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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ridurre le tensioni
abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili
relativi a determinate categorie di locatari, nonche' di prorogare
l'entrata in vigore di disposizioni normative in materia di edilizia e di
espropriazione per pubblica utilita', al fine di armonizzarle con le
recenti modifiche normative approvate dal Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. La sospensione delle
procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta
per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al
30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la
sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la
sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le
modalita' di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con
provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di
presentazione del ricorso. Avverso il decreto e' ammessa opposizione al
tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalita' di cui
all'articolo 618 del codice di procedura civile.
Art. 2
1. Il termine di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, e' prorogato al 1 gennaio 2003.
Art. 3
1. Il termine di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', e' prorogato al 1
gennaio 2003.
Art. 4
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20
giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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Avvertenze:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
1. La sospensione delle
procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta
per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al
30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la
sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la
sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le
modalita' di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con
provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di
presentazione del ricorso.
Avverso il decreto e' ammessa opposizione al tribunale, che giudica in
composizione collegiale con le modalita' di cui all'articolo 618 del
codice di procedura civile.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, recante:
"Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive
per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le
imprese nazionali di trasporto aereo", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 febbraio 2002, n. 49, e' il seguente:
"Art. 1 (Proroga della sospensione delle procedure esecutive di
rilascio di immobili ad uso abitativo).
- 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili
adibiti ad uso abitativo, gia' disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto
2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei
requisiti indicati al comma 20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' prorogata fino al 30 giugno 2002.".
- Il testo dell'art. 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94, recante:
"Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1982, n.
84, e' il seguente: "Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta
notificazione nonche' le deduzioni e produzioni del locatore e
dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi
indispensabile, decide con decreto sull'istanza. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al
locatore ed all'eventuale beneficiario.".
- Il testo dell'art. 618 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione).
- Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione
delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione
del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti
opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili
e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istituzione della
causa, che e' poi decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresi' non
impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente,
primo comma.".
Art. 2
1. Il termine di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, e' prorogato al ((30 giugno 2003.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2002, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001,
n. 245, supplemento ordinario.
Art. 3
1. Il termine di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', e' prorogato al ((30
giugno 2003.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario.
Art. 4
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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