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IL DIRETTORE GENERALE
per l'edilizia residenziale e le politiche
abitative
Visto il comma 1 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21
che, al fine di avviare a soluzione le piu' manifeste condizioni di
disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori pubblici promuova
un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con
risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati, imprese e
cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato
finalizzato, tra l'altro, a rispondere alle esigenze abitative di
categorie sociali deboli;
Visto il comma 2 dello stesso art. 3 che
autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere
dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale
concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1;
Visto il comma 4 dello stesso art. 3, che dispone che, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, vengano definite, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le modalita' di applicazione ed
erogazione dei finanziamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito, fra l'altro,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2521 del 27 dicembre
2001 e l'allegato bando di gara con il quale parte delle disponibilita'
finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti
dall'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, e' stata
destinata all'attuazione di un programma sperimentale nel settore
dell'edilizia residenziale agevolata per la realizzazione e il recupero
di alloggi da concedere in locazione permanente a canone agevolato ad
utenti anziani denominato: "Alloggi in affitto per gli anziani degli
anni 2000";
Visto in particolare l'art. 5 del summenzionato bando di
gara che prevede il ricorso ad un disciplinare tecnico - da approvarsi
non oltre la data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta
Ufficiale con decreto del Direttore generale per l'edilizia residenziale
e le politiche abitative - contenente caratteristiche e livelli
prestazionali degli alloggi, nonche' modalita' e tipologie di
organizzazione del programma sperimentale;
Visto il disciplinare tecnico
predisposto dal gruppo di lavoro composto da funzionari di questa
Direzione e da esperti rappresentativi del settore appositamente nominato
con provvedimento n. 562/Segr. in data 13 dicembre 2001;
Visto il decreto
ministeriale. no1751 del 28 dicembre 2001, registrato alla Corte dei
conti in data 21 gennaio 2002 al reg. n. 1, foglio 51, in attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 26 marzo 2001, con cui
e' stata definita, fra l'altro, l'organizzazione della Direzione generale
per l'edilizia residenziale e le politiche abitative;
Considerato che, a
seguito dell'avvenuta registrazione alla Corte dei conti in data 11
aprile 2002 al reg. n. 1, foglio 198 del citato decreto n. 2521 del 27
dicembre 2001, occorre procedere alla pubblicazione del bando di gara
nella Gazzetta Ufficiale ed all'approvazione del disciplinare tecnico;
Decreta:
Art. 1
E' approvato l'allegato disciplinare tecnico di supporto
al bando di gara per l'attuazione del programma di sperimentazione di cui
alle premesse.
Art. 2
Il presente
decreto e l'allegato disciplinare tecnico sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2002
Il direttore
generale: Rocco
ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI
ANZIANI DEGLI ANNI 2000
Disciplinare tecnico a supporto del bando di gara
approvato con decreto del 27 dicembre 2001
Premessa
All'interno delle
possibili politiche per favorire l'accesso alle abitazioni delle fasce
sociali deboli, la problematica degli anziani si caratterizza per una
specificita' tutta propria. Quantomeno per due ragioni: innanzitutto,
come e' di immediata evidenza, tale segmento e' tra quelli che trovano
maggiori difficolta' a rapportarsi ai valori del mercato immobiliare; a
cio' si aggiunge, come ulteriore aspetto non secondario, che il mercato
manifesta da sempre scarsa propensione a differenziare l'offerta in
relazione ai diversi caratteri della domanda e certamente gli anziani
sono portatori di esigenze abitative che a fatica possono considerarsi
soddisfatte nei tradizionali e piu' diffusi modelli abitativi. Risponde
quindi ad una indubbia priorita' l'aver privilegiato - nel dare
attuazione al "programma sperimentale per la riduzione del disagio
abitativo" previsto dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 -
gli utenti anziani per i quali sinora non era stato attivato, a livello
nazionale, un piano di una qualche organicita' e con risorse
significative. Sulla problematica delle abitazioni per gli anziani,
infatti, sono da registrare solo generici riferimenti sulla
finalizzazione delle risorse contenuti in alcuni provvedimenti
legislativi e non poche esperienze avviate in sede locale attraverso
finanziamenti regionali o per iniziativa di singole amministrazioni
comunali e di operatori no-profit.
E' pero' mancata, diversamente da
quanto praticato da numerosi paesi dell'Europa occidentale, la concezione
di un programma con una chiara finalizzazione verso la categoria e,
soprattutto, con il supporto di una serie di modalita' operative tali da
rendere le diverse realizzazioni non episodiche ma, al contrario,
interrelate da indicazioni conseguenti ad orientamenti tecnico-culturali
da assumere come riferimento. Per questi motivi il bando predisposto per
consentire l'utilizzazione dei finanziamenti resi disponibili dalla legge
21 ha opportunamente previsto che, in concomitanza alla pubblicazione del
bando stesso, venisse redatto un disciplinare tecnico "contenente
caratteristiche e livelli prestazionali degli alloggi, nonche' modalita'
e tipologie di organizzazione del programma sperimentale" (art. 5).
In tal modo, l'obiettivo finale che il programma persegue va oltre la
produzione di alloggi, che pure ne costituisce scopo fondamentale, ed e'
individuabile nella messa a punto di un nuovo modello di offerta
alloggiativa da immettere sul mercato e, al contempo, nella definizione
di un modo di abitare che tenga conto sia delle ridotte capacita'
dell'utente anziano, sia delle sue esigenze di autonomia. Con questi
presupposti il programma acquista, nel senso piu' proprio, il carattere
di sperimentalita': ogni intervento e', dunque, sperimentale in quanto,
oltre alla fase di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere,
prefigura una fase di scelta tra piu' opzioni per il conseguimento degli
obiettivi sperimentali prefissati e di monitoraggio e resocontazione
sistematica, di cui la realizzazione stessa si configura come momento di
verifica. Il disciplinare tecnico contenuto nelle pagine che seguono e'
suddiviso in due parti: nella prima sono raccolte le indicazioni ritenute
utili per consentire, per quanto possibile, una agevole e tempestiva
formulazione delle richieste attraverso informazioni e precisazioni sugli
elaborati, come previsto dall'art. 4, comma 3, del bando di gara, a
corredo della domanda che i soggetti promotori devono inoltrare al comune
in cui ricade l'intervento; nella seconda parte vengono esplicitati i
caratteri del programma approfondendo quegli aspetti ritenuti decisivi
per conferire qualita' e compiutezza agli interventi che si andranno a
realizzare. Il disciplinare, evitando rigidita' che vincolerebbero
inopportunamente amministrazioni comunali ed operatori, suggerisce un
percorso metodologico e di merito per arrivare alla formulazione delle
proposte. Gli elementi qualificanti, peraltro indicati nel bando, sono:
la scelta localizzativa all'interno del contesto urbano; la correlazione
tra alloggi e sistema di assistenza; l'integrazione tra spazi del singolo
alloggio e spazi comuni all'unita' residenziale; l'individuazione di
ambienti e servizi da rendere disponibili non soltanto agli anziani ma ad
un utenza piu' vasta; la descrizione dei livelli prestazionali sia degli
alloggi che dell'intervento. Il programma ha quindi l'ambizione di
contribuire a segnare positivamente le modalita' realizzative delle
abitazioni per anziani. E' evidente che cio' potra' avvenire, e
sicuramente avverra', se quanti parteciperanno operativamente alla
elaborazione delle proposte si relazioneranno al bando individuandolo
come occasione di sperimentazione autentica e, conseguentemente,
ricercando quelle soluzioni in grado di assicurare migliori condizioni
abitative.
Parte prima
Istruzioni per la predisposizione delle proposte
1. Elaborati da presentare:
1.1 Proposta di programma [art. 4, comma 3,
lett. a)].
La proposta di programma, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente o, nel caso di amministrazioni
comunali, dal Sindaco o suo delegato, deve essere esplicitata, in
conformita' a quanto indicato nel bando, attraverso una relazione
descrittiva degli elementi costituitivi e delle finalita' perseguite di
cui si prospettano i principali contenuti.
1.1.1. Descrizione dei
caratteri del contesto urbano prescelto.
Come indicato nel bando, art. 4,
comma 1, gli interventi devono essere localizzati in aree centrali o,
comunque, in aree consolidate a prevalente destinazione residenziale,
anche attraverso la rifunzionalizzazione e la riconversione di edifici,
ricorrendo ad aree dismesse o destinate a terziario o servizi, o
utilizzando aree residue all'interno di piani di zona che pero'
configurano un insediamento gia' strutturato. Con riferimento alla
dotazione esistente di servizi e di attrezzature che possono costituire
supporto sociale ed assistenziale devono essere forniti elementi utili,
in aggiunta alle rappresentazioni proprie della scala edilizia ed
urbanistica, attraverso i quali dimostrare la rispondenza dell'area alle
suddette caratteristiche. In particolare la relazione, anche con il
supporto di planimetrie e di eventuale documentazione fotografica,
fornisce informazioni in ordine a: localizzazione, dimensionamento e
caratteri morfologici dell'insediamento urbano quali: tipologie edilizie,
densita', rapporti con i luoghi della centralita', qualita' urbana (rif.
punto 3.1 del presente disciplinare); localizzazione e caratteristiche
del sistema dei servizi pubblici e privati di tipo commerciale,
amministrativo, sociale, culturale, ricreativo ed evidenziazione delle
relative modalita' di accesso (rif. punto 3.3); descrizione della rete
dei servizi sociali e sanitari attivi a scala urbana e di quartiere a
sostegno della residenzialita', tali da consentire condizioni di
autonomia e l'integrazione della popolazione anziana nel contesto sociale
(rif. punto 3.3); caratteristiche demografiche e sociologiche per
l'ambito di riferimento e per l'intero territorio comunale, con
particolare riguardo alla popolazione anziana presente ed alle previsioni
d'invecchiamento (rif. punto 1.9). Va sottolineato che la conoscenza di
detti elementi e' di fondamentale importanza per l'identificazione e la
definizione spaziale e funzionale dei nuovi servizi da attivare, che
dovranno promuovere lo sviluppo di forme innovative e flessibili di
assistenza sociale e sanitaria aperte a tutto il quartiere. Proprio la
capacita' di rivolgersi ad un'utenza differenziata potra', d'altra parte,
contribuire alla sostenibilita' gestionale ed economica dei servizi
offerti alle fasce piu' deboli. In particolare per i servizi pubblici e
privati di tipo commerciale, amministrativo, sociale, culturale,
ricreativo e per quelli sociali e sanitari attivi va predisposta una
specifica planimetria sulla quale deve essere riportata l'ubicazione
dell'intervento e dei servizi presenti nell'ambito urbano, con
l'indicazione delle distanze da percorrere per ciascun servizio (rif.
punto 3.3).
1.1.2. Descrizione delle modalita' di attuazione
dell'intervento.
Va indicata, in relazione alla strumentazione
urbanistica vigente ed alla normativa tecnica di attuazione, la tipologia
d'intervento prescelta precisando, qualora si operi su edilizia
esistente, la modalita' individuata con riferimento all'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, comma 1, lettere c), d, ed e). La
documentazione da predisporre deve dare conto delle modalita' di
trasformazione degli immobili (aree ed edifici) e deve indicare, per
ciascun intervento previsto, il soggetto titolare della trasformazione
stessa. Il riferimento, esplicitato dal bando, alla conformita' agli
strumenti urbanistici vigenti e' necessario, oltre che per assicurare la
fattibilita' amministrativa dell'intervento, anche per garantire un piu'
rapido avvio dei cantieri. L'assenza di un piano attuativo ancorche'
adottato puo' non costituire condizione di inoperativita' qualora il
piano regolatore generale vigente risulti, sulla base di esplicita
attestazione dell'amministrazione comunale, sufficientemente dettagliato
nel senso che la normativa e gli elaborati di piano siano stati concepiti
per disciplinare gli interventi ammissibili senza il ricorso a preventiva
strumentazione. Nel caso in cui il piano di recupero o altro piano
attuativo da adottare preveda trasformazioni in variante allo strumento
urbanistico, occorre fare riferimento - per le procedure di approvazione
- alla legislazione nazionale e regionale vigente. In ogni caso, al fine
della presentazione della richiesta di finanziamento e' ritenuta
condizione sufficiente, secondo quanto previsto dal bando di gara, la
sola adozione del piano attuativo mediante delibera del consiglio
comunale o la sottoscrizione dell'Accordo di programma qualora si ricorra
a tale procedura.
1.1.3. Quantificazione delle risorse finanziarie:
la
proposta deve contenere un quadro riepilogativo delle opere (residenziali
e non) da realizzare con la quantificazione, per ciascun intervento,
delle risorse finanziarie, del costo complessivo, del tipo e del relativo
canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario). Per le diverse
categorie di opere da realizzarsi, in aggiunta all'intervento
sperimentale di cui si richiede il finanziamento statale, occorre
dimostrare, con idonea documentazione, la fattibilita' delle opere, con
riferimento agli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari. Per le
opere finanziate con risorse regionali o comunali e' opportuno che gli
impegni delle amministrazioni pubbliche siano formalizzati con apposite
deliberazioni.
1.2. Programma di assistenza e accompagnamento sociale
[art. 4, comma 3, lett. b)].
Per quanto concerne la componente sociale,
gli interventi costruttivi devono essere coordinati con azioni di
sostegno basate sull'offerta di servizi di supporto domestico
(accompagnamento, recapito domiciliare della spesa, pulizia
dell'alloggio, piccole riparazioni domestiche, ecc.) che possano aiutare
l'anziano nelle attivita' quotidiane consentendone una gestione autonoma.
Le finalita' del programma di assistenza ed accompagnamento sociale sono
essenzialmente le seguenti: informazione sull'offerta dei servizi
esistenti e sulle modalita' di fruizione degli stessi; integrazione
socio-sanitaria dei servizi al fine di fornire risposte personalizzate
alle esigenze degli anziani; promozione dell'autonomia dell'anziano
mediante interventi di tipo culturale, ricreativo e sportivo,
incentivando anche forme di lavoro compatibili; razionalizzazione dei
servizi e della loro gestione; promozione dell'intervento del
volontariato, di associazioni no-profit e dei privati per garantire
modalita' adeguate di aiuto. Il programma di assistenza ed
accompagnamento deve specificare la quantita' e la qualita' dei servizi
che si intendono fornire, gli standard assistenziali minimi, annuali o
mensili (ore di assistenza domiciliare, infermieristica - ambulatoriale,
riabilitativa; accessi del medico di medicina generale e forme di
consulenza di eventuali altri operatori; ecc.), ed il personale di
assistenza previsto a tempo pieno o parziale, distinguendo tra i servizi
di base offerti gratuitamente dagli enti pubblici e dal volontariato e
gli eventuali servizi a pagamento. Per gli spazi di servizio va definito
un piano di gestione, precisando quali servizi prevedano la gestione
diretta da parte degli enti pubblici o l'autogestione da parte degli
utenti (eventualmente organizzati in apposita associazione che abbia,
comunque, una riconoscibilita) e quali invece possano essere concessi in
appalto ad operatori privati con l'obbligo di praticare tariffe
convenzionate che tengano conto della finalita' sociale.
1.3. Progetto
preliminare delle opere [art. 4, comma 3, lett. c)].
In fase di
presentazione della domanda al comune, il progetto delle opere deve
essere definito a livello di preliminare. La specificazione del progetto
a livello esecutivo avverra' poi, da parte dei soggetti ammessi al
finanziamento, entro 180 giorni a decorrere dalla data della stipula del
protocollo d'intesa. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi della
normativa vigente (art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni), e' accompagnato da elaborati grafici,
sino alla scala 1:50, al fine di documentare adeguatamente le
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche. Il progetto deve
essere corredato dal costo dell'intervento che, per quanto concerne la
parte ordinaria relativa alla residenza, deve essere riferito ai
massimali vigenti in ciascuna regione per l'edilizia residenziale
agevolata e sovvenzionata. A tal fine va prodotto il quadro tecnico
economico (Q.T.E.) da compilare sui soli modelli relativi all'edilizia
sovvenzionata (S/N o S/R) vistato dal legale rappresentante del soggetto
proponente o, nel caso di soggetti pubblici, dal responsabile del
procedimento. Per quanto concerne il programma sperimentale (lavorazioni
ed attivita' sperimentali) il costo aggiuntivo va quantificato con le
modalita' indicate nel successivo paragrafo.
1.4. Programma di
sperimentazione [art. 4, comma 3, lett. d)].
Tenuto presente quanto gia'
delineato in "premessa", il programma di sperimentazione
relativo a ciascuna proposta deve illustrare il quadro degli obiettivi
prescelti, in rapporto alle caratteristiche fisiche dell'intervento
edilizio con particolare riferimento alle indicazioni ed a quanto
definito ai punti 3, 4 e 5 del presente disciplinare. L'attuazione del
programma di sperimentazione si sostanzia mediante le lavorazioni
straordinarie e le attivita' di sperimentazione per le quali vanno
esplicitati i costi aggiuntivi da sostenere, il percorso metodologico che
si intende avviare e la strumentazione da utilizzare.
1.4.1. Lavorazioni
straordinarie.
Con tale dizione si intendono sia le lavorazioni
propriamente dette, sia la fornitura e la posa in opera di materiali e
componenti di carattere innovativo, sia la dotazione di impianti, sistemi
e dispositivi particolari non impiegati negli interventi ordinari di
edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata che comportino, rispetto
a questa, costi aggiuntivi di tipo tecnico-costruttivo non compresi nel
differenziale di costo connesso alla qualita' aggiuntiva dell'intervento
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. Per
ciascuna lavorazione deve essere indicato il costo previsto, la fase di
processo in cui si effettua, la descrizione in termini di fasi e
materiali utilizzati, gli obiettivi e i risultati attesi; devono essere
allegate tavole grafiche a scala idonea alla comprensione dei dettagli
esecutivi significativi. Per le indicazioni di merito si rinvia ai
successivi punti 5.1.3 e 5.2.3.
1.4.2. Attivita' di sperimentazione.
Con
tale dizione si intendono le attivita' di progettazione, monitoraggio e
resocontazione da porre in essere in relazione all'articolazione
dell'intervento di sperimentazione, non effettuate negli interventi
ordinari di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, che
comportino, rispetto a questa, costi aggiuntivi di tipo tecnico
procedurale; le attivita' si articolano, essenzialmente, in: verifiche di
progetto, di laboratorio e/o in opera che costituiscono i momenti in cui,
attraverso l'utilizzo di apparecchiature strumentali o di particolari
metodologie di indagine, sono sottoposti a controllo taluni aspetti
dell'intervento: sia in fase preventiva (ad esempio lo studio di
compatibilita' tra l'intervento, il contesto urbano e la dotazione di
servizi), sia in corso d'opera (ad esempio i controlli sul benessere
ambientale degli spazi abitativi e sul comportamento dei componenti
tecnologici ed impiantistici), sia, infine, ad intervento ultimato, anche
con il coinvolgimento dell'utenza insediata; per ciascuna verifica deve
essere indicato il tema di sperimentazione, il costo previsto, la fase di
processo in cui viene effettuata, gli obiettivi e la descrizione delle
metodologie di controllo; resocontazione dell'intervento sperimentale che
deve avvenire attraverso la presentazione, con le modalita' stabilite
negli atti convenzionali, di rapporti in corso d'opera e a lavori
ultimati, costituiti da elaborati descrittivi e da quant'altro ritenuto
necessario per permettere la divulgazione delle conoscenze acquisite.
1.4.3. Quantificazione dei costi aggiuntivi.
Il costo aggiuntivo
derivante dalla singola lavorazione straordinaria deve essere
quantificato in riferimento all'analisi dei prezzi correntemente
applicati in interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del
territorio comunale e valutati con riferimento al capitolato di appalto e
al prezzario regionale. Nell'ambito del predetto capitolato devono essere
individuate le lavorazioni standard assimilabili a quelle straordinarie
proposte. Il costo delle lavorazioni per le quali non e' possibile
riferirsi a lavorazioni correnti presenti o assimilabili a quelle
previste nel prezzario regionale, deve essere stimato attraverso una
indagine di mercato da effettuare tra piu' ditte fornitrici di prodotti
analoghi. Il costo aggiuntivo relativo ai materiali ed agli impianti deve
essere comprensivo di tutti gli oneri normalmente applicati. Nel merito
devono essere predisposte delle tabelle in cui confrontare le categorie
standard di lavoro previste dal capitolato e dal prezzario regionale
(codice, descrizione, costo unitario) e le analoghe categorie di lavoro
proposte per il programma di sperimentazione (descrizione, costo
unitario, quantita', differenza costo). Ciascuna attivita' sperimentale
deve essere articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale
(con indicazione della qualifica e del costo unitario/giorno),
apparecchiature (ammortamento) e spese generali (in percentuale).
1.5.
Piano economico finanziario [art. 4, comma 3, lett. e)].
Il piano
economico-finanziario deve dimostrare, oltre alla fattibilita' economica
degli interventi ricadenti all'interno della proposta, anche la
sostenibilita' dei costi di gestione delle strutture di servizio. In
particolare deve essere garantito l'utilizzo degli spazi comuni ed il
funzionamento dei servizi di sostegno (rif. punto 5.2.1) da parte degli
anziani residenti e non; tali servizi possono essere aperti, con
particolari accortezze, alla generalita' degli abitanti. A tal fine nel
caso di alloggi destinati alla locazione a canoni previsti per l'edilizia
economica e popolare dovranno essere definite forme di gestione
diversificate in modo da evitare che il costo di funzionamento dei
servizi ricada sui canoni stessi.
1.6. Richiesta di finanziamento [art.
4, comma 3, lett. f)].
Il soggetto proponente deve quantificare il
finanziamento richiesto in relazione al costo complessivo, facendo
riferimento ai limiti indicati all'art. 6 del bando. Nel caso in cui la
proposta preveda sia alloggi da locare a canone di edilizia residenziale
pubblica che alloggi da locare a canone non superiore all'ottanta per
cento del canone concordato, e' comunque possibile il finanziamento fino
a un massimo di 3.098.741,00 euro (sei miliardi di lire). La regione
inserisce la proposta cosi' elaborata nella quota del quaranta per cento
riservata dal bando - art. 4, comma 4 - alle domande presentate da
imprese di costruzioni, cooperative di abitazione e loro consorzi.
1.7.
Delibera del comune di adesione al programma [art. 4, comma 2 e comma 3,
lett. g)].
Il comune, anche a seguito di modifiche o integrazioni
apportate alla proposta in accordo con l'operatore, con propria delibera:
attesta la congruita' della proposta agli obiettivi del programma e la
fattibilita' urbanistico-amministrativa della stessa con particolare
riferimento a: presenza dei servizi indicati; conformita' agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati; individuazione dei soggetti titolari
delle trasformazioni; tipo di disponibilita' dell'area o dell'immobile;
rispondenza dei costi ai massimali di costo regionali per quanto riguarda
l'intervento e al prezzario regionale per quanto riguarda le lavorazioni
straordinarie; aderisce alla proposta di programma indicando, fra
l'altro, gli impegni che intende assumere con particolare riferimento a:
programma di assistenza e accompagnamento; aspetti gestionali; entita'
delle eventuali risorse proprie ed individuazione delle opere cui sono
destinate.
1.8. Designazione del responsabile del programma.
Al fine di
garantire che la proposta di intervento sperimentale venga correttamente
formulata, nonche' puntualmente attuata con riferimento alle procedure
previste, il soggetto proponente designa il responsabile del programma.
Nel caso in cui il proponente sia un soggetto pubblico, le funzioni di
responsabile del programma sono assunte dal responsabile del
procedimento. Al responsabile del programma e' anche affidato il compito
di rappresentare, nelle varie fasi, lo stato di attuazione
dell'iniziativa e di corrispondere alle esigenze di documentazione
finalizzate al monitoraggio e alla verifica del programma.
1.9. Dati
statistici.
L'art. 7 del bando individua cinque criteri di selezione per
l'accesso ai finanziamenti. I parametri indicati alla lettera a) -
caratteri del comune - consentono, in particolare, la rilevazione di
alcune condizioni oggettive riferite al comune in cui ricade
l'intervento. I dati statistici richiesti sono quindi finalizzati alla
conoscenza delle caratteristiche sociali ed economiche dei residenti
ultrasessantacinquenni che vivono nel territorio comunale. Per garantire
la confrontabilita' delle informazioni e' necessario che gli stessi siano
certificati dai competenti uffici comunali e che i dati relativi alla
popolazione ricadente nel territorio comunale (popolazione complessiva e
percentuale di abitanti ultrasessantacinquenni) siano desunti dall'Istat
con riferimento al 1 gennaio 2000.
2. Gestione del programma
2.1. Ruolo
del comune e della regione.
L'ente locale e' chiamato a svolgere compiti
di portata sostanziale nell'attivazione del programma. Il comune,
infatti, nell'individuare la proposta, ha le seguenti alternative:
partecipare direttamente alla selezione regionale attivando una propria
iniziativa; inoltrare alla regione una delle proposte pervenute da parte
degli altri soggetti proponenti previsti dall'art. 3 del bando di gara;
trasmettere alla regione una proposta integrata pubblico/privato. Per i
comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il numero delle
proposte e' elevato a tre. Appare quindi evidente che al comune spetti il
decisivo ruolo non soltanto di pubblicizzare il programma e di favorire
la piu' alta qualita' delle proposte, ma anche quello di selezionare le
richieste da inviare alla regione. In ogni caso e' opportuno che il
comune, nell'operare la scelta, si attenga agli stessi criteri indicati
dal bando; in caso di mancata aderenza a tale impostazione, infatti, si
avrebbero risultati disomogenei e ne verrebbero pregiudicati il
significato e la finalita' del programma. Il bando non prevede un termine
entro il quale le proposte devono essere trasmesse, da parte dei
proponenti, al comune; cio' consente a quest'ultimo di organizzare forme
di divulgazione del programma secondo le modalita' e i tempi ritenuti
piu' idonei. La regione ha il compito di selezionare, tra le domande
pervenute da parte dei comuni, non piu' di dieci proposte da inviare
all'Amministrazione centrale senza procedere alla formazione di una
graduatoria.
2.2. Modalita' di assegnazione.
Gli alloggi che vengono
destinati alla locazione permanente ad utenti ultrasessantacinquenni in
possesso dei limiti di reddito previsti per l'edilizia agevolata possono
essere ceduti a terzi a condizione che tali vincoli vengano assunti
dall'acquirente e riportati nell'atto di compravendita e nelle relative
note di trascrizione. La cessione deve riguardare, in ogni caso, tutti
gli alloggi oggetto di finanziamento ed essere effettuata ad un unico
soggetto. L'amministrazione comunale provvede ad assegnare gli alloggi ai
canoni previsti per l'edilizia economica e popolare ad utenti
ultrasessantacinquenni, utilizzando graduatorie di cui e' gia' provvista
o predisponendo apposito bando. In ogni caso gli alloggi non possono
essere concessi in locazione a categorie di utenti diverse da quelle
previste dall'art. 2 del decreto di approvazione del bando, anche nelle
assegnazioni successive: a tal fine l'amministrazione comunale provvede
ad approvare apposito regolamento. Ai fini della determinazione del
canone di locazione da corrispondere con riferimento alle modalita'
stabilite all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(canone concordato) la superficie degli spazi e dei servizi di sostegno
connessi alla residenza (soggiorno comune, locale infermeria, locale
pluriuso, locale di servizio, ecc.), da ripartire tra gli alloggi, e'
assunta in misura pari al cinquanta per cento. Resta calcolato per
l'intera superficie utile il solo alloggio di servizio. Parte seconda
Riferimenti tecnici per le proposte
3. Caratteri dell'intervento
sperimentale proposto.
3.1. Integrazione nell'ambito di contesti
residenziali esistenti. Preliminarmente al progetto d'intervento deve
essere effettuata un'indagine delle condizioni del contesto urbano e
delle connesse problematiche sociali, indagine che porra' anche le
premesse per il monitoraggio dei risultati conseguiti nel tempo con gli
interventi effettuati. Affinche' gli anziani possano avere assicurate
condizioni tali da favorire il senso di sicurezza personale e di
appartenenza all'ambito insediativo considerato, e' necessario che questo
abbia una configurazione consolidata nella storia del tessuto urbano, una
identita' riconosciuta nelle tradizioni locali, un sufficiente grado di
integrazione tra residenze e servizi, in particolare per quanto attiene
l'assistenza. Cio' non significa che l'intervento debba necessariamente
inserirsi nelle aree urbane piu' consolidate, potendo trovare
collocazione anche in un quartiere periferico purche' questo abbia
raggiunto una forma ed un'organizzazione strutturata, abbia relazioni non
difficoltose con il centro urbano e comunque sia dotato di un'immagine
positiva nella considerazione degli abitanti del quartiere.
3.2.
Integrazione con alloggi per utenze differenziate.
Particolare attenzione
va prestata all'integrazione degli alloggi destinati alle persone anziane
con alloggi destinati anche ad altre utenze per evitare l'insorgere di
condizioni di separatezza. Detta integrazione puo' avvenire: all'interno
dell'organismo abitativo o comunque di un contesto unitario che puo'
utilmente ospitare alloggi in uso a piu' segmenti sociali; tramite
l'attivazione di spazi attrezzati e di servizi posti all'interno
dell'organismo abitativo ma in grado di interessare altre categorie di
utenza. Puo' essere perseguita anche una combinazione tra diversi tipi di
regime locativo e proprietario, prevedendo nello stesso contesto alloggi
da locare a canone di edilizia residenziale pubblica, alloggi da locare a
canone non superiore all'ottanta per cento del canone concordato (art. 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431), alloggi a canone libero o
in proprieta' privata.
3.3. Contiguita' ai servizi di quartiere.
L'area
prescelta deve essere:
a) integrata con aree destinate a residenze e
servizi, evitando comunque la concentrazione delle residenze per anziani;
b) in prossimita' di servizi e attrezzature commerciali in grado di
soddisfare esigenze quotidiane, quali: generi alimentari/supermercato,
mercato di quartiere, bar, edicola giornali, farmacia;
c) collegata con
altre tipologie di servizi, quali spazi commerciali non alimentari,
centri socio-assistenziali ivi compresi i centri diurni per anziani, aree
verdi o parchi, servizi ricreativi (centri sportivi, cinema, ecc.),
amministrativi (ufficio postale, banca, uffici municipali o
circoscrizionali), ricettivi (ristorante, tavola calda, ecc.), luoghi di
culto;
d) attrezzata (o predisposta ad accogliere interventi di
adeguamento) con idonei elementi infrastrutturali e di arredo urbano; in
particolare devono essere garantite, ove possibile: l'accessibilita'
tramite percorsi pedonali; la segnaletica nei punti critici di
interferenza con la rete carrabile (semafori, strisce pedonali, ecc.);
il
collegamento con la rete di trasporto pubblico;
la dotazione di elementi
di arredo urbano (cabine telefoniche, aree di attesa dei mezzi pubblici
protette con pensiline coperte e dotate di sistemi di seduta, punti di
illuminazione pubblica adeguata, segnaletica e cartelli informativi
leggibili, ecc.);
e) protetta in modo adeguato da eventuali fonti di
inquinamento ambientale (acustico, atmosferico, elettromagnetico, ecc.).
3.4. Collegamenti con i servizi di assistenza.
Le proposte devono fare
riferimento ad un ambito urbano di dimensione congrua sia in relazione
all'accessibilita' ai servizi primari da parte degli anziani, sia in
relazione al potenziale bacino di utenza dei nuovi servizi che saranno
realizzati contestualmente alle stesse residenze. Per ambito si intende
non solo l'intorno fisico-ambientale, ma anche il contesto sociale ed il
complesso di reti relazionali e di servizio con cui l'intervento si
propone di interagire. Ferma restando la percentuale minima di servizi ad
uso comune da soddisfare, di cui al successivo punto 5.2.1, sono da
valutare positivamente quelle iniziative che usufruiscono di risorse e
dotazioni aggiuntive, messe a disposizione da parte di soggetti pubblici
o privati, per iniziative coordinate con l'intervento.
4. Caratteri del
progetto.
4.1. Qualita' architettonica. Tra gli obiettivi generali
rientrano, da una parte, quello di evitare elevate concentrazioni
residenziali di utenti omogenei sotto il profilo sociale o economico o
culturale o psicofisico o semplicemente anagrafico; dall'altra, quello di
consolidare relazioni di solidarieta' sociale e intergenerazionale.
Tuttavia gli anziani necessitano di particolari attenzioni che non sempre
si conciliano con i bisogni di altri utenti in quanto, in genere,
gradiscono ed auspicano la vicinanza di persone di altre fasce di eta'
che sono portatori di comportamenti e stili di vita anche non
compatibili. La ricerca delle piu' idonee soluzioni tipologiche deve
tenere conto di un giusto dosaggio di integrazione e separatezza.
L'organismo abitativo puo' dunque essere costituito da soli alloggi per
anziani o, viceversa, essere funzionalmente integrato con alloggi
destinati ad altre utenze. Nel primo caso, devono essere favorite forme
di integrazione degli anziani alla vita sociale, anche attraverso
l'apertura dei servizi ad utenti esterni, mentre, nel secondo caso,
l'integrazione deve garantire il rispetto di adeguati livelli di
riservatezza degli alloggi, di protezione dai rumori esterni e di
autonomia funzionale nella fruizione dei servizi ad uso comune. Il
progetto deve inoltre prevedere soluzioni che conservino gli abitudinari
rapporti con l'ambiente esterno e privilegino la presenza di spazi comuni
a favore della socializzazione (cortile interno, portici, orti-giardino,
ecc.), la riconoscibilita' delle diverse destinazioni (residenza,
servizi, spazi di collegamento) ed una chiara finalizzazione dei percorsi
di distribuzione.
4.2. Sostenibilita' ambientale.
Il benessere
dell'abitare, il risparmio energetico ed il contenimento nell'uso delle
risorse naturali sono obiettivi fondamentali da porre a base della
progettazione. Pertanto, sia che si tratti di nuova edificazione che di
recupero, il progettista deve porre attenzione all'impiego di materiali e
prodotti di cui siano note le caratteristiche positive in merito a:
basso
dispendio energetico in fase di produzione;
non nocivita' per gli
operatori dei processi produttivi e applicativi;
assenza di emissione di
sostanze tossiche durante il ciclo di vita;
impiego di materie prime
rinnovabili o il piu' possibile di derivazione "naturale";
ridotta e semplice manutenibilita';
rimpiegabilita' o riciclabilita' del
prodotto una volta terminato il ciclo di vita.
Va anche adeguatamente
valutato il comportamento termico dell'edificio e delle sue parti,
organizzato e controllato in fase di progettazione attraverso una attenta
interrelazione con il contesto climatico e ambientale per quello che
riguarda, ad esempio, l'orientamento dell'edificio, il controllo del
flusso termico, l'uso di materiali isolanti ad accumulo termico, la
conservazione del calore, l'irraggiamento solare, ecc. Di estremo
interesse sono da considerare, altresi', gli obiettivi di risparmio della
risorsa naturale acqua, del raggiungimento di adeguati livelli di
benessere termoigrometrico, specie con riguardo alla qualita' dell'aria e
al raffrescamento estivo degli alloggi e di protezione contro il rumore.
4.3. Rapporti con il contesto.
Eguale attenzione deve essere riservata
all'inserimento del progetto nel contesto, alla riconoscibilita' dei
caratteri morfologici e delle funzioni e alla promozione di forme di
comunicazione e partecipazione con gli abitanti e con le associazioni
interessate alla realizzazione dell'intervento. Per quanto riguarda il
concetto di inserimento del progetto nel contesto, le residenze per
anziani vanno trattate non come oggetti "sopraggiunti", ma come
componenti che realizzino contiguita' e continuita' con l'esistente;
occorre, in particolare, evitare la caratterizzazione dell'intervento
come "casa dei vecchi". A tal fine va utilizzato ogni
accorgimento per integrare gli alloggi all'interno di residenze destinate
alla generalita' degli utenti. Per quanto riguarda il requisito di
riconoscibilita' dei caratteri morfologici, non e' da sottovalutare il
fatto che gli anziani hanno ridotte capacita' di adattamento a nuovi
ambienti di vita e occorre quindi evitare l'insorgere di problemi di
disadattamento psicologico nei confronti dell'organismo abitativo e
dell'alloggio. Il requisito e' rispettato se le scelte tipologiche e
morfologiche del progetto tengono conto delle tradizioni abitative, o
meglio della loro "memoria", in modo che gli utenti possano
percepirle come "non estranee alla loro cultura". Inoltre,
circa la riconoscibilita' delle funzioni, si deve ottenere la massima
facilita' di fruizione dell'organismo abitativo e dell'alloggio
utilizzando gli aspetti comunicativi dell'architettura. Infine, la
promozione di forme di comunicazione e partecipazione puo' diventare uno
strumento prezioso per una piu' attenta valutazione di tutti i fattori
che intervengono nella fase progettuale e realizzativa, nella definizione
delle scelte e delle priorita' di intervento e nel favorire la formazione
di comunita' responsabilizzate nella gestione degli spazi e servizi ad
uso comune.
5. Caratteri del programma di sperimentazione.
5.1. Livelli
prestazionali degli alloggi.
Nella configurazione degli alloggi e dei
singoli ambienti le soluzioni devono ispirarsi alle esigenze di
sicurezza, autonomia e facilita' d'uso, anche da parte di persone con
difficolta' motorie, sensoriali e di orientamento.
5.1.1. Caratteristiche
dimensionali, spaziali e di arredo.
La superficie utile di ogni alloggio
deve essere compresa tra 50 e 65 mq ed ogni alloggio deve essere in grado
di accogliere due persone (coppia di anziani, due anziani singoli o
anziano solo con accompagnatore). In caso di particolare profilo
psico-fisico degli anziani e' possibile superare la superficie massima
sopraindicata, sempre entro il limite di legge (95 mq) e comunque in un
numero di alloggi non superiore al dieci per cento di quelli
complessivamente destinati agli anziani. E' auspicabile che l'alloggio
sia dotato di ventilazione trasversale diretta: qualora la soluzione
aggregativa prescelta non lo consenta e' necessario che tale ventilazione
sia comunque garantita da idonee soluzioni distributive e/o tecnologiche.
Per gli spazi di soggiorno sono da privilegiare affacci su luoghi esterni
animati per evitare sensazioni di isolamento. La cucina deve avere l'areazione
e l'illuminazione naturale dirette ed essere, inoltre, autonoma e
separabile dalla zona soggiorno; va data preferenza alla areazione e
illuminazione naturale dei locali igienici. Fermo restando che occorre
garantire adeguati spazi d'uso e di manovra tra gli arredi e le
componenti edilizie (quali ad esempio porte, finestre, ecc.), in ogni
alloggio devono essere soddisfatti i requisiti prestazionali di seguito
descritti. L'ambito notte, fisicamente separato o comunque isolabile
dalla zona soggiorno, deve avere dimensioni tali da accogliere un letto
matrimoniale o due letti singoli e gli arredi tipici della camera da
letto (tenendo presente che gli arredi posseduti dagli anziani hanno in
genere dimensioni voluminose). Nella distribuzione degli spazi vanno
considerate le operazioni di assistenza che richiedono l'impiego di
ausili particolari (ad esempio i sollevatori). Sono da preferire quelle
soluzioni che, in caso di necessita', consentano la ridistribuzione degli
spazi dell'alloggio in modo da individuare due autonome zone letto.
L'ambito giorno deve avere dimensioni tali da accogliere un tavolo da
pranzo per almeno quattro persone e relative sedie, minimo due sedute
(poltrone/divano) e un mobile contenitore. Ciascun alloggio deve essere
dotato di almeno uno spazio privato esterno (loggia, terrazzo, giardino)
e di un ripostiglio.
5.1.2. Accessibilita', sicurezza e autonomia
nell'uso degli spazi e delle attrezzature.
In tutti gli alloggi deve
essere soddisfatto il requisito di accessibilita' di cui al D.M. 14
giugno 1989, n 236 (la quota del 5% di cui all'art. 3, punto 3, lett. a)
dello stesso decreto deve, pertanto, intendersi elevata al 100%); a tal
fine dovranno essere soddisfatti i criteri di progettazione per l'accessibilita'
e le relative specifiche funzionali e dimensionali di cui agli articoli 4
e 8 del citato decreto.
Inoltre, in aggiunta alle prescrizioni ivi
stabilite, devono essere soddisfatti i seguenti ulteriori livelli
prestazionali:
la luce netta di ogni porta non deve essere inferiore a 80
cm; tutte le pavimentazioni dell'alloggio devono essere
antisdrucciolevoli; nei servizi igienici e' da preferire l'utilizzo della
doccia con piatto a pavimento e sedile ribaltabile in luogo della vasca e
di apparecchi sanitari di normale produzione (di conseguenza e' ammesso
che il piano superiore del bidet e del wc, quest'ultimo misurato al lordo
della tavoletta, sia posto a 40-45 cm dal piano di calpestio);
il
servizio igienico non deve obbligatoriamente essere attrezzato con
maniglioni, ma in ogni caso deve essere resa possibile, in via differita
nel tempo, la sua attrezzabilita' in conformita' alle specifiche esigenze
dell'utenza.
5.1.3. Dotazione di impianti, sistemi e dispositivi
particolari. Gli impianti devono avere caratteristiche di facile utilizzo
e manutenzione da parte delle persone anziane, tenendo conto anche dei
problemi di ipoudenti e ipovedenti.
Ogni alloggio deve prevedere la
seguente dotazione impiantistica minima per favorire la sicurezza e il
benessere dell'anziano:
cronotermostato che permetta la regolamentazione
ed il controllo della temperatura;
sistema di comunicazione con la guardiania;
impianto di rilevazione gas, fumi, allagamento, con
interruzione automatica delle erogazioni e collegamento con il servizio
delle emergenze;
impianto di telesoccorso e teleassitenza in grado di
attivare, attraverso una apposita centrale, servizi necessari nell'arco
delle 24 ore;
collegamento del campanello d'emergenza posto in
prossimita' della vasca/doccia e del wc al servizio delle emergenze;
impianto di luci d'emergenza almeno in camera da letto e in bagno;
miscelatore termostatico o sistema antiscottatura alternativo almeno per
l'erogazione dell'acqua calda della doccia;
porta blindata;
predisposizione impianto per l'apertura motorizzata di porte, finestre e
serrande.
Negli interventi di nuova edificazione e' obbligatoria
l'installazione di un impianto di riscaldamento con fruizione e
contabilizzazione autonoma del calore per singolo alloggio. Oltre alla
suddetta dotazione impiantistica minima, possono essere soddisfatti
requisiti aggiuntivi mediante la fornitura di sistemi e prodotti, anche
attraverso l'attivazione di specifiche convenzioni con operatori del
settore della domotica.
A titolo esemplificativo si segnalano:
sistemi di
controllo a distanza di parametri vitali (battito cardiaco, pressione,
ecc.) e di parametri legati a malattie croniche;
agenda terapeutica, con
eventuale collegamento ad un centro esterno di monitoraggio;
sistemi di
motorizzazione dell'apertura di porte, finestre e serrande (in
alternativa, solo porte e finestre);
sistemi di automazione
dell'accensione e spegnimento delle luci;
sistemi antintrusione collegati
con la guardiania;
sistemi di controllo a distanza di elettrodomestici
(lavastoviglie, lavatrice, forno, ferro da stiro); sistemi di automazione
per la regolazione elettrica in altezza di:
sanitari in bagno, pensili in
cucina;
piani di lavoro, ecc.;
sistemi di rinforzo del messaggio acustico
dei terminali degli impianti di comunicazione dell'alloggio con l'esterno
(campanello, citofono guardiania, ecc.) da affiancare anche con un
messaggio luminoso.
Possono, inoltre, essere previsti sistemi, impianti e
dispositivi innovativi per l'innalzamento dei livelli di sostenibilita'
ambientale.
A titolo esemplificativo si segnalano:
dispositivi di
limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi di
captazione attiva o passiva dell'energia solare, sistemi di riscaldamento
non convenzionali (risparmio dell'energia);
dispositivi per la
limitazione del volume d'acqua ad uso domestico e per il recupero di
acque grigie (risparmio della risorsa acqua);
sistemi di ventilazione e
raffrescamento estivo (miglioramento della qualita' dell'aria);
sistemi
di isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi (miglioramento
della qualita' acustica).
5.2. Livelli prestazionali dell'intervento.
Nella configurazione delle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni
anche esterni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze le
soluzioni devono ispirarsi alle esigenze di sicurezza, autonomia e
facilita' d'uso, anche da parte di persone con difficolta' motorie,
sensoriali e di orientamento.
5.2.1. Caratteristiche dimensionali,
spaziali e di arredo.
L'intervento deve fare riferimento ad una unita'
residenziale composta da un insieme articolato di alloggi per anziani,
non meno di 20 e non piu' di 40, e di elementari dotazioni comuni.
Nell'intervento di nuova edificazione o di recupero l'unita' residenziale
puo' essere inserita, anche in forma articolata, all'interno di un
organismo abitativo tradizionale che preveda alloggi destinati ad altre
utenze o, all'opposto, costituire un organismo interamente dedicato agli
anziani. In contesti urbani di limitata dimensione (comuni con
popolazione inferiore a 20.000 abitanti) il numero minimo di alloggi
dell'unita' residenziale puo' essere ridotto sino a 10. L'unita'
residenziale deve rispondere ad un insieme di esigenze di assistenza e di
sostegno alla persona anziana connesse alla socializzazione, alla cura e
alla salute della persona, all'agevole richiesta di aiuto, ecc. A tali
esigenze l'intervento puo' rispondere in forme differenziate.
Tuttavia
una soluzione ritenuta soddisfacente consiste nel dotare l'unita'
residenziale almeno dei seguenti spazi comuni e servizi di sostegno
connessi alle residenze:
portineria dedicata e permanente, con citofono,
centralino, smistamento posta;
alloggio di servizio;
ambito di soggiorno
comune (incontro, lettura, svago, TV, ecc.);
locale per infermeria;
locale pluriuso per servizi di cura alla persona eventualmente dotato di
bagno assistito (attivita' motorie, fisioterapia, podologia, ecc.);
locale di servizio (deposito attrezzature di pulizia, lavanderia,
essiccatoio, ecc.);
spazi aperti di pertinenza dell'unita' residenziale.
Questi spazi vanno conteggiati come superficie non residenziale (Snr), ad
eccezione del soggiorno comune che va considerato come superficie utile
(Su) e dell'alloggio di servizio la cui superficie va conteggiata come
per gli altri alloggi; l'alloggio di servizio non contribuisce alla
definizione del numero degli alloggi presenti nell'unita' residenziale.
Nel caso di un numero di alloggi inferiore a 20, una soluzione ritenuta
soddisfacente consiste nel dotare l'unita' residenziale almeno dei
seguenti spazi comuni e servizi di sostegno:
portineria dedicata,
soggiorno comune, locale infermeria/pluriuso, locale deposito
attrezzature di pulizia, spazi aperti di pertinenza dell'unita'.
Nel caso
in cui all'intervento sia garantita la contiguita' ed il supporto diretto
di preesistenti servizi sanitari e sociali che svolgono funzioni analoghe
a quelle sopraindicate, l'unita' residenziale dovra' essere dotata, in
alternativa, di spazi e servizi che possono essere offerti agli anziani
in relazione alle loro effettive necessita' e alle esigenze dell'utenza
presente nell'ambito interessato.
Si indicano, a titolo esemplificativo:
foresteria per assistenza da parte di parenti, conoscenti, associazioni;
spazi appositamente attrezzati per fisioterapia, ambulatorio medico;
sala
da ballo, sala per lettura/emeroteca, sala per hobbistica, palestra,
laboratori;
altri locali da individuare in relazione alle necessita' ed
esigenze dell'utenza presente nell'ambito interessato.
In ogni caso, la
superficie degli spazi comuni e dei servizi di sostegno connessi alle
residenze, ad eccezione dell'alloggio di servizio e degli spazi aperti di
pertinenza dell'unita', non deve essere inferiore al dieci per cento
della somma delle superfici utili degli alloggi. Nelle parti comuni
dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e nei servizi di sostegno
connessi alle residenze devono essere soddisfatte le seguenti
prestazioni:
l'articolazione e l'arredo degli spazi di sosta e
socializzazione devono sollecitare gli anziani alla vita collettiva e
consentire l'interazione con altre fasce d'utenza;
gli spazi esterni
devono prevedere zone protette dagli agenti atmosferici, sia nel periodo
estivo che in quello invernale, ed essere arredati per una sosta
confortevole;
la scelta del tipo di vegetazione delle aree a verde deve
prevedere piante e arbusti di tipo stagionale che aiutino a scandire il
tempo, evitando comunque l'utilizzo di piante con linfa irritante e
spinose. Gli alloggi per anziani devono essere dotati di posti auto e di
cantine o soffitte;
queste ultime devono avere dimensioni (minimo mq 9)
sufficienti ad accogliere mobili e suppellettili che possono non
rientrare nell'alloggio e che rappresentano comunque una
"memoria" da salvaguardare.
5.2.2. Accessibilita' sicurezza e
autonomia nell'uso degli spazi e delle attrezzature.
Nelle parti comuni
dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e nei servizi di sostegno
connessi alle residenze deve essere soddisfatto il requisito di
accessibilita' di cui al decreto 14 giugno 1989, n 236; a tal fine devono
essere soddisfatti i criteri di progettazione per l'accessibilita' e le
relative specifiche funzionali e dimensionali di cui agli articoli 3, 4 e
8 del citato decreto. In deroga allo stesso decreto, gli edifici con piu'
di un piano fuori terra devono disporre di ascensori a norma. Per
superare limitate differenze di quota e' consentito solo l'uso di
piattaforme elevatrici. In aggiunta alle prescrizioni stabilite nel
citato decreto dovranno essere soddisfatte le seguenti prestazioni:
tutte
le pavimentazioni interne ed esterne all'organismo abitativo devono
essere antisdrucciolevoli;
le scale devono prevedere accorgimenti atti a
differenziare alzata e pedata (per colore, materiale, ecc.), i dislivelli
devono essere opportunamente segnalati, come qualsiasi pericolo e cambio
di direzione; devono essere previsti sistemi di aiuto all'orientamento
negli ambiti comuni;
negli spazi di collegamento e' necessario rendere
facilmente identificabile, attraverso opportuni segnali in successione
appropriata, il percorso utile per raggiungere gli alloggi e gli spazi di
uso collettivo;
al fine di scongiurare fenomeni di disorientamento,
occorre evitare la ripetitivita' degli ambienti o l'uniformita' di
trattamento degli spazi, facilitandone la riconoscibilita' immediata
attraverso l'impiego di adeguati sistemi di differenziazione formale e
materica;
la differenza di illuminamento di spazi e ambienti contigui va
rapportata alle esigenze fisiologiche della vista per l'adattamento a
diversi livelli di illuminamento.
5.2.3. Dotazione di impianti, sistemi e
dispositivi particolari.
Negli spazi comuni e nei servizi di sostegno
connessi alle residenze deve essere prevista la stessa dotazione
impiantistica minima descritta per l'alloggio al precedente punto 5.1.3.,
ad eccezione del cronotermostato e della porta blindata - da collocare in
punti strategici facilmente raggiungibili. In aggiunta, possono essere
soddisfatti altri requisiti mediante la fornitura di sistemi, prodotti e
apparecchiature, anche attraverso l'attivazione di specifiche convenzioni
con operatori del settore della domotica.
A titolo esemplificativo si
segnalano:
sistemi di automatizzazione dell'apertura di porte, finestre e
serrande;
sistemi di automazione dell'accensione e spegnimento delle
luci; scooter e/o auto elettrici da utilizzare in condivisione per la
mobilita'.
Possono, inoltre, essere previsti sistemi, impianti e
dispositivi per il raggiungimento di adeguati livelli di sostenibilita'
ambientale.
A titolo esemplificativo si segnalano:
dispositivi di
limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi di
captazione attiva o passiva dell'energia solare, sistemi di riscaldamento
non convenzionali, orientamento e distribuzione degli spazi ed uso delle
aree verdi e degli specchi d'acqua (risparmio dell'energia);
dispositivi
per il recupero di acque nere e grigie e per il recupero delle acque
meteoriche, ottimizzazione della distribuzione idrica (risparmio della
risorsa acqua);
sistemi di ventilazione, raffrescamento estivo,
dispositivi di schermatura delle fonti inquinanti, uso del verde come
filtro (miglioramento della qualita' dell'aria);
dispositivi di
isolamento acustico e/o schermatura verso l'esterno ed in particolare
verso le fonti di rumore (miglioramento della qualita' acustica).
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