|
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto:
Sono stati richiesti, da
numerose stazioni appaltanti, chiarimenti in ordine ai comportamenti da
adottare nel caso in cui ad una gara per l'affidamento di un appalto o di
una concessione di lavori pubblici partecipi un'impresa nei cui confronti
l'Autorita' abbia emanato provvedimento di annullamento dell'attestazione
di qualificazione (d'ora innanzi attestazione SOA) o di ridimensionamento
delle categorie e/o classifiche di qualificazione e nei casi in cui siano
da applicare le disposizioni di cui all'art. 75, comma 1, ed in
particolare quella di cui alla lettera h), del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare:
a) il comune di San Gregorio di Catania ha sospeso una procedura di
pubblico incanto, poiche' alla stessa ha presentato offerta un'A.T.I. in
cui partecipa un'impresa alla quale l'Autorita' ha annullato
l'attestazione SOA;
b) la ANIEM di Sicilia segnala che il comune di Paterno' ha aggiudicato
un pubblico incanto in cui ha partecipato la medesima impresa di cui
sopra e che l'offerta di quest'ultima ha contribuito a determinare la
media per calcolare la soglia di anomalia; si chiede dunque se sia
possibile stipulare un contratto con la parte restante dell'ATI
aggiudicataria o se, al contrario, sia necessario annullare la gara;
c) la RFI - Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato un appalto in favore
della stessa impresa cui l'Autorita' ha annullato l'attestazione SOA, per
il quale non e' stato ancora sottoscritto il verbale di cui all'art. 71,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
(attestante il permanere delle condizioni che consentono all'impresa di
eseguire i lavori prima di sottoscrivere il contratto), ne' sono stati
consegnati i lavori;
d) il comune di Aci Catena, infine, ha aggiudicato un appalto ad una
impresa cui e' stato annullato l'attestazione, stipulando anche il
relativo contratto; avendo appreso dell'annullamento durante l'esecuzione
dei lavori, chiede se debba procedere alla risoluzione del contratto.
Considerato in diritto;
A) In via preliminare, e'
opportuno considerare che l'attestazione SOA e' da ritenersi rilasciata
in difetto dei necessari presupposti ove l'impresa abbia reso alla SOA
false dichiarazioni oppure abbia presentato alla SOA documenti, quale per
esempio certificati di esecuzione dei lavori, che non abbiano trovato
sostanziale corrispondenza in atti o attestazioni di pubbliche
amministrazioni. Nel potere di vigilanza e controllo dell'Autorita' sul
sistema di qualificazione previsto dall'art. 4, comma 4, lettera i),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche'
dagli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, rientra anche il potere per l'Autorita' di
controllare la validita' delle attestazioni SOA e, di conseguenza, di
annullare o ridimensionare quelle per le quali venga in evidenza che
siano state rilasciate in mancanza dei necessari presupposti. Dal
provvedimento di annullamento o ridimensionamento dell'attestazione SOA
consegue (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)
l'inserimento nel casellario informatico delle imprese dell'informazione
relativa alla sopraggiunta perdita di validita' o al ridimensionamento
dell'attestazione, con effetti di pubblicita' erga omnes ed
indipendentemente dagli atti che potra' o dovra' assumere la SOA che ha
rilasciato l'attestazione in difetto dei necessari presupposti. Nella
determinazione 16/23 del 5 dicembre 2001 [parte II, lettera h)], l'Autorita'
ha ritenuto, sulla base di una interpretazione logico-sistematica delle
due disposizioni regolanti le condizioni che impediscono il conseguimento
dell'attestazione di qualificazione e le condizioni che precludono la
partecipazione alle gare e la stipula dei relativi contratti, ossia,
rispettivamente, dell'art. 17, comma 1, lettera m), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dell'art. 75, comma 1, lettera
h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che il
termine annuale previsto dalla seconda disposizione (art. 75) e' operante
anche per l'altra (art. 17). Pertanto, in caso dell'annullamento
dell'attestazione SOA, il provvedimento comporta, oltre al divieto di
partecipazione alle gare per un anno dalla data del provvedimento dell'Autorita',
anche il divieto per l'impresa, titolare dell'attestazione annullata, di
stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un
anno dalla suddetta data, e tale prescrizione deve essere inserita fra le
informazioni del casellario informatico delle imprese. E', inoltre,
evidente che il divieto di partecipare alle gare che consegue
dall'annullamento dell'attestazione SOA, in virtu' della regola generale
contenuta nell'art. 75, lettera h), decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, ha un ambito che prescinde dall'importo
dell'appalto; ne consegue che nell'anno successivo al provvedimento dell'Autorita'
l'impresa non puo' partecipare neanche a gare d'appalto di importo
inferiore a Euro 150.000 pur se, per le stesse, non e' richiesto il
possesso dell'attestazione SOA. Nella determinazione n. 10 del 29 maggio
2002 l'Autorita' - premesso che in base al disposto dell'art. 75, comma
1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
tra le ipotesi che precludono la partecipazione alle gare d'appalto vi e'
quella relativa al fatto di avere, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
lavori pubblici - ha ritenuto che e' suo compito, ricevuta dalla stazione
appaltante la segnalazione del provvedimento di esclusione dell'impresa
dalla gara per il ricorrere dell'ipotesi di cui al menzionato art. 75,
comma 1, lettera h), emanare il proprio provvedimento sanzionatorio ed
inserire nel casellario informatico delle imprese il divieto per un anno
per l'impresa medesima di partecipare alle gare di appalto o di
concessione di lavori pubblici indette da qualsiasi stazione appaltante.
Per quanto concerne la decorrenza del detto anno, il dies a quo si
rinviene nel momento in cui si faccia uso della falsa dichiarazione in
sede di gara e cioe' quando viene accertata la falsita' della
dichiarazione in seguito alla c.d. verifica a campione o al verificarsi
della posizione di primo o secondo aggiudicatario. Nel caso di falso
successivamente e comunque accertato il detto dies a quo coincide,
invece, con il momento della scoperta del falso. In tal senso sono da
intendere le indicazioni sulla data di decorrenza del divieto riportate
nelle citate determinazioni 16/23 del 2001 e 10 del 2002 (rispettivamente
parte II, lettera H, e lettera c) del disposto). Va infine considerato
che le conseguenze sopra precisate nel caso di annullamento
dell'attestazione SOA si verificano anche ove l'Autorita' adotti i
provvedimenti ex art. 75, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 e art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 quali prescritti nelle citate determinazioni 16/23
del 2001 e 10 del 2002 e di seguito ulteriormente chiariti.
B) In entrambe le ipotesi ora dette (annullamento dell'attestazione SOA o
dell'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorita' ex art. 75, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) gli effetti
sono diversi a seconda delle fasi in cui si trova la procedura di
affidamento e la successiva realizzazione dell'opera, e cioe':
a) prima che venga indetta una gara per l'affidamento di un appalto o di
una concessione di lavori pubblici;
b) dopo la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un
appalto o di una concessione di lavori pubblici, ma prima che scada il
termine per la presentazione delle offerte;
c) dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma
prima dell'aggiudicazione; d) dopo l'aggiudicazione, ma prima della
stipula del contratto;
e) dopo la stipula del contratto;
f) dopo la consegna dei lavori. Preliminare all'esame delle conseguenze
nell'anzidette ipotesi e' la precisazione che l'annullamento
dell'attestazione SOA produce effetto se l'aggiudicazione e' avvenuta a
favore di un concorrente che abbia utilizzato l'attestazione SOA e se
altro concorrente non aggiudicatario abbia partecipato alla gara
utilizzando l'attestazione SOA.
C) Quanto ai singoli casi sopra elencati, si precisa quanto segue. Nei
casi di cui alle lettere a) (prima che venga indetta una gara per
l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici) e b)
(dopo la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto
o di una concessione di lavori pubblici, ma prima che scada il termine
per la presentazione delle offerte), risulta pacifico che l'impresa non
potra' partecipare alla gara. Nel caso di cui alla lettera c) (dopo che
sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma prima
dell'aggiudicazione), le stazioni appaltanti, avendo avuto notizia,
mediante la consultazione del casellario informatico delle imprese di cui
all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
dell'intervenuto annullamento dell'attestazione SOA, o del verificarsi di
uno dei casi caso di cui all'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999, dovranno procedere all'esclusione del
concorrente dalla gara. Si aggiunga che nell'ipotesi in cui il ribasso
offerto dall'impresa cui sia stata annullata l'attestazione o per la
quale si sia venuta in evidenza una delle condizioni di cui all'art. 75,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, abbia
gia' contribuito a formare la media per il calcolo della soglia di
anomalia (secondo le disposizioni dell'art. 21, comma 1-bis, legge n.
109/1994), le stazione appaltanti devono calcolare la nuova soglia e
procedere ad aggiudicare l'appalto al concorrente che abbia presentato la
migliore offerta non anomala, o al concorrente che abbia presentato la
migliore offerta ritenuta congrua, secondo quanto precisato dall'Autorita'
nella determinazione n. 4 del 26 ottobre 1999. In questi casi si concreta
una situazione pratica analoga a quella prevista dall'art. 10, comma
1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. Com'e' noto, la c.d. verifica a campione, disciplinata
dalla norma suddetta, si applica ora alle sole gare di appalto al di
sotto dei 150.000 euro ed al di sopra di 20.658.276 euro; ma per quelle
d'importo compreso fra tali valori il fatto che l'attestazione SOA sia
prova dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini
dell'affidamento dei lavori pubblici (art. 1, comma 3, decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000), non esclude che il concorrente
cui venga annullata l'attestazione SOA risultera' in gara sprovvisto
della prova del possesso degli anzidetti requisiti indispensabili per la
partecipazione alla gara e da questo punto di vista, dunque, trovarsi in
una situazione analoga a quella di un concorrente sorteggiato con
verifica a campione. Soprattutto detta situazione legittima l'escussione
della cauzione provvisoria che e' intesa, come specificato dall'Autorita'
nella determinazione n. 15 del 30 marzo 2000, a svolgere una funzione di
garanzia, non piu' in riferimento alla stipula del contratto, sebbene
alla serieta' ed affidabilita' dell'offerta. Deve ritenersi anche
sussistente l'obbligo di segnalazione del fatto all'Autorita', salvo le
valutazioni di competenza in ordine alla praticabilita' o meno, in questi
casi, del procedimento per l'irrogazione di sanzioni. Nel caso di cui
alla lettera d) (annullamento dell'attestazione SOA o venire in evidenza
di una delle condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 dopo l'aggiudicazione, ma prima
della stipula del contratto) occorre distinguere a seconda che
l'attestazione SOA annullata sia quella dello stesso aggiudicatario o di
un altro concorrente non aggiudicatario. Nel primo caso, il contratto non
puo' essere stipulato e, di conseguenza, e' anche impossibile
sottoscrivere il verbale di cui all'art. 71, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, essendo venute meno, come detto,
le condizioni che consentono di procedere alla stipula del contratto con
l'aggiudicatario. Pertanto le stazioni appaltanti, come nell'ipotesi
precedenti e per le stesse ragioni, procederanno all'annullamento in via
di autotutela dell'aggiudicazione, all'esclusione dalla gara
dell'aggiudicatario, all'escussione della relativa cauzione provvisoria,
alla segnalazione all'Autorita' per le valutazioni di sua competenza,
alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente
nuova aggiudicazione. Un'eventuale aggiudicazione al secondo
classificato, infatti, non sarebbe possibile, poiche' per effetto
dell'annullamento si ha una modifica del calcolo della soglia di
anomalia. Nel secondo caso (annullamento dell'attestazione SOA o venire
in evidenza di una delle condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, di un concorrente
non aggiudicatario), occorrera' effettuare una prova di resistenza, ossia
valutare se l'esclusione del ribasso offerto da quell'impresa dal calcolo
della media utilizzata per la determinazione della soglia di anomalia,
comporti una diversa individuazione dell'aggiudicatario. In caso
affermativo, si procedera' ad una nuova aggiudicazione, con annullamento
della precedente; in caso negativo, si confermera' la precedente
aggiudicazione. La stessa soluzione (prova di resistenza, eventuale
rinnovazione dell'aggiudicazione) si ha nel caso di consegna anticipata
dei lavori (art. 129, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999), anche se i lavori, in quanto anticipatamente consegnati, sono
in corso di esecuzione. Quanto ai casi di cui alle lettere e) ed f)
(annullamento dall'attestazione SOA o venire in evidenza di una delle
condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 dopo la stipula del contratto ed eventualmente a
lavori in corso) occorre ugualmente distinguere l'ipotesi in cui i fatti
riguardino l'impresa aggiudicataria oppure un'altra impresa. Nel primo
caso, la stazione appaltante procedera' all'annullamento
dell'aggiudicazione ed a risolvere il contratto con l'impresa
aggiudicataria (in giurisprudenza si ritiene che si debba parlare
piuttosto che di risoluzione del contratto di nullita' del medesimo, vedi
T.A.R. Campania-Napoli, sez. I, 29-5-2002, n. 3177). Cio' in quanto
l'annullamento dell'attestazione SOA, fa venir meno un presupposto
essenziale per la stipula del contratto medesimo e per la esecuzione dei
lavori (art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 e art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000). Si dovra', quindi, procedere alla rinnovazione della
procedura di gara senza che sia possibile il subentro del secondo
classificato, stabilito in caso di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'aggiudicatario (ove la stazione appaltante lo abbia
previsto nel bando), in quanto l'annullamento dell'attestazione SOA non
e' assimilabile ad una normale risoluzione del contratto per
inadempimento. L'annullamento dell'attestazione SOA fa si che la gara
deve ritenersi aggiudicata ad un soggetto sprovvisto dei necessari
requisiti di partecipazione mentre la risoluzione per inadempimento si
fonda sul successivo comportamento dell'impresa aggiudicataria in fase
esecutiva: di qui la possibilita', ove la stazione appaltante lo abbia
previsto nel bando, di interpellare il secondo classificato ai sensi
dell'art. 10, comma 1-ter, legge n. 109/1994. Inoltre giova ripetere che
se l'annullamento dell'aggiudicazione dipende, nel caso in esame, da
ragioni tecnico-sostanziali, cioe' dal mancato possesso dei requisiti
necessari per garantire una corretta esecuzione dell'opera, e' difficile
ipotizzare un qualsiasi interesse pubblico a mantenere in vita
l'aggiudicazione ad un'impresa che ex post risulti priva della
professionalita' necessaria per assicurare la realizzazione dell'opera in
modo professionalmente corretto. In questo caso e' riscontrabile la
sussistenza in re ipsa dell'interesse pubblico all'annullamento, e
risulta cosi' soddisfatto anche il requisito dell'attuale, preciso e
concreto interesse pubblico all'annullamento stesso, non riconducibile
alla mera esigenza di ripristino della legalita' (Cons. di Stato, sez.
VI, 1-3-1996, n. 281, Cons. di Stato, sez. IV, 11-02-1999, n. 150; Cons.
di Stato, sez. VI, 14-1-2000, n. 244; Cons. di Stato, sez. V, 3-2-2000,
n. 661; Cons. di Stato, sez. V, 15-6-2001, n. 3176). La riapertura della
procedura di aggiudicazione trova anche fondamento nel principio
costituzionale di buon andamento, il quale autorizza anche il riesame
degli atti gia' adottati, ove giustificato da circostanze sopravvenute
(quale risulta, prima facie, l'annullamento dell'attestazione SOA).
L'obbligo di dare esplicita e puntuale motivazione del potere esercitato
(Cons. di Stato, sez. IV, 29-5-1998, n. 900) trova, nel riferimento alla
situazione sostanziale precisata, mancato possesso dei requisiti
necessari per garantire una corretta esecuzione dell'opera, il suo
elemento sufficiente. Nel secondo caso, invece, occorrera' effettuare la
medesima prova di resistenza prima ricordata. In caso di esito positivo
di tale prova (diversa individuazione dell'aggiudicatario), specie se i
lavori siano gia' in corso, una eventuale risoluzione del contratto
stipulato con l'iniziale aggiudicatario, appare difficilmente
percorribile. La stazione appaltante, infatti, dovra' attentamente
valutare i provvedimenti da adottare, tenendo conto delle molteplici
esigenze in gioco, tra cui spicca, indubbiamente, l'interesse pubblico
alla realizzazione dell'opera, ma anche il mantenimento dell'affidamento
dell'impresa aggiudicataria (per la tutela dell'affidamento delle parti
private: Cons. di Stato, sez. V, 3-2-2000, n. 661 e Cons. di Stato, sez.
V, 15-6-2001, n. 3176). Nessun problema si pone, invece, nel caso di
esito negativo della prova di resistenza e nessun provvedimento sara' da
assumere da parte della stazione appaltante.
D) Altro caso e quello in cui l'attestazione SOA venga annullata solo
parzialmente, ossia ridimensionata per categorie e/o classifiche. Questa
ipotesi si verifica qualora le attestazioni siano state ritenute erronee,
cioe' l'Autorita' ha rilevato che la SOA non ha correttamente esercitato
l'attivita' di attestazione secondo quanto prescritto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dall'Autorita' medesima. In tal
caso possono essere adottate le medesime soluzioni di cui sopra, fatta
salva l'ipotesi che l'attestazione anche dopo la modifica e' idonea per i
lavori da affidare o affidati.
E) Per quanto riguarda la individuazione degli effetti dell'annullamento
dell'attestazione SOA o del venire in evidenza di una delle condizioni di
cui all'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 nel caso delle associazioni temporanee di imprese, il
presupposto logico da cui occorre partire e' che l'annullamento si fonda
su di un fatto coincidente, in via sostanziale, con il difetto dei
requisiti per la partecipazione alle gare, per stipulare il contratto e
per eseguire i lavori, per cui la situazione risulta analoga a quella
disciplinata dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 che appunto sul difetto sopravvenuto di taluni requisiti si
fonda. Siccome l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/2000 stabilisce gli effetti del venir meno di taluni dei requisiti
anzidetti non vi e' ragione per non far riferimento ai precetti in questo
contenuti al fine di individuare i provvedimenti da adottare dalle
stazioni appaltanti nell'ipotesi in esame.
F) Un'ulteriore problematica concerne, poi, il caso delle gare d'appalto
inferiori a 150.000 euro, per la partecipazione alle quali non e'
obbligatoria l'attestazione SOA (le imprese possono infatti parteciparvi
dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000). Qualora, pero', le imprese siano
attestate da una SOA e vogliano avvalersi dell'attestazione in simili
gare, la prova del possesso dei requisiti di carattere speciale e' pur
sempre fornita mediante l'esibizione dell'attestazione. Ne consegue che
le soluzioni per il caso di annullamento di quest'ultima sono le stesse
sopra illustrate. Sulla base delle suesposte considerazioni, nei casi di
annullamento dell'attestazione di qualificazione o di ridimensionamento
delle categorie e/o classifiche di qualificazione nonche' nel caso di
applicazione dell'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, le stazioni appaltanti devono tener
conto dei seguenti criteri:
a) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA, oppure il venire in
evidenza di un caso di applicazione dell'art. 75, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, intervengano
prima della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un
appalto o di una concessione di lavori pubblici, oppure dopo la
pubblicazione del bando ma prima che scada il termine per la
presentazione delle offerte, l'impresa non potra' partecipare alla gara;
b) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA, oppure il venire in
evidenza di un caso di applicazione dell'art. 75, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, intervengano
dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma
prima dell'aggiudicazione, si esclude il concorrente dalla gara e si
escute la relativa cauzione provvisoria e si segnala il fatto all'Autorita'
per le valutazioni di sua competenza;
c) qualora l'offerta dell'impresa cui sia stata annullata l'attestazione
SOA, o per la quale sia venuta in evidenza uno dei casi di applicazione
dell'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, abbia gia' contribuito a determinare la media per
il calcolo della soglia di anomalia, si procedera' al calcolo della nuova
soglia e si procedera' ad aggiudicare l'appalto al concorrente che ha
presentato la migliore offerta non anomala o al concorrente che abbia
presentato la migliore offerta ritenuta congrua;
d) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA, oppure il venire in
evidenza di uno dei casi di applicazione dell'art. 75, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
intervengano dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto:
1) se si tratta dell'attestazione del concorrente-aggiudicatario, non si
potra' sottoscrivere il verbale di cui all'art. 71, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e si dovra' escludere dalla
gara l'aggiudicatario nonche' escutere la relativa cauzione provvisoria e
segnalare il fatto all'Autorita' per le valutazioni di sua competenza;
verra' quindi determinata la nuova soglia di anomalia per procedere ad
una nuova aggiudicazione;
2) se si tratta dell'attestazione di un concorrente non aggiudicatario,
occorrera' effettuare la c.d. prova di resistenza per valutare se
l'esclusione del ribasso offerto da quell'impresa dal calcolo della media
impiegata per la determinazione della soglia di anomalia, comporti una
diversa indicazione dell'aggiudicatario; in caso affermativo, si dovra'
procedere ad una nuova aggiudicazione; in caso negativo, si confermera'
la precedente aggiudicazione; la stessa soluzione (prova di resistenza,
eventuale rinnovazione delle procedure) si seguira' nel caso di consegna
anticipata dei lavori ex art. 129, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, anche se i lavori, anticipatamente consegnati,
siano gia' in corso; e) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA,
oppure il venire in evidenza di uno dei casi di applicazione dell'art.
75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, intervengano dopo la stipula del contratto ed eventualmente
a lavori in corso:
1) se si tratta dell'attestazione dell'aggiudicatario, si dovra'
annullare l'aggiudicazione e sciogliere il contratto con l'impresa
esecutrice, rinnovando la procedura di gara;
2) se si tratta dell'attestazione di un concorrente non aggiudicatario,
si effettuera' la medesima prova di resistenza di cui sopra;
in caso di esito positivo di tale prova (diversa individuazione
dell'aggiudicatario), specie se i lavori siano gia' in corso, si
valuteranno attentamente i provvedimenti da adottare, tenendo conto
dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e dell'interesse al
mantenimento dell'affidamento dell'impresa aggiudicataria;
f) qualora l'attestazione SOA venga ridimensionata per categorie e/o
classifiche si adotteranno le medesime soluzioni di cui ai precedenti
punti, fatta salva l'ipotesi che l'attestazione anche dopo la modifica e
idonea per i lavori da affidare o affidati;
g) qualora in una gara d'appalto di importo inferiore a 150.000 euro,
l'impresa abbia speso in gara l'attestazione SOA e questa sia stata
annullata, si adotteranno le stesse soluzioni sopra illustrate; h)
qualora in una gara d'appalto di importo inferiore a 150.000 euro, venga
in evidenza di uno dei casi di applicazione dell'art. 75, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si
adotteranno le stesse soluzioni sopra illustrate;
i) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA o il venire in evidenza
di una delle condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 riguardi la mandataria o una
mandante di una associazione temporanea di imprese si applicano le
disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Roma, 30 luglio 2002
Il presidente: Garri
|