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Consorzio ASI di Avellino e Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica.
Riferimento normativo: art. 4, comma
1, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
IL CONSIGLIO
Vista
la relazione dell'ufficio affari giuridici appresso riportata;
Considerato in fatto Sono pervenuti alcuni quesiti riguardanti il
possesso del sistema di qualita'.
In particolare, il Consorzio ASI di
Avellino ed il Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica chiedono:
se, in caso di associazione, il possesso
degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' debba
essere dimostrato da tutti i partecipanti all'ATI ovvero sia sufficiente
il possesso da parte di un solo componente, nonche' se detta norma si
applichi anche nei confronti del subappaltatore;
se la dimostrazione del
possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita'
debba essere richiesta alle imprese concorrenti anche con riferimento
alle procedure di gara iniziate anteriormente all'1 gennaio 2002 e
conclusesi in data successiva.
Ritenuto in diritto A decorrere dall'1
gennaio 2002, secondo la cadenza temporale di cui alla tabella B allegata
al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ai sensi dell'art.
4, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, ai fini
della qualificazione, le imprese debbono possedere elementi significativi
e correlati del sistema di qualita' per la partecipazione ad appalti
pubblici per i quali sia richiesta l'attestazione SOA dalla classifica VI
alla VIII. Per "sistema di qualita'" deve intendersi la
struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse, necessari
ad attuare la gestione della qualita';
la certificazione del sistema di
garanzia della qualita' e' l'atto finale attraverso il quale un organismo
di certificazione all'uopo preposto esamina, attraverso propri ispettori
qualificati, che i piani della qualita', il manuale della qualita' e le
conseguenti organizzazioni strutturali, di controllo, di trattamento
delle non conformita' e di registrazione della qualita' posti in essere
siano conformi alle norme della serie 9000 prescelte a seconda della
diversa attivita' aziendale.
Per quanto riguarda i lavori pubblici, l'Autorita',
con determinazione 56/00 ha precisato che il possesso del sistema di
qualita' aziendale UNI EN ISO 9000 di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 si intende dimostrato qualora il
relativo certificato o dichiarazione e' stato rilasciato da un organismo
accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un Paese
dell'Unione europea) per la classifica n. 28;
a decorrere dall'1 gennaio
2002 e' a regime il sistema di qualificazione SOA, e pertanto a tali
organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare
l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, degli elementi di
qualificazione, fra i quali anche il possesso del sistema di qualita' o
degli elementi correlati.
Indipendentemente dalla sua dimostrazione, per
cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ha previsto una
gradualita' temporale di durata quinquennale, sembra indubbio che il
requisito inerente il possesso del "sistema di qualita'" mira
ad assicurare che l'impresa esegua un lavoro secondo un livello minimo di
prestazioni, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che
valorizzano l'organizzazione complessiva dell'attivita' e l'intero
svolgimento nelle diverse fasi.
Deve quindi ritenersi che la stazione
appaltante deve ricevere assicurazioni circa l'esecuzione dei lavori
secondo un livello minimo di prestazioni, da tutti i soggetti tenuti alle
prestazioni contrattuali e cioe' da tutte le imprese componenti
l'associazione, atteso che ciascuna di loro sara' esecutrice di una certa
parte di lavori.
Tuttavia occorre osservare che, dall'esame della tabella
"B" allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 emerge che il legislatore ha previsto, al termine della fase
transitoria, che il possesso del sistema di qualita' sia obbligatorio per
le classifiche di attestazione SOA a decorrere dalla III, restando esente
da detto obbligo la qualificazione nella classifiche I e II (da 0 a 1
miliardo di lire).
Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, in caso
di associazioni temporanee di tipo verticale - stante il diverso regime
di responsabilita' esistente nel caso di tali associazioni, che
presuppongono una specializzazione diversificata delle associate e,
quindi, una suddivisione qualitativa del lavoro - qualora l'impresa
mandante assuma lavorazioni di una categoria scorporabile che, nel
quinquennio di vigenza della fase transitoria prevista dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, sia di importo
inferiore ai limiti e secondo le scadenze temporali previste dalla
suddetta tabella "B" e, al termine della fase transitoria, sia
di importo pari o inferiore alla classifica II, il possesso del sistema
di qualita' o degli elementi significativi e correlati del sistema di
qualita', non deve essere dimostrato.
Analogamente deve ritenersi per le
lavorazioni assunte dal subappaltatore, qualora i lavori ad esso affidati
rientrino nei limiti di importo e scadenze temporali della tabella
"B" sopra richiamata ovvero, a regime, risultino di importo
pari o inferiore alla classifica II.
Per quanto attiene al secondo
quesito, relativo alla necessita' di dimostrare il possesso del sistema
di qualita' anche per gli appalti aggiudicati successivamente al 1
gennaio 2002, pur se il bando di gara e' stato pubblicato in vigenza del
regime di qualificazione transitorio, sembra che la problematica possa
essere risolta facendo ricorso al principio di carattere generale secondo
il quale, nella fase relativa alla gara, per l'individuazione del
contraente si applica la legge vigente alla data di pubblicazione del
bando di gara;
e questo, con riferimento alle procedure di affidamento
sia tramite asta pubblica sia a mezzo di licitazione privata;
in queste
ultime, infatti, pur se la lex specialis e' completata con la lettera di
invito, non puo' ritenersi che questa ultima possa avere contenuto e
portata difformi da quelle del bando di gara;
e del resto "la
materia della contrattazione ad evidenza pubblica e' particolannente
sensibile allo jus superveniens, trattandosi di un procedimento spesso
lungo ed elaborato, nel quale e' pero' necessaria la rigorosa unita'
della normativa applicabile, in quanto la presenza di piu' fasi distinte
all'interno del suo sviluppo (bando, procedura di valutazione,
approvazione, risultanze valutative della Commissione) non conferisce mai
alle stesse un'autonomia subprocedimentale tale da poter applicare a
ciascuna di esse il principio del "tempus regit actum" (TAR
Milano 2162 - 23 settembre 1998).
L'Autorita' si e' espressa nei suddetti
sensi con la determinazione n. 54 del 7 dicembre 2000. In base a quanto
sopra considerato;
Il Consiglio accerta che il possesso della
certificazione del sistema di qualita' o di elementi significativi e
correlati del sistema di qualita' secondo la cadenza temporale prevista
dalla tabella "B" allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica deve essere dimostrato, in caso di
associazione temporanea d'imprese orizzontale e verticale, da ciascuna
impresa componente, fatto salvo che, in caso di associazione verticale,
l'importo delle lavorazioni di una categoria scorporabile rientri nella
fase transitoria, nei limiti e secondo le scadenze temporali della
tabella "B" allegata al decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000, oppure, al termine della fase transitoria, sia di importo
pari o inferiore alla classifica II;
accerta che il subappaltatore, nel
caso che l'importo delle lavorazioni subappaltate rientri, nella fase
transitoria, nei limiti e secondo le scadenze temporali della tabella
"B" allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000, oppure, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o
inferiore alla classifica II, non e' tenuta alla dimostrazione del
possesso del certificato di qualita' aziendale o del possesso degli
elementi significativi e correlati del sistema di qualita';
accerta che
la dimostrazione del possesso della certificazione di qualita' o degli
elementi significativi e correlati del sistema di qualita' deve essere
richiesta alle imprese concorrenti alle gare d'appalto il cui bando di
gara e' pubblicato in data successiva al 1 gennaio 2002;
manda
all'ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione
ai soggetti istanti.
Roma, 15 maggio 2002
Il Presidente: Garri
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