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IL CONSIGLIO
I. Premesso che il regolamento relativo alla istituzione del
nuovo sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici
(decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34) prevede
che:
1) l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici cura la
formazione, con riferimento alla sede legale, di elenchi delle imprese
qualificate su base regionale, da rendere pubblici tramite l'Osservatorio
dei lavori pubblici (art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000);
2) sia istituito presso l'Osservatorio dei lavori
pubblici il casellario informatico delle imprese qualificate, da formarsi
sulla base delle attestazioni di qualificazione trasmesse dalle SOA e
delle comunicazioni inviate all'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici dalle stazioni appaltanti (art. 27, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000);
3) nel predetto casellario vanno
inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati
(art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000):
a) ragione sociale, indirizzo, partita I.V.A. e numero di
matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) rappresentanza legale,
direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed
importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione
dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
e) ragione sociale
della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
f) cifra di affari in lavori
realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione
conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente
la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica
del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei
canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la
data dell'ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei
lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima
qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle
stazioni appaltanti;
l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o
in locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati all'INPS,
all'INAIL e alle Casse edili in ordine alla retribuzione corrisposta ai
dipendenti;
n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attivita';
o) eventuali procedure concorsuali pendenti;
p) eventuali episodi di
grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze
contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia
di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate
dalle stazioni appaltanti;
q) eventuali sentenze di condanna passate in
giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti,
degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la
pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio;
r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi
dell'art. 8, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali falsita'
nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in
esito alla procedura di cui all'art. 10, comma 1-quater, della legge n.
109/1994 e successive modificazioni;
t) tutte le altre notizie
riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei
lavori, sono dall'Osservatorio dei lavori pubblici ritenute utili ai fini
della tenuta del casellario;
4) le imprese qualificate sono tenute a
comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro trenta giorni dal
loro verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti generali previsti
dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che
sia intervenuta rispetto a quelli da esse posseduti alla data di rilascio
dell'attestazione di qualificazione (art. 27, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000);
5) le stazioni appaltanti sono
tenute ad inviare alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul
comportamento delle imprese esecutrici sulla base di una scheda tipo
definita dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 27,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Scheda
tipo che e' stata approvata dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici con determinazione n. 36 del 21 luglio 2000 e che e' stata
pubblicata nel supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
6) le notizie, le
informazioni e i dati contenuti nel casellario informatico sono resi
pubblici a cura dell'Osservatorio dei lavori pubblici e sono a
disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle
imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure
di affidamento di lavori pubblici (art. 27, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 e art. 75, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive
modificazioni).
II. Considerato che il casellario informatico delle
imprese qualificate comprende una raccolta di notizie, informazioni e
dati di tipo eterogeneo che puo' essere riassuntivamente distinto in:
1)
dati anagrafici delle imprese, dei propri legali rappresentanti e dei
propri direttori tecnici (art. 27, comma 2, lettere a) e b), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
2) dati inerenti la
qualificazione delle imprese stesse (art. 27, comma 2, lettere c) e d),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
3) dati inerenti
le SOA che hanno rilasciato le attestazioni di qualificazione, nonche' i
lavori eseguiti, le risorse umane e quelle tecniche relativi alle imprese
qualificate (art. 27, comma 2, lettere e), f), g), h), i) ed l) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
4) dati riguardanti
le prestazioni previdenziali (art. 27, comma 2, lettera m), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
5) notizie e informazioni
riguardanti le imprese qualificate (art. 27, comma 2, lettere n), o) e
p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
6) notizie e
informazioni riguardanti gli amministratori e dei direttori tecnici delle
imprese (art. 27, comma 2, lettera q), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000);
7) notizie e informazioni riguardanti i
procedimenti di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori delle imprese
qualificate (art. 27, comma 2, lettere r), s) e t), del decreto del
Presidente della Repubbica n. 34/2000).
III. Ritenuto che:
a) alcune di
tali notizie, informazioni e dati (numeri 1 e 2 della elencazione di cui
alla precedente parte II della presente determinazione) attengono alla
identificazione delle imprese qualificate e sono gia' inserite nei
relativi previsti elenchi su base regionale resi pubblici tramite
l'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000);
b) altre delle notizie, informazioni e dati
(nu-meri 5, 6 e 7 della suddetta elencazione), pur inerendo a
caratteristiche e qualita' riservate delle imprese qualificate, vanno
resi accessibili alle stazioni appaltanti in quanto necessari ai fini
dell'accertamento sulla eventuale sussistenza di cause di esclusione
dalle gare di appalto (art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni);
c) altre delle
notizie, informazioni e dati (nu-meri 3 e 4 della suddetta elencazione),
infine, concernono caratteristiche e qualita' delle imprese qualificate,
la cui conoscenza da parte delle stazioni appaltanti e' irrilevante ai
fini dell'ammissione alle gare in quanto assorbiti nella conseguita
qualificazione e sono previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000, come elementi da inserire nel casellario
informatico in quanto rilevanti ai fini dell'attivita' di vigilanza e
controllo dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 14,
commi 2 e 3, e art. 16 del del decreto del Presidente della Repubbica n.
34/2000).
Ritenuto pero' che le stazioni appaltanti di cui all'art. 2,
comma 2, lettera c), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni
sono tali soltanto quando affidano lavori del tipo previsto dalle norme
non si giustifica un accesso generalizzato al casellario informatico e,
cioe', senza limitazione di tempo o ambito; dovendo, tuttavia, l'accesso
essere consentito anche ad essi questo potra' aversi su richiesta
specifica e tramite l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
IV.
Per le esposte considerazioni, in base al combinato disposto delle
indicate norme, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
stabilisce che:
a) i dati riguardanti le imprese qualificate relativi
alle lettere da a), a d) del punto 3 delle premesse di cui alla
precedente parte I della presente determinazione, contenuti nel
casellario informatico, sono pubblici e sono inseriti, oltre che nel
casellario informatico, anche nell'elenco delle imprese qualificate su
base regionale;
b) le notizie e le informazioni riguardanti le imprese
qualificate relative cui alle lettere da n) a t) del punto 3 delle
predette premesse, contenute nel casellario informatico, sono a
disposizione delle stazioni appaltanti;
c) i dati riguardanti le imprese
qualificate di cui alle lettere da e), ad m) del punto 3 delle predette
premesse, contenuti nel casellario informatico, sono riservati e tutelati
e sono a disposizione dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
ai fini della sua attivita' di vigilanza e controllo nonche' per la
verifica a campione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle
SOA (art. 14, commi 2 e 3 e art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000);
d) le imprese in possesso di attestazione di
qualificazione per le quali si verifichino variazioni dei requisiti di
ordine generale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio
delle attestazioni, devono inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici
le comunicazioni in merito alle suddette variazioni entro trenta giorni
dalla data del verificarsi delle variazioni stesse;
e) le imprese in
possesso di attestazione di qualificazione alla data di pubblicazione
della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel caso si siano verificate variazioni dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio delle
attestazioni, devono inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le
relative comunicazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
f) i ritardi nelle comunicazioni o le mancate comunicazioni, di
cui alle precedenti lettere d) ed e), sono suscettibili di provvedimenti
sanzionatori del l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici con
annotazione nel casellario informatico ed avranno rilevanza, ai sensi
dell'art. 75, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, quali cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedura di affidamento degli
appalti e delle concessioni;
g) l'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici provvedera' ad inserire nel casellario informatico delle imprese
qualificate le notizie e le informazioni, relative alle lettere da n) a
t) del punto 3 delle premesse di cui alla predecente parte I della
presente determinazione, con la procedura prevista dalla determinazione
n. 16/23 del 5 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001;
h) le stazioni
appaltanti devono trasmettere le relazioni sul comportamento delle
imprese esecutrici dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di
compilazione del relativo conto finale previsto dall'art. 173 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni;
i) le stazioni appaltanti che, alla data di pubblicazione della presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non
abbiano trasmesso le relazioni sul comportamento delle imprese
esecutrici, in relazione a lavori per i quali il conto finale previsto
dall'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e
successive modificazioni e' stato compilato dopo la data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (1 marzo
2000), devono provvedere a trasmettere le relazioni stesse entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
j) la relazione dettagliata
sul comportamento delle imprese esecutrici di lavori pubblici deve essere
inviata per i soli lavori conseguenti ad appalti di importo superiore a
euro 150.000 (L. 290.440.500) e, nel caso di associazioni temporanee
oppure di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile o
di gruppi europei di interesse economico di cui all'art. 10, comma 1,
lettere d), e) ed e-bis) della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni, deve riguardare ciascuna delle imprese associate o
consorziate;
k) l'accesso all'elenco su base regionale delle imprese
qualificate avviene collegandosi al sito dell'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it) nell'apposita sezione
"Altri servizi" sottosezione "Qualificazione";
l) le
stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) della
legge n. 109/1994 e successive modificazioni, a partire dalla data del 1
marzo 2002, potranno acquisire le notizie, le informazioni ed i dati
riguardanti le imprese qualificate e relativi alle lettere da a) a d) e
da n) a t) del punto 3 delle premesse di cui alla precedente parte I
della presente determinazione collegandosi al sito dell'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it)
nell'apposita sezione "Servizi per utenti registrati"
sottosezione "Casellario informatico";
m) le stazioni
appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), della legge n.
109/1994 e successive modificazioni, per accedere al casellario
informatico, dovranno preliminarmente richiedere per via telematica il
rilascio della Userid e della Password collegandosi al sito dell'Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it)
nell'apposita sezione "Servizi per utenti registrati"
sottosezione "Casellario informatico";
n) l'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici provvedera' all'invio della Userid e della
Password direttamente alla stazione appaltante richiedente mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno;
o) i soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, lettera c), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni
possono, con riferimento ad imprese che abbiano partecipato a gare da
essi indette e ricadenti nella disciplina di cui alla legge stessa,
richiedere all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici le notizie
e le informazioni relative alle lettere da n) a t) del punto 3 delle
premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione e
contenute nel casellario informatico, mentre possono conoscere
direttamente i dati relativi alle lettere da a) a d) delle predette
premesse in quanto questi sono resi pubblici tramite gli elenchi su base
regionale.
Roma, 16 gennaio 2002
Il Presidente: Garri
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