relativa alla
gestione dei rifiuti;
- espropri (quantificazione preliminare degli
importi);
- architettura e funzionalita' dell'intervento;
-
strutture ed opere d'arte;
- tracciato plano-altimetrico e sezioni
tipo (per opere a rete);
- modalita' della fasi di cantierizzazione;
- per i progetti soggetti ai valutazione d'impatto ambientale
nazionale e comunque, ove richiesto, indirizzi preliminari, per il
monitoraggio ambientale, con riferimento al progetto di monitoraggio
ambientale approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
- impianti e sicurezza. Per interventi di
adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica
contiene inoltre:
- dettagliato resoconto delle indagini
(geometriche, strutturali, geotecniche, idrauliche, funzionali,
ecc.) effettuate sulla struttura da adeguare/ampliare;
- la
destinazione finale delle zone dismesse;
- chiare indicazioni sulle
fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio delle parti
preesistenti durante la costruzione dell'intervento (se previsto).
Per opere caratterizzate da particolari complessita', a causa di
condizioni al contorno critiche o dimensioni e carichi inusuali, la
relazione tecnica contiene inoltre calcoli sommari di
dimensionamento per le opere civili e/o gli impianti.
Art. 4
Studio
di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale
1. Lo SIA,
ove previsto dalla normativa vigente, e' predisposto contestualmente
al progetto preliminare sulla base dei dati e delle informazioni
raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento ai
siti di recupero e alle discariche. Sono seguite, le norme tecniche
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988 (nella Gazzetta Ufficiale n.
4 del 5 gennaio 1989), e successive modificazioni, nonche', ove
applicabili, le norme tecniche regionali in materia. Per i progetti
soggetti a valutazione d'impatto ambientale nazionale, lo studio
d'impatto ambientale dovra' uniformarsi ai disposti del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 1°
aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 aprile
2004, recante «Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi
nelle valutazioni di impatto ambientale», adottando le tecnologie
ed i sistemi innovativi ivi previsti.
2. La relazione di
compatibilita' ambientale, sulla base delle analisi sviluppate nella
fase di redazione del progetto preliminare, analizza e determina le
misure atte a mitigare e compensare gli effetti dell'intervento
sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la
qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto
riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche
dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di
esercizio, alla natura delle attivita' e lavorazioni necessarie
all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle
aree interessate.
Art. 5
Elaborati grafici del progetto preliminare
1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente
quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla
dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, devono
includere le misure e gli interventi di mitigazione e compensazione
ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la
stima dei relativi costi sono costituiti:
a) per opere e lavori
puntuali:
dallo stralcio dello strumento di pianificazione
paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o
attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento
da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; dalle
planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non
inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le
opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi
progettuali esaminate; area di riferimento ai fini urbanistici;
dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala
adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
sezione
geologica e geotecnica;
carta archeologica;
planimetria delle
interferenze;
planimetrie catastali;
planimetria ubicativa dei siti
di cantiere, di cava, di conferimento a recupero, di deposito
temporaneo e di discarica; dagli schemi grafici e sezioni
schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie
a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche
spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei
lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da
rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
dalla corografia generale
di inquadramento dell'opera in scala 1:100.000 - 1:50.000;
dalla
corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei
tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al
sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo
idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
dallo stralcio dello
strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano
urbanistico generale o attuativo sul quale sono indicati i tracciati
esaminati;
dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di
livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono
riportati separatamente i tracciati esaminati;
dalle planimetrie su
foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono
riportati separatamente i tracciati esaminati;
dai profili
longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non
inferiore a 1:10.000/1000; dagli elaborati relativi alle indagini e
studi preliminari, ed in particolare:
planimetria idraulica in scala
non inferiore a 1:10.000;
carta geologica, geomorfologica e
idrogeologica in scala non inferiore a 1:10.000;
profilo
geologico/idrogeologico con caratterizzazione geotecnicageomeccanica
dei principali litotipi in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
planimetria con macrozonazione sismica in scala non inferiore a
1:25.000;
carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;
planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;
corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei
siti di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e
di discarica;
schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima della localizzazione, di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologie delle
aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
planimetria dei siti di cava, di conferimento a recupero di deposito
temporaneo e di discarica in scala non inferiore a 1:10.000;
dalle
planimetria su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del
tracciato selezionato;
sistemazione tipo aree di deposito;
dalle
planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non
inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato;
la scala non
dovra' essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La
planimetria dovra' contenere una rappresentazione del corpo delle
opere e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in
base alle caratteristiche geometriche assunte. Il corpo delle opere
dovra' essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di
sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione,
fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di
determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno
inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del
tracciato e le opere d'arte principali;
dalle planimetrie su foto
mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato
selezionato;
dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei
lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500,
contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le
intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le
caratteristiche geometriche del tracciato;
per le tratte in area
urbana la scala non dovra' essere inferiore a 1:2000/200;
da sezioni
tipo idriche, stradali, ferroviarie, e simili in scala non inferiore
ad 1:200, nonche' analoghe sezioni per le eventuali altre ipotesi
progettuali esaminate;
da sezioni trasversali correnti, in numero
adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantita' da
utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;
da elaborati
che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala
adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che
l'intervento richiede;
da elaborati che riassumono i criteri di
sicurezza previsti per l'esercizio dell'infrastruttura;
da elaborati
tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in
scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori
che l'intervento richiede;
da elaborati che consentano, mediante
schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle
componenti impiantistiche presenti nel progetto. Da tutti i suddetti
elaborati speciali e tipologici dovra' essere prodotto un computo di
dettaglio al fine di consentire la quantificazione complessiva delle
opere in progetto di cui all'art. 6.
2. Sia per le opere ed i lavori
puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto
preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare
in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale
minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli
elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al
soddisfacimento delle esigenze di cui all'art. 14, comma 7, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 6
Calcolo estimativo e quadro economico
1. Il calcolo estimativo e'
effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle
quantita' caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi
parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati
dall'Osservatorio dei lavori pubblici applicati ai computi di
dettaglio di cui all'art. 5, comma 1, ultimo capoverso. In assenza
di costi standardizzati, si fara' riferimento a parametri desunti da
interventi similari realizzati.
2. Il quadro economico comprendera',
oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo estimativo, le
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante,
determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di
accertamenti preliminari e, nel caso di appalto in concessione o a
contraente generale, gli oneri tipici rispettivamente del
concessionario o del contraente generale. Dovra' inoltre indicare
gli importi, dedotti da uno specifico allegato di analisi, previsti
per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, nonche'
quelli per il monitoraggio ambientale. I suddetti oneri dovranno
essere dedotti in specifico allegato di analisi.
Art. 7
Capitolato
speciale prestazionale del progetto preliminare
1. Il capitolato
speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessita'
funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che
dovranno essere soddisfatte dall'intervento in modo che questo
risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli
utilizzatori;
b) la specificazione delle opere generali e delle
eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i
relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in
cui l'intervento e' suddivisibile, necessaria per l'applicazione
della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
Sezione II PROGETTO DEFINITIVO
Art. 8
Documenti
componenti il progetto definitivo
1. Il progetto definitivo, redatto
sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato,
sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, nonche' i calcoli ad
un livello di definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di
costo.
2. Esso comprende:
a) relazione generale;
a1) relazione di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b)
relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi
planoaltimetrici;
d) elaborati grafici;
e) calcoli delle strutture e
degli impianti;
f) censimento e progetto di risoluzione delle
interferenze;
g) progetto di monitoraggio ambientale;
h) piano
particellare di esproprio;
i) elenco dei prezzi unitari;
l) computo
metrico estimativo;
m) quadro economico;
n) quadro dell'incidenza
percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie
di cui si compone l'opera o il lavoro;
o) cronoprogramma;
p) schema
di contratto e capitolato speciale di appalto, redatti con le
modalita' indicate all'art. 18. Il capitolato prevede, inoltre, i
tempi della progettazione esecutiva, nonche' le modalita' di
controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni
del progetto definitivo;
q) linee guida per la stima degli oneri per
la sicurezza dei cantieri.
Art. 9
Relazione generale del progetto
definitivo
1. La relazione fornisce tutti gli elementi atti a
dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita'
dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei
conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la
relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti
della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri
utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento
dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e
descrittive dei materiali prescelti, nonche' i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per
quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita' e l'economia di
gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la
topografia, la geologia, l'idrologia, l'idrogeologa, la sismica, le
interferenze, gli espropri, le opere e misure mitigative e
compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale;
in
particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi
di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
c) indica, le
eventuali cave, i siti di conferimento per il recupero dei materiali
da risulta e le discariche da utilizzare per la realizzazione
dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneita' delle reti
esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse alla
cantierizzazione all'esercizio dell'intervento da realizzare;
f)
riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti
aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della
risoluzione delle interferenze medesime;
g) riferisce in merito alle
eventuali demolizioni/dismissioni di opere esistenti, opere di
abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
h)
riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno
comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi
necessari per la redazione del progetto o per la realizzazione
dell'opera, sulla base del cronoprogramma di cui all'art. 17;
i)
riferisce in merito ai criteri in base ai quali si e' operato per la
redazione del progetto di monitoraggio ambientale con particolare
riferimento per ciascun componente impattata e con la motivazione
per l'eventuale esclusione di taluna di esse.
3. La relazione
attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con
particolare riferimento alla compatibilita' ambientale ed alla
localizzazione dell'opera;
contiene le motivazioni che hanno indotto
il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute
nel progetto preliminare stesso.
Art. 10
Relazioni tecniche e
relazioni specialistiche del progetto definitivo - progetto di
monitoraggio ambientale (PMA)
1. A completamento di quanto contenuto
nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere
almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base
di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto
preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze
tecniche e di costo:
a) relazione geologica e geoidrologica:
comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la
identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei
tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del
sottosuolo;
definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo;
illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, nonche' il
conseguente livello di pericolosita' geologica e il comportamento in
assenza ed in presenza delle opere;
b) relazione geotecnica e
geomeccanica:
definisce, alla luce di specifiche indagini, il
comportamento meccanico del volume del terreno influenzato,
direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che
a sua volta influenzera' il comportamento del manufatto stesso.
Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si riferiscono al
rapporto del manufatto con il terreno;
c) relazioni idrologica e
idraulica:
riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali
e sotterranee. Illustrano inoltre i calcoli relativi al
dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare
le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i
procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di
interesse;
d) relazione archeologica:
approfondisce e aggiorna i
dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini
dirette;
ove il progetto preliminare non sia stato approvato con le
procedure del presente decreto legislativo la relazione archeologica
deve indicare l'interesse archeologico del sito accertato sulla base
di indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della
sezione V del presente allegato tecnico;
e) relazione sismica:
comprende l'inquadramento geologico e morfologico l'individuazione
delle categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto, con
riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente;
l'indicazione dei criteri di progettazione utilizzati nelle
verifiche e della normativa di riferimento;
f) relazioni tecniche
opere civili:
individuano le principali criticita' e le soluzioni
adottate, descrivono le tipologie e le soluzioni puntuali di
progetto e le motivazioni delle scelte;
relazionano sulle
caratteristiche funzionali delle opere;
g) relazione tecnica
impianti:
descrive i diversi impianti presenti nel progetto,
motivando le soluzioni adottate;
individua e descrive il
funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli
elementi interrelazionali con le opere civili. Descrive la
concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le
caratteristiche del progetto;
h) relazione sulla gestione dei
materiali:
descrizione dei fabbisogni di materiali da
approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli
esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi;
individuazione delle cave per approvvigionamento dei materiali e
delle aree di deposito temporaneo di recupero e di smaltimento per
lo smaltimento delle terre di scarto;
descrizione delle soluzioni di
sistemazione finali proposte;
i) relazione sulla cantierizzazione:
individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie
(depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione,
etc.) della viabilita' di servizio nelle diverse fasi di costruzione
delle opere;
opere di chiusura dei cantieri, sistemazione finale e
rinaturazione delle aree;
quantificazione dei traffici di cantiere;
l) relazione sull'impatto acustico in applicazione della legge 26
ottobre 1995, n. 447, e relativi decreti attuativi. Per le opere
soggette a valutazione d'impatto ambientale nazionale o comunque ove
richiesto, dovranno inoltre essere prodotte le seguenti relazioni:
m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto
esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per
l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione
ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla
norma ISO 11001 o al Sistema EMAS (regolamento Ce 761/2001) o ad
altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Ove la progettazione implichi la soluzione di
ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di
apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le
soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
3. Per le
opere soggette a valutazione ambientale nazionale e comunque ove
richiesto, dovra' inoltre essere redatto, il progetto di
monitoraggio ambientale (PMA), che dovra' attenersi ai criteri
seguenti:
a) il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) deve
illustrare i contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione
e le risorse che saranno impiegate successivamente per attuare il
piano di monitoraggio ambientale (PMA), definito come l'insieme dei
controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel
tempo di determinati parametri biologici, chimici e fisici che
caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla
realizzazione e/o dall'esercizio delle opere;
b) il progetto di
monitoraggio ambientale dovra' uniformarsi ai disposti del citato
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1°
aprile 2004;
in particolare dovranno essere adottati le tecnologie
ed i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo quanto stabilito dalle
linee guida nella redazione del PMA si devono seguire le seguenti
fasi progettuali: analisi del documento di riferimento e
pianificazione delle attivita' di progettazione;
definizione del
quadro informativo esistente;
identificazione ed aggiornamento dei
riferimenti normativi e bibliografici;
scelta delle componenti
ambientali;
scelta delle aree da monitorare;
strutturazione delle
informazioni;
programmazione delle attivita'.
Art. 11
Elaborati
grafici del progetto definitivo
1. Gli elaborati grafici descrivono
le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi
sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o
di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si
abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
2. Per gli
edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del
progetto preliminare, da:
a) planimetria d'insieme in scala non
inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello
dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore
a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e
distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali
alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
b)
planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle
indagini geognostiche;
c) planimetria in scala non inferiore a
1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da
due o piu' sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi
dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli
edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale
risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di
fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di
campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la
realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso.
La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando
le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali
superfici da destinare a parcheggio;
e' altresi' integrata da una
tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto:
superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta
totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
d) le piante
dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o
da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con
l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e
altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono
riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante
sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
e) un
numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala
prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette
dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale
dell'edificio. In tali sezioni e' altresi' indicato l'andamento del
terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le
sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe.
Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di
cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno,
nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai
distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle
sue eventuali modifiche. Se l'edificio e' adiacente ad altri
fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli
schematici delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella
diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei
suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le
fondazioni;
h) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli
impianti, sia interni che esterni;
i) planimetrie e sezioni in scala
non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali
delle reti impantistiche esterne e la localizzazione delle centrali
dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il
relativo costo.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche
per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con
gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli
elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti
conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le
opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa
indicazione del progetto preliminare, da:
Elaborati generali - studi
e indagini:
a) corografia di inquadramento 1:25.000;
b) corografia
generale in scala non inferiore a 1:10.000;
c) planimetria
ubicazione indagini geognostiche in scala non inferiore a 1:5.000;
d) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
e) carta
geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;
f) carta
idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
g) profilo geologico
in scala non inferiore a 1:5.000;
h) profilo geotecnico in scala non
inferiore a 1:5.000/500;
i) corografia dei bacini in scala non
inferiore a 1:25.000;
l) planimetrie stato attuale in scala non
inferiore a 1:5.000;
m) planimetrie di insieme in scala non
inferiore a 1:5.000;
n) planimetrie stradali, ferroviarie e
idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non
inferiore a 1:2.000 (1:1.000 per le tratte in area urbana). La
planimetria dovra' contenere una rappresentazione del corpo
stradale, ferroviario o idraulico, che dovra' essere rappresentato
in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia,
opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo
di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno
inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del
tracciato e le opere d'arte;
o) profili longitudinali altimetrici
delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a
1:2.000/200, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte
previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e
idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato;
per le
tratte in area urbana la scala non dovra' essere inferiore a
1:1000/100;
p) sezioni tipo stradali, idriche e simili in scala non
inferiore ad 1:50;
q) sezioni trasversali correnti, in numero e
scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta
valutazione delle quantita' e dei costi. Opere d'arte:
a)
planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale,
atte a descrivere l'opera nel complesso e in tutte le sue componenti
strutturali;
b) profilo geotecnico in scala adeguata alle
caratteristiche dell'opera;
c) carpenterie in scala non inferiore a
1:100 - 1:50;
d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala
adeguata. Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e
compensativo:
a) planimetria generale in scala non inferiore a
1:5.000, integrata con delle tavole dettagliate, con planimetrie -
profili sezioni, nelle quali vengano indicate od evidenziate le
opere, le particolarita' progettuali, le misure mitigatrici e
compensative con le quali sono state rispettate, applicate ed
ottemperate le prescrizioni del provvedimento di compatibilita'
ambientale;
b) elaborati tipologici per i diversi interventi di
mitigazione e compensazione. Impianti:
a) schemi funzionali e
dimensionamento dei singoli impianti;
b) planimetrie e sezioni in
scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle
reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi
apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo
costo;
c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le
differenti componenti impiantistiche. Siti di cava, di deposito
temporaneo, di recupero e di discarico:
a) planimetria
rappresentativa dei siti di cave e di deposito temporaneo di
recupero e di discarica, in scala non inferiore a 1:5000 nelle
situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
b) sistemazione
finale del singolo sito in scala adeguata;
c) piano di coltivazione
e di recupero delle cave utilizzate, con relative planimetrie e
sezioni. Planimetrie e sezioni della cantierizzazione:
a)
planimetrie delle aree di cantiere in scala non inferiore a 1:1.000;
b) planimetrie delle fasi esecutive;
c) planimetrie con percorsi dei
mezzi di cantiere in scala adeguata;
d) planimetrie e sezioni della
sistemazione finale e rinaturazione delle aree di cantiere.
6. Per
ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie,
gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere
ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'art.
15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, e successive modificazioni.
Art. 12
Calcoli delle
strutture e degli impianti
1. I calcoli delle strutture e degli
impianti devono presentare livelli di approfondimento tali da
garantire il corretto dimensionamento e, per quanto riguarda le reti
e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle
caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere,
altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari. I
calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli
impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale
che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
apprezzabili differenze tecniche e di costo.
Art. 13
Piano
particellare di esproprio
1. Il piano particellare degli espropri,
degli asservimenti e delle interferenze con i servizi e' redatto in
base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le
espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti
e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze
che richiedono espropriazioni.
2. Sulle mappe catastali sono
altresi' indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a
vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse
alla categoria dell'intervento. Vanno inoltre indicate le zone (per
opere punutali) o fasce (per opere a rete) di interesse urbanistico
di pertinenza dell'opera.
3. Il piano e' corredato dall'elenco delle
ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da
espropriare o asservire ed e' corredato dell'indicazione di tutti i
dati catastali, nonche' delle superfici interessate.
4. Per ogni
ditta va inoltre indicata l'indennita' di espropriazione determinata
in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.
Art. 14
Interferenze
1. Il progetto definitivo prevede la verifica
aggiornata del censimento delle possibili interferenze e dei
relativi enti gestori, gia' fatto in sede di progetto preliminare;
prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione
delle opere intese alla loro risoluzione tenendo in debito conto le
eventuali prescrizioni degli enti gestori e determinando
dettagliatamente i relativi costi e tempi di esecuzione. Il progetto
deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati:
a) planimetria
con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a
1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte
le interferenze;
b) relazione giustificativa delle stime della
risoluzione delle singole interferenze;
c) progetto dell'intervento
di risoluzione della singola interferenza:
per ogni sottoservizio
interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di
risoluzione dell'interferenza stessa.
Art. 15
Elenco dei prezzi
unitari
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti
parte integrante dei progetti definitivi, vengono utilizzati i
prezzi unitari fissati attraverso specifiche analisi dei principali
prezzi che determinano almeno il 75 per cento dell'importo globale
dell'opera. Le analisi faranno riferimento ai listini correnti
nell'area interessata, attraverso i quali saranno parimenti
determinati i restanti prezzi. Le analisi suddette devono essere
condotte:
a) applicando alle quantita' di materiali, mano d'opera,
noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita'
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da
listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio
ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo
una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda
della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali di
appalto;
c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per
utile dell'appaltatore.
Art. 16
Computo metrico-estimativo
definitivo e quadro economico
1. Il computo metrico estimativo viene
redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari
riportati nell'elaborato «Elenco Prezzi unitari» di cui all'art.
15.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento
il computo metrico estimativo puo' prevedere le somme da accantonare
per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto
d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a
disposizione della stazione appaltante.
3. Il risultato del computo
metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro
economico redatto secondo lo schema descritto nel seguito.
4. Nel
quadro economico confluiscono:
a) il risultato del computo metrico
estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'art. 15,
comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554
del 1999, e successive modificazioni;
b) gli oneri per la sicurezza
valutati sulla base delle linee guida relative;
c) gli oneri per il
monitoraggio ambientale;
d) l'accantonamento in misura non superiore
al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
e) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o
immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
f)
l'importo dedotto da una percentuale determinata sulla base delle
tariffe professionali per le prestazioni di progettazione e
direzione lavori del contraente generale o del concessionario;
g)
l'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonche' dagli
utili della funzione propria di contraente generale o concessionario
dell'opera, in misura percentuale non inferiore al sei per cento e
non superiore all'otto per cento; le predette percentuali sono
aumentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia globale
di cui all'art. 9, comma 13, del presente decreto legislativo;
h)
tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate
all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, e successive modificazioni;
i) tutti gli oneri fino al
collaudo.
Art. 17
Cronoprogramma
1. Il progetto definitivo e'
corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto anche al
fine di stabilire in via convenzionale (nel caso di lavori
compensati a prezzo chiuso) l'importo degli stessi da eseguire in
ciascun mese dalla data della consegna.
2. Il cronoprogramma e'
composto:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attivita'
costruttive suddivise in livelli gerarchici dal piu' generale
oggetto del progetto fino alle piu' elementari attivita' gestibili
autonomamente dal punto di vista delle responsabilita', dei costi e
dei tempi;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la
pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di
sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione
all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo
di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni
riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione
dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione
dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole.
Art. 18
Schema di contratto e Capitolato speciale
1.
Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal
presente regolamento e dal capitolato generale le clausole dirette a
regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, distinte in
rapporti tra l'alta vigilanza e la direzione lavori e rapporti tra
la direzione lavori e l'esecutore con particolare riferimento a:
a)
termini di esecuzione penali e pareri;
b) programma di esecuzione
delle attivita';
c) sospensione o riprese dei lavori;
d) oneri a
carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e
a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h)
specifiche e modalita' di attuazione del monitoraggio ambientale
anche per le fasi di post-operam;
i) specifiche modalita' e termini
di collaudo;
l) modalita' di soluzione delle controversie.
2. Allo
schema di contratto e' allegato il capitolato speciale, che riguarda
le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo
contratto.
3. Il capitolato speciale e' diviso in due parti, la
prima delle quali contenente la descrizione delle lavorazioni e la
seconda la specificazione delle prescrizioni tecniche;
esso illustra
in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per
una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto
dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente
deducibili dagli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) nella
seconda parte le modalita' di esecuzione e le norme di misurazione
di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e
componenti, le specifiche di prestazione e le modalita' di prove,
nonche', ove necessario, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni;
nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di
componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche
principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da
presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di
laboratorio, nonche' le modalita' di approvazione da parte dell'alta
vigilanza e del direttore dei lavori, sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Il capitolato
contiene, altresi', l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un
documento (piano di qualita' di costruzione e di installazione), da
sottoporre alla approvazione dell'alta vigilanza e della direzione
dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni,
sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle
attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
5. Il
piano dovra' definire:
a) i criteri di valutazione dei fornitori e
dei materiali;
b) i criteri di valutazione e risoluzione della non
conformita'.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto
a corpo il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo
delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il
relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita
all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le
correlate aliquote sono dedotti dal computo metrico-estimativo. Al
fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote
possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti
principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base
delle aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna delle quali
viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per
gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, il
capitolato speciale precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle
lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee,
desumendo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della
disciplina delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventuali
variazioni e' desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione
ritenuti omogenei definiti con le modalita' di cui ai commi 6 e 7.
9. Il capitolato speciale descrive modalita', contenuti e tempi di
esecuzione del progetto esecutivo.
10. Il capitolato speciale
prescrive l'obbligo per il contraente generale di presentare un
cronoprogramma in sede d'offerta (di cui all'art. 17) e, prima
dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione, nonche' l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per
la liquidazione dei certificati di pagamento. E' data facolta' di
prevedere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali
scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a
determinate esigenze.
11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei
lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo
esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 17.
Sezione
III PROGETTO ESECUTIVO
Art. 19
Documenti
componenti il progetto esecutivo
1. Il progetto
esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in
ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico
l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i
piani di approvvigionamenti, nonche' i calcoli e i grafici relativi
alle opere provvisionali. Il progetto e' redatto nel pieno rispetto
del progetto definitivo nonche' delle prescrizioni di cui alla
Conferenza di servizi ex art. 4 del decreto legislativo n. 190 del
2002. Il progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti:
a)
relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati
grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti
e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi
delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione
dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di
coordinamento;
g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;
h)
progetto di monitoraggio ambientale;
i) computo metrico estimativo.
Art. 18
Relazione generale del progetto esecutivo
1. La relazione
generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche
attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e
per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di
sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede
l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni
del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita' di
presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La
relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e
delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul
piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,
architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo
approvato;
la relazione contiene inoltre la descrizione delle
indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso
di esecuzione la possibilita' di imprevisti.
3. La relazione
illustra altresi' la struttura dell'organizzazione prevista per
l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la definizione
delle figure responsabili, nonche' l'organizzazione, le modalita' ed
il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione
ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o
registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. La relazione
contiene l'attestazione della rispondenza al progetto definitivo e
alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello
stesso, con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale
ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno
indotto il progettista alla variazione delle indicazioni contenute
nel progetto preliminare stesso.
Art. 21
Relazioni specialistiche -
Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale
1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni
specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino
puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni
adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
2. Le
relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche
esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di
progettazione esecutiva.
3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:
a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto
esecutivo, che dovra' fornire i rapporti contenenti gli esiti delle
indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del
progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali
integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini;
i
formati e le modalita' sono quelli stabiliti nelle linee guida per
il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;
b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere
redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal
Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001) o da altri sistemi asseverati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 22
Elaborati grafici del progetto esecutivo
1. Gli elaborati grafici
esecutivi, eseguiti con i procedimenti piu' idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte,
tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli
elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei
lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in
sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i
particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le
modalita' esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le
lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle
prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di
approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione
di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i
lavori da eseguire per soddisfare la esigenze di cui all'art. 15,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999
e successive modificazioni;
g) dagli elaborati atti a definire le
caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in
scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, e
comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 23
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
1. I calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle
rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante
utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle
strutture devono consentire la definizione e il dimensionamento
delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da
escludere la necessita' di variazioni in corso di esecuzione.
3. I
calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle
condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento
e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le
apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro
elemento necessario per la funzionalita' dell'impianto stesso,
nonche' consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione
esecutiva delle strutture e degli impianti e' effettuata unitamente
alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere
esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e
simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle
strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da
una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita' di calcolo
che ne consentano una agevole lettura e verificabilita'.
6. Il
progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati
grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non
inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in
cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei
ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure
parziali e complessive, nonche' i tracciati delle armature per la
precompressione;
2) per le strutture metalliche o lignee:
tutti i
profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella
forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e
bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle
saldature;
3) per le strutture murarie, tutti gli elementi
tipologici e dimensionali atti a consentire l'esecuzione;
b) la
relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di
riferimento;
2) la specifica della qualita' e delle caratteristiche
meccaniche dei materiali e delle modalita' di esecuzione qualora
necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono
state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che
si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti,
pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il
progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di
tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti
comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o
prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici
di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni
metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata
delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative
dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
Art. 24
Piano di
manutenzione dell'opera
1. Il piano di manutenzione e' il documento
complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, l'attivita' di manutenzione
dell'intervento comprese le opere connesse di mitigazione e
compensazione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalita', le
caratteristiche di qualita', l'efficienza ed il valore economico.
2.
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificita' dell'intervento, ed e' costituito
dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale
di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale
d'uso si riferisce all'uso delle parti piu' importanti del bene, ed
in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene
l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di
conoscere le modalita' di fruizione del bene, nonche' tutti gli
elementi necessari per limitare quanto piu' possibile i danni
derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire
tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono
conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni
di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti
informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le
modalita' di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si
riferisce alla manutenzione delle parti piu' importanti del bene ed
in particolare degli impianti tecnologici, con particolare riguardo
alle opere che possono avere riflessi sulla sicurezza, sulla salute
e sull'ambiente, comprese le opere di mitigazione e compensazione
ambientale. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita'
tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
nonche' per il ricorso ai centri di assistenza e di servizio.
6. Il
manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la
collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la
rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie
per l'intervento manutentivo;
d) il livello delle prestazioni;
e) le
anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente
dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di
controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporalmente o
altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e
delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo
quattro sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che
prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle
verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti
della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello
minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di
manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per
una corretta conservazione del bene;
d) il sottoprogramma relativo
all'attivita' di monitoraggio ambientale post-opera, per
l'esecuzione di quanto indicato nel progetto di monitoraggio
ambientale, ove previsto.
8. Il programma di manutenzione, il
manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al
termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla
verifica di validita', con gli eventuali aggiornamenti resi
necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
Art. 25
Piani di sicurezza e di coordinamento
1. I piani di sicurezza e
di coordinamento sono i documenti complementari al progetto
esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie
tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione
connessi a congestione di aree di lavorazione e dipendenti da
sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti
da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione
dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la
individuazione delle caratteristiche delle attivita' lavorative con
la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle
lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia
del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni,
alla presenza contemporanea di piu' soggetti prestatori d'opera,
all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a
valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono
integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative
atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le
informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare
comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni
in esso contenute.
Art. 26
Computo metrico-estimativo definitivo
1.
Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce
l'aggiornamento del computo metrico estimativo del progetto
definitivo, per le sole parti d'opera computate a misura che
avessero subito modifiche, rispetto al progetto definitivo, a
seguito di eventuali indagini integrative ovvero per le parti di
opera computate a corpo soggette a variazioni a termini di
contratto.
Sezione IV VALIDAZIONE DEI PROGETTI
Art. 27
Finalita'
della verifica
1. La verifica di cui all'articolo 30, comma 6, della
legge quadro, di seguito denominata anche validazione, e'
finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di
gara, dei requisiti minimi di appaltabilita', nonche' la conformita'
dello stesso alla normativa vigente. In ogni fase della
progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresi', ove
necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le
ulteriori verifiche atte ad accertare la qualita' del progetto, la
correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la
rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed
economiche del soggetto aggiudicatore.
2. La validazione accerta, in
particolare, i seguenti elementi:
a) la completezza della
progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in
tutti i suoi aspetti;
c) i presupposti per la qualita' dell'opera
nel tempo;
d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di
varianti e di contenzioso;
e) la possibilita' di ultimazione
dell'opera entro i termini previsti.
Art. 28
Verifica attraverso
strutture tecniche dell'amministrazione
1. La stazione appaltante
provvede all'attivita' di verifica della progettazione attraverso
strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero
attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo'
avvalersi ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge.
2. Le
strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attivita' di
verifica dei progetti sono:
a) per lavori di importo superiore a 20
milioni di euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante
accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020,
quale organismo di ispezione di Tipo B;
b) per lavori di importo
inferiore a 20 milioni di euro:
l'unita' tecnica di cui alla lettera
a);
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
gli uffici
tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di
gestione per la qualita' ove il progetto sia stato redatto da
progettisti interni.
3. Per sistema di gestione per la qualita', ai
fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con requisiti
della norma UNI EN ISO 9001/2000. Per un periodo di due anni dalla
data di entrata in vigore del presente allegato le strutture
tecniche dell'amministrazione sono esentate dal possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001/2000.
4. Ferme restando le competenze
del Ministero per le attivita' produttive in materia di vigilanza
sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, e' organo di
accreditamento delle unita' tecniche delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di
diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000
ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo
B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal
Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento
riconosciuti a livello europeo. Per le finalita' di cui al presente
comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Per le
amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di
cui al comma 4 l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo
B e l'accertamento del sistema di gestione per la qualita' coerente
con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000 dovranno essere
rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti all'European
Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di certificazione,
accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for
Accreditation (EA).
Art. 29
Verifica attraverso strutture tecniche
esterne all'amministrazione
1. Nei casi di inesistenza delle
condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonche' nei casi
di carenza di adeguate professionalita' in organico, accertata ai
sensi dell'art. 7, comma 5, della legge quadro, la Stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o
direttamente tramite lo stesso responsabile del procedimento, con le
modalita' previste dalla legge quadro, affida l'appalto di servizi
avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti:
a) per
verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European
Cooperation for Accreditation (EA), come organismi di ispezione di
Tipo A;
b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo
inferiore a 20 milioni di euro: ai soggetti di cui alla lettera a);
ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g)
e g-bis), della legge quadro che dovranno disporre di un sistema
interno di controllo di qualita', dimostrato attraverso il possesso
della certificazione di conformita' alla norma UNI EN ISO 9001/2000,
rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA);
tale
certificazione dovra' essere emessa in conformita' ad apposite linee
guida predisposte dagli enti di accreditamento riconosciuti a
livello europeo in termini tali da garantire l'assoluta separazione
sul piano tecnico procedurale tra le attivita' ispettive ed altre
attivita' con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti
dovranno aver costituito al proprio interno una struttura tecnica
autonoma dedicata all'attivita' di verifica dei progetti e in cui
sia accertata mediante la certificazione l'applicazione di procedure
che ne garantiscano indipendenza ed imparzialita'; i predetti
soggetti dovranno altresi' dimostrare, in relazione alla
progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere
nelle situazioni di incompatibilitadi cui al comma 5 dell'articolo
31 e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre
anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti
coinvolti nella progettazione oggetto della verifica. I soggetti
devono altresi' impegnarsi per iscritto al momento dell'affidamento
dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e
commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto
della verifica per i due anni successivi decorrenti dalla
conclusione dell'incarico.
2. Gli organismi e i soggetti di cui al
comma 1 dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti
minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi
avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante
come previsto all'art. 31.
Art. 30
Disposizioni generali
1. Il
responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attivita'
di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla
Tabella B6 voce «validazione progetto» del decreto del Ministro
della giustizia in data 4 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2001) e suoi aggiornamenti.
2. L'attivita' di verifica
della progettazione, con esclusione dell'attivita' di verifica
relativa ai livelli di progettazione verificati internamente,
qualora sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, e'
affidata unitariamente.
3. Il responsabile del procedimento,
individua, negli atti di gara, le modalita' ed i criteri, anche a
campione, di verifica degli elaborati che compongono la
progettazione e fornisce al soggetto affidatario i documenti di
riferimento per la verifica.
4. Gli oneri economici inerenti allo
svolgimento del servizio di verifica fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli interventi e devono essere
inseriti nel documento di programmazione.
5. L'affidamento
dell'incarico esterno di verifica e validazione e' incompatibile con
lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del
coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.
6. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del
soggetto incaricato dell'attivita' di verifica, con le procedure di
cui agli articoli seguenti, anche per una pluralita' di
progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo
dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
7.
Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica e' munito di
adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto
all'articolo 37.
Art. 31
Requisiti per la partecipazione alle gare
per l'affidamento delle attivita' di verifica
1. Il responsabile del
procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle
procedure di affidamento della attivita' di verifica dei progetti
con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi
di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un importo da
determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo
stimato dell'appalto dei servizi di verifica;
b) avvenuto
svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di servizi
di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a
quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo
stesso. Per servizio di verifica analogo si intende quello
appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di
tipologia di interventi: - organismi edilizi ed opere di bioedilizia;
- opere per la mobilita' su gomma e ferro;
- opere relative al ciclo
intergrato dell'acqua;
- opere fluviali e marittime;
- opere
impiantistiche;
- opere di impatto ambientale, di bonifica e di
ecocompatibilita'.
2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in
vigore della presente Sezione, il requisito di cui alla lettera a)
del comma 1 puo' essere anche riferito ad attivita' di
progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di cui alla
lettera b) del comma 1 puo' essere soddisfatto attraverso la
dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione,
direzione dei lavori e collaudo di lavori per un importo complessivo
pari a quello oggetto della verifica da affidare.
3. Il soggetto che
concorre all'affidamento dell'appalto individua in sede di offerta
le figure professionali alle quali sara' affidato l'incarico della
verifica. Le figure professionali proposte devono essere in possesso
delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN ISO\IEC 17020.
4.
Alle procedure di affidamento delle attivita' di verifica possono
partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati da
enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO\IEC 17020 come organismi di
ispezione di Tipo A, nonche', per verifiche di progetti relativi a
lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui
all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis), della legge
quadro che siano nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1,
lettera b), del presente titolo. Per verifiche di progetti relativi
a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,
l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come
organismi di ispezione di Tipo A, deve essere posseduto da tutti i
soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione
temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti
minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari
al 50 per cento;
la restante percentuale minima di possesso dei
requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei
requisiti stessi.
5. Il soggetto che intende partecipare alla gara
non deve partecipare o avere partecipato direttamente o
indirettamente ne' alla gara per l'affidamento della progettazione
ne' alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato
rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del
responsabile del procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle
attivita' di verifica e, a tale fine, e' comunicato agli organismi
di accreditamento.
Art. 32
Procedure di gara
1. L'affidamento della
attivita' di validazione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi:
a) prezzo;
b)
caratteristiche professionali del gruppo di verifica;
c)
caratteristiche e modalita' del servizio e delle prestazioni.
2. Per
l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica puo'
essere utilizzata la stessa Commissione giudicatrice dell'appalto di
servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero un'apposita
Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 55 del
regolamento, di cui fa parte il responsabile del procedimento.
3.
Dell'avvenuto affidamento e' data pubblicita'.
Art. 33
Principi
generali delle verifiche ai fini della validazione
1. La verifica ai
fini della validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni
della norma UNI CEI EN ISO\IEC 17020, e' condotta sulle fasi
progettuali poste a base gara:
- progetto preliminare costituito dai
documenti di progetto descritti nella Sezione I - Articoli
1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;
- progetto definitivo costituito
dai documenti progettuali descritti alla Sezione II - Articoli
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.
2. Gli aspetti del
controllo sono:
a) completezza della documentazione progettuale;
b)
contenuto degli elaborati;
c) congruenza fra tavole grafiche e
relazioni tecniche;
d) controllo incrociato tra gli elaborati;
e)
affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento. a)
Completezza della documentazione progettuale Controllo della
regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza
dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il
progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle
normative vigenti;
b) Controllo del contenuto degli elaborati.
Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli
elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici
anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di
raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle
opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni
contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo,
caratteristiche, qualita' e quantita' dei materiali);
c) Congruenza
fra tavole grafiche e relazioni tecniche. Univoca definizione
dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei
capitolati e nelle quantita' riportate nei computi metrici, per
quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e
computi metrici estimativi;
congruenza tra i risultati delle
verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni
contenute nello schema di contratto;
d) Controllo incrociato fra
elaborati.
- Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati
riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali
e/o discipline distinte;
- verifica dell'assenza di eventuali
incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da
processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro;
e)
Affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento.
-
Accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle
ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della
progettazione;
- rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento
delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle
prescrizioni e alle indicazioni fornite nella documentazione di
riferimento e nelle specifiche fornite dal committente;
-
attuabilita' delle soluzioni proposte per quanto riguarda la
cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle
funzionalita' dell'opera, comparando il progetto con altri simili
gia' realizzati e sperimentati;
- verifica dell'attendibilita' delle
relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con
particolare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di
sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere provvisionali
e definitive;
- verifica del livello di dettaglio dei calcoli in
rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni
tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse
parti delle opere;
- rispondenza delle scelte progettuali alle
esigenze di manutenzione e gestione;
- verifica di ottemperanza alle
prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e
paesaggistica, nonche' di eventuali altri organismi e controllo del
rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali;
- rispondenza dell'intervento a quanto previsto dai decreti
legislativi 14 agosto 1990, n. 494 e 19 novembre 1999, n. 520, in
materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni
analitiche dei relativi costi della sicurezza;
- rispondenza dei
tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei lavori
principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori
principali, esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale
d'appalto.
3. A conclusione delle attivita' di verifica viene
redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo
di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto attesta l'esito finale
della verifica.
Art. 34
Estensione del controllo e momenti della
verifica
1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere
adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di
riferimento della attivita' di validazione; i capitolati da
redigersi dal soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le
modalita' di validazione, integrando le previsioni del presente atto
in relazione alla natura e complessita' dell'opera.
2. In presenza
di elevata ripetitivita' di elementi progettuali e/o di esistenza,
di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi gia' oggetto di
verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di
controllo «a campione» e/o di «comparazione». Il metodo a
campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli
elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non
rispondono a criteri di criticita'; in ogni caso delle scelte sopra
citate dovra' essere fornita opportuna giustificazione nella
pianificazione dell'attivita' di controllo.
3. Nel caso di verifiche
precedentemente espletate, l'attivita' di controllo successiva puo'
essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della
documentazione progettuale gia' esaminata.
4. Le verifiche devono
essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara.
In relazione alla natura e complessita' dell'opera e delle modalita'
di affidamento dell'appalto, il responsabile del procedimento puo'
disporre l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad
altri livelli di progettazione, pianificando l'attivita' di verifica
in funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli
adempimenti di approvazione e autorizzazione da parte degli enti di
competenza.
5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo
incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del
procedimento anche nell'attivita' di verifica delle perizie di
variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attivita' di
verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi
verbali.
Art. 35
Le modalita' di validazione
1. La validazione del
progetto posto a base di gara e' espressa mediante un atto formale,
sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti gli
esiti delle verifiche effettuate ai fini della validazione da parte
dell'organismo di controllo e quelli dell'esame in contraddittorio
con progettista, con la partecipazione delle strutture tecniche o
degli organismi di controllo e del direttore dei lavori laddove
nominato.
2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento
rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di
validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre
a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni.
3. Il bando e
la lettera di invito devono contenere gli estremi dell'avvenuta
validazione del progetto posto a base di gara.
Art. 36
Le
responsabilita'
1. Nei limiti delle attivita' di verifica di cui
all'articolo 33, il soggetto incaricato della validazione risponde a
titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni
del progetto validato che ne pregiudichino in tutto o in parte la
realizzabilita' o la sua utilizzazione.
2. Il soggetto incaricato
dell'attivita' di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti
a suo carico dal presente atto e dal contratto di servizi e' tenuto
a risarcire i danni derivanti al soggetto aggiudicatore in
conseguenza dell'inadempimento ed e' escluso per i successivi 5 anni
dalle attivita' di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato
della verifica sia dipendente del soggetto aggiudicatore esso
risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di
cui all'articolo 37 e, in caso di colpa grave, lo stesso e'
sottoposto alle responsabilita' disciplinari previste
dall'ordinamento di appartenenza.
3. L'atto formale di avvenuta
validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla
procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di
lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'articolo 71, comma 2,
del regolamento e dalle conseguenti responsabilita'.
Art. 37
Le
garanzie
1. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica deve
essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una
polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti
dall'attivita' di propria competenza avente le seguenti
caratteristiche e durata:
a) nel caso di polizza specifica limitata
all'incarico di validazione del progetto preliminare, la polizza
medesima deve avere durata fino alla data di approvazione del
progetto definitivo da parte della stazione appaltante;
b) nel caso
di polizza specifica limitata all'incarico di verifica ai fini della
validazione del progetto definitivo, la polizza medesima dovra'
avere durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da parte
della stazione appaltante;
c) tutte le polizze suddette dovranno
avere un massimale non inferiore al 5 per cento del valore
dell'opera, con il limite di dieci milioni di euro;
d) nel caso in
cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da una
polizza professionale generale per l'intera attivita', detta polizza
deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della
compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai
punti a), b), c) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a
tale copertura assicurativa e' a carico della Amministrazione di
appartenenza del soggetto incaricato dell'attivita' di verifica,
mentre sara' a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia
soggetto esterno.
Sezione V NORME IN MATERIA DI VERIFICA PREVENTIVA
DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO
Art. 38
Disposizioni in materia di
verifica preventiva dell'interesse archeologico
1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle opere sottoposte
all'applicazione del presente decreto legislativo si applicano gli
articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, eccetto i commi 1 e 2, del
decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, e successive modifiche ed
integrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2005, n. 109. Gli obblighi ivi stabiliti per le stazioni appaltanti
sono riferiti, nell'ambito di applicazione del presente decreto
legislativo, ai soggetti aggiudicatori.
2. In deroga alle suddette
disposizioni, il termine per la richiesta del Soprintendente di
sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 2-ter, comma 3, del
predetto decreto-legge, e' ridotto a trenta giorni. La richiesta di
approfondimenti istruttori di cui al comma 4, secondo periodo, del
suddetto articolo e' ammessa una sola volta.
3. Nelle more della
procedura di cui all'articolo 2-quater del medesimo decreto-legge,
il soggetto aggiudicatore puo' approvare e sottoporre alla
deliberazione del CIPE il progetto preliminare dell'opera, a
condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso
consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti
prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea
localizzazione. Il Direttore regionale, sulla base dell'istruttoria
condotta dal Soprintendente competente, riferisce sull'interesse
archeologico del sito al Ministro per i beni e le attivita'
culturali, ai fini dell'approvazione del progetto preliminare ai
sensi dell'articolo 3 del presente decreto legislativo.
4. Ove non
si proceda alla redazione e approvazione del progetto preliminare
con le procedure di cui al presente decreto e la localizzazione
dell'opera avvenga sulla base del progetto definitivo, le norme di
cui alla presente sezione si applicano anche al progetto definitivo.
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