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IL CONSIGLIO
Considerato in fatto:
In materia del possesso
della certificazione del sistema di qualita' aziendale oppure degli
elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale
previsto dall'art. 8, comma 4, lettera e), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni e dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 sono stati richiesti
all'Autorita' ulteriori chiarimenti rispetto a quelli gia' forniti con il
punto 11 della determinazione n. 56/2000, con il punto 8 della
determinazione n. 6/2001, con la determinazione n. 21/2001 nonche' con il
punto 6 del comunicato della segreteria tecnica dell'Autorita', prot. n.
27467/01/segr. del 15 maggio 2001 e con il punto 1 del comunicato della
segreteria tecnica dell'Autorita' prot. n. 41932/01/segr. del 26 luglio
2001.
I quesiti riguardano:
a) gli effetti che ha sulla qualificazione la sostituzione delle norme in
materia di certificazione della qualita' UNI EN ISO 2001/2/3 edizione
1994 con le norme UNI EN ISO 9001:2000;
b) le modalita' ed i criteri per il rilascio della certificazione di
qualita' aziendale o della dichiarazione del possesso degli elementi
significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale ai consorzi
stabili;
c) se sia o non sia obbligatorio rilasciare le attestazioni di
qualificazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, nel caso
positivo, se il momento in cui deve essere attestato il possesso del
requisito e' quello della firma del contratto tra SOA ed impresa o quello
del rilascio dell'attestazione di qualificazione. In particolare e' stato
sottolineato che il consorzio stabile - nel caso si qualifichi, ai sensi
dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
sulla base delle qualificazioni possedute dai consorziati (e cio' deve
avvenire sicuramente, in base alle vigenti norme, al momento della prima
qualificazione oppure, in base alla nuova disposizione contenuta nel
disegno di legge "Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti" in corso di approvazione, a regime) - potrebbe
qualificarsi in una classifica che prevede l'obbligo del possesso della
certificazione di qualita' aziendale oppure degli elementi significativi
e correlati del sistema di qualita' aziendale mentre le proprie
consorziate sono qualificate per classifiche per le quali non vi e'
questo obbligo.
Il consorzio stabile d'altra parte non e' un soggetto che svolge
direttamente attivita' imprenditoriale.
Tale attivita' e' quasi sempre svolta dai propri consorziati. Su i
quesiti l'Autorita' ha richiesto gli avvisi del Sincert, che sono stati
espressi con note del 22 e 24 maggio 2002, nonche' quelli dei firmatari
dei protocolli d'intesa. Sulla base di questi avvisi l'Autorita' svolge
le seguenti:
Considerazioni in diritto:
Va preliminarmente precisato che la transizione delle certificazioni di
sistemi di gestione per la qualita' (SGQ) rilasciate sulla base della
norma ISO 9001/2/3 edizione 1994 alle certificazioni rilasciate sulla
base della nuova norma ISO 9001:2000 e' regolata dalle disposizioni
emesse in ambienti EA (European Cooperation for Accreditation) e IAF (International
Accreditation Forum) che sono state recepite dal Sincert. Ai sensi dei
suddetti accordi il Sincert ha stabilito che:
a) tutti gli organismi di certificazione accreditati dal Sincert per il
rilascio di certificazioni di SGQ devono conseguire l'estensione
dell'accreditamento alle certificazioni alla nuova norma ISO 9001:2000
entro il 31 ottobre 2002; in difetto l'accreditamento SGQ verra' sospeso
e ripristinato solo ad estensione ottenuta;
b) a far tempo dal 9 gennaio 2002 nessun certificato di SGQ rilasciato
sulla base delle norme ISO 9001/2/3 edizione 1994 potra' riportare una
data di scadenza, direttamente o indirettamente esplicitata, posteriore
al 14 dicembre 2003;
c) a far tempo dal 31 gennaio 2003 non possono essere rilasciati rinnovi
di certificazioni pre-esistenti o nuove certificazioni sulla base delle
precedenti norme ISO 9001/2/3 edizione 1994.
Per quanto riguarda il problema della qualificazione dei consorzi stabili
occorre, in primo luogo, tenere conto che questi sono diversi dai
raggruppamenti temporanei di imprese e, come affermato dall'Autorita'
nella determinazione n. 6/2001, sono invece assimilabili alle altre
figure consortili (consorzi fra imprese cooperative e consorzi fra
imprese artigiane) previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni le quali sono tradizionalmente qualificate ex se
e per ius receptum e, pertanto, ad essi non si applicano le disposizioni
di cui alla delibera dell'Autorita' n. 139 del 15 maggio 2002 che si
riferisce ai suddetti raggruppamenti temporanei di imprese.
In secondo luogo va considerato che la qualificazione dei consorzi
stabili sulla base delle vigenti norme puo' avvenire, come illustrato
nella determinazione n. 6/2001, secondo due modalita': ai sensi dell'art.
18, commi 3, 9 e 13 e ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 e, cioe' sulla base dei requisiti posseduti
dal consorzio oppure sulla base delle qualificazioni dei propri
consorziati.
In questo secondo caso la classifica della qualificazione del consorzio
in ogni categoria e' determinata in base alla somma delle classifiche dei
propri consorziati.
Non vi e' alcuna norma che si riferisca al possesso della certificazione
di qualita' aziendale o alla presenza di elementi significativi e
correlati del sistema di qualita'.
In base alle suddette disposizioni e' certo che si deve riconoscere al
consorzio stabile il possesso della certificazione di qualita' aziendale
o la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di
qualita' qualora essi siano posseduti direttamente dal consorzio.
Ma sempre in base alle suddette disposizioni si deve ritenere che tale
riconoscimento spetta al consorzio stabile anche se questi requisiti non
siano in suo possesso ma siano in possesso dei propri consorziati. In tal
caso si possono verificare tre ipotesi:
a) tutte le imprese consorziate sono in possesso dei requisiti;
b) almeno la meta' delle imprese consorziate sono in possesso dei
requisiti; c) una sola delle imprese consorziate e' in possesso dei
requisiti.
A parte l'ipotesi di cui alla lettera a) in cui risulta pacifico il
riconoscimento del requisito al consorzio, per stabilire in quale altro
caso spetti il riconoscimento, va tenuto conto che la certificazione SGQ
non prevede graduatorie e, quindi, non e' diversa per una impresa la cui
attestazione prevede una classifica II (euro 516.457) oppure una
classifica VIII (oltre euro 15.493.707).
Di qui si puo' ritenere che il principio in base al quale la
qualificazione del consorzio stabile e' ottenuta sulla base della somma
delle qualificazioni possedute dai propri consorziati porta come
conseguenza che si possa riconoscere ad un consorzio stabile il possesso
della certificazione SGQ o degli elementi significativi e correlati del
sistema di qualita' qualora almeno uno dei propri consorziati possegga
tali requisiti.
Inoltre si precisa che siccome il riconoscimento ha carattere
costitutivo, cioe' la qualita' puo' essere riconosciuta solo quanto e'
concluso il procedimento previsto dalle specifiche norme ISO ed e' stata
rilasciata la certificazione SGQ, non appare possibile ammettere alle
gare i consorzi stabili sulla base della dimostrazione di avere
presentato la domanda di certificazione ad un organismo di certificazione
accreditato nel settore EA 28 nonche' di aver superato con esito positivo
l'esame della documentazione e le verifiche di conformita' di tutti gli
elementi del sistema di gestione della qualita' gestione (organizzazione,
risorse, processi, misurazioni).
Per quanto riguarda l'obbligo o meno, nel rilascio delle attestazioni di
qualificazioni, di osservare quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 la testuale
previsione di tale obbligo non richiede ulteriori notazioni, salvo di
richiamare le cadenze temporali dell'allegato "B" del suddetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
Le disposizioni fanno ritenere, inoltre, che il momento in cui tale
obbligo diventa operativo e' quello del rilascio dell'attestazione.
Nel caso, quindi, di sottoscrizione del contratto tra una SOA ed una
impresa in un momento in cui tale obbligo non era esistente ma
l'attestazione viene rilasciata quando tale obbligo e' venuto in
evidenza, questa potra' essere concessa, logicamente per le classifiche
in cui tale obbligo sussiste, soltanto se l'impresa e' in possesso di
tali requisiti.
Per tale aspetto va poi sottolineato che non puo' essere accolto il
suggerimento di rilasciare l'attestazione anche in assenza di tali
requisiti con la indicazione che l'attestazione puo' essere impiegata
soltanto per le gare di importo in cui non e' necessario il possesso di
tale requisito in quanto cio' sarebbe contrario alle disposizioni prima
citate. In base alle considerazione svolte si deve concludere che:
a) i certificati di SGQ rilasciati sulla base delle precedenti norme ISO
9001/2/3 edizione 1994 hanno validita' fino al 14 dicembre 2003;
b) le attestazioni di qualificazione rilasciate sulla base
dell'incremento convenzionale premiante di cui all'art. 19, del decreto
del Presidente della Repubblica 34/2000, scadono il 14 dicembre 2003;
c) le imprese che fossero in possesso di attestazioni di qualificazione
con data di scadenza oltre il 14 dicembre 2003, qualora non abbiano
rinnovato il loro certificato SGQ o la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e correlati del sistema di qualita' sulla base
delle nuove norme ISO 9001:2000, dovranno richiedere alla SOA che ha
rilasciato l'attestazione di qualificazione una modifica di questa in
modo che non sia piu' riportata l'indicazione del possesso del
certificato SGQ ed in modo che categorie e classifiche siano quelle
attribuibili in assenza dell'incremento convenzionale premiante e dei
suddetti requisiti;
d) le modifiche di cui alla precedente lettera c) sono considerate ai
fini del corrispettivo "variazioni minime" di cui alla lettera
b) dello schema allegato alla determinazione n. 40/2000;
e) le SOA possono riconoscere ad un consorzio stabile - sia nel caso che
la qualificazione avvenga ai sensi dell'art. 18, commi 3, 9 e 13, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e sia nel caso che
avvenga ai sensi dell'art. 20 del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 - il possesso della certificazione SGQ o della
presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualita' di
cui all'art. 8, comma 4, lettera e), della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni e dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, qualora tali
requisiti siano in possesso del consorzio oppure siano in possesso di
almeno uno dei consorziati;
f) le SOA, fatto salvo la validita' delle attestazioni di qualificazione
rilasciate prima delle cadenze temporali di cui all'allegato
"B" del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, non
possono rilasciare attestazioni di qualificazioni con classifiche pari o
superiore a quelle per le quali e' necessario, in base alle suddette
cadenze temporali, il possesso della certificazione SGQ o della presenza
di elementi significativi e correlati del sistema di qualita', qualora
tali requisiti non siano in possesso delle imprese;
g) il momento in cui l'obbligo di cui all'art. 8, comma 4, lettera e),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e
dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, viene in evidenza e' quello della data di rilascio
dell'attestazione di qualificazione.
Roma, 16 luglio 2002
Il presidente: Garri
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