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IL CONSIGLIO
Considerato in
fatto
Con determinazione del 16
ottobre 2002, n. 27, questa Autorita' di vigilanza ha proposto agli
operatori del mercato dei lavori pubblici alcune indicazioni
interpretative relative all'applicazione dell'art. 7 della legge 1 agosto
2002, n. 166, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni.
Al riguardo, con nota dell'11 novembre 2002, l'Ance ha ritenuto di
prospettare talune considerazioni in ordine alle conclusioni dell'Autorita'
in merito a tre questioni che si riferiscono rispettivamente alla lettera
C) (sistema di qualificazione), alla lettera E) (divieto di subappalto) e
alla lettera G) (appalto integrato) della determinazione medesima. In
particolare sono stati avanzati dubbi sull'avviso espresso dall'Autorita'
in ordine al fatto che la durata delle attestazioni di qualificazione, in
attesa della approvazione delle modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 previste dalla legge 1 agosto 2002, n.
166, e' pari a tre anni; al fatto che il divieto di subappalto si
riferisce oltre che alle lavorazioni relative alle categorie di cui
all'art. 72, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, anche a quelle relative alle categorie di opere generali;
al fatto che per la partecipazione all'appalto integrato non e'
sufficiente l'attestazione di qualificazione per progettazione e
costruzione. Questione analoga alla prima e' stata posta anche dall'Aniem.
L'Ance ritiene che la validita' delle attestazioni di qualificazione, in
base alle disposizioni della legge n. 166/2002, e' stata
inequivocabilmente elevata a cinque anni e che la circostanza, prevista
dalla medesima legge, della emanazione di norme regolamentari che
dovranno disciplinare la verifica, entro il terzo anno del quinquennio di
validita' dell'attestazione, del permanere del possesso dei requisiti di
ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale, non
comporta che la durata delle attestazioni non sia pari a cinque anni. Per
quanto riguarda il divieto di subappalto l'Ance, mentre conviene con il
fatto che lo stesso si riferisca alle lavorazioni delle categorie di cui
all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, il cui importo, singolarmente considerato, sia
superiore al 15% di quello complessivo dell'intervento, non concorda con
la tesi secondo cui tale divieto si applica, oltre che alle suddette
categorie, anche alle categorie di opere generali. Per quanto riguarda la
partecipazione agli appalti integrati, infine, l'Ance ritiene che la
interpretazione dell'art. 19, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modifiche, nel testo novellato dalla legge n.
166/2002, fornita dall'Autorita' non sia condivisibile in quanto comporta
l'ininfluenza della attestazione di qualificazione per progettazione e
costruzione e, quindi, l'abrogazione implicita del sistema precedente che
consentiva alle imprese di costruzione qualificate oltre che nella
costruzione anche nella progettazione di partecipare agli appalti
integrati senza dimostrare il possesso di ulteriori requisiti.
L'Autorita', data l'importanza che hanno gli aspetti della normativa cui
sono state avanzate osservazioni e dubbi interpretativi, ritiene
opportuno svolgere ulteriori valutazioni e considerazioni in base alle
quali confermare o modificare gli avvisi espressi nella suddetta
determinazione n. 27/2002, ribadendo che si tratta, in ogni caso, di
indicazioni che vanno, ove condivise, recepite nei bandi di gara.
Considerato in diritto; Per quanto riguarda il primo quesito (sistema di
qualificazione) va ribadito che la legge n. 166/2002 non si e' limitata a
modificare la durata dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione
(elevandola da tre a cinque anni), ma ha condizionato tale durata ad una
verifica, da effettuarsi entro il terzo anno di validita'
dell'attestazione, in merito al mantenimento nel soggetto qualificato dei
requisiti di ordine generale e di quelli di capacita' strutturale.
E' previsto, inoltre, che le modalita' di effettuazione della suddetta
verifica devono essere stabilite dal regolamento di qualificazione che
l'art. 7, comma 4, della suddetta legge n. 166/2002 prevede debba essere
modificato, proprio per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte
in materia.
Da quanto osservato discende che:
a) i due aspetti, verifica entro il terzo anno del mantenimento nel
soggetto qualificato dei requisiti di ordine generale e di quelli di
capacita' strutturale e durata quinquennale, costituiscono un unicum
inscindibile, sia dal punto di vista concettuale sia da quello
applicativo;
b) la disposizione che ha elevato a cinque anni la durata
dell'attestazione di qualificazione risulta tecnicamente e praticamente
inapplicabile in assenza della intermediazione della disciplina di
secondo livello in quanto per la verifica occorre individuare nuovi
requisiti cioe' requisiti diversi da quelli previsti dal vigente
regolamento che hanno consentito e consentono ancora alle SOA di
rilasciare le attestazione di qualificazione. In base alle suddette
considerazioni, deve confermarsi che, pur in assenza di un'esplicita
disposizione che sospenda o rinvii nel tempo l'applicazione della norma
in esame (estensione a cinque anni della validita' delle attestazioni),
l'interpretazione letterale e logico-sistematica della stessa induce a
ritenere l'estensione inapplicabile prima dell'introduzione delle
necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000. Interpretazione confermata dal fatto che le piu' remote
attestazioni di qualificazione hanno ancora un residuo di validita' pari
a circa 15 mesi nonche' dalla constatazione che in sede governativa si
sono attivate opportune iniziative e si ha notizia di una prossima
emanazione di un atto regolamentare che appresta soluzione ai problemi
che insorgerebbero in caso di mancata emanazione delle previste norme
regolamentari. Per quanto riguarda il secondo quesito (divieto di
subappalto) va in primo luogo osservato (articoli 72, commi 1, 2 e 3 e
73, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999) che:
a) gli interventi cui si riferisce la disciplina sui lavori pubblici sono
di norma costituiti da un insieme di lavorazioni;
b) l'insieme delle lavorazioni deve essere suddiviso, sulla base
dell'appartenenza delle stesse alle categorie del sistema di
qualificazione e, quindi, con riferimento alle specifiche relative
declaratorie, in sottoinsiemi di lavorazioni;
c) il bando di gara deve riportare l'indicazione di tutti i sottoinsiemi
delle lavorazioni con i relativi importi e categorie;
d) il sottoinsieme di maggiore importo individua la categoria prevalente;
e) i sottoinsiemi diversi da quello della categoria prevalente da
indicare nel bando di gara sono quelli di importo superiore al 10%
dell'importo complessivo dell'appalto o comunque superiore a 150.000
euro, nonche' quelli di importo inferiore a tali valori qualora si
ritenga necessario che la loro esecuzione sia effettuata da imprese
adeguatamente qualificate.
Va poi rilevato che:
a) l'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 prevede la regola che le imprese aggiudicatarie (quindi in
possesso della qualificazione nella categoria prevalente) possono
eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone l'intervento appaltato
oppure possono subappaltarle ad imprese qualificate;
b) l'art. 74, comma 2, prima parte del primo periodo, del suddetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, introduce una
eccezione alla regola prima indicata stabilendo che le imprese
aggiudicatarie non possono eseguire direttamente le lavorazioni relative
alle categorie di opere generali ed a quelle delle categorie indicate
all'art. 72, comma 4, (OS2 - superficie decorate e beni mobili di
interesse storico artistico;
OS3 - impianti idrico sanitari;
OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
OS5 - impianti pneumatici;
OS11 - apparecchiature strutturali speciali;
OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
OS14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
OS16 - impianti per centrali produzione elettrica;
OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia;
OS18 - componenti strutturali in acciaio;
OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e
trattamento dati;
OS20 - rilevamenti topografici;
OS21 - opere strutturali speciali;
OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
OS27 - impianti per la trazione elettrica;
OS28 - impianti termici e di condizionamento;
OS29 - armamento ferroviario;
OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi;
OS33 - coperture speciali;
OG11 - impianti tecnologici;
OG12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) se prive
delle relative qualificazioni;
c) l'art. 74, comma 1, seconda parte del primo periodo del detto decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999 stabilisce che le lavorazioni
relative alle categorie di opere generali ed a quelle delle categorie
indicate all'art. 72, comma 4, possono essere subappaltate o scorporate
"fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche";
d) il combinato disposto dell'art. 74 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 e dell'ultimo capoverso delle premesse
all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 -
secondo cui non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se
prive delle relative adeguate qualificazioni le categorie di lavori per
le quali nell'allegata tabella A "corrispondenze nuove e vecchie
categorie" e' prescritta la qualificazione obbligatoria - fa
ritenere che la disposizione che consente l'esecuzione diretta delle
lavorazioni soltanto se in possesso delle relative qualificazioni
riguardi, oltre alle categorie di opere generali ed a quelle dell'art.
72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
anche le seguenti ulteriori categorie (OS9 - impianti per la segnaletica
luminosa e la sicurezza del traffico;
OS10 - segnaletica stradale non luminosa;
OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
OS524 - verde e arredo urbano;
OS25 - scavi archeologici;
OS31 - impianti per la mobilita' sospesa) in quanto considerate nella
tabella indicata a qualificazione obbligatoria e tanto nella
considerazione che le indicate disposizioni non siano da considerarsi in
contrasto fra di loro - per cui sarebbe applicabile soltanto la
disposizione dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 sulla base del fatto che essa e' entrata in vigore
successivamente a quella di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 (28 luglio 2002 e 1 marzo 2002) - ma sono, invece,
da considerarsi integrative e complementari.
Tutto cio' premesso e tornando al divieto di subappalto di cui alla
precedente lettera c) va rilevato che la soluzione della questione e'
collegata alla interpretazione della disposizione "fatto salvo
quanto previsto all'art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modifiche" che e' stata posta dal legislatore come
eccezione al principio della generale subappaltabilita' delle lavorazioni
riguardanti sia le categorie di generali sia quelle di cui all'art. 72,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Sul punto va ricordato che l'Autorita' ha gia' precisato (determinazione
n. 27/2002) che la disposizione dell'art. 13, comma 7, della legge n.
109/1994 e successive modifiche - in base alla modifica introdotta dalla
legge n. 166/2002 - deve essere interpretata nel senso che il divieto di
subappalto si applica per quelle lavorazioni, diverse da quelle della
categoria prevalente, il cui importo, singolarmente considerato, superi
il 15% dell'importo complessivo dell'intervento.
Va poi osservato che la disposizione non individua con chiarezza se
l'eccezione alla subappaltabilita' si riferisce soltanto alle lavorazioni
delle categorie indicate all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 o anche alle categorie di opere generali. La
complessiva disposizione, infatti, e' inserita nella seconda parte
dell'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 e, quindi puo' essere interpretata in due modi opposti e
precisamente ritenendo che:
a) "esse (categorie di opere generali e categorie di cui all'art.
72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999),
fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della legge n.
109/1999 (cioe' fatto salvo che il loro importo, singolarmente
considerato, superi il 15% dell'importo complessivo), sono comunque
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le
medesime lavorazioni sono altresi' scorporabili e sono indicate nei bandi
di gara ai fini della costituzione di associazione temporanee di tipo
verticale.";
b) "esse (categorie di opere generali e categorie di cui all'art.
72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999),
fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7 (cioe' fatto salvo per
quelle di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 qualora il loro importo, singolarmente
considerato, superi il 15% dell'importo complessivo), sono comunque
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le
medesime lavorazioni sono altresi' scorporabili e sono indicate nei bandi
di gara ai fini della costituzione di associazione temporanee di tipo
verticale.".
L'incertezza della interpretazione letterale della disposizione comporta
la necessita' di una interpretazione logico-sistematica. In base a tale
criterio interpretativo e' stata ritenuta corretta l'interpretazione di
cui alla lettera a) in quanto l'interpretazione di cui alla lettera b)
porterebbe a risultati illogici e irrazionali: comporterebbe, infatti,
che in un appalto in cui siano previste come categoria prevalente la OG3
(autostrada e ponti) e come categorie diverse dalla prevalente sia la OG4
(galleria) e sia la OS13 (strutture prefabbricate in cemento armato) o la
OS18 (componenti strutturali in acciaio) - entrambe di importo,
singolarmente considerato, superiore al 15% dell'importo complessivo
dell'intervento - il divieto di subappalto si applicherebbe per la OS13 e
per la OS18 e non per la OG4; oppure che in un appalto in cui siano
previste come categoria prevalente la OG9 (impianti per la produzione di
energia elettrica) e come categorie diverse dalla prevalente sia la OG1
(edifici civili ed industriali) e sia la OS4 (impianti elettromeccanici e
trasportatori) - tutte e due di importo, singolarmente considerato,
superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento - il divieto si
applicherebbe per la OS4 e non per la OG1.
La correttezza di questa interpretazione trova fondamento oltre che nelle
considerazioni esposte nelle determinazioni del 20 dicembre 2001, n. 25,
e del 16 ottobre 2002, n. 27, anche dal fatto che l'ordinamento (art. 13,
comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modifiche) prevede il
divieto di subappalto e, di conseguenza, l'obbligo per l'aggiudicatario
di essere in possesso della relativa qualificazione, sulla base della
ricorrenza di due elementi: le lavorazioni siano relative ad "opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita' tecnica quali strutture, impianti
ed opere speciali" e che esse "superino altresi' in valore il
15% dell'importo totale dei lavori".
Non si puo' negare che il contenuto tecnologico o la complessita' tecnica
della categoria OG3 non e' minore di quelli della categoria OS13 e OS18 e
cosi' per la categoria OG1 e OS4;
e, quindi, una interpretazione logico-sistematica della disposizione non
puo' portare ad affermare altro che l'eccezione alla subappaltabilita'
riguarda sicuramente le categorie di cui all'art. 72, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ma anche le categorie
di opere generali che presentano l'indicata medesima caratterizzazione di
specializzazione.
Va inoltre rilevato che l'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994 e
successive modifiche ha demandato al regolamento attuativo della legge di
definire altresi' l'elenco delle opere di cui al comma stesso e cio' e'
avvenuto sia attraverso la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera g),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e sia con le
indicazioni contenute nell'art. 72, comma 4, e nell'art. 74 del suddetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. In base alle
considerazioni indicate, in ordine al problema del divieto di subappalto,
conclusivamente e sinteticamente si puo' affermare che i sottoinsiemi
delle lavorazioni qualora:
a) siano di importo inferiore al 15% dell'importo complessivo
dell'appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione non
obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonche' eseguibili
dall'aggiudicatario anche se non e' in possesso delle corrispondenti
qualificazioni;
b) siano di importo inferiore al 15% dell'importo complessivo
dell'appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione
obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonche' eseguibili
dall'aggiudicatario se esso e' in possesso delle corrispondenti
qualificazioni;
c) siano di importo superiori al 15% dell'importo complessivo
dell'appalto e siano appartenenti ad una categoria generale o alle
categorie di cui all'art. 72, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 non sono subappaltabili con la conseguenza che
l'aggiudicatario deve eseguirle direttamente (nella misura non inferiore
al settanta per cento secondo l'avviso espresso nella determinazione n.
25/2001) e, quindi, essere qualificato oltre che nella categoria
prevalente anche con riferimento alle stesse. Va constatato, infine, che
molte stazioni appaltanti (per esempio: Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, provveditorati regionali per il Lazio, per la Campania,
per la Sicilia, per la Puglia; la STA S.p.a. - Roma;
la ADR - Aeroporti di Roma;
l'Autostrade S.p.a.; l'Anas - compartimento per l'Emilia e Romagna;
la ATM - Azienda torinese per la mobilita';
la INSULA S.p.a. - Venezia; l'amministrazione provinciale di Napoli;
Amministrazione provinciale di Venezia;
Azienda ospedaliera - istituto ospitalieri di Verona; comune di Accadia
(Foggia);
Comune di Viddalba (Sassari)), indicano nei loro bandi quali lavorazioni
vanno considerate subappaltabili e scorporabili e quali soltanto
scorporabili e specificano la possibilita' per le imprese di partecipare
alle gare che prevedono una o piu' della categorie OS3, OS5, OS28 e OS30
anche se sono in possesso della qualificazione in OG11.
Cosi' sono resi edotti i concorrenti delle specifiche regole previste per
la gara, con effetti positivi sulla correttezza, imparzialita',
tempestivita', trasparenza efficacia delle procedure e piena rispondenza
al principio della libera concorrenza.
Per quanto riguarda il terzo quesito (appalto integrato), va in primo
luogo osservato che il problema della partecipazione delle imprese agli
appalti integrati ha trovato una specifica regolamentazione legislativa
solo con la legge n. 166/2002. In precedenza, tale aspetto era
disciplinato dagli articoli 3, commi 1 e 8, e 18, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che prevedono disposizioni
per la qualificazione per progettazione e costruzione e per la
partecipazione agli appalti integrati in assenza di tale qualificazione.
La qualificazione per progettare e costruire era ottenuta, ed e' ancora
oggi ottenuta, oltre che sulla base dei normali requisiti di ordine
generale e speciali, sulla base della sola presenza nell'organico del
soggetto da qualificare di un numero crescente di tecnici (da due a sei)
in rapporto all'importo della classifica di qualificazione e, pertanto,
la qualificazione non era e non e' differenziata in rapporto alle
categorie di opere generali o specializzate previste dal regolamento di
qualificazione.
La disposizione comporta, quindi, che la suddetta qualificazione non
fornisce alcuna attestazione di aver espletato in precedenza l'attivita'
di progettazione nella specifica o nelle specifiche categorie che
costituisce o costituiscono l'intervento cui si riferisce l'appalto
integrato. Sono stati, verosimilmente, i limiti propri di tale modalita'
di qualificazione che hanno indotto il legislatore - stante anche il
presumibile maggiore impiego dell'appalto integrato - a introdurre
nell'art. 19 della legge n. 109/1994 e successive modifiche il comma
1-ter contenente una specifica disciplina relativa alla partecipazione
delle imprese a tale tipo di appalto. La prima parte del primo periodo
del suddetto comma dispone, in particolare, che la partecipazione ad una
tale gara e' subordinata al possesso da parte del concorrente dei
requisiti progettuali previsti nel bando di gara oppure all'avvalersi di
progettisti indicati nell'offerta o associati.
La seconda parte specifica che i requisiti richiesti al progettista (e
quindi all'impresa oppure ai progettisti indicati o associati) sono
quelli richiesti dalla normativa in materia di gare di progettazione che
non puo' che essere posta in relazione al titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999. Il combinato disposto dell'art.
18, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
dell'art. 19, comma 1-ter, della legge n. 109/1994 e successive
modifiche, danno fondamento all'interpretazione secondo cui il
legislatore della legge n. 166/2002 ha configurato l'appalto integrato
coma appalto misto di lavori e progettazione, con conseguente necessita'
di tenere conto anche della disciplina relativa agli affidamenti dei
servizi di natura tecnica e, pertanto, non il derivato effetto di dover
ritenere che la qualificazione di progettazione e costruzione non sia
sufficiente per partecipare alle relative gare.
Il legislatore ha ritenuto, nondimeno, che tale qualificazione consente
alle imprese di dimostrare il possesso dei requisiti progettuali previsti
dal bando, in conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia
di gare di progettazione, anche attraverso l'attivita' di progettazione
svolta dal proprio organico.
Il che, peraltro, risponde al principio della par condicio; solo in tal
modo, infatti, i requisiti di partecipazione alla gara non sono diversi
fra l'impresa in possesso di qualificazione di progettazione e
costruzione e l'associazione costituita da una impresa in possesso di
qualificazione di sola costruzione e da un progettista.
Determinante e' la constatazione che la proposta interpretazione
risponde, inoltre, alla necessita' di essere sicuri che la progettazione
esecutiva sara' svolta da soggetti in possesso di adeguate capacita'
progettuali. Qualora l'importo della progettazione esecutiva previsto nel
bando di gara sia, invece, pari o inferiore a euro 100.000 - stante che
la normativa in materia di gare di progettazione non prevede per tale
caso specifici requisiti - la qualificazione di progettazione e
costruzione e' condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla
gara. Le esposte considerazioni, sorreggono la conferma dell'avviso gia'
espresso nella determinazione n. 27/2002 e cioe' che:
a) le attestazioni di qualificazione, in assenza delle disposizioni
regolamentari in ordine alla prevista verifica triennale delle stesse,
hanno una durata pari a tre anni;
b) il divieto di subappalto riguarda le lavorazioni appartenenti alle
categoria di opere generali ed alle categorie di cui all'art. 72, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (OS2, OS3,
OS4, OS5, OS11, OS13, OS14, OS16, OS17, OS18, OS19, OS20, OS21, OS22,
OS27, OS28, OS29, OS30, OS33, OG11, OG12);
c) il divieto di subappalto si applica qualora l'importo delle
lavorazioni, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo
complessivo dell'intervento;
d) le imprese in possesso di qualificazione per progettazione e
costruzione possono partecipare alle gare per l'appalto integrato senza
indicare o associare progettisti qualora siano in possesso dei requisiti
previsti dal bando in conformita' a quanto richiesto dalla normativa in
materia di gare di progettazione di cui al titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999;
e) e' opportuno specificare - al fine di rendere edotti i concorrenti
delle specifiche regole previste nei bandi di gara che costituiscono la
lex specialis della stessa - quali lavorazioni siano subappaltabili e
scorporabili e quali siano soltanto scorporabili; quali ulteriori
requisiti debbano possedere le imprese in possesso dell'attestazione di
progettazione e costruzione per partecipare alla gara nel caso questa sia
relativa ad un appalto integrato, nonche' che la partecipazione alla gara
che prevede come categoria prevalente o scorporabile una o piu' delle
categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 e' consentita anche alle imprese in
possesso di adeguata qualificazione in OG11.
Roma, 18 dicembre 2002
Il presidente: Garri
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